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venerdì 28 giugno 2013

Unico e attività finanziarie estere

Le attività finanziarie soggette a Ivafe dovranno essere indicate nel quadro RM

Premessa – Le attività finanziarie assoggettate ad IVAFE devono essere indicate nel modello UNICO, nel quadro RM, sezione XIV-B. L’imposta è dovuta soltanto se la giacenza media annua dei conti correnti è superiore a 5.000 euro. Nel caso in cui la giacenza sia pari o inferiore a tale soglia, l’imposta non è dovuta ma, in dichiarazione, devono essere comunque segnalati gli estremi identificativi del conto.

Ivafe – L’Ivafe colpisce tutte le attività finanziarie detenute all’estero dal contribuente, senza l’intervento di intermediari residenti. Tra le novità che hanno interessato l’IVAFE si segnala che, per questa imposta, è stato introdotto l’obbligo di versamento a saldo e in acconto negli stessi termini e con le modalità previste per l’IRPEF. Con risoluzione 19 aprile 2013, n. 27/E, l’Agenzia ha individuato i codici tributo per il versamento delle imposte sia a saldo che in acconto.

Acconto dovuto - Pertanto, per stabilire se è dovuto o meno acconto relativo all’IVAFE, occorre controllare l’importo indicato nel rigo RM35, colonna 1 (attività finanziarie), del Mod. UNICO. Se l’importo non supera 51,65 euro non è dovuto acconto. Se l’importo supera 51,65 euro è dovuto acconto nella misura del 99% del suo ammontare.

Misura del 2013 - A tale riguardo si ricorda che, per il 2013, la misura dell’acconto ritorna alla percentuale ordinaria del 99%. L’acconto deve essere versato in una soluzione entro il 2 dicembre 2013 se l’importo dovuto è inferiore a 257,52 euro, mentre è dovuto in due rate (la prima entro il 17 giugno 2013 pari al 40% dell’importo e la seconda entro il 2 dicembre 2013 per il 60%) se l’importo è superiore a 257,52 euro. Si ricorda che, in ogni caso, l’acconto non è dovuto se l’importo da versare è inferiore a 12 euro, che è l’importo minimo al di sotto del quale non è accettata la delega di versamento modello F24.

Unico 2013 - Per quanto riguarda gli obblighi di dichiarazione, le attività finanziarie assoggettate a IVAFE devono essere indicate nel modello UNICO, nel quadro RM, sezione XIV-B. Le istruzioni precisano che, ai fini dell’applicazione del tributo, deve essere compilato un rigo per ogni attività finanziaria detenuta. Questa previsione, confermata anche dalla circolare n. 12/E del 2013, cap. V, par. 1.3, inevitabilmente complica la compilazione del modello di dichiarazione, specie qualora il contribuente detenga all’estero una gestione patrimoniale movimentata frequentemente.

Conti correnti - Per quanto riguarda i conti correnti, le istruzioni ricordano che l’imposta è dovuta soltanto se la giacenza media annua (calcolata tenendo conto di tutti i conti correnti detenuti dal contribuente presso il medesimo intermediario) è superiore a 5.000 euro. Nel caso in cui la giacenza sia pari o inferiore a tale soglia, l’imposta non è dovuta ma, in dichiarazione, devono essere comunque segnalati gli estremi identificativi del conto.

Pluralità di conti - La circolare n. 12/E del 2013, nel cap. V, par. 1.3. ha altresì precisato le modalità di calcolo dell’imposta in presenza di una pluralità di conti quando uno (o più di essi) è cointestato con altri soggetti. È stato chiarito che il calcolo del limite di 5.000 euro (oltre il quale è dovuta l’imposta) deve essere fatto sommando il valore medio di giacenza di tutti i conti e considerando (nel caso di conti cointestati) solo la quota di possesso. Non deve essere considerato, quindi, il numero di giorni nei quali si è verificata una diversa percentuale di contestazione.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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