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mercoledì 31 ottobre 2012

Assonime analizza le nuove S.r.l. speciali, semplificata e a capitale ridotto.


Assonime è un'associazione fra le Società Italiane per Azioni.

Circolare n. 29 del 3 ottobre 2012
Il Legislatore ha previsto due nuove tipologie di S.r.l. “speciali”: accanto alla S.r.l. semplificata, destinata ai giovani (per poter essere socio occorre un’età non superiore a 35 anni), l’art. 44 del D.L. n. 83/2012 (c.d. “Decreto Crescita o Sviluppo”, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 134/2012) ha previsto un’ulteriore tipologia di S.r.l., quella “a capitale ridotto” (aperta anche agli over 35 anni). Assonime torna sul tema fornendo importanti spunti di riflessione con la Circolare n. 29 del 30 ottobre 2012.

La SRLCR è, secondo Assonime, da considerare come il modello generale. Laddove la compagine societaria sia composta da soggetti con età inferiore a 35 anni e si beneficia di un regime agevolato (SRLS), al superamento dei 35 anni di età da parte dei soci la disciplina si uniforma a quella generale della SRLCR.
Entrambe le figure sono comunque riconducibili al tipo generale della società a responsabilità limitata, a cui si richiama espressamente la disciplina per tutti i profili non espressamente regolati. 

L’atto costitutivo 
- La SRLCR e la SRLS possono essere costituite con contratto o atto unilaterale. 
L’atto costitutivo della SRLS deve essere redatto in conformità al modello standard tipizzato con D.M. Giustizia (articolo 2463 bis,comma 2) e non sono dovuti oneri notarili e l’atto è esente da bollo e diritti di segreteria; non sussiste, invece, un’analoga indicazione per l’atto costitutivo della SLRCR. Assonime ritiene quindi che l’atto costitutivo della SRLCR non debba adeguarsi al predetto modello, come confermato anche dal Comitato dei consigli notarili delle Tre Venezie. Non solo, ma sostiene anche la tesi secondo cui per le SRLS sussiste si l’obbligo di adottare il modello di statuto, ma non anche il divieto di introdurre clausole non previste nel modello tipizzato. Assonime ritiene, infatti, preferibile la tesi che considera legittimo, per quanto non regolato dal modello, inserire clausole statutarie ulteriori e usufruire degli spazi di autonomia propri della società a responsabilità limitata,a condizione di non porsi in contrasto con le previsioni del modello e le finalità specifiche della SRLS.

L’organo amministrativo
 - Nella disciplina ordinaria delle s.r.l., l’amministrazione della società deve essere affidata a soci. Questo principio è però derogabile, in quanto l’atto costitutivo può prevedere che l’incarico possa essere affidato anche a terzi.
Nelle due forme di S.r.l. speciali: nella SRLS non è possibile affidare a soggetti che non rivestano la qualifica di soci al momento della nomina il ruolo di amministratore, dati i requisiti anagrafici stringenti cui è vincolata la costituzione della società. Nel caso in cui, quindi, sottolinea Assonime, il soggetto nominato amministratore venga a perdere la qualifica di socio nel corso dell’incarico, esso decade anche dall’incarico di amministratore; nella SRLCR l’articolo 44, richiamata la norma dell’articolo 2463 bis, dispone però che l’atto costitutivo possa affidare l’amministrazione a una o più persone fisiche anche diverse dai soci. Pertanto, in assenza di indicazioni nell’atto costitutivo, gli amministratori nelle SRLCR devono essere scelti tra i soci. L’atto costitutivo può però consentire di scegliere gli amministratori anche tra le persone fisiche non soci.

La cessione delle quote - Assonime riporta due considerazioni in merito: nella SRLS l’articolo 2463 bis prevede il divieto di cessione delle quote a soci che abbiano compiuto i trentacinque anni al momento di conclusione dell’atto di cessione. Assonime ritiene che siano vietate le cessioni non solo a soci che abbiano compiuto 35 anni , ma a ogni soggetto con età superiore a 35 anni, anche non socio. In secondo luogo, il divieto di cessione comprende anche gli atti costitutivi di pegno e usufrutto che sono atti di natura diversa in quanto costitutivi di diritti reali parziali, come sostenuto anche dal Comitato dei consigli notarili delle Tre Venezie, ma esso si applica ai soli atti negoziali tra vivi e non riguarda i trasferimenti mortis causa

Il passaggio da SRLCR a SRL ordinaria e viceversa
 - Assonime conclude rilevando in merito al passaggio delle due figure societarie dal regime specifico per esse previsto a quello della s.r.l. ordinaria.
Il passaggio da SRLCR a SRL ordinaria non può considerasi una trasformazione in senso proprio, in quanto l’aumento del capitale sino alla soglia minima di 10.000 euro e l’eliminazione dalla denominazionedell’indicazione di società a capitale ridotto o semplificata costituiscono modifiche ordinarie dell’atto costitutivo, da adottare con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale alle quali non si applica la disciplina propria delle trasformazioni.
Viceversa nel passaggio della società da SRL ordinaria a SRLCR, in caso di perdita che riduca il capitale al di sotto del minimo legale di 10.000 euro, Assonime ipotizza che gli amministratori possano convocare l’assemblea, oltre che per deliberare una riduzione del capitale e il contemporaneo aumento al minimo legale, ai sensi dell’articolo 2482 ter c.c., anche, in alternativa, per dichiarare il passaggio a una delle figure di società a responsabilità limitata a capitale ridotto. 
Una volta che l’ordinamento consente la creazione di queste figure societarie come modelli societari non transitorie, ma stabili, non sembra di poter riscontrare principi inderogabili che vietino questa operazione.
Autore: Redazione Fiscal Focus

martedì 30 ottobre 2012

Accertamento: allegata lettera di riepilogo


Con l’avviso di accertamento sarà recapitata al contribuente una lettera di riepilogo

Premessa – A partire dal 1° novembre 2012 assieme all’avviso di accertamento parziale verrà consegnata al contribuente un’accompagnatoria che conterrà una sintesi del contenuto dell’atto. E’ questa una delle prime novità che sono arrivo a seguito del restyling degli atti dell’Agenzia delle Entrate.

La prima parte – “Caro contribuente ti scrivo” è il nuovo approccio scelto dall’Agenzia per i messaggi diretti ai contribuenti. In particolare, ogni documento si apre con una descrizione del contenuto e del motivo della comunicazione e si sviluppa in maniera più lineare con istruzioni semplificate e tutte le indicazioni utili per eventuali chiarimenti. Solo per citarne alcuni, cambiano veste l’invito al contraddittorio e la richiesta di documenti utili per le istanze di mediazione, così come la lettera con cui l’Agenzia delle Entrate chiede le coordinate bancarie per l’accredito diretto del 5 per mille.

Semplicità - A fare da timone nell’operazione di riscrittura un vero e proprio “decalogo”: partire dall’obiettivo del documento; considerare il contesto in cui è utilizzato; garantire l’ordine logico dei contenuti; preferire una sintassi concisa e lineare; ridurre tecnicismi e ridondanze; gestire i riferimenti normativi; utilizzare esempi e tabelle per una maggiore fruibilità.

Avviso di accertamento parziale 
– Anche l’avviso di accertamento parziale è soggetto alle novità. Ricordiamo che l’avviso di accertamento parziale è stato introdotto dall’art. 1 del D.P.R. n. 309/1982, con lo scopo di consentire agli Uffici di effettuare rettifiche qualora, a seguito di segnalazioni provenienti dal centro informativo delle imposte dirette, fossero emersi elementi idonei a stabilire l’esistenza di un reddito non dichiarato. L’articolo è stato oggetto di numerosi interventi normativi, con i quali sono state ampliate le fonti “qualificate” legittimanti la rettifica. Tale rettifica è ammessa quando, a seguito di accessi, ispezioni, verifiche, nonché in base ai dati in possesso dell’Anagrafe tributaria e in forza di segnalazioni emergono elementi che consentono di stabilire l’esistenza di: redditi non dichiarati; redditi parzialmente dichiarati (compresi i redditi da partecipazione in società, associazioni e imprese); deduzioni, esenzioni e agevolazioni in tutto o in parte non spettanti; imposte o maggiori imposte non versate.

Accompagnatoria – Con le novità portate dall’Agenzia delle Entrate l’avviso di accertamento parziale sarà accompagnato da una lettera dove saranno indicate le pagine e le tabelle in cui sono riportate: le motivazioni (elementi di fatto e di diritto che hanno portato l'Agenzia delle Entrate a ricalcolare l'imponibile e le relative imposte); il calcolo delle maggiori imposte accertate e l'importo delle sanzioni. La lettera poi comunicherà la possibilità di definire l'accertamento, per intero, pagando quanto richiesto nei 60 giorni successivi al ricevimento dell'atto, assicurandosi un percorso agevolato che comporta una riduzione delle sanzioni a 1/6. In alternativa viene esposta la possibilità di definizione delle sole sanzioni, pagando 1/3 di quelle richieste entro lo stesso termine di 60 giorni e riservandosi la possibilità di impugnare l'accertamento solo per le maggiori imposte.
Autore: Redazione Fiscal Focus

venerdì 26 ottobre 2012

IMU e Comuni: ultimi giorni per le aliquote


Il 31 ottobre scade il termine per i Comuni per deliberare le aliquote Imu definitive

Premessa – Ai comuni rimane poco tempo per deliberare le aliquote Imu. Specialmente nei municipi più piccoli, il confronto con la nuova imposta e le sue possibilità non è stato facile, soprattutto per il peso che l'Imu ha nel bilancio. E questo spiega il ritardo nelle decisioni cruciali sulle aliquote e sulle agevolazioni. Ora ormai il termine del 31 ottobre si sta avvicinando e non è più possibile prorogare la decisione.

Aliquote e detrazioni Imu 
- I Comuni, ai sensi del comma 12-bis del citato art. 13, entro il 30.9.2012 potevano approvare/modificare il regolamento e le delibere relative alle aliquote e detrazioni IMU. Sul punto, infatti, il citato comma 12-bis dispone che: “Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all’articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo”.

Proroga - Successivamente l’art. 9, comma 3, lett. a), D.L. n. 174/2012, ha prorogato il suddetto termine al 31.10.2012. Come desumibile dalla Relazione illustrativa al citato Decreto, la modifica ha la funzione di “allineare” il suddetto termine con il differimento, disposto dal comma 1 del medesimo art. 9, al 31.10.2012, del termine entro il quale i Comuni devono deliberare il bilancio previsionale per il 2012.

Aumento - Le statistiche effettuate nei giorni scorsi dalla stampa specializzata indicano che l’aliquota ordinaria in 8 comuni su 10 aumenterà. Tale aliquota verrà utilizzata dai contribuenti per il saldo del 17 dicembre prossimo. Per fare qualche esempio, il comune di Reggio Emilia ha aumentato al 9,6 per mille l’aliquota da utilizzare a saldo per gli “altri immobili” (si ricorda che l’aliquota è gravata dalla quota d'imposta statale per il 3,8 per mille) e arrivando al 10,6 per mille con l’aliquota maggiorata deliberata per immobili a disposizione. Anche a Vicenza viene confermata l’aliquota base del 9,6 per mille per gli immobili soggetti ad aliquota ordinaria e del 10,6 per mille per gli sfitti da almeno 2 anni. Torino adotta l’aliquota più alta del 10,6 per mille addirittura per tutti gli immobili non adibiti ad abitazione principale e diversi dalle altre categorie, facendo distinzione tra l’aliquota adottabile per le aree edificabili (agevolata al 9,6 per mille) e quella per le abitazioni date in uso ai parenti di primo grado (invariata rispetto alla base pari al 7,6 per mille anche a saldo).

mercoledì 24 ottobre 2012

730 integrativo ultime ore per la consegna al Caf e professionisti


Scade l'appuntamento per i contribuenti che hanno commesso errori o dimenticanze a proprio danno nella dichiarazione

Il modello 730 integrativo - Entro domani 25 ottobre si potrà integrare o rettificare “pro contribuente” il 730/2012 presentato prima dell'estate. Il modello va consegnato a un Caf o a un professionista abilitato, anche nel caso in cui l'assistenza fiscale per la dichiarazione originaria sia stata fornita dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico, in qualità di sostituto d'imposta. Il modello 730 integrativo può essere utilizzato dal contribuente che si accorge di aver commesso errori od omissioni, la cui correzione determina un maggior credito, un minor debito o un'imposta invariata.
Si ricorre al 730 integrativo anche quando ci si ricorda di non aver fornito tutti i dati di identificazione del sostituto d'imposta che deve fare il conguaglio o di averli forniti correttamente.

I codici da utilizzare – Nell’apposita casella "730 integrativo" che si trova nel frontespizio del modello, a seconda delle modifiche che si devono apportare, deve essere indicato uno dei tre diversi codici previsti. Quando l'errore commesso comporta un maggior credito o un minor debito o un'imposta invariata, si deve presentare un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il codice 1. Se il soggetto a cui ci si rivolge è lo stesso che ha redatto il 730 “originario”, va esibita la documentazione necessaria per il controllo di conformità in relazione alla sola integrazione effettuata, se invece è un altro intermediario, va esibita nuovamente tutta la documentazione.

Modifica dati del sostituto
 – Se si devono modificare o integrare i dati del sostituto, sul frontespizio del modello bisogna riportare il codice 2. La nuova dichiarazione deve essere compilata con le stesse informazioni contenute nella prima, con la sola differenza del contenuto del quadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio".

Altre informazioni - Se invece sono stati commessi errori o omissioni che riguardano sia le informazioni utili per identificare il sostituto, sia altri dati che, una volta corretti, determinano un maggior credito, un minor debito o una imposta invariata rispetto a quella indicata nel modello originario, bisogna utilizzare il codice 3.

Gli intermediari 
- Il Caf o il professionista abilitato a cui viene presentato il 730 integrativo rilascia la ricevuta modello 730-2, attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione. La trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati delle dichiarazioni integrative e dei modelli 730-4 dovrà avvenire a cura degli stessi intermediari entro lunedì 12 novembre prossimo (la scadenza ordinaria del 10 cade di sabato).
Autore: Redazione Fiscal Focus

Possibile il ravvedimento con interessi sbagliati


La Ctr della Lombardia ritiene l’entità talmente ridotta da essere irrilevante

Premessa – Per la Ctr della Lombardia un errore di importo minimo rispetto all'ammontare della somma regolarizzata non pregiudica l’efficacia del ravvedimento, in quanto in tali casi il comportamento dell'Amministrazione Finanziaria sarebbe “contrario al principio di buona fede, della correttezza e dell'affidamento che è posto alla base del rapporto tra contribuente ed erario”.

Ravvedimento – Dalle ultima pronunzie dei giudici di merito sembra emergere come non sempre il ravvedimento imperfetto compromette la validità del rimedio posto in essere dal contribuente. L'articolo 13 del D.Lgs. 472/1997 non sembra consentire aperture al riguardo: il beneficio della riduzione delle sanzioni si ottiene solamente se il contribuente effettua l'adempimento dovuto, paga il tributo (se esistente) e versa in modo puntuale le sanzioni e gli interessi. L'esperienza pratica, però, insegna che spesso si riscontrano delle piccole differenze sui conteggi degli interessi, con la conseguenza che un approccio rigido può portare l'Amministrazione Finanziaria a disconoscere il beneficio del ravvedimento stesso.

Ctr Lombardia sentenza 79/19/12 – Proprio questo tipo di problematica ha per oggetto la sentenza n. 79/19/12 della Commissione tributaria regionale della Lombardia. In particolare la vertenza in questione ha per oggetto una società alla quale è stata notificata una cartella di pagamento per carente versamento di acconti Ires e Irap. La cartella è stata impugnata dalla società la quale sostiene l'avvenuta regolarizzazione degli omessi versamenti con il ravvedimento. Per contro l’Amministrazione Finanziaria non ritiene legittima la pretesa perché gli acconti Ires e Irap non sarebbero stati computati in misura corretta (in quanto calcolati sulla dichiarazione originaria e non sulla successiva dichiarazione integrativa della società) e in ogni caso l'erroneo calcolo degli interessi sulle somme da versare invaliderebbe il ravvedimento rendendo quindi il contribuente punibile con le sanzioni piene. La controversia in questione si è risolta nel giudizio di primo grado che ha dato ragione al contribuente riconoscendo quindi regolare il perfezionamento del ravvedimento effettuato. L’Amministrazione Finanziaria è quindi ricorsa in appello.

La decisione dei giudici - La Ctr Lombardia ha però nuovamente respinto le richieste dell’ufficio delle Entrate sostenendo che la necessità di calcolare i versamenti in acconto sulla base della dichiarazione integrativa “non trova nessun supporto normativo né giurisprudenziale; infatti […] nella fattispecie in esame si rileva un vuoto normativo, non essendo state emanate precise istruzioni su come eseguire il calcolo degli acconti di imposta in caso di presentazione di dichiarazione integrativa”. Inoltre per quanto riguarda l'invalidità del ravvedimento per l'erroneo computo degli interessi, i giudici hanno ritenuto che si tratti di un errore di importo minimo rispetto all'ammontare della somma regolarizzata sottolineando come il comportamento dell'ufficio è “contrario al principio di buona fede, della correttezza e dell'affidamento che è posto alla base del rapporto tra contribuente ed erario”.
Autore: Redazione Fiscal Focus

lunedì 22 ottobre 2012

Modello 770/2012: il ravvedimento


L’omessa presentazione va sanata entro il 19 dicembre

Premessa – Nel caso di omessa presentazione del modello 770 è possibile ravvedersi solo nel caso in cui la dichiarazione venga presentata entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per la presentazione stessa. Dato che il 770/2011 doveva essere presentato entro lo scorso 20 settembre, il temine per sanare l’omessa presentazione scade il 19 dicembre.

Omessa presentazione del modello 770 - Si ha omessa presentazione della dichiarazione quando la stessa non è presentata nei termini. Nel caso di omessa presentazione del Modello 770 si applica la sanzione che va dal 120% al 240% dell’ammontare delle ritenute non versate con un minimo di € 258,00 (art. 2, comma 1 D.Lgs. n. 471/1997). Qualora le ritenute siano state interamente versate la sanzione amministrativa è prevista nella misura da € 258 a € 2.065.

Ravvedimento operoso - Tuttavia, il sostituto d’imposta o l’intermediario abilitato che non abbia trasmesso il modello 770 entro il termine previsto per legge, può regolarizzare spontaneamente la violazione commessa ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso, di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997. Le violazioni inerenti il Modello 770 possono, infatti, essere oggetto di regolarizzazione spontanea mediante il ravvedimento operoso, a condizione che le stesse non siano constatate o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento formalmente portate a conoscenza del contribuente. Il ravvedimento richiede la regolare effettuazione dell’adempimento contravvenuto e il versamento della sanzione ridotta commisurata al minimo previsto per la violazione oggetto di regolarizzazione. Nel caso di omessa presentazione del modello 770 è necessario, quindi, presentare il modello entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per la presentazione stessa e inoltre versare spontaneamente, entro lo stesso termine, la sanzione ridotta pari a 1/10 del minimo (€ 258), cioè pari a € 25, ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi.

Omesso versamento delle ritenute - Qualora le ritenute evidenziate nel mod. 770/2012 tardivo non siano state versate, è applicabile anche la sanzione prevista per l’omesso/insufficiente versamento, pari al 30%. Va evidenziato che non è più possibile provvedere alla regolarizzazione dell’omesso versamento delle ritenute relative al 2011, posto che la stessa avrebbe dovuto essere effettuata entro il 20.9.2012, ossia entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione. A ciò fa eccezione la violazione relativa alle ritenute da versare nel mese di gennaio 2012, operate nel mese di dicembre 2011, che può essere sanata entro il termine di presentazione del mod. 770/2013, ossia il 31.7.2013.
Autore: Redazione Fiscal Focus

venerdì 19 ottobre 2012

IVA PER CASSA: regime in vigore dal 1° dicembre 2012


L’art. 8 del decreto MEF dell’11 ottobre 2012, attualmente in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, prescrive in termini di efficacia che le disposizione del decreto attuativo del nuovo regime dell’IVA per cassa vengano applicate dal 1° dicembre 2012.

Se l’avvio può essere anticipato al 1° dicembre 2012, l’effetto di tale previsione dal punto di vista pratico non è scontato: i contribuenti che liquidano l’imposta con cadenza mensile avranno minori complicazioni rispetto a quelli che la liquidano trimestralmente.
Nonostante possano optare per il nuovo regime sin da dicembre, per questi ultimi contribuenti, esercitare l'opzione già quest'anno è complicato (vanno separate le fatture di ottobre e novembre da quelle di dicembre), quindi è consigliabile rinviare l’efficacia al 2013.


La data di avvio può variare a seconda della periodicità di liquidazione - Il contribuente che deciderà di optare per il nuovo regime (art.32-bis del D.L. 83/2012) di sospensione dell’imposta computa nella liquidazione Iva mensile l'imposta a debito “teorica” relativa alle operazioni registrate per poi sottrarre l'“Iva a debito sospesa”, relativa alle fatture emesse (secondo le regole dell’art.6 del D.P.R. 633/72) e non incassate, nonché l'imposta a credito sulle fatture di acquisto registrate, ma non pagate.
Il contribuente, in regime trimestrale, procede, invece, a scomporre le fatture relative ai mesi di ottobre e novembre (per le quali va applicato il regime dell’art.7 del D.L. 185/2008) da quelle di dicembre (per le quali va applicato il nuovo regime ex art.32-bis del D.L. 83/2012). Per semplificazione potrebbero rinviare l’applicazione al 1° gennaio 2013.

La liquidazione mensile dell’imposta – I contribuenti mensili, data la facoltà di adottare l'Iva per cassa per le operazioni effettuate dal 1° dicembre 2012, considereranno nella liquidazione di dicembre 2012 tutte le fatture immediate emesse nel mese di dicembre e quelle differite (emesse nei primi 15 giorni di gennaio 2013), relative ai beni consegnati in dicembre. Il primo appuntamento sarà dunque il 16 gennaio 2013.
La questione, dal lato passivo, relativo alle fatture da ricevere non si presenta più come un problema, dato che le cessioni di beni o le prestazioni di servizi effettuate (art.6 del DPR 633/72) a dicembre 2012, ma registrate ai fini IVA solo a gennaio 2013 rientreranno a pieno titolo nel nuovo regime.
Il contribuente, che opta per l’Iva per cassa per le operazioni effettuate dal 1° dicembre 2012, potrà, infatti, detrarre l’Iva sugli acquisti solo al pagamento del fornitore, mentre per le operazioni effettuate fino al novembre 2011, potrà detrarre l’Iva sugli acquisti senza limitazioni, secondo le regole ordinarie.
Il contribuente, dunque, dovrà fare una valutazione di convenienza tra la sospensione dell’assolvimento dell’Iva sulle vendite e la possibilità di detrarre l’Iva sugli acquisti secondo le regole ordinarie, anziché con le nuove limitazioni dell’art.32-bis.

Il contribuente trimestrale - Nel caso in cui si verifichi il superamento della soglia di due milioni di euro di volume d'affari, il regime dell'Iva per cassa cessa dal mese successivo, ai sensi dell’art. 7 del decreto attuativo.
Il soggetto trimestrale, quindi, che supera tale limite, ad esempio nel mese di agosto, nella liquidazione trimestrale, dovrà liquidare due mesi con il criterio della cassa e un mese con il criterio delle fatture registrate.

Le esclusioni attive e passive
 - Il decreto del MEF dell’11 ottobre 2012 ricalca le disposizioni del legislatore previste nell'articolo 32-bis del D.L. 83/12.
La liquidazione dell'Iva per cassa si applica relativamente alle fatture emesse nei confronti dei soggetti passivi Iva e non per le fatture emesse nei confronti dei privati, né per le operazioni effettuate nell’ambito di regimi speciali IVA (monofase, agenzie viaggio, beni usati), né per nei confronti di soggetti che assolvono l’imposta con il reverse charge.
L’IVA per cassa, intesa come differimento della detrazione, per colui che opta è esclusa per gli acquisti di beni e servizi soggetti a IVA con il metodo del reverse charge, per gli acquisti intracomunitari, le importazioni, le estrazioni di beni dai depositi IVA.

L’annotazione sul documento - Pur essendo obbligatorio indicare nella fattura che l'emittente applica l'esigibilità differita proprio ai sensi dell'articolo 32-bis (la cui omissione ha carattere formale), l'acquirente o il committente possono detrarre l'imposta anche se non è stato pagato il corrispettivo.
Diventa quindi superfluo adempiere all’annotazione, come rilevato da Assonime nella Circolare n.27 del 10 ottobre 2012. Tuttavia l’art. 4 del decreto attuativo ribadisce la necessità di apporre comunque l’indicazione.

In attesa del provvedimento
 - Rimaniamo in attesa del provvedimento relativo alle modalità di esercizio dell'opzione che dovrà essere pubblicato dall’Agenzia delle Entrate, ma è certo che i contribuenti con volume d'affari 2011 (e 2012) non superiore all'importo di due milioni di euro possono applicare questo regime dal prossimo mese di dicembre 2012.

giovedì 18 ottobre 2012

Legge di Stabilità – Come cambiano detrazioni e deduzioni - Seconda parte


La prima parte riguardante le novità per detrazioni e deduzioni è stata pubblicata ieri 17 ottobre ed è possibile trovare l'articolo nell'archivio blog sul menu di sinistra di questa pagina. 


Come saranno le nuove agevolazioni


Detrazioni Irpef


Sugli oneri per i quali spetta la detrazione Irpef del 19% si abbatte il doppio effetto:
æ  della nuova franchigia di 250 euro;
æ   del tetto massimo detraibile di 3 mila euro per ciascun periodo d'imposta.

La più importante categoria di oneri detraibili, le spese sanitarie, non risulta interessata dal tetto massimo di detraibilità annuo pari a 3 mila euro, ma soltanto dalla nuova franchigia di 250 euro, che peraltro supera quella attualmente prevista di 129,11 euro e che rimarrà invece in essere per le spese mediche sostenute dai soggetti con redditi non superiori alla soglia di 15 mila euro.


Nota bene
Per quanto riguarda le spese sanitarie, per i redditi inferiori a 15.000 euro la franchigia rimane quella attuale di 129,11 euro.


Spese sportive sostenute per gli under 18
Per quanto riguarda le spese sportive sostenute per i ragazzi di attività compresa fra 5 e 18 anni, l'attuale limite massimo di spesa detraibile, fissato in 210 euro, risulta completamente azzerato dalla nuova franchigia posta al livello più elevato.


L’effetto combinato di franchigia e tetto massimo
Secondo il provvedimento, i vari limiti massimi fissati dal Tuir sembrano sopravvivere alla nuova franchigia e al tetto massimo dei 3 mila euro annui, anche se in alcuni casi l'effetto combinato delle due nuove disposizioni finisce per azzerarli, se non ridurli sotto soglia.
È il caso, per esempio, delle detrazioni per interessi passivi su mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione principale (c.d. mutui prima casa), per i quali l'attuale limite massimo detraibile di 4 mila euro finisce per essere inevitabilmente ridimensionato, anche in questo caso al ribasso, dal tetto massimo per periodo d'imposta previsto dalla Legge di Stabilità.




Principali oneri per i quali spetta la detrazione del 19%

(Confronto tra prima e dopo l’intervento del Governo)

Percentuale di detrazione
Oneri detraibili
Prima
della Legge di Stabilità
Dopo la
Legge di Stabilità
(redditi superiori a 15.000 euro)
19%
Spese sanitarie
Detraibili con la franchigia di 129,11 euro
Detraibili con la franchigia di 250,00 euro
19%
Interessi sui mutui per abitazione principale
Detraibili nel limite di 4.000 euro
Detraibili con la franchigia di 250,00 euro nel limite di 4.000,00 euro e concorso al tetto dei 3.000,00 euro
19%
Assicurazioni sulla vita e sugli infortuni
Detraibili nel limite di 1.291,14 euro
Detraibili con la franchigia di 250,00 euro nel limite di 1.291,14 euro e concorso al tetto dei 3.000,00 euro
19%
Spese di istruzione secondaria e spese universitarie
Detraibili nel limite delle rette statali
Detraibili con la franchigia di 250,00 euro e concorso al tetto dei 3.000,00 euro
19%
Spese funebri
Detraibili nel limite di 1.549,37 per familiare deceduto
Detraibili con la franchigia di 250,00 euro e concorso al tetto dei 3.000,00 euro
19%
Spese per addetti all’assistenza personale
Detraibili nel limite di 2.100,00 euro
Detraibili con la franchigia di 250,00 euro nel limite di 2.100,00 euro e concorso al tetto dei 3.000,00 euro
19%
Spese sportive
 (5 - 18 anni)
Detraibili per un importo non superiore a 210 euro
La franchigia di 250,00 euro supera il limita massimo detraibile

19%
Spese di intermediazione immobiliare (prima casa)
Detraibili nel limite di 1.000 euro
Detraibili con la franchigia di 250,00 euro nel limite di 1.000,00 euro e concorso al tetto dei 3.000,00 euro
19%
Spese veterinarie
Detraibili nel limite di 387,34 euro con la franchigia di 129,11
Detraibili con la franchigia di 250,00 euro nel limite di 387,34 euro e concorso al tetto dei 3.000,00 euro
19%
Spese per interpretariato per i sordomuti
Detraibili senza limite
Detraibili e concorso al tetto dei 3.000,00 euro
19%
Erogazioni liberali per le Onlus
Detraibili nel limite di 2.065,83 euro
Detraibili con la franchigia di 250,00 euro nel limite di 2.065,83 euro e concorso al tetto dei 3.000,00 euro
19%
Erogazioni liberali per le associazioni sportive dilettantistiche
Detraibili nel limite di 1.500,00 euro
Detraibili con la franchigia di 250,00 euro nel limite di 1.500,00 euro e concorso al tetto dei 3.000,00 euro
19%
Erogazioni liberali per le associazioni  di promozione sociale
Detraibili nel limite di 2.065,83 euro
Detraibili con la franchigia di 250,00 euro nel limite di 2.065,83 euro e concorso al tetto dei 3.000,00 euro
19%
Spese per canone di locazione per studenti fuorisede
Detraibili nel limite di 2.633,00 euro
Detraibili con la franchigia di 250,00 euro nel limite di 2.633,00 euro e concorso al tetto dei 3.000,00 euro
19%
Spese per la frequenza di asili nido
Detraibili nel limite di 632,00 euro
Detraibili con la franchigia di 250,00 euro nel limite di 632,00 euro e concorso al tetto dei 3.000,00 euro

Le deduzioni dal reddito

Sugli oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche viene introdotta la nuova franchigia di 250 euro. Questa misura non riguarda però tutte le tipologie di spese per le quali spetta la deduzione in dichiarazione dei redditi.
Ne restano fuori:
æ  i contributi previdenziali e assistenziali versati dal contribuente sia per obbligo di legge sia in via facoltativa, alla gestione pensionistica di appartenenza;
æ  i contributi versati alle forme pensionistiche complementari alle condizioni e nei limiti previste dalle singole disposizioni istitutive delle stesse.
Anche per gli oneri deducibili così come per le detrazioni d'imposta la franchigia introdotta dal decreto di Stabilità deve essere combinata con i limiti massimi di deduzioni previsti per alcune tipologie di spese e oneri.
Naturalmente come già detto, l'effetto combinato della franchigia e del limite di deduzione finirà per sterilizzare notevolmente il beneficio fiscale riconducibile alla deduzione stessa.

Oneri deducibili dal reddito
(principali tipologie)

(Confronto tra prima e dopo l’intervento del Governo)

Oneri deducibili
Prima
della Legge di Stabilità
Dopo la
Legge di Stabilità
(redditi superiori a 15.000 euro)
Canoni, contributi obbligatori e oneri immobiliari
Deducibili dal reddito
Deducibili dal reddito con la franchigia di 250,00 euro.
Spese mediche per assistenza disabili
Deducibili dal reddito
Deducibili dal reddito con la franchigia di 250,00 euro.
Assegno periodici al coniuge
Deducibili dal reddito
Deducibili dal reddito con la franchigia di 250,00 euro
Contributi assistenziali e previdenziali
Deducibili dal reddito
Deducibili dal reddito 
Contributi per addetti ai servizi domestici familiari
Deducibili dal reddito fino all’importo massimo di 1.549,37
Deducibili dal reddito con il limite di 1.549,37 euro


Contributi versati per la previdenza complementare
Deducibili dal reddito fino all’importo massimo di 5.164,57 euro
Deducibili dal reddito con il limite di 5.164,57 euro
Contributi versati ai fondi integrativi del servizio sanitario nazionale
Deducibili dal reddito fino all’importo massimo di 3.615,20 euro
Deducibili dal reddito con la franchigia di 250,00 euro e fino all’importo massimo di 3.615,20 euro
Contributi alle ONG per i paesi in via di sviluppo
Deducibili dal reddito nella misura massima del 2% dello stesso
Deducibili dal reddito nella misura massima del 2% dello stesso e con la franchigia di 250,00 euro
Indennità per la perdita di avviamento
Deducibili dal reddito
Deducibili dal reddito con la franchigia di 250,00 euro
Erogazioni liberali per  le istituzioni religiose
Deducibili dal reddito fino all’importo massimo di 1.032,91 euro
Deducibili dal reddito fino all’importo massimo di 1.032,91
Erogazioni liberali per le università e le fondazioni universitarie
Deducibili dal reddito
Deducibili dal reddito con la franchigia di 250,00 euro