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venerdì 31 gennaio 2014

Scelta della forma societaria per l'esercizio dell'attività agricola

Luigi Dall'Oca
SISTEMA RATIO - Centro Studi Castelli

La recente reintroduzione del regime catastale di determinazione del reddito per le società agricole, diverse dalla società semplice, ha nuovamente modificato i criteri di valutazione della convenienza nella scelta della forma giuridica più adatta per l'esercizio delle attività agricole.
L'art. 1, c. 36 della Legge Stabilità 2014 ha reintrodotto l'opzione per la determinazione del reddito su base
catastale per le società a responsabilità limitata, comprese le cooperative, in nome collettivo ed in accomandita semplice aventi la natura di società agricola. Tale facoltà era stata abolita dall'art. 1, c. 513 della L. 228/2012, con la conseguenza che dal 2015 la sola società semplice avrebbe potuto godere della tassazione su base forfettaria mentre tutte le altre società agricole sarebbero dovute rientrare nel regime di tassazione basato sulla contrapposizione dei costi e ricavi effettivi.
Alla luce della predetta novità, giova riepilogare, in estrema sintesi, quali possano essere i vantaggi o svantaggi dell'adozione di una forma societaria diversa dalla società semplice per l'esercizio dell'attività agricola. In particolare, per esigenze di semplificazione, si confronteranno le caratteristiche della società semplice con quelle della società a responsabilità limitata, entrambe società agricole, e quindi aventi per oggetto esclusivo le attività di cui all'art. 2135 del C.C. ed aventi la denominazione "società agricola".
La principale differenza di carattere giuridico tra i due soggetti attiene l'autonomia patrimoniale, che per la S.s. può dirsi imperfetta, in quanto per i debiti sociali possono essere chiamati a rispondere anche i soci, mentre nel caso della S.r.l., avente autonomia patrimoniale perfetta, dei debiti sociali risponde solo ed esclusivamente la società con il suo patrimonio, tranne, naturalmente, nel caso della concessione di garanzie da parte dei soci.
Una ulteriore rilevante differenza riguarda il regime contabile obbligatorio e gli adempimenti ad esso correlati.
La S.s., infatti, non è tenuta per legge alla redazione delle scritture contabili e, quindi, del bilancio; i soli libri obbligatori sono quelli tributari, quali i registri IVA delle fatture emesse e degli acquisti ed, eventualmente, il registro di carico e scarico animali allevati. La S.r.l., al contrario, è tenuta alla redazione di scritture contabili, libri sociali e bilancio di esercizio annuale, che deve essere depositato presso il Registro delle Imprese. Appaiono, quindi, evidenti le differenze in termini di costi, sia amministrativi che professionali, e di responsabilità, sia civili che penali, connesse ai maggiori adempimenti di cui risulta gravata la S.r.l..
Per quanto attiene, poi, il regime fiscale in materia di imposte dirette, si è già detto che è consentita anche alla
S.r.l. l'adozione del regime di tassazione, normalmente favorevole, basato sulle rendite catastali, che la equipara sostanzialmente alla S.s.. Tuttavia, la S.r.l. sconta l'IRES in misura pari al 27,5% e vede tassati come redditi di capitale in capo ai soci gli eventuali utili distribuiti, mentre la S.s. opera in trasparenza fiscale imputando ai soci unicamente il reddito agrario rivalutato. Solo le S.r.l. aventi sino a 10 soci persone fisiche e ricavi sino a 5,164 milioni di Euro possono a loro volta adottare il conveniente regime di trasparenza fiscale, di cui all'art. 116 del TUIR, che le equipara sostanzialmente alle S.s..
Rammentiamo, inoltre, che non vi sono differenze tra i due soggetti in materia di IVA.
Infine, ad entrambe le tipologie di società si rendono applicabili le agevolazioni riguardanti le imposte indirette
per l'acquisto dei fondi rustici, sussistendo i requisiti richiesti dalla normativa sull'arrotondamento della piccola
proprietà contadina, con assoggettamento alla sola imposta proporzionale catastale dell'1%.

mercoledì 29 gennaio 2014

Anno di novità per i contratti di locazione

Dal 2014 diventerà più semplice la registrazione dei contratti di locazione, nonché il versamento dell’imposta di registro dovuta per i rinnovi annuali.  


Dal 3 febbraio infatti il modello RLI andrà a sostituirsi ai modelli 69, Siria, Iris e RR per le registrazioni, le proroghe, le cessioni, e le risoluzioni dei contratti di immobili, nonché per esercitare l’opzione o la revoca del regime di cedolare secca e per comunicare i dati catastali dell’immobile locato.

Novità importanti sono stati introdotte anche con riferimento alle modalità di versamento dell’imposta di registro, tributi speciali e compensi, imposta di bollo, nonché eventuali sanzioni e interessi per registrare i contratti di locazione e affitto di immobili.

Ma analizziamo singolarmente le novità

Il modello RLI - Con l’introduzione della cedolare secca si era generato un vero e proprio “caos modelli” nell’ambito dei contratti di locazione e il contribuente era tenuto ad utilizzare il modello 69 per le registrazioni cartacee, il modello Siria o Iris per le registrazioni telematiche (il primo per optare per la cedolare secca e il secondo per la tassazione ordinaria). A questi modelli ne andava inoltre aggiunto un quarto, il modello RR, a cui ricorrere per le registrazioni cartacee di più di un contratto.

Il 31 marzo 2014 questi modelli spariranno e già dal prossimo 3 febbraio i contribuenti potranno iniziare a compilare il modello RLI.

Solo il modello 69 rimarrà in vita affianco al modello RLI, ma semplicemente per la registrazione degli altri atti, quali la distribuzione dei dividendi, i comodati, i contratti verbali, le registrazioni volontarie, e via dicendo.

Il modello RLI andrà presentato telematicamente, e la presentazione potrà avvenire anche presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, salvo che per i soggetti obbligati ad adottare la procedura di registrazione telematica (soggetti che possiedono almeno 10 unità immobiliari e agenti di affari in mediazione).

Al modello andrà allegata copia del contratto di locazione, nonché gli eventuali ulteriori documenti. Potrà tuttavia essere presentato in via telematica in forma semplificata senza l’allegazione della copia del testo contrattuale qualora ricorrano le seguenti caratteristiche:
• un numero di locatori e di conduttori, rispettivamente, non superiore a tre;
• una sola unità abitativa e un numero di pertinenze non superiore a tre;
• tutti gli immobili devono essere censiti con attribuzione di rendita;
• il contratto contiene esclusivamente la disciplina del rapporto di locazione, pertanto non comprende ulteriori pattuizioni;
• il contratto è stipulato tra persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di un’impresa, arte o professione.

Il modello F24 ELIDE - Dal 1° febbraio sarà inoltre possibile pagare le imposte dovute per la registrazione dei contratti di locazione direttamente con il modello F24 ELIDE, mandando quindi in soffitta il modello F23.
Tuttavia, fino al 31 dicembre 2014 si potrà continuare ad utilizzare il vecchio modello F23.

Sarà pertanto possibile versare con il nuovo modello l’imposta di registro, i tributi speciale e compensi e l’imposta di bollo, nonché le sanzioni e gli interessi eventualmente dovuti.

Si ricorda, tuttavia, che con il nuovo modello non sarà però possibile procedere con la compensazione di eventuali crediti.
Autore: Redazione Fiscal Focus

martedì 28 gennaio 2014

Unico 2014: imposte più alte sulle locazioni

Imposte sempre più alte sulla casa, soprattutto nel caso in cui si decida di locarla.

Dal 2013 (quindi già dalla prossima dichiarazione), i redditi derivanti dai contratti di locazione saranno infatti abbattuti della percentuale forfettaria del 5% e non più del 15%.
I proprietari finiranno dunque per pagare le imposte sul 95% dei canoni dichiarati in contratto (indipendentemente dalla loro riscossione), in luogo dell’usuale 85%.

Pertanto, in Unico14 occorrerà determinare il reddito medio ordinario (applicando le consuete tariffe d’estimo) e se lo stesso risulterà inferiore al canone di locazione abbattuto della deduzione forfettaria del 5% (cosa che avviene nella quasi totalità dei casi), dovrà essere quest’ultimo ad essere dichiarato.

Si ricorda, inoltre, che i redditi vanno dichiarati indipendentemente dalla loro percezione, eccetto il caso in cui si sia concluso il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità.
A conclusione del procedimento potrà tuttavia essere accertato il mancato incasso di alcuni canoni, il che consentirà di indicare, nella dichiarazione successiva, un credito d’imposta per gli importi comunque versati.

In ogni caso, va indicato in dichiarazione il canone diminuito delle spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili, se comprese contrattualmente nel canone.
Deve invece sempre essere indicata l’eventuale rivalutazione automatica sulla base dell’indice Istat e la maggiorazione spettante in caso di sublocazione.

Rimarrà invariata solo la deduzione forfettaria del 25% prevista per le locazioni dei fabbricati situati a Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e Burano.
Al contrario, sarà invece elevata al 35% la percentuale di deduzione riconosciuta per gli immobili di in interesse storico e artistico.

La legge di stabilità 2014

Gli immobili non locati e assoggettati ad IMU, se situati nello stesso Comune in cui si trova l’abitazione principale, concorrono a formare la base imponibile Irpef nella misura del 50% .
È questa un’importante novità introdotta dalla Legge di stabilità 2014, che mostrerà i suoi effetti già in sede di redazione del modello Unico14, con riferimento ai redditi 2013.

Nel altri casi, invece, rimane ferma la regola generale. Pertanto l’Imu sostituisce l’Irpef e le relative addizionali regionali e comunali dovute con riferimento ai redditi dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato d’uso gratuito.

La cedolare secca

A seguito delle novità appena esposte, la cedolare secca diventa un’opzione ancor più conveniente per i proprietari degli immobili, soprattutto a seguito della riduzione dell’aliquota prevista per i contratti a canone concordato (dal 19% al 15%).
Autore: Redazione Fiscal Focus

lunedì 27 gennaio 2014

Rottamazione cartelle: chiarimenti da Equitalia

Equitalia, con un apposito comunicato stampa, chiarisce i principali aspetti relativi alla definizione agevolata delle cartelle . 


Come noto, infatti, la Legge di stabilità 2014 ha consentito ai contribuenti di versare, entro il 28 febbraio, in un’unica soluzione, le cartelle e gli avvisi di accertamento esecutivi, al fine di poter beneficiare dello stralcio degli interessi di mora e di ritardata iscrizione a ruolo.
La previsione riguarda tuttavia soltanto le cartelle e gli avvisi di accertamento esecutivi affidati entro il 31 ottobre 2013 a Equitalia per la riscossione.

La “rottamazione” delle cartelle non riguarda però tutti i tributi, o almeno non nella stessa misura.
Viene infatti chiarito che le entrate erariali come l’Irpef e l’Iva beneficiano integralmente dello stralcio degli interessi, mentre per le entrate non erariali come il bollo dell’auto e le multe per violazione al codice della strada l’agevolazione è limitata agli interessi di mora.

A seguito di tali chiarimenti sono stati quindi risolti i dubbi riferiti all’applicabilità dell’agevolazione al Codice della strada, seppure siano rimaste deluse le speranze di chi vedeva nella “rottamazione” delle cartelle la possibilità di stralciare anche la maggiorazione prevista per le multe della strada e pari a un decimo per ogni semestre dalla data in cui è divenuta esigibile la sanzione.
Sebbene, infatti, la maggiorazione in oggetto sia stata dichiarata illegittima dalla Corte di Cassazione, ad oggi la stessa continua ad essere applicata in quanto la sentenza era materialmente errata, senza che mai il legislatore sia intervenuto a porre nuovo ordine nella materia.

Si sottolinea inoltre che non è impedita la definizione agevolata in presenza di rateizzazioni, sospensioni giudiziali o altre situazioni particolari.
È invece poco chiaro il comportamento che dovrebbe essere adottato nel caso delle iscrizioni provvisorie in pendenza di ricorso. Se infatti può essere tranquillamente affermato che le stesse rientrino nel beneficio (non essendo prevista alcuna esclusione in merito), rimane un punto interrogativo riguardo l’importo che può essere versato. Non è infatti chiaro se i contribuenti possano versare solo un terzo delle somme o l’intero importo. Ed inoltre, quale importo verrà restituito qualora il contribuente risulti essere la parte vittoriosa?

Sono invece espressamente escluse dalla previsione le somme dovute per effetto di sentenze di condanna della Corte dei Conti, i contributi richiesti dagli enti previdenziali (Inps, Inail), i tributi locali non riscossi da Equitalia e le richieste di pagamento di enti diversi da quelli ammessi.

In ogni caso, occorre prestare particolare attenzione alle singoli situazioni dei contribuenti: gli stessi, infatti, non riceveranno alcuna comunicazione da Equitalia, anche nel caso in cui si possa beneficiare della nuova previsione.
Sarà quindi necessario chiedere agli sportelli il dettaglio del proprio debito (estratto di ruolo).

Una volta ottenuto l’estratto di ruolo si rende quindi necessario verificare la data in cui le somme sono state affidate all’agente della riscossione e il tipo di atto ricevuto.
Solo nel caso in cui le cartelle/avvisi rientrino nell’agevolazione il contribuente non dovrà pagare gli interessi di mora, che maturano dalla data di notifica della cartella in caso di mancato pagamento delle somme entro i 60 giorni previsti.
Mentre, come già anticipato, solo con riferimento alle cartelle/avvisi emessi per conto dell’Agenzia delle Entrate, e quindi riferite a entrate erariali, non si paga anche il tributo relativo agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, indicati nella cartella di pagamento e nell’estratto di ruolo.

La somma dovuta, invece, dovrà essere versata, in un’unica soluzione, entro il 28 febbraio 2014, mediante bollettino postale F35 o direttamente agli sportelli Equitalia.
Qualora si preferisse la prima soluzione, si ricorda tuttavia che dovrà essere indicato tassativamente nel campo “Eseguito da” la dicitura “Definizione Ruoli - L.S. 2014”.
Inoltre, per la corretta ricezione del pagamento, si consiglia di utilizzare un differente bollettino F35, completo di codice fiscale, per ciascuna delle cartelle/avvisi che si vuole pagare in forma agevolata.

In ogni caso, fino al 15 marzo, la riscossione resterà sospesa per tutti i debiti interessati dalla definizione agevolata.

Infine, i contribuenti che pagheranno entro i termini previsti riceveranno, mediante posta ordinaria entro il 30 giugno 2014, una comunicazione di avvenuta estinzione del debito.
Autore: Redazione Fiscal Focus

venerdì 24 gennaio 2014

Professionisti. Contributi compensabili con i crediti IRPEF

Via libera al D.M. che consente ai professionisti di compensare i contributi con le imposte in maniera unitaria

Premessa – Compensare i contributi con i crediti IRPEF: si può! D’ora in poi per i professionisti sarà più semplice procedere al versamento unitario, con eventuale compensazione, delle imposte, dei contributi previdenziali e assistenziali. La semplificazione, che deriva dal recente Decreto Ministeriale del MEF (10 gennaio 2014), riguarda tutti gli iscritti agli enti di previdenza privatizzati (consulenti del lavoro, ragionieri, dottori commercialisti, avvocati geometri, notai, ecc.) e privati (psicologi, periti industriali, infermieri geologi, ecc.). Ad affermarlo è stata direttamente la Presidente del CNO dei Consulenti del Lavoro, Marina Calderone, la quale è intervenuta in un incontro con la stampa specializzata.

D.M. 10 gennaio 2014 – Il Decreto Ministeriale, composto da un mono articolo, elenca tutti gli Enti previdenziali per i quali è stata estesa l’applicazione del sistema dei versamenti unitari e della compensazione. Gli Enti e le Casse interessate sono: Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense; Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti (CNPADC); Cassa nazionale di previdenza e assistenza geometri (CNPAG); Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e architetti liberi professionisti (INARCASSA); Cassa nazionale del notariato; Cassa nazionale di previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali (CNPADC); Ente nazionale di assistenza per i rappresentanti di commercio (Fondazione ENASARCO); Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL); Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM); Ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti (ENPAF); Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (ENPAV); Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura (ENPAIA); Fondo agenti spedizionieri e corrieri (FASC); Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI); Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani (ONAOSI); Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale (EPAP); Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI); Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi (ENPAB); Ente nazionale di previdenza e assistenza degli psicologi (ENPAP); Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (ENPAPI).

La semplificazione – La semplificazione non è di poco conto, visto che il professionista se deve versare per esempio un contributo previdenziale di 4.000 euro alla propria cassa di appartenenza potrà compensare l’importo dovuto con un eventuale credito IRPEF (o IVA o altra imposta o contributo pagabile mediante F24). La presidente dei Consulenti del Lavoro ha anche sottolineato come tale semplificazione sia già operativa in alcune casse privatizzate come l’INPGI e la Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti, le quali hanno già emanato i relativi Decreti Interministeriali per recepire la novità in commento. Per quanto riguarda, invece, tutti gli altri enti di previdenza il ministero del Lavoro ha pensato bene di emanare un unico D.I che permetta di allinearsi alle disposizioni regolamentari e statutarie specifiche dei singoli enti. Ciò al fine di realizzare un'economia degli atti e dei tempi dei percorsi burocratici, in un'ottica di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa. Al riguardo, si rammenta che il pagamento dei contributi tramite F24 può avvenire anche attraverso il servizio telematico “home banking”. Ne deriva che, sempre in modalità telematica, si possono pagare sia il contributo soggettivo sia quello integrativo, le relative sanzioni per tardivo/omesso pagamento e gli interessi della dilazione.
Autore: Redazione Fiscal Focus

giovedì 23 gennaio 2014

Rottamazione ruoli. Solo per entrate tributarie

Direttiva di Equitalia sulla sanatoria delle cartelle introdotta dalla legge di Stabilità 2014

La legge di Stabilità 2014 ha previsto la possibilità di pagare le cartelle esattoriali emesse da Equitalia fino al 31 ottobre 2013 al netto degli interessi di mora e da ritardata iscrizione a ruolo. I contribuenti interessati alla sanatoria dovranno versare entro il 28 febbraio 2014, in un’unica soluzione, gli importi originariamente iscritti a ruolo oppure gli importi residui ancora dovuti (nei casi di pagamenti rateali già avviati).

Pagamento con bollettino postale. 
Il Legislatore non ha specificato con quali modalità dovrà essere compiuto il pagamento ai fini del perfezionamento del condono. Tale lacuna è stata ora colmata dall’Agente della riscossione. L’ente, in una nota interna agli uffici, chiarisce che i debitori interessati al condono dovranno recarsi personalmente allo sportello e sanare in autoliquidazione la somma dovuta tramite bollettino postale del modello F35, avendo cura di scrivere (considerato che non esiste un codice tributo apposito) “definizione ruoli - Ls 2014”. Gli uffici sono stati invitati a preparare un servizio di prenotazione entro tre giorni dalle richieste.

La sanatoria riguarda le sole entrate tributarie. Nella predetta nota si precisa altresì che sono esclusi dalla rottamazione i ruoli INPS e INAIL perché non rientrano nella definizione di ufficio statali in senso stretto. Per contro, la sanatoria si applica alle entrate tributarie di agenzie fiscali, regioni, province e comuni affidati agli agenti fino al 31 ottobre 2013. Restano altresì esclusi dal condono, contrariamente a quanto si era pensato in un primo momento, gli importi derivanti da violazioni del codice della strada. Nella nota si legge testualmente: “Non possono ritenersi tali (entrate tributarie dello stato), pertanto, a titolo esemplificativo, le maggiorazioni previste dall'art. 27, comma 6 della legge 689/81, conseguenti all'irrogazione, da parte degli organi accertatori dei comuni, di sanzioni amministrative a seguito di violazioni al codice della strada”.

Comunicazioni e sospensione generalizzata. 
Entro il 30 giugno 2014, a procedura conclusa, Equitalia dovrà trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato l'elenco dei debitori che hanno eseguito il versamento nel termine di legge (28 febbraio 2014). L’Agente, entro la medesima data, dovrà informare dell'avvenuta estinzione del debito anche quanti hanno aderito alla sanatoria. Questa seconda comunicazione avverrà mediante posta ordinaria. Fino al 15 marzo, invece, è prevista la sospensione generalizzata dei carichi definibili e dei termini di prescrizione.
Autore: Redazione Fiscal Focus

mercoledì 22 gennaio 2014

Locazioni abitative: la durata è vincolante

Le locazioni abitative sono disciplinate dalla Legge 431/98, la quale rappresenta il punto di riferimento per la stipula di ogni buon contratto. 

La Legge 431/98 distingue, in primo luogo, due diverse tipologie contrattuali: i contratti a canone libero e i contratti a canone vincolato.

Affinché possano essere stipulati dei contratti c.d. “concordati” sarà necessario rispettare alcune stringenti condizioni previste negli accordi tra le organizzazioni maggiormente rappresentative dei proprietari di immobili e degli inquilini.
Pertanto, questa particolare forma contrattuale si caratterizza proprio dal fatto che i canoni, così come tutte le altre clausole contrattuali, non sono liberi, ma devono necessariamente rispettare gli accordi raggiunti a livello locale (e reperibili presso la sede del Comune).

La durata minima prevista è pari a 5 anni (3 anni più 2 di rinnovo automatico).
A fronte dei maggiori vincoli previsti per i canoni concordati (che si esprimono soprattutto in un più basso canone di locazione), occorre tuttavia ribadire che sono previste importanti agevolazioni fiscali, tra le quali si ricordano soprattutto importanti sconti nell’applicazione delle imposte connesse alla cedolare secca. Sono inoltre previsti sconti per le imposte dei redditi e le imposte di registro nei Comuni ad alta tensione abitativa.

I contratti liberi, invece possono essere stipulati con libertà di scelta sulle clausole contrattuali, in primis sull’importo del canone, fermo restando il fatto che deve essere comunque rispettata la durata minima (pari a 4 anni, rinnovabili per altri 4).

La durata minima rappresenta forse uno degli aspetti che più penalizza i proprietari degli immobili, i quali rischiano di rimanere vincolati per 4 anni, con rinnovo automatico per ulteriori 4 anni.

Il locatore potrà avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, solo nel caso in cui intenda destinare l'immobile a uso proprio o dei propri familiari, quando l’immobile sia gravemente danneggiato o qualora sia prevista l’integrale ristrutturazione.
Altre cause di legittimo diniego al rinnovo del contratto da parte del locatore riguardano invece l’ipotesi in cui il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero e idoneo nello stesso Comune, oppure il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo.

Nel caso in cui, invece, il locatore voglia vendere l’immobile a terzi e non abbia proprietà di altri immobili oltre a quello di abitazione, deve essere ricordato che, seppure sia prevista la possibilità da parte del locatore di chiedere che il contratto non venga rinnovato, il conduttore ha sempre il diritto di prelazione sulla vendita dell’immobile.

I contratti transitori 

Sempre con riferimento agli immobili ad uso abitativo è concessa la possibilità di stipulare contratti di tipo transitorio, aventi durata massima di 18 mesi, qualora ricorrano particolari esigenze, da riportare nel contratto.

In questo caso, tuttavia, occorre prestare la massima attenzione qualora si dovesse procedere al rinnovo. Si ritiene infatti necessario stipulare un nuovo contratto di locazione, provvedendo alla sua registrazione, mentre è da evitare il semplice rinnovo dello stesso.

Si ricorda inoltre che, in caso di controversie, i contratti a uso transitorio possono essere considerati come un normale contratto a uso abitativo (quindi con durata di 4 + 4 anni a decorrere dalla data di prima stipula).

Le eccezioni 
Vi sono tuttavia delle fattispecie che sfuggono ai vincoli finora visti, quali le locazioni agli studenti universitari e le locazioni turistiche.

Solo nei Comuni che ospitano corsi universitari è consentito stipulare specifici contratti di locazione con gli studenti che risiedono in un Comune diverso.
In questo caso la durata minima scende a 6 mesi e la massima non può superare i 36 mesi, con la previsione di rinnovo automatico qualora non sia comunicata disdetta nei termini previsti nei contratti.

Massima flessibilità invece per le locazioni turistiche, per le quali l’unico richiamo è all’art. 1571 e ss. del codice civile. Non sono previsti pertanto periodi di durata minima o vincoli particolari nei canoni.
Autore: Redazione Fiscal Focus

martedì 21 gennaio 2014

Rimborsi spese e professionisti: trattamento fiscale

di Andrea Arrigo Panato - 20 gennaio 2014
Il trattamento fiscale dei rimborsi spese dei professionisti e dei lavoratori autonomi è oggetto della Circolare N. 37/IR del 9 Gennaio 2014.
L’argomento è stato ampiamente dibattuto in dottrina e non ha mai trovato una soluzione normativa capace di soddisfare sia la necessità dei professionisti di dedurre integralmente i costi da loro sopportati nello svolgimento dell’incarico, sia gli intenti anti elusivi dell’Agenzia delle Entrate.
Il legislatore tributario ha sempre considerato le somme corrisposte a titolo di rimborso delle spese inerenti allaproduzione del reddito di lavoro autonomo, anche occasionale, nella nozione di "compenso" rilevante ai fini delle imposte sui redditi (soggetti alla relativa ritenuta). Applicando in tal modo in maniera estensiva la logica costi/ricavi anche ai rimborsi spese con un aggravio della gestione finanziaria del lavoratore autonomo che vede i propri compensi soggetti alla ritenuta del 20%.
Unica eccezione al criterio più generale restano soltanto i rimborsi relativi a spese, analiticamente dettagliate, anticipate in nome e per conto del cliente, fatti dall'esercente l'arte o professione per conto del cliente.
La circolare del Ministero delle Finanze n. 1 del 1973 fornisce alcuni esempi di pagamenti considerati in tal senso:
  • tasse;
  • diritti di cancelleria;
  • visure;
Al fine di rispondere alle numerose richieste di modifica e adeguamento della normativa il legislatore è intervenuto con una modifica del comma 5 dell’ art. 54 del Tuir (redditi di lavoro autonomo), secondo cui le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi "sono integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura". In sostanza si tratta delle spese anticipate dal cliente ossia di quelle spese inerenti all'espletamento dell'incarico che il committente sostiene direttamente per conto del professionista.
Il professionista quindi in questi casi si trova liberato anche del semplice esborso finanziario che in alcuni casi potrebbe essere anche di natura considerevole rispetto al valore complessivo dell’incarico (si pensi per esempio a prestazioni che necessitano per essere svolte di viaggi e soggiorni all’estero).
Si ricorda inoltre che in questi casi rendere soggetti a ritenuta questi rimborsi potrebbe risultare particolarmente penalizzante per il professionista che si troverebbe ad anticipare imposte per ritenute su compensi in realtà sterilizzati da costi di pari importo.
La guida IRDCEC ricorda che la norma, secondo la circolare n. 28 del 2006 dell'Agenzia delle Entrate, impone di adottare la seguente procedura al fine di poter considerare integralmente deducibile il costo di hotel e ristoranti:
  • il fornitore del servizio emette fattura intestata al committente, con indicazione degli estremi del professionista che ha usufruito del servizio;
  • il committente comunica al professionista l'ammontare della spesa effettivamente sostenuta, inviandogli copia della relativa fattura;
  • il professionista emette fattura nei confronti del committente, includendo nel compenso le spese di vitto e alloggio "prepagate" dal committente;
  • il committente imputa a costo la prestazione, comprensiva delle spese sostenute per conto del professionista.
Come ha potuto constatare chiunque abbia provato ad applicare tale serie di adempimenti, questi hanno comportato un notevole aggravio e una maggiore onerosità delle procedure amministrative tanto da renderle difficilmente applicabili contrattualmente.
Si resta quindi in attesa di un riordino di tutta la disciplina fin qui esaminata al fine di semplificare adempimenti e procedure valorizzando il conflitto di interesse tra committente e prestatore d’opera in chiave anti elusiva.

lunedì 20 gennaio 2014

Canoni di locazione e nuovi obblighi di tracciabilità dei pagamenti

In Italia il “problema affitti” inizia a farsi particolarmente forte: se da un lato i proprietari vedono crescere a dismisura la tassazione sulle seconde case, gli inquilini continuano a dover sostenere costi sempre più alti per continuare ad avere un tetto sulla testa. 


Per il 2014 la situazione non sembra migliorare: parte della Tasi graverà sugli inquilini (più precisamente una quota tra il 10 e il 30 per cento) rendendo la situazione ancora più problematica.

In questo contesto di generale crisi e insoddisfazione, lo Stato interviene introducendo nuova, pesante, burocrazia sulle locazioni abitative.

Il riferimento è al nuovo obbligo di pagamento delle locazioni con strumenti di pagamento tracciabili.
Dal 1° gennaio 2014 la Legge di stabilità ha introdotto infatti questo nuovo obbligo sulle locazioni abitative, anche transitorie e turistiche.

In primo luogo sarebbe da chiedersi quale sia l’urgenza di questo intervento, che ha costretto gli inquilini e i proprietari degli immobili a una corsa record per adeguarsi alle disposizioni, con il rischio di fare non poca confusione.

Si ricorda infatti che il nuovo obbligo è stato introdotto unicamente per le locazioni abitative, comprese le locazioni transitorie, quelle stipulate con studenti e quelle turistiche, indipendentemente dal superamento della soglia di euro 999,99 prevista dalla disciplina antiriciclaggio.

La modifica non riguarda invece i contratti di locazione a uso commerciale, per i quali rimane fermo il limite dei 999,99 euro, e gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Potranno quindi continuare a pagare i canoni inferiori ad euro 999,99 euro in contanti coloro che hanno stipulato un contratto di locazione commerciale, mentre paradossalmente un cittadino extracomunitario che ha locato un immobile a uso abitativo dovrà preoccuparsi di pagare i canoni con strumenti di pagamento tracciabili.

Le sanzioni sono decisamente pesanti: sono infatti applicabili, in questo caso, le disposizioni antiriciclaggio, che prevedono l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento del canone.

Il rispetto delle nuove disposizioni è altresì richiesto affinché gli inquilini possano beneficiare delle agevolazioni fiscali connesse alle locazioni. Il riferimento non è soltanto alle detrazioni d’imposta, ma anche alla determinazione del nuovo Isee, nel quale rilievo essenziale assume la proprietà o la locazione della casa di abitazione.

In ogni caso, diventa necessario ricorrere a strumenti di pagamento tracciabili per poter fruire delle seguenti forme di detrazione di imposta:
1. detrazione pari al 19% della spesa sostenuta per i canoni di locazione, di ospitalità e per le assegnazioni di alloggi e posti letto da enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari Onlus e cooperative, qualora l’università sia distante dal Comune di residenza almeno 100 km e in ogni caso in un'altra provincia rispetto a quella del Comune di appartenenza;
2. detrazione d’imposta (fino ad euro 300) per i soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale (se il reddito complessivo non supera 30.987,41). La detrazione prevista è maggiore qualora si ricorra ai c.d. “contratti convenzionali”;
3. detrazione, per i primi tre anni, e fino a un massimo di 991,60 euro, per i lavoratori dipendenti con reddito inferiore ad euro 30.987,41 che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi, e siano titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale. Il nuovo Comune di residenza deve essere distante almeno 100 km dal precedente e comunque al di fuori della propria regione;
4. detrazione complessivamente pari a 991,60 euro, per i giovani di età compresa fra i venti e i trenta anni il cui reddito complessivo non supera 15.493,71 euro che stipulano un contratto di locazione, per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale.
Autore: Redazione Fiscal Focus

giovedì 16 gennaio 2014

Maggiorazione Tares: no sanzioni se non si riceve il bollettino

Il sottosegretario all'Economia Baretta conforta i contribuenti che non hanno ricevuto o non riceveranno in tempo utile il bollettino del saldo Tares 2013 e il modello F24 relativo ai servizi indivisibili.

L’onorevole ha chiarito, durante un question time in Commissione Finanze alla Camera, che nessuna sanzione verrà applicata per l’omesso o il parziale versamento dell'addizionale Tares, la cui scadenza è fissata per il 24 gennaio 2014.

Maggiorazione -Tares senza sanzioni - L'insufficiente versamento dell'addizionale Tares, dunque, non sarà sanzionato, nel caso in cui l’ente locale non provveda all'invio ai contribuenti dei modelli di pagamento pre-compilati in base all'applicazione delle norme regolamentari e tariffarie.
D’altronde, lo stesso Statuto del contribuente stabilisce a garanzia del cittadino, che non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente se questo si sia “conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori dell'amministrazione stessa”.

Lo slittamento dal 16 dicembre 2013 al 24 gennaio 2014 - E’ proprio dei sindaci, infatti, la competenza nell’invio del bollettino o dell'F24 precompilato per far pagare ai contribuenti la maggiorazione di 30 centesimi a metro quadro 8elevabile a 40 dai comuni), diretta allo Stato.
Inizialmente la scadenza era stata fissata al 16 dicembre 2013, secondo le regole generali sui versamenti (articolo 18 del Dlgs 241/1997), ma nelle amministrazioni comunali questo vincolo fece storcere il naso perché imponeva un doppio invio (e quindi costi doppi) nei tanti Comuni che hanno previsto date diverse per l'ultima rata, per esempio il 30 dicembre 2013 o i primi mesi del 2014.
Con Risoluzione ministeriale, la n.9/2013 del 09 settembre 2013, il MEF concesse, allora, il via libera allo slittamento dei pagamenti della Tares rifiuti al 2014.
Va sottolineato, inoltre, come l'obbligo di riferirsi al 16 del mese era già stato contestato dall'Ifel (nota del 21 maggio 2013) nel commento al Dm sul bollettino postale, strumento alternativo all'F24.

La debenza dell’imposta
 - La Tares, al pari della Tarsu, è dovuta (fatta eccezione per i Comuni dove il tributo è commisurato ai rifiuti effettivamente consegnati al gestore del servizio pubblico, ex art. 14, co. 29, DL n. 201/2011) per il semplice fatto di occupare o detenere un locale, indipendentemente dal tempo durante il quale l’occupazione si verifica.
E’, dunque, sufficiente la semplice potenziale detenzione del locale, indipendentemente dall’occupazione effettiva e dalla sua durata, per maturare la debenza del tributo.
Il presupposto si realizza anche quando il locale non è occupato da chi lo detiene, il quale potrebbe consentirne l’occupazione da parte di terzi (parenti, amici, ospiti, ecc.).

L’abitazione sfitta non è soggetta né a Tares, né a maggiorazione - Va detto che un’abitazione sfitta e senza occupanti non è soggetta al tributo (né alla parte fissa, né a quella variabile) se priva di arredi, e priva di allacciamenti alle reti di pubblici servizi; l'articolo 6, comma 4, del “Prototipo di regolamento Tares” predisposto dal Ministero dell’economia e delle finanze, prevede infatti che “la presenza di arredo o l’attivazione, anche di uno solo, dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti”.
Se, invece, sussistono i requisiti di arredamento e di allacciamento, è comunque possibile contestare al Comune la tassabilità, dimostrando che l’immobile non è mai stato abitato, ad esempio gli allacciamenti esistono, ma non sono registrati consumi in quantità sufficiente per testimoniare qualche presenza non sporadica od occasionale nella casa.
Quando la Tares non è dovuta, non si applica nemmeno la maggiorazione di 30 centesimi di euro per metro quadrato (che il Comune può elevare fino a 40 centesimi), a titolo di tassa per i servizi indivisibili erogati dal Comune.
Autore: Redazione Fiscal Focus

mercoledì 15 gennaio 2014

Amministratori. Sulla deducibilità dei compensi

Compensi determinati in sede di bilancio

I compensi corrisposti agli amministratori sono deducibili dal reddito d'impresa anche quando manca una delibera assembleare che ne abbia determinato l'erogazione. È quanto emerge da dalla sentenza 182/07/13 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.

Inserimento nel bilancio approvato dall’assemblea. La CTR meneghina, a conferma della decisione di prime cure, oggetto d'impugnazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, ha ritenuto che la contribuente avesse legittimamente dedotto dal reddito d’impresa i costi per compensi corrisposti agli amministratori poiché, anche in assenza di una delibera assembleare, gli emolumenti erano stati approvati con il bilancio di esercizio. Ad avviso della CTR, la disposizione della preventiva delibera assembleare è prevista da norme civilistiche e non fiscali “essendo sufficiente sotto tale aspetto, quale prova del relativo costo, la documentazione dell’erogazione effettuata” (nello stesso senso: CTP Torino 137/16/11, CTR Lombardia 36/2006 e CTR Toscana 170/2008).

La posizione della S.C. 
La Corte di Cassazione è intervenuta di recente su una questione sostanzialmente analoga a quella tratta dal giudice regionale di Milano, chiarendo che, relativamente ai compensi per gli amministratori, si può parlare di costi deducibili per l’impesa, laddove quest’ultima dimostri la predeterminazione degli stessi attraverso una delibera assembleare che abbia stabilito le somme spettanti ai membri del CDA, in assenza di un’apposita previsione dello statuto.

Cass. sentenza n. 17673 del 2013. La Sezione Tributaria del Palazzaccio ha ricordato che ai sensi del TUIR (art. 49, II comma, lett. a]) l'attività di amministratore di società è compresa fra “i rapporti aventi per oggetto la prestazione di attività che, pur avendo contenuto intrinsecamente professionale, sono svolte senza vincolo di subordinazione in favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita”.

La giurisprudenza di legittimità, con riferimento alla determinazione della misura del compenso degli amministratori di società di capitali, ai sensi dell’articolo 2389, comma 1, cod. civ., ha sostenuto che, qualora il compenso non sia stabilito nello statuto, è necessaria un’esplicita delibera assembleare, che non può considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio, attesa la natura imperativa e inderogabile della previsione normativa, discendente dall'essere la disciplina del funzionamento delle società dettata anche nell'interesse pubblico al regolare svolgimento dell'attività economica, oltreché dalla previsione come delitto della percezione di compensi non previamente deliberati dall'assemblea. Ne deriva che l'approvazione del bilancio contenente la posta relativa ai compensi degli amministratori non è idonea a configurare la specifica delibera richiesta dall'art. 2389 c.c., salvo che un'assemblea convocata solo per l'approvazione del bilancio, essendo totalitaria, non abbia espressamente discusso e approvato la proposta di determinazione dei compensi degli amministratori.

Mancanza di prova sulla predeterminazione dei compensi
. Alla luce delle considerazioni che precedono, gli Ermellini hanno accolto un ricorso dell’Agenzia delle Entrate cassando, per l’effetto, la sentenza di secondo grado che aveva annullato la ripresa a tassazione concernente gli emolumenti corrisposti dalla contribuente (una SRL) agli amministratori. L’Agenzia fiscale ha lamentato con successo l’assenza di prova circa la predeterminazione dei compensi per i componenti del CDA.
Autore: Redazione Fiscal Focus

martedì 14 gennaio 2014

Mini-IMU 2014: i chiarimenti del Ministero

Pubblicato un comunicato che dà le risposte alle domande formulate per la corretta applicazione della cosiddetta “mini-tassa”

Il Ministero a poco più di una decina di giorni dalla scadenza di versamento della mini-IMU 2014, fa luce sui dubbi ancora in essere legati alla mini-imposta, prevista dall’art. 1, del D. L. n. 133 del 2013, in scadenza il prossimo 24 gennaio 2014, grazie alla proroga contenuta al comma 680 dell’art. 1 della legge di stabilità per l’anno 2014


I codici tributo da utilizzare – Il Ministero chiarisce che per il versamento della Mini IMU vanno utilizzati gli stessi codici usati negli anni 2012 e 2013 per il versamento dell’imposta, a seconda della tipologia di immobile.

I versamenti minimi -
 Per i versamenti minimi valgono le regole ordinarie, vale a dire si applica l’art. 25 della Legge n. 289 del 2002 che prevede l’importo minimo di 12 euro o il diverso importo previsto dal regolamento del comune.
L’importo minimo deve intendersi riferito all’imposta complessivamente dovuta con riferimento a tutti gli immobili situati nello stesso comune, come espressamente previsto dalle linee guida al regolamento IMU pubblicate sul sito del Dipartimento.
In tema di limite minimo per la riscossione coattiva, l’importo che va preso a riferimento non è pari a € 16,53 previsto dall’art. 1 del D.P.R. n. 129 del 1999, perché tale disposizione è stata superata dal D. L. n. 16 del 2012 e nemmeno la modifica operata dall’art. 1, comma 736, della legge di stabilità per l’anno 2014 ha l’effetto di far “rivivere” la disposizione superata.
Conseguentemente, essendo venuto a mancare il limite di 30 euro fissato dal D. L. n. 16 del 2012, non esiste per i tributi locali un importo minimo per la riscossione coattiva, fatto salvo, ovviamente, il rispetto del limite minimo di 12 euro per i versamenti spontanei.

Modalità di compilazione dell’F24: Il modello F24 va compilato indicando nelle:
caselle acconto/saldo: il flag relativo al saldo;
casella rateazione – va indicato il valore “0101” per i pagamenti eseguiti con il codice tributo 3912 (abitazione principale). Per gli altri pagamenti, il campo non deve essere compilato;
casella detrazione: va compilata indicando l’importo effettivo della detrazione 2013, che può essere stata aumentata dal comune, compresa la maggiorazione;
casella numero immobili: va compilata regolarmente.

Casi particolari

Immobili appartenenti a personale in servizio alle forze armate, ecc. – Per tali soggetti non è stato richiesto il versamento della sola seconda rata IMU, ma solo della prima. È dunque necessario effettuare un conteggio particolare.
Per il personale appartenente alle forze armate e agli altri soggetti di cui all’art. 2, comma 5, del D. L. n. 102 del 2013, il procedimento di calcolo dell’IMU 2013 è il seguente:
- prima rata dovuta e versata sulla base del 50% dell’importo pagato nel 2012;
- seconda rata non dovuta, poiché a partire dal 1° luglio 2013 tali immobili sono stati equiparati all’abitazione principale;
- l’eventuale Mini IMU deve essere calcolata solo sulla differenza tra l’IMU calcolata con aliquote e detrazione 2013 rapportata al semestre luglio - dicembre 2013 e l’IMU calcolata con aliquote e detrazione di base, corrispondente allo stesso semestre;
- l’eventuale conguaglio sulla prima rata nel caso di variazione delle aliquote 2013.

Terreni agricoli non posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali - Per quanto riguarda i terreni agricoli non posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali il relativo versamento non può essere considerato Mini IMU, poiché si tratta dell’ordinario versamento concernente la seconda rata e il saldo della prima.
Per questa fattispecie il procedimento di calcolo dell’IMU 2013 è il seguente:
- prima rata non dovuta, equivalente al 50% dell’importo pagato nel 2012;
- seconda rata dovuta + saldo sulla prima rata. Tale importo si ottiene calcolando la differenza tra l’imposta annuale 2013 e la prima rata non versata.
Il Ministero ricorda che il comma 728 dell’art. 1 della legge di stabilità per l’anno 2014 prevede che, in caso di insufficiente versamento della seconda rata 2013, la differenza può essere versata entro il 16 giugno 2014, senza sanzioni e interessi.
Autore: Redazione Fiscal Focus

lunedì 13 gennaio 2014

IUC: scadenze e natura della nuova imposta

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze detta le prossime scadenze del 2014

Tra le altre disposizioni, la Legge di stabilità 2014 ha introdotto la nuova IUC, imposta unica comunale.
Al comma 707 dell’art.1, infatti, viene sancita la disapplicazione della vecchia IMU per:
• l’abitazione principale;
• e relative pertinenze della stessa;
• nonché per tutti gli immobili ad essa assimilati;
fatta eccezione per quelle di pregio, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continua ad essere dovuta l’IMU.
L’istituzione della IUC lascia salva, dunque, la disciplina per l’applicazione dell’IMU.

Chi pagherà la IUC - La nuova IUC è, dunque, un tributo che grava su:
- il possessore dell’immobile (a seconda della natura e del valore dell’immobile);
- il soggetto fruitore dei servizi comunali.

La composizione del tributo. La IUC sarà costituita da tre componenti:
1. l’IMU, relativa alla componente patrimoniale;
2. la TASI sui servizi indivisibili;
3. la TARI sui rifiuti.

Componente IMU - La componente IMU continuerà ad essere pagata dal proprietario o dal detentore di un diritto reale sull’immobile (usufruttuario, ecc.) e non dall’inquilino. Essa non graverà sull’abitazione principale, fatta eccezione per gli immobili di lusso, che sconteranno tutte e tre le componenti. Su tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale si continuerà a versare anche l’IMU.

Componente TASI - La componente TASI, di spettanza del proprietario e dell’inquilino, se l’immobile è locato, varierà dall’1 per mille al 2,5 per mille per il 2014 (abitazione principale) e avrà la stessa base imponibile dell’IMU.
Il D.L. Enti locali, in corso di emanazione, già prevede un possibile innalzamento delle aliquote da un minimo dello 0,1 a un massimo dello 0,8, a discrezione degli Enti locali.

Componente TARI - Nessuna novità per la TARI (componente rifiuti), tributo che graverà anche sugli inquilini, che resta commisurato ai metri quadri e al numero degli abitanti, secondo le regole già previste per la Tares, con la possibile istituzione di una tariffa puntuale come facoltà dell’ente comunale.

Le prossime scadenze per i contribuenti - La legge di stabilità per l’anno 2014 (Legge 27 dicembre 2013 n. 147) ha previsto per l’imposta unica comunale (IUC) che si compone dell’IMU, della TARI e della TASI i seguenti termini di versamento:
• per l’IMU: il 16 giugno e il 16 dicembre;
• per la TARI e la TASI: almeno due rate a scadenza semestrale i cui termini sono stabiliti da ciascun comune in maniera anche differenziata fra i due tributi. È prevista la possibilità del pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno.
In aggiunta alla IUC, lascia ancora qualche strascico la vecchia imposta IMU. Molti contribuenti (che detengono immobili nei circa 2.500 Comuni che hanno aumentato l'aliquota rispetto al livello base statale dello 0,4 per cento) sono, infatti, chiamati al versamento del saldo straordinario IMU, anche chiamato “mini IMU 2014”, vale a dire l’eventuale parte residuale della seconda rata dell’IMU 2013 e precisamente il prossimo 24 gennaio 2014;
Infine, come ricordato dal Ministero con una nota diffusa lo scorso 10 gennaio 2014, lo stesso 24 gennaio 2014 è in scadenza il versamento della maggiorazione standard della TARES, a meno che il versamento non sia stato già effettuato entro il 16 dicembre 2013. Dal 2014, il tributo sui rifiuti si chiamerà Tari, si baserà sui metri quadrati di superficie tenendo conto anche del principio comunitario “chi inquina paga”.
Autore: Redazione Fiscal Focus

venerdì 10 gennaio 2014

Mini Imu alle porte, tutti i calcoli da fare

di Antonella Donati

Il pagamento della mini Imu è alle porte. Alla cassa tutti i residenti nei comuni che hanno previsto sulla prima casa un'aliquota più elevata del 4%. Ecco i passi da fare prima di andare alla cassa.
L'aliquota del comune - La prima verifica riguarda l'eventuale rialzo dell'aliquota stabilita dal comune. Occorre, quindi consultare il sito per trovare il livello di imposta stabilito per il 2013. E' su questo, infatti, che si debbono effettuare i conteggio. Nel caso in cui questo non fosse stato modificato rispetto all'anno precedente occorrerebbe controllare le delibere del 2012.
Gli immobili interessati -Ad essere interessati al pagamento della differenza sono tutti coloro che hanno usufruito dell'esenzione dal pagamento dell'Imu prevista dai due decreti dello scorso anno. Ad essere chiamati alla cassa, dunque, sono anche gli assegnatari della ex casa coniugale, gli appartenenti alle forze dell'ordine, i soci assegnatari di case in cooperativa, coloro che possiedono terreni agricoli e immobili rurali strumentali. Nello stabilire gli obblighi di pagamento, infatti, il decreto fa riferimento alle categorie di immobili per i quali, nello stesso decreto, è stata stabilita l'esenzione dal pagamento della seconda rata. Escluse dal pagamento della mini Imu le case assimilate dai comuni a prima casa in quanto non richiamate espressamente dal testo del decreto. Si tratta degli immobili dei residenti all'estero, delle case degli anziani in casa di cura, delle abitazioni date in comodato ai parenti in linea retta. Poichè l'esenzione in questo caso è frutto di un'autonoma scelta del comune, non ci sono imposte da recuperare.
La differenza dovuta - Secondo il testo del decreto che ieri ha avuto il primo via libera dal Senato, va pagato il 40% della differenza tra l'Imu dovuta con l'aliquota base dello 0,4% e quella che si sarebbe invece dovuta pagare con l'aliquota stabilita dal comune. Trattandosi di prima casa vanno tenute presenti anche le detrazioni in cifra fissa, 200 euro, e quelle di 50 euro per eventuali figli di età inferiore ai 26 anni. Il calcolo che dovrà essere effettuato singolarmente da ciascun proprietario in riferimento alla quota di immobile posseduto è il seguente:
1. determinare l’importo dell’Imu dovuta sulla base dell’aliquota di legge, ossia dello 0,4%, al netto delle detrazioni di 200 e 50 euro per figlio eventualmente spettanti per la prima casa;
2. determinare l’importo dell’Imu dovuta sulla base dell’aliquota stabilita dal Comune, al netto delle detrazioni spettanti;
3. sottrarre dalla somma calcolata al punto 2 l’importo determinato al punto 1;
4. calcolare il 40% dell’importo ricavato al punto 3. Questa somma corrisponde alla cifra da versare.
L'importo minimo -Per legge in caso di Imu non sono dovuti pagamenti per gli importi inferiori ai 12 euro. Dopo aver effettuato i conteggi, quindi, occorrerà verificare se si è al di sotto della soglia minima e cosa eventualmente prevede il comune in materia. Il pagamento va fatto tramite modello F24, oppure con gli eventuali bollettini postali precompilati, se inviati dai comuni.
(10 gennaio 2014)

CONFERMATA LA MINI-IMU CON SCADENZA 24 GENNAIO

Confermata la mini-Imu 2014 – Il 40% dell'IMU destinata alle casse degli Enti locali, che hanno alzato l'aliquota oltre i livelli standard, sarà dunque versata dai contribuenti entro il 24 gennaio 2014.
Il 60% residuo verrà ristorata dallo Stato.
Il D.L. n.133/2013 ha, infatti, eliminato gran parte del saldo dell'imposta sull'abitazione principale, ma non è riuscito a trovare le risorse per cancellare del tutto gli aumenti intervenuti nei Comuni fra il 2012 e il 2013.
Per questa ragione, il medesimo decreto, all’art. 1 comma 5, prevede che nei 2.400 Comuni in cui l'aliquota si è alzata rispetto al parametro statale del 4 per mille, i contribuenti calcolino la differenza fra l'Imu reale e quella standard, e paghino il 40% (mentre l'altro 60% sarà coperto dallo Stato).
Il meccanismo scatta sia quando l'aumento è stato deciso dal 2013 che quando l'aliquota risale al 2012.

Diverse le complicazioni che si creano:
- una prima difficoltà è legata al calcolo: per individuare la mini-Imu i contribuenti devono, infatti, conteggiare due imposte, quella prodotta dalle aliquote reali e quella generata dalle aliquote standard, calcolare la differenza fra le due e pagare il 40% di questa somma, senza considerare i casi particolari (come gli immobili delle forze armate e quelli concessi in comodato), che sono stati interessati nel corso del 2013 da diverse modifiche e per i quali il ricalcolo deve tener conto di diverse regole (per l’acconto e per il saldo);
- la seconda difficoltà riguarda la verifica da fare su più delibere: il meccanismo inserito nel decreto impone la mini-Imu, infatti, non solo nei Comuni che hanno alzato l'imposta nel 2013, ma anche in quelli dove l'Imu è cresciuta nel 2012, quand'era perfettamente in vigore.

Alcuni enti hanno annunciato di voler esentare i propri cittadini dai versamenti, ma al momento non sono in grado di farlo perché il Decreto Legge non concede loro alcuna possibilità reale e anzi rischierebbero di essere chiamati a rispondere di danno erariale, per non aver effettuato la raccolta di un'imposta prevista dalla legge.
Autore: Redazione Fiscal Focus

giovedì 9 gennaio 2014

Contratto di associazione in partecipazione: rilevante solo se registrato

Il contratto di associazione in partecipazione, sebbene espressamente disciplinato dalle norme del Codice civile, presenta diversi profili problematici, connessi soprattutto ai diversi interventi legislativi e di prassi che l’hanno interessato. 


Tali interventi sono stati giustificati dall’uso, spesso distorto, di tale forma contrattuale presso le aziende, volta principalmente a celare quelli che sono veri e propri rapporti di lavoro dipendente.

La stessa finalità è stata richiamata anche dalla recente L. 92/2012, che è tornata sul tema, introducendo diverse limitazioni volte a limitare l’uso improprio di tale forma contrattuale.

Con riferimento, invece, alla disciplina fiscale, occorre far riferimento a norme meno recenti, le quali tuttavia meritano di essere attentamente analizzate.

Il riferimento non è né all’imposta sui redditi né all’Iva (sulle quali ormai è possibile individuare un orientamento univoco), quanto all’imposta di registro e ai riflessi della registrazione sulla deducibilità dei compensi dai redditi d’impresa.

Ma andiamo con ordine.
Come noto, in caso di apporto di capitale o misto, il percettore dovrà dichiarare un reddito di capitale, mentre in caso di apporto di solo lavoro il reddito è assimilato a quello di lavoro autonomo.

Tuttavia, la C.M. n.50/E del 12.06.2002 ha espressamente chiarito che, qualora l’atto non abbia data certa, la quota spettante all’associato non assume alcuna rilevanza fiscale: ciò significa che non concorre a formare reddito per l’associante e, allo stesso tempo, non può essere dedotto dal reddito d’impresa.

In altre parole, affinché il contratto di associazione in partecipazione abbia rilevanza fiscale è necessario che lo stesso sia redatto nella forma di atto pubblico, scrittura privata autenticata o, infine, sia sottoposto a registrazione.

Pertanto, sebbene la registrazione del contratto non sia obbligatoria, qualora l’impresa voglia dedurre dal reddito i compensi corrisposti all’associato che apporta lavoro, dovrà provvedere alla registrazione dello stesso, versando la somma di euro 168.

Qualora si dovesse procedere con la registrazione, tuttavia, va rimarcato come i compensi corrisposti ai familiari siano comunque indeducibili.
Anche nel caso del contratto di associazione in partecipazione, infatti, rileva quanto stabilito dall’art. 60 del Tuir, secondo il quale non sono ammessi in deduzione i compensi corrisposti al coniuge, ai figli, affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro e agli ascendenti.

Si precisa, infine, che nel caso di apporto di capitale o misto, i compensi corrisposti all’associato sono sempre indeducibili dal reddito d’impresa.

Ai fini Irap, invece, anche qualora si proceda alla registrazione del contratto, gli importi corrisposti saranno sempre indeducibili qualora l’associato sia una persona fisica o un professionista, mentre nel caso di apporto di solo lavoro saranno deducibili i compensi corrisposti all’associato-imprenditore.
Autore: Redazione Fiscal Focus

mercoledì 8 gennaio 2014

Stabilità: mini sanatoria per le cartelle.

Riscossione sospesa fino al 15 marzo 2014

Il 2014 si apre con una novità sul fronte della riscossione. Si tratta della mini sanatoria delle cartelle introdotta con la legge di Stabilità (Legge 27 dicembre 2013, n. 147).

Chi può aderire. 
Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da Uffici statali, Agenzie fiscali, Regioni, Province e Comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il debito con il pagamento di una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, con esclusione degli interessi di mora (art. 30 D.P.R. n. 602/73) e per ritardata iscrizione a ruolo (art. 20 D.P.R. n. 602/73). Restano dovuti l'aggio di riscossione e le eventuali spese per procedure esecutive o cautelari attivate dall'agente.

Perfezionamento della sanatoria. La definizione si perfeziona con il versamento, in un’unica soluzione, delle somme dovute entro il 28 febbraio 2014.

Obblighi di informazioni dell’agente. A seguito del pagamento, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo e trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 30 giugno 2014, l'elenco dei debitori che hanno effettuato il versamento nel termine di legge. Ciò consentirà agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate. Entro il 30 giugno 2014, invece, gli agenti della riscossione informano, mediante posta ordinaria, i debitori, che hanno effettuato il versamento nel termine previsto, dell'avvenuta estinzione del debito.

Sospensione generalizzata della riscossione
. Per consentire l’adesione alla sanatoria e la registrazione dei pagamenti, la riscossione dei carichi resterà sospesa fino al 15 marzo 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi anche i termini di prescrizione. Ciò vuol dire che con riguardo agli importi suscettibili di sanatoria, non saranno disposte né misure cautelari né azioni esecutive e, laddove queste ultime fossero già state intraprese, le stesse resteranno in “stand by” in attesa dell’eventuale adesione del debitore con il conseguente discarico degli importi. La sospensione generalizzata della riscossione avrà anche un effetto dilatorio per chi intende impugnare gli atti di riscossione potenzialmente sanabili, posto che i termini di prescrizione per il ricorso sono sospesi fino alla metà di marzo.

Accertamenti esecutivi.
 Si segnala, per finire, che la disciplina del mini condono (art. 1 commi 618-623) è applicabile non solamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da Uffici statali, Agenzie fiscali, Regioni, Province e Comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, ma anche agli avvisi esecutivi ex art. 29 D.L. n. 78/2010 (convertito con L. 122/2010 e ss. mod.), affidati in riscossione fino alla medesima data (31 ottobre 2013).

No per la Corte dei conti. Restano invece escluse dalla sanatoria le somme da riscuotere per effetto di sentenze di condanna della magistratura contabile.
Autore: Redazione Fiscal Focus