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giovedì 13 giugno 2013

Studi di settore: le violazioni segnalate dal Fisco

L’Agenzia delle Entrate manderà automaticamente l’invito alla regolarizzazione

Premessa – Una significativa novità quest'anno si registra con riferimento a una nuova modalità di comunicazione attivata dall'Agenzia delle Entrate, per i soggetti che, pur risultando obbligati alla presentazione del modello dei dati rilevanti per l'applicazione degli studi di settore, non lo hanno trasmesso unitamente al modello UNICO 2013.

Provvedimento del 2 aprile 2013 - In particolare, il provvedimento direttoriale 2 aprile 2013, pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate il 3 aprile 2013, ha modificato (integrandolo) il decreto dirigenziale 31 luglio 1998 aggiungendo all'art. 9, comma 4, la lett. “f-bis” dal seguente tenore: “l'invito a presentare, laddove non abbia provveduto, il modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, predisposto sulla base dei dati indicati dal contribuente nella dichiarazione dei redditi cui si riferisce la ricevuta”.

Comunicato stampa del 3 aprile 
- Il comunicato stampa pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate il 3 aprile 2013 chiarisce che questa “nuova modalità di comunicazione telematica consente al contribuente che non ha provveduto alla presentazione del modello degli studi di settore di porre rimedio con maggior efficienza e tempestività rispetto al passato senza incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 23, comma 28, lett. b), e), f), g), del D.L. n. 98/2011”.

Invito dell’Agenzia - Quindi, in concreto, a partire dal modello UNICO 2013 la ricevuta di presentazione della dichiarazione produrrà il predetto “invito” al contribuente, qualora risulti obbligato alla presentazione del modello, ma non lo abbia trasmesso, per evitargli l'applicazione delle pesanti sanzioni introdotte con il D.L. n. 98/2011.

Le sanzioni - Si ricorda, infatti, sinteticamente che sono previste specifiche sanzioni irrogabili qualora il contribuente (obbligato) non abbia provveduto all'invio del modello studi di settore “anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle entrate”. In particolare la sanzione per omessa presentazione del modello studi di settore, a prescindere da ulteriori aspetti, quali ad esempio l'accertamento induttivo puro, è di 2.065 euro.

Controllo dell’Agenzia 
- Tale novità, quindi, introduce anche un'ulteriore riflessione: che l'Agenzia monitorerà immediatamente l'assolvimento del predetto obbligo al fine di trasmettere l'invito con la ricevuta di trasmissione restituita dai servizi telematici, per cui sarà un test che coinvolgerà tutti i contribuenti obbligati a presentare il modello studi di settore che saranno, pertanto, messi in grado di rimediare con tempestività.

Invio del contribuente - Potrebbe verificarsi il caso del contribuente che ritenga di non dovere allegare il modello studi di settore e che trasmette la dichiarazione modello UNICO senza, appunto, allegare gli studi di settore. In tali situazioni, il contribuente potrebbe inviare la dichiarazione qualche giorno prima rispetto alla scadenza ultima del 30 settembre 2013 al fine di ottenere la ricevuta e verificare il corretto assolvimento. Se dalla ricevuta telematica risulta obbligato alla trasmissione del modello studi di settore (che non ha trasmesso perché si riteneva estraneo all'obbligo) potrebbe eventualmente ripresentare la stessa dichiarazione corredata degli studi di settore entro la data di scadenza originaria (30 settembre 2013) ed evitare così l'irrogazione delle sanzioni.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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