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venerdì 30 dicembre 2011

Dal 1° gennaio, vale il nuovo tasso legale al 2,5%

L’aumento del tasso di interesse legale dall’1,5% al 2,5%, disposto con il DM 12 dicembre 2011, produce effetti ai fini fiscali e contributivi
/ Rossella QUARANTA
Dal 1° gennaio 2012, si applica il tasso di interesse legale (ex art. 1284 c.c.) nella nuova misura del 2,5% in ragione d’anno. Il DM 12 dicembre 2011 ha, infatti, elevato l’aliquota di un punto percentuale, rispetto alla precedente dell’1,5%. Il tasso, come si ricorderà, aveva già subìto un incremento dall’1% all’1,5% nel 2010, con validità dal 1° gennaio 2011.
Il nuovo aumento al 2,5% produce effetti sul piano fiscale e contributivo.
Per quanto riguarda le disposizioni fiscali, aumentano gli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso (art. 132 del DLgs. n. 472/1997), mediante il quale è possibile regolarizzare i versamenti omessi, insufficienti o tardivi, beneficiando di una sanzione ridotta. Oltre alla sanzione ridotta, il contribuente deve corrispondere gli interessi moratori calcolati al tasso legale, che maturano giorno per giorno, in un periodo compreso fra la data entro cui doveva essere effettuato l’adempimento e la data di effettivo pagamento.
Poiché il nuovo tasso del 2,5% vale dal prossimo 1° gennaio, in base al meccanismo del pro rata temporis, si applicherà il tasso legale dell’1,5% fino al 31 dicembre 2011, e quello del 2,5% dal 1° gennaio 2012 fino alla data di versamento compresa.
Per quanto riguarda, poi, l’adesione ad istituti deflativi del contenzioso con opzione per il versamento rateale degli importi dovuti, dovrebbe applicarsi il principio di “cristallizzazione” del tasso di interesse legale. Tale regola si desume dalla circ. n. 28/2011 dell’Agenzia delle Entrate, relativa all’accertamento con adesione. In quell’occasione, l’Agenzia aveva infatti specificato che il tasso di interesse legale da tenere in considerazione è quello dell’anno in cui viene perfezionato l’atto di adesione e rimane costante anche qualora il versamento rateale continui negli anni successivi. In sintesi, se il perfezionamento dell’atto di adesione risale al 2011, per le rate successive alla prima si applica comunque il tasso legale dell’1,5%, benché le rate scadano in anni successivi. Tale regola dovrebbe quindi valere anche per gli altri istituti deflativi del contenzioso.
Più in generale, per gli istituti deflativi del contenzioso con pagamento rateale, l’incremento al 2,5% produce, sulle rate successive alla prima, i seguenti effetti: nell’adesione agli inviti al contradditorio, gli interessi legali si calcolano dal giorno successivo al versamento della prima rata; nell’adesione ai PVC, gli interessi legali vanno calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell’atto di definizione dell’accertamento parziale; nell’accertamento con adesione, come si è visto, gli interessi legali sono calcolati dalla data di perfezionamento dell’atto di adesione; nell’acquiescenza, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo al pagamento della prima rata; nella conciliazione giudiziale, gli interessi legali si calcolano dalla data dell’atto di conciliazione.
L’aumento al 2,5% del tasso legale non ha, invece, alcuna rilevanza per la rateizzazione dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni. La misura degli interessi, infatti, non è connessa al tasso legale e resta ferma al 3%.

Spetta a un DM adeguare i coefficienti dell’usufrutto e delle rendite
Sempre sul fronte fiscale, è demandato all’emanazione di un apposito DM l’adeguamento al nuovo tasso legale dei coefficienti dell’usufrutto e delle rendite ai fini delle imposte indirette (imposta di registro, ipotecaria, catastale, di successione e donazione). In particolare, si tratta dei coefficienti per la determinazione del valore delle rendite perpetue o a tempo indeterminato, delle rendite o pensioni a tempo determinato, delle rendite e delle pensioni vitalizie, e dei diritti di usufrutto a vita.
Infine, quanto agli interessi non computati per iscritto, la nuova aliquota del 2,5% impatta sul calcolo degli interessi relativi ai capitali dati a mutuo e sugli interessi che concorrono alla formazione del reddito d’impresa.
A livello contributivo, l’aumento del tasso d’interesse legale concernerà, inoltre, le sanzioni civili dovute per omesso o ritardato pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Tali sanzioni saranno quindi ridotte alla nuova misura del tasso legale al 2,5% dal 1° gennaio 2012, nelle ipotesi di oggettive incertezze per orientamenti giurisprudenziali contrastanti sulla sussistenza dell’obbligo contributivo, oppure per il verificarsi di un fatto doloso di terzi (denunciato) o, ancora, nei casi di crisi, ristrutturazione o riconversione aziendale con forte rilevanza socio-economica per la situazione occupazionale locale e per il contesto produttivo del settore.

giovedì 29 dicembre 2011

Decreto "Salva Italia" - Conversione in legge

La legge, in vigore dal 28.12.2011, converte con modificazioni il D.L. 201/2011

Le norme di maggiore rilevanza fiscale introdotte in sede di conversione sono illustrate di seguito.

Ace – Deduzione del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio (art. 1): nella determinazione del capitale proprio, il patrimonio netto viene riferito al capitale proprio esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31.12.2010.
Irap – Deduzione (art. 2): la deducibilità dell’Irap ai fini delle imposte dirette per una quota pari al 10% (art. 6, co. 1, D.L. 185/2008, conv. con modif. dalla L. 2/2009) rimane valida, dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2012, alla sola quota imponibile di interessi passivi e oneri assimilati.
Interventi di risparmio energetico – Ampliamento (art. 4): la detrazione fiscale del 55% per interventi finalizzati al risparmio energetico si applica anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria.
La Rateizzazione dei debiti tributari – Proroga (art. 10): viene disposta la proroga per beneficiare della rateizzazione dei debiti tributari; in caso di comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà del contribuente, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a 72 mesi, se non sia intervenuta decadenza.
Il debitore può chiedere che il piano di rateizzazione preveda rate variabili di importo crescente per ogni anno (nuovo art. 19, co. 1-bis, D.P.R. 602/1973).
Controllo automatico e formale delle dichiarazioni – Dilazione – Soppressione della garanzia (art. 10): viene soppresso l’obbligo di prestazione della garanzia per usufruire della rateizzazione delle somme dovute a seguito di controllo automatico o formale delle dichiarazioni (soppressione dell’art. 3-bis, co. 1, dal secondo periodo alla fine del comma, D.Lgs. 462/1997).
Vendita del bene pignorato o ipotecato da parte del debitore (art.10): il debitore può vendere il bene ipotecato o pignorato con il consenso dell’agente della riscossione, cui va versato l’intero corrispettivo. L’eventuale eccedenza del corrispettivo rispetto al debito va rimborsata al debitore entro 10 giorni lavorativi successivi all’incasso (nuovo art. 52, co. 2-bis, D.P.R. 602/1973).
Accertamento – Emersione di base imponibile (art. 11): la sanzione penale in caso di dichiarazioni non rispondenti al vero si applica solo nel caso in cui si configurino le specifiche fattispecie di cui al D.Lgs. 74/2000, in merito ai reati in materia di imposte sui redditi e Iva. Viene prorogato dal 31.12.2012 al 31.12.2013 il termine per lo svolgimento di attività di accertamento connesse al recupero coattivo di somme non riscosse con condoni e sanatorie di cui alla L. 289/2002 (modifica all’art. 2, co. 5-ter, primo periodo, D.L. 138/2011, conv. con modif. dalla L. 148/2011).
Tracciabilità dei pagamenti (art. 12): viene innalzata da euro 500 a euro 1.000 la soglia massima dei pagamenti in contanti e l’importo massimo degli emolumenti corrisposti dalla pubblica Amministrazione e relativi enti che possono essere erogati in contanti. Viene posticipato al 31.3.2012 il termine ultimo entro il quale i libretti di deposito al portatore con saldo pari o superiore a e 1.000 devono essere estinti o ridotti a tale importo. Per incentivare l’accredito delle pensioni su c/c bancari o postali è prevista l’esenzione da imposta di bollo a favore dei soggetti socialmente svantaggiati.
Imposta municipale propria (art. 13): ai fini del calcolo dell’Imu dovuta sull’abitazione principale è prevista una maggiorazione della detrazione spettante, limitatamente al 2012 e al 2013, nella misura di euro 50 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, se dimorante abitualmente e residente in tale immobile, fino ad un ammontare totale non superiore a e 400.
È fissata all’1.1.2012 la decorrenza dell’abrogazione delle norme sulla tassazione degli immobili superate dall’introduzione dell’Imu (art. 1, D.L. 93/2008, conv. con modif. dalla L. 126/2008; art. 58, co. 3 e art. 59, co. 1, lett. d), e) e h), D.Lgs. 446/1997; art. 8, co. 5, ultimo periodo e art. 9, co. 4, D.Lgs. 23/2011; art. 23, co. 1-bis, D.L. 207/2008, conv. con modif. dalla L. 14/2009).

Ruralità dei fabbricati – Proroga (art. 13): in materia di ruralità dei fabbricati, è disposto che i fabbricati rurali iscritti al Catasto terreni debbano essere dichiarati al Catasto edilizio urbano entro il 30.11.2012. Nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale, l’Imu viene corrisposta sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in Catasto.

Attività di riscossione da parte dei Comuni (art. 14-bis): sono modificate le disposizioni in merito all’attività di riscossione da parte dei Comuni delle proprie entrate tributarie e patrimoniali (art. 7, co. 2, D.L. 70/2011, conv. con modif. dalla L. 106/2011) con l’obiettivo di unificare le procedure e i poteri attribuiti agli organi di riscossione delle entrate comunali.

Tassa sui beni di lusso (art. 16): è prevista una riduzione progressiva dell’addizionale erariale della tassa automobilistica al 60%, 30% e 15% dopo, rispettivamente, 5, 10 e 15 anni dalla data di costruzione del veicolo. L’addizionale non è più dovuta dopo 20 anni dalla costruzione. Per le unità da diporto la tassa annuale di stazionamento è ridotta del 15%, 30% e 45% dopo, rispettivamente, 5, 10 e 15 anni dalla data della loro costruzione.
Imposta di bollo su strumenti finanziari (art. 19): dall’1.1.2012 in merito alla tassazione ai fini dell’imposta di bollo sugli strumenti finanziari, viene introdotta un’imposizione su base proporzionale pari all’1 per mille per il 2012 e all’1,5 per mille dal 2013, ampliando la base imponibile al fine di includervi anche i prodotti finanziari non soggetti all’obbligo del deposito.
Per quanto riguarda gli estratti conto bancari e postali e i rendiconti dei libretti di risparmio anche postali, trova applicazione un’imposta fissa di bollo pari a euro 34,20 se il cliente è una persona fisica (con esenzione se il valore medio di giacenza non supera euro 5.000), e pari a euro 100 se il cliente non è una persona fisica (modifica all’art. 13, co. 2-bis e 2-ter, e nota 3-bis, Tariffa – Parte Prima, D.P.R. 642/1972).
«Scudo fiscale» – Imposta di bollo speciale (art. 19): con riferimento alle sole attività finanziarie (e non patrimoniali) oggetto di emersione è prevista l’applicazione di un’imposta di bollo speciale annuale del 4 per mille. Per il 2012 e il 2013 l’aliquota è fissata, rispettivamente, nella misura del 10 per mille e del 13,5 per mille. Il versamento va effettuato dall’intermediario entro il 16 febbraio di ogni anno con riferimento al valore delle attività ancora segretate al 31 dicembre
dell’anno precedente.
Immobili situati all’estero – Nuova tassazione (art. 19): dal 2011 è istituita un’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti. L’imposta è pari allo 0,76% del valore dell’immobile.
Attività finanziarie detenute all’estero – Nuova tassazione (art. 19): dal 2011 è istituita un’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da persone fisiche residenti. L’imposta è pari all’1 per mille annuo per il 2011 e il 2012 e all’1,5 per mille dal 2013 del valore delle attività.
Riallineamento del valore delle partecipazioni – Proroga (art. 20): i termini di versamento rateale dell’imposta sostitutiva per affrancare fiscalmente i maggiori valori delle partecipazioni di controllo derivanti da operazioni straordinarie si applicano anche alle operazioni effettuate nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2010 e precedenti. Dall’1.12.2011, su ogni rata sono dovuti gli interessi legali.
Contributi Ivs – Aumento delle aliquote (art. 24): dall’1.1.2012 le aliquote contributive di artigiani e commercianti iscritti nella Gestione Ivs sono aumentate dell’1,3% dal 2012 e poi dello 0,45% per ogni anno fino al raggiungimento del 24%.
«Pensioni d’oro» – Contributo di solidarietà (art. 24): il contributo di solidarietà è così rideterminato: 5% per gli importi da euro 90mila a euro 150mila, 10% per gli importi da euro 150mila a euro 200mila e 15% per importi oltre euro 200mila (modifica all’art. 18, co. 22-bis, D.L. 98/2011, conv. con modif. dalla L. 111/2011).
Esercizio di attività professionali – Soppressione di leggi (art. 33): le norme vigenti sugli ordinamenti professionali, che saranno abrogate con l’entrata in vigore dell’apposito regolamento governativo e comunque dal 13.8.2012, sono quelle in contrasto con i principi di liberalizzazione di cui all’art. 3, co. 5, D.L. 138/2011, conv. con modif. dalla L. 148/2011.
Infrastrutture stradali e autostradali – Defiscalizzazione (art. 42): viene estesa anche alle infrastrutture stradali e autostradali (anche regionali) la disciplina del finanziamento mediante defiscalizzazione delle infrastrutture realizzate con il sistema della finanza di progetto (modifica all’art. 18, co. 1, L. 183/2011).



mercoledì 28 dicembre 2011

Il Decreto «Salva Italia» modifica la dilazione dei ruoli

Equitalia potrà prorogare la dilazione già concessa, mentre se c’è già decadenza è possibile una nuova dilazione «in proroga»
 Alfio CISSELLO
In sede di conversione del DL 201/2011 (la L. di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, in vigore da oggi, è stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 276 della Gazzetta Ufficiale n. 300 di ieri), sono state introdotte alcune disposizioni volte a modificare la dilazione delle somme iscritte a ruolo di cui all’art. 19 del DPR 602/73.
Tale articolo, si rammenta, prevede che il contribuente possa ottenere la rateazione delle somme iscritte a ruolo, previa domanda da presentare ad Equitalia, in presenza di uno stato di temporanea difficoltà finanziaria.
Il carico può essere rateizzato in un massimo di 72 rate mensili e, a prescindere dall’importo, non è mai necessaria la prestazione della garanzia.
La decadenza dal beneficio della dilazione si verifica in caso di mancato versamento della prima rata o di due rate successive alla prima, anche non consecutive.
Passando alle modifiche del Decreto “Salva Italia”, è stata reintrodotta la possibilità, per Equitalia, di concedere la cosiddetta “dilazione in proroga”, sulla falsariga di ciò che era già stato contemplato dall’art. 2 comma 20 del DL 225/2010.
Per effetto del suddetto articolo, per le dilazioni concesse sino al 27 febbraio 2011, Equitalia, sussistendo il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà, può riconcedere la dilazione.
L’art. 10 comma 13-bis del DL 201/2011 fa espresso riferimento alle cause di decadenza individuate dall’art. 19 del DPR 602/73, quindi o al mancato versamento della prima rata o al mancato versamento di due rate successive alla prima.
Pare quindi, come del resto è avvenuto per la precedente “dilazione in proroga”, potersi sostenere che restano esclusi dal beneficio i contribuenti che non possono accedere alla dilazione dei ruoli in quanto in precedenza decaduti dalla dilazione degli “avvisi bonari”.

Lo spartiacque è la legge di conversione
Ad ogni modo, relativamente alle dilazioni concesse sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 201/2011, Equitalia può concedere una “dilazione in proroga” ai contribuenti il cui piano di dilazione risulti decaduto, a condizione che:
- il debitore dimostri il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà finanziaria, rispetto al momento in cui è stata domandata la prima dilazione;
- Equitalia non abbia già concesso la “dilazione in proroga” di cui all’art. 2 comma 20 del DL 225/2010.
Il DL 201/2011 introduce, inoltre, la possibilità di prorogare, a determinate condizioni, la rateazione dei ruoli, a condizione, però, che non sia già intervenuta decadenza.
Per fruire di ciò, il contribuente deve dimostrare il comprovato peggioramento della situazione di temporanea difficoltà finanziaria.
La menzionata proroga può essere disposta per una sola volta, per un ulteriore periodo e sino a settantadue mesi.
È possibile, in tale ipotesi, che il debitore richieda la previsione, nel piano di differimento, di rate variabili di importo crescente per ciascun anno, in luogo della rata costante.

Nuovi minimi senza ritenuta

Il provvedimento del 22 dicembre conferma la sostitutiva al 5% e prevede l’assenza di ritenute su compensi o ricavi percepiti dal 2012
Sandro CERATO
Il provvedimento direttoriale n. 185820/2011 (§ 5) contiene importanti precisazioni in relazione alla tassazione sostitutiva prevista nell’ambito dei contribuenti “minimi”, in quanto, oltre a confermare la riduzione dell’imposta al 5%, prevede l’assenza di ritenute sui compensi o ricavi percepiti dai minimi a decorrere dal 2012.
Il regime in questione, come noto, è stato oggetto di importanti modifiche ad opera dell’art. 27 del DL 98/2011, a decorrere dall’anno 2012, con cui è stata prevista una notevole riduzione dell’imposta sostitutiva che colpisce il reddito dei soggetti minimi, la quale scende dal 20% (applicabile ancora per l’anno 2011) al 5% (con decorrenza dall’anno 2012). Tale imposta, in ogni caso, è sostitutiva dell’Irpef, nonché delle addizionali regionali e comunali.
Sul punto, è bene ricordare che il regime dei minimi, nella versione in vigore fino al 2011, prevede l’applicazione delle regole ordinarie per quanto riguarda l’applicazione delle ritenute da parte del sostituto d’imposta (DM 2 gennaio 2008), il quale deve quindi operare una ritenuta del 20% sui compensi percepiti dai soggetti minimi per attività di lavoro autonomo, ovvero del 23% (sulla metà) dei ricavi derivanti dallo svolgimento di attività di intermediazione (rapporti di agenzia, procacciamento d’affari, ecc.).
Tale prelievo alla fonte, soprattutto per i professionisti, determina situazioni creditorie anche significative in capo a tali soggetti, per i quali il recupero non sempre si determina del tutto agevole, considerando l’assenza di IVA ed IRAP (per i contributi previdenziali, la possibilità di compensazione è limitata solamente ad alcune categorie di lavoratori autonomi sprovvisti di cassa previdenziale, ovvero per i geometri).
Prima dell’emanazione del provvedimento direttoriale, molti commentatori avevano giustamente focalizzato l’attenzione sulla questione della ritenuta d’acconto, la cui applicazione anche dopo le modifiche apportate dal DL 98/2011, avrebbe certamente creato situazioni creditorie molto significative, soprattutto per i professionisti, per i quali, a fronte di una tassazione sul reddito del 5%, il prelievo anticipato del 20% sui compensi avrebbe determinato notevoli difficoltà di recupero per i motivi anzidetti.

Resta la necessità di rilasciare una dichiarazione alla controparte
La novità contenuta nel provvedimento direttoriale che, come anticipato, dispone la non applicabilità di alcuna ritenuta sui compensi o ricavi percepiti dai minimi a decorrere dal 2012, è quindi da salutare con favore, ferma restando la necessità di rilasciare, da parte dei soggetti in questione, una dichiarazione alla controparte in cui si attesta l’applicazione del regime dei minimi.
Qualche considerazione in più deve essere svolta per i soggetti che già fruiscono del regime dei minimi per l’anno 2011 e che mantengono i requisiti (compresi quelli “aggiunti” dal comma 2 dell’art. 27 del DL 98/2011) anche per l’anno 2012. Per tali soggetti, infatti, eventuali compensi o ricavi percepiti fino al 31 dicembre 2011, in relazione ad attività per le quali è prevista l’applicazione della ritenuta d’acconto, la misura della stessa rimane quella ordinaria, ragion per cui, laddove possibile, sembra certamente conveniente rinviare l’incasso dei ricavi o compensi all’anno 2012, così da poter fruire della “nuova” regola prevista dal punto 5 del provvedimento direttoriale del 22 dicembre scorso.
Si ricorda, a tale proposito, che sia le regole previste per l’applicazione delle ritenute da parte del sostituto d’imposta, sia le regole di determinazione del reddito per i contribuenti minimi, prevedono il regime di “cassa”, ragion per cui il rinvio al 2012 di compensi o ricavi porterebbe con sé un duplice beneficio: assenza di ritenuta d’acconto e applicazione del 5% sul reddito dell’anno 2012.
Infine, un’avvertenza per eventuali fatture emesse in questo periodo e già consegnate alla controparte ma che verranno pagate nell’anno 2012, per le quali è opportuno procedere all’annullamento e all’invio di un nuovo documento accompagnato dalla dichiarazione di non assoggettamento a ritenuta, a seguito di quanto previsto dal provvedimento direttoriale in commento.

martedì 27 dicembre 2011

Nuovi minimi più duraturi per gli under 35

Il recente provvedimento direttoriale definisce con chiarezza i requisiti per accedere al regime dei minimi dal 2012 e la sua durata
Sandro CERATO
L’emanazione del Provvedimento direttoriale del 22 dicembre 2011 (prot. 185820/2011) ha definito con esattezza il perimetro dei soggetti che potranno “entrare” nel regime dei minimi dal 2012, dopo le modifiche apportate dall’art. 27 del DL 98/2011, nonché il periodo di permanenza massima nel regime stesso. Focalizzando l’attenzione, in questo intervento, sui soggetti già in attività al 31 dicembre 2011, il Provvedimento direttoriale citato conferma che l’ingresso nel regime dei “nuovi” minimi è riservato a coloro che hanno intrapreso l’attività successivamente alla data del 31 dicembre 2007, e che presentino nel contempo sia i requisiti previsti dall’art. 1, commi da 96 a 99, della L. n. 244/2007 (“vecchi” minimi), sia quelli “aggiunti” dall’art. 27, comma 2, del DL 98/2011. Ciò sta a significare che il regime dei minimi, dal 2012, non è riservato solamente a coloro che erano già “vecchi” minimi fino al 2011, bensì a tutti coloro che, avendo iniziato l’attività successivamente al 31 dicembre 2007, presentino tutti i requisiti previsti alla data del 31 dicembre 2011.
Il Provvedimento direttoriale (§ 2.2) contiene un’importante precisazione, allorché, riferendosi al requisito di cui alla lett. b) del comma 2 dell’art. 27, secondo cui l’attività da esercitare non deve costituire mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente, dispone che tale preclusione “non opera laddove il contribuente dia prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà”. Tale precisazione, oltre ad essere condivisibile, risolve diverse situazioni riferite a lavoratori dipendenti che, a causa della crisi, hanno perso il posto di lavoro, ma che hanno continuato a svolgere la stessa attività aprendosi (forzatamente) una partita IVA.
Altra importante precisazione attiene a coloro che hanno intrapreso una nuova attività in data successiva al 31 dicembre 2007, avvalendosi del regime delle nuove iniziative produttive, di cui all’art. 13 della L. n. 388/2000, i quali “possono accedere al regime fiscale di vantaggio per i periodi di imposta residui al completamento del quinquennio ovvero non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età” (si pensi, ad esempio, ad un soggetto che ha iniziato l’attività nel 2009 all’età di 38 anni, fruendo del regime delle nuove iniziative produttive per il triennio 2009-2011, che può accedere al regime dei nuovi minimi per gli anni 2012 e 2013).
Relativamente alla durata del regime, il Provvedimento direttoriale fuga alcuni dubbi emersi nei mesi precedenti, precisando che:
- quale regola generale, il regime in questione di applica per il periodo d’imposta di inizio dell’attività e per i quattro successivi;
- in deroga, per i soggetti che non hanno ancora compiuto 35 anni, il regime può essere applicato
anche oltre il quinquennio e, comunque, fino al periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età, senza esercitare alcuna opzione.

Dopo la fuoriuscita, il rientro non è possibile
Di particolare rilevanza è la precisazione contenuta nel Provvedimento in commento (§ 3.3), secondo cui “coloro che, per scelta o al verificarsi di un motivo di esclusione, cessano di applicare il regime fiscale di vantaggio non possono più avvalersene, anche nell’ipotesi in cui, nel corso del quinquennio ovvero non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età, tornino in possesso dei requisiti”. In buona sostanza, una volta entrati nel regime dei minimi, il contribuente può restarci al massimo cinque anni consecutivi (o anche più se under 35) e l’eventuale uscita per qualsivoglia motivo ne impedisce il rientro, anche se nell’ambito del quinquennio si mantengano o si torni in possesso di tutti i requisiti. È probabile che l’Agenzia voglia impedire lo “spezzatino” da parte del contribuente che, per motivi di convenienza, intenda avvalersi del regime in questione valutando di volta in volta il comportamento da tenere, entrando e uscendo dal regime di anno in anno.
Infine, relativamente a coloro che “escono”, in quanto non presentano i requisiti per poter accedere al nuovo regime dal 2012, si conferma il naturale passaggio al regime supersemplificato di cui al comma 3 dell’art. 27, non solo per coloro che hanno iniziato l’attività prima del 2008, ma anche per i soggetti che hanno iniziato successivamente al 31 dicembre 2007 e che non presentano i requisiti “aggiunti” di cui al comma 2 dell’art. 27 (fermi restando quelli dei “vecchi” minimi).

venerdì 23 dicembre 2011

Al via il nuovo regime dei minimi

I Provvedimenti di ieri forniscono le disposizioni attuative del nuovo regime e delle agevolazioni per i soggetti esclusi, applicabili dal 1° gennaio
 
/ Paola RIVETTI
Finalmente disponibili i provvedimenti attuativi del nuovo regime dei minimi e degli “ex minimi”. Con i Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate pubblicati ieri, 22 dicembre, sono state diffuse le attese disposizioni attuative dei regimi predetti, come modificati dall’art. 27 del DL 98/2011, applicabili dal prossimo 1° gennaio.
Per quel che riguarda il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (nuovi minimi), viene precisato che tale regime è regolato dalle disposizioni recate dai commi 1 e 2 dell’art. 27 del DL 98/2011 e, per quanto non espressamente previsto dal Provvedimento stesso, ove compatibile, dalle norme che disciplinano i “vecchi minimi” (commi da 96 a 117 della L. 244/2007 e Provv. 2 gennaio 2008).
Vengono confermati i limiti all’accesso al regime per coloro che:
- hanno iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2007 o la inizieranno dal 1° gennaio 2012 (avendo riguardo, per quest’ultimo caso, allo svolgimento effettivo dell’attività e non alla mera apertura della partita IVA);
- possiedono i requisiti “tradizionali” dei minimi e quelli nuovi previsti dal comma 2 dell’art. 27 (novità dell’attività; non mera prosecuzione di attività precedente svolta, ad esclusione del caso in cui il contribuente dia prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà).
I soggetti in possesso dei predetti requisiti che hanno intrapreso un’attività d’impresa, arte o professione successivamente al 31 dicembre 2007 e che hanno optato per il regime ordinario oppure per il “forfettino” possono accedere al regime fiscale di vantaggio per i periodi d’imposta residui al completamento del quinquennio, ovvero non oltre il periodo d’imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età.
La fuoriuscita dal regime di vantaggio, per scelta o per il verificarsi di un motivo di esclusione, comporta l’impossibilità di avvalersi successivamente del medesimo anche nell’ipotesi in cui, nel corso del quinquennio o non oltre il periodo d’imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età, si torni in possesso dei requisiti necessari per avvalersene.
Il Provvedimento dà risposta anche ai dubbi di coloro che si erano preoccupati della ritenuta d’acconto, precisando che “i ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto di imposta. A tal fine i contribuenti rilasciano un’apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva”.
Il secondo provvedimento, recante la medesima data, invece, regola il regime soprannominato degli “ex minimi”, vale a dire il complesso delle agevolazioni previste dal comma 3 dell’art. 27 del DL 98/2011 per i soggetti che:
- non possono beneficiare del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità perché non possiedono gli ulteriori requisiti previsti dai commi 1 e 2 del citato art. 27;
- fuoriescono dal suddetto regime di vantaggio per decorrenza dei termini di applicazione (periodo d’inizio attività e i quattro successivi, compimento del 35° anno di età).
Viene precisato che, oltre a tali soggetti, possono fruire delle agevolazioni anche:
- coloro che, pur avendo le caratteristiche “tradizionali” per i minimi (commi 96 e 99 dell’art. 1 della L. 244), hanno optato per il regime ordinario ovvero per il “forfettino”;
- coloro che, pur avendo le caratteristiche per i “nuovi minimi” (commi 1 e 2 dell’art. 27 del DL 98), hanno optato per il regime ordinario ovvero per il “forfettino”.
Non possono usufruire delle agevolazioni i soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA, con esclusione dei produttori agricoli che esercitano l’attività nei limiti dell’art. 32 del TUIR.
I contribuenti che si avvalgono di tale regime sono esonerati dai seguenti obblighi:
- registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, IRAP e IVA;
- tenuta del registro dei beni ammortizzabili qualora, a seguito di richiesta dell’Amministrazione finanziaria, forniscano, ordinati in forma sistematica, i dati necessari;
- liquidazioni, versamenti periodici e versamento dell’acconto annuale ai fini IVA;
- presentazione della dichiarazione IRAP e versamento della relativa imposta.
Viene, inoltre, confermato l’assoggettamento agli studi di settore e ai parametri contabili e la determinazione del reddito secondo la disciplina ordinaria prevista dal TUIR (artt. 54 e 66).
 

giovedì 22 dicembre 2011

Elenco «clienti e fornitori» rinviato al 31 gennaio 2012

L’Agenzia ha disposto la proroga del vecchio termine del 31 dicembre per comunicare le operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate e ricevute nel 2010
Sandro CERATO
Ieri, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 2011/186218 – che ha modificato il precedente documento direttoriale del 16 settembre 2011 – è stata posticipata al 31 gennaio 2012 la data entro cui effettuare la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, per l’anno 2010, soggette all’obbligo di fatturazione e perfezionate, per un importo non inferiore a 25.000 euro.
Nel provvedimento che dispone la proroga, è precisato che è stato necessario rinviare nuovamente la data di scadenza, al fine di consentire l’adozione dei necessari adeguamenti di carattere tecnologico, nonché permettere ai soggetti interessati di superare alcune difficoltà operative legate al nuovo adempimento.
Infatti, poiché la futura comunicazione del 31 gennaio 2012, che interessa operazioni relative all’anno 2010, è stata attuata con il provvedimento del 22 dicembre 2010, il soggetto interessato non era a conoscenza dell’obbligo successivamente introdotto e, conseguentemente, sono emerse oggettive difficoltà per inquadrare le operazioni da segnalare.
Nonostante l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 24/2011, abbia fornito alcuni chiarimenti di carattere generale sulle modalità di adempimento della comunicazione, gli esempi riportati sono spesso di carattere “scolastico” e comunque non sufficienti a colmare gli evidenti ostacoli operativi ed interpretativi.
In primo luogo, sarebbe necessario chiarire il trattamento da riservare ad alcune tipologie di contratti stipulati nel corso del 2009 – anno per il quale non vige l’obbligo di comunicazione – che riversano effetti di carattere fiscale anche nel corso del 2010. Si consideri, ad esempio, l’ipotesi di un contratto di fornitura di beni, di importo complessivo sopra la soglia di 25.000 euro il cui acconto, con relativa fattura, sia stato pagato nel corso del 2009 (ad esempio, di 8.000 euro), mentre la consegna della merce ed emissione della fattura a saldo nel 2010 (ad esempio, di 22.000 euro): essendo un’operazione frazionata, non è chiaro se, ai fini della determinazione della soglia, si debba tener conto anche dell’acconto versato nel 2009, nel qual caso sussisterebbe l’obbligo di comunicazione, ovvero se lo stesso non è rilevante in quanto riferito ad una annualità non soggetta a comunicazione. In tale ultima ipotesi, che sembra preferibile, l’operazione non deve essere comunicata in quanto l’importo di “competenza” del 2010 non supera la soglia minima di 25.000 euro.

Rimangono però i dubbi sulle operazioni da includere
Restano inoltre irrisolti numerosi aspetti, per i quali, oltre alla proroga, si renderebbe necessario conoscere il pensiero dell’Agenzia. A mero titolo esemplificativo, e non esaustivo, si considerino i seguenti (per ulteriori aspetti, si rinvia ad ulteriori interventi pubblicati in queste pagine):
- note di accredito, ex art. 26 del DPR 633/72, emesse a fine anno a seguito del raggiungimento ai obiettivi prestabiliti dalle parti. Trattandosi di note di accredito “generiche”, in quanto non ricollegabili ad una singola fornitura, ci si chiede se le stesse abbiano rilevanza ai fini dell’importo che deve essere indicato nella comunicazione. Si ritiene, a parere di chi scrive, che le stesse, non essendo “agganciate” ad una specifica fattura, non influenzino le operazioni originarie;
- operazioni effettuate nel regime del margine “globale”: l’Agenzia, nella circ. n. 24/2011, ha fornito un chiarimento in merito alla fattispecie del regime “analitico”, di cui all’art. 26 del DL 41/95, nel qual caso si deve aver riguardo, per la determinazione della soglia, al solo corrispettivo rilevante ai fini IVA (il margine, appunto), ma nulla ha detto in merito al margine “globale” per il quale non sussiste un margine riferito alla singola operazione.

In arrivo dall’Agenzia un pin per semplificare gli adempimenti

Basterà richiedere l’abilitazione all’Agenzia per accedere in modo veloce e sicuro a molti servizi online
 
 Angela CAGNETTA
Obiettivo: semplificazione. L’Agenzia delle Entrate punta a rendere la vita più facile ai contribuenti, evitando code, razionalizzando gli accessi agli Uffici e offrendo più servizi. Lo strumento sarà quello di Fisconline a cui gli utenti potranno accedere richiedendo – online, per telefono o presso gli sportelli – un pin personale. Con la circ. n. 54, diffusa ieri, l’Agenzia spiega nei dettagli le procedure per effettuare la richiesta.
Dal sito www.agenziaentrate.gov.it basterà seguire il percorso “servizi online – servizi con registrazione” e compilare la domanda di abilitazione. Sono necessari, oltre al codice fiscale, alcuni dati quali il tipo di modello di dichiarazione dei redditi presentato dal contribuente che richiede il codice, il soggetto a cui è stato presentato e i dati indicati in dichiarazione dei redditi o nel CUD.
Dopo alcune verifiche, il sistema provvederà a fornire subito le prime 4 cifre del codice. Successivamente, l’Agenzia farà pervenire via posta, all’indirizzo del contribuente a lei noto, una lettera con le ultime cifre del pin e la password necessaria per il primo accesso.
Altra modalità di richiesta è quella per via telefonica, al numero 848.800.444. Dopo aver selezionato il servizio di assistenza automatico, basterà fornire gli stessi dati richiesti dalla procedura via internet. Con le stesse modalità sopra descritte, saranno fornite le cifre del pin e la password per il primo accesso.
Qualora il contribuente volesse, invece, rivolgersi direttamente ad uno degli uffici territoriali dell’Agenzia, dovrà farlo munito di un valido documento d’identità per consentire agli impiegati l’identificazione. Dopo aver compilato la domanda di abilitazione, gli saranno fornite le prime 4 cifre del pin. Nell’arco di 15 giorni riceverà, presso il proprio domicilio, una lettera contenente gli estremi per completare l’abilitazione.

Uno strumento per tutti i contribuenti
Tutti i contribuenti, inclusi i cittadini italiani residenti all’estero o le società più piccole che non sono abilitate ad Entratel, possono accedere a Fisconline per espletare pratiche legate al pagamento delle imposte, all’invio della dichiarazione, alla registrazione di un contratto d’affitto o anche solo per visualizzare versamenti e atti, il tutto in maniera rapida e sicura.
“Lo strumento telematico – ha spiegato il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Attilio Befera – costituisce uno dei fattori cardine per la semplificazione degli adempimenti posti a carico del contribuente. Al riguardo, rappresenta obiettivo qualificante l’aumento del bacino di utenza abilitata all’utilizzo dei servizi telematici, con conseguente incremento delle operazioni online”.
Allo scopo di informare adeguatamente il maggior numero di utenti possibile sul nuovo servizio offerto, è stata studiata una campagna d’informazione che prevede anche la distribuzione di una brochure, nella quale viene spiegato in modo chiaro quali sono i servizi attivi online e vengono illustrate le procedure per richiedere il pin e per contattare, qualora ce ne fosse bisogno, l’Agenzia. Un vero e proprio memorandum tascabile che sarà disponibile sia sul sito internet dell’Agenzia, sia nei front office.
 

martedì 20 dicembre 2011

Speciale Iter Decreto Monti - Le nuove pensioni anticipate

di Alfredo Casotti Maria Rosa Gheido 

Nuove regole e nuova denominazione per le pensioni di anzianita', ora pensioni anticipate. Dal 1° gennaio 2012 si potra' accedere alla pensione anticipata esclusivamente con una anzianita' contributiva pari a 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne. Tali requisiti sono ulteriormente aumentati di un mese negli anni 2013 e 2014.
Dal 1° gennaio 2012 i lavoratori che maturano i requisiti (a partire dalla medesima data) possono accedere alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici stabiliti per la pensione di vecchiaia, esclusivamente se hanno una anzianità contributiva pari a:
- 42 anni e 1 mese per gli uomini;
- 41 anni e 1 mese per le donne.
I requisiti sono ulteriormente aumentati di un mese, negli anni 2013 e 2014, come già previsto nella c.d. manovra estiva. Pertanto, dall’1.1.2013 sarà necessaria una anzianità contributiva di:
- 42 anni e 2 mesi per gli uomini;
- 41 anni e 2 mesi per le donne.
Dall’1.1.2014 il requisito contributivo aumenta di un mese e diventa:
- 42 anni e 3 mesi per gli uomini;
- 41 anni e 3 mesi per le donne.
Le nuove regole interessano i soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.
I soggetti di prima iscrizione successiva al 1° gennaio 1996, la cui pensione è già integralmente calcolata con il sistema contributivo, possono anticipare il pensionamento a 63 anni di età nel 2012, a condizione che abbiano almeno 20 anni di anzianità contributiva e una pensione di importo non inferiore a 2,8 volte l’assegno sociale. Per gli anni successivi si terrà conto delle età adeguate agli incrementi della speranza di vita.
I lavoratori che possono vantare un’anzianità contributiva di almeno 35 anni al 31 dicembre 2012 e che avrebbero maturato , prima dell’entrata in vigore del D.L.201 in commento, i requisiti entro il 31.12.2012 per il pensionamento con il sistema delle “quote” di cui alla tab.B allegata alla legge n.243/2004, possono accedere al pensionamento anticipato con un’età anagrafica non inferiore a 64 anni.
Ai sopra citati requisiti anagrafici nonché al requisito contributivo si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
I lavori “usuranti”
Il comma 17 e 18 dell’articolo 24 del D.L. 201/2011 fa salva l’anticipazione del trattamento pensionistico per i lavoratori addetti ad attività considerate particolarmente faticose e pesanti, elevando però i requisiti in conformità alle nuove regole. I lavoratori aventi i requisiti stabiliti dal decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, dal primo gennaio 2012 possono accedere al trattamento pensionistico con i requisiti previsti dalla tabella B. allegata alla legge n.247/2007.
L. 24-12-2007 n. 247- Tabella B
Lavoratori dipendenti pubblici e privatiLavoratori autonomi iscritti all'INPS (1)Somma di età anagrafica e anzianità contributivaEtà anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 1(2)Somma di età anagrafica e anzianità contributivaEtà anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 2 2009 - dal 01/07/2009 al 01/12/200995599660 201095599660 201196609761 201296609761 dal 201397619862
Inoltre, per i lavoratori che prestano lavoro notturno per un numero di giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° gennaio 2012, il requisito anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007:
a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di due unità per coloro che svolgono le predette attività per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71;
b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di una unità per coloro che svolgono le predette attività lavorative per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77.
Per i lavoratori impiegati in attività c.d.usuranti, che maturano i requisiti per il pensionamento dal 1o gennaio 2012 ai sensi del citato decreto legislativo n. 67 del 2011, come modificato dal comma 17 dell’articolo 24 del decreto 201 in commento, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni.

venerdì 16 dicembre 2011

Niente Imu per famiglie con 2 figli

di ROSA SERRANO
SCATTA il quoziente familiare per calcolare l'Imu sulla prima casa. La nuova edizione del decreto "salva-Italia" alleggerisce notevolmente l'impatto dell'imposta municipale sui proprietari degli immobili utilizzati come abitazione principale. La numerosità della famiglia consente infatti extra-detrazioni che in molti casi finiscono per azzerare l'imposta. Se i figli sono due, ad esempio, l'esenzione scatterà per valori catastali fino a 75 mila euro. Nel caso limite di 8 figli, la soglia di esenzione è pari a 150 mila euro. Ma ricapitoliamo innanzi tutto le regole.

Le detrazioni extra
Oltre alla detrazione ordinaria di 200 euro, i contribuenti potranno contare su una detrazione supplementare di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che dimori abitualmente e risieda con i genitori, fino a 400 euro. L'importo complessivo della detrazione non potrà superare quindi i 600 euro, condizione limite di 8 figli.

Il calcolo
Un proprietario con due figli potrà usufruire di uno sconto di 300 euro sull'Imu base che si determina applicando l'aliquota del 4 per mille alla rendita catastale dell'unità immobiliare rivalutata del 5% e moltiplicata per 160. Con questa detrazione un appartamento con un valore catastale imponibile fino a 75.000 euro risulterà esente dall'Imu. Se poi il contribuente ha 4 figli l'imponibile catastale esentasse si attesterà a quota 100.000 euro.
Con l'esenzione massima di 600 euro (8 figli), l'Imu non scatterà per immobili con un valore catastale imponibile fino a 150.000 euro.

Gli esempi
Vediamo, attraverso alcuni esempi di appartamenti di taglio medio, in quali città (sempre in media) le detrazioni annulleranno la tassa, utilizzando come campione una coppia con 2 figli, che ha diritto a una detrazione totale di 300 euro. Un appartamento di taglio medio situato a Bari ed accatastato nella categoria A/4 (tipo popolare) ha un nuovo valore catastale medio di 43.406 euro, dunque inferiore alla soglia di 75 mila euro. Per una casa situata a Bologna nella medesima categoria catastale, il nuovo valore imponibile medio risulta di 64.000 euro che scende a 32.267 euro per le case censite nella categoria A/5 (tipo ultrapopolare). A Genova la situazione imponibile media per gli appartamenti in categoria A/4 risulta di 62.803 euro, per ridursi a 42.068 euro per le case della categoria A/5. A Napoli il valore imponibile medio per le A/4 è di 43.065 euro. Altri esempi di valori catastali medi per le case censite nella categoria A/3 (tipo economico): Asti 44.956 euro; Cuneo 41.774 euro; Latina 47.484; Sondrio 46.286 euro. In tutti questi casi la nostra famiglia-tipo non pagherà nulla.

Famiglie e detrazioni
I dati Istat ci dicono che in Italia sono quasi 18 milioni le famiglie proprietarie o usufruttuarie dell'abitazione. Oltre 5 milioni e 100 mila famiglie risiedono nel Nord Ovest e 3 milioni e 659 nel Nord Est. Oltre tre milioni e mezzo sono residenti nel centro, tre milioni e 647 nel sud ed infine oltre un milione e novecentomila nelle isole. Le famiglie con figli sono oltre 8,1 milioni: 3.263.450 coppie con un figlio, 2.873.876 con due e oltre 601 mila con tre o più figli. Più 1,4 milioni di monigenitori.

L'Imu e i Comuni
I Comuni potranno aumentare l'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In questi casi, il Comune non potrà stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.

Contanti senza sanzioni fino al 31 gennaio 2012

I libretti al portatore con saldo superiore a 1.000 euro possono essere estinti o ricondotti nei limiti entro il 31 marzo 2012
 Maurizio MEOLI
I libretti al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro devono essere estinti (o il saldo deve essere ridotto ad un importo inferiore al suddetto limite) entro il 31 marzo 2012. In caso di inadempimento, attenuazione della sanzione per i libretti con saldo inferiore a 3.000 euro. Esclusione delle sanzioni per le ulteriori violazioni commesse nel periodo compreso tra il 6 dicembre 2011 e il 31 gennaio 2012.
Sono queste le principali novità in materia di limiti all’utilizzo di contanti, assegni “liberi” e titoli al portatore inserite in sede di conversione in legge del DL 201/2011.
L’art. 12 comma 1 del DL 201/2011, a decorrere dal 6 dicembre 2011, ha ridotto da un importo pari o superiore a 2.500 euro ad un importo pari o superiore a 1.000 euro il limite relativo all’utilizzo del denaro contante, all’emissione di assegni “trasferibili” (o “liberi”) e al saldo dei libretti di deposito al portatore.
In particolare, è vietato il trasferimento di denaro contante (di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore) tra soggetti diversi per importi pari o superiori a 1.000 euro (per tali trasferimenti è necessario ricorrere a banche, istituti di moneta elettronica o a Poste Italiane spa). Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Gli assegni circolari, i vaglia cambiari e postali possono essere richiesti, per iscritto, dal cliente senza clausola di non trasferibilità, se di importo inferiore a 1.000 euro. Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 1.000 euro.
Era, inoltre, previsto che i libretti con saldo pari o superiore a 1.000 euro avrebbero dovuto essere estinti, ovvero il loro saldo essere ridotto a un importo inferiore a 1.000 euro, entro il 31 dicembre 2011. In sede di conversione in legge si è deciso di rinviare questo termine al 31 marzo 2012.

Sanzione pari al saldo del libretto, per saldi inferiori a 3.000 euro
Si evidenzia, inoltre, che la violazione delle disposizioni sopra ricordate determina, ex art. 58 del DLgs. 231/2007, l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie in misura percentuale rispetto agli importi delle “operazioni”. Il comma 8, tuttavia, stabilisce che la sanzione amministrativa pecuniaria non può essere inferiore a 3.000 euro.
In sede di conversione in legge è stato precisato che, per i libretti con saldo pari o superiore a 1.000 euro, nel caso di mancata estinzione ovvero di mancata riduzione del saldo ad un importo inferiore al nuovo limite entro il 31 marzo 2012, la sanzione sarà pari al saldo del libretto stesso ove questo sia inferiore a 3.000 euro.
La medesima disciplina sanzionatoria dovrebbe trovare applicazione con riguardo alla violazione dell’art. 49 comma 14 del DLgs. 231/2007, ovvero qualora, in caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente non comunichi, entro 30 giorni, alla banca o a Poste Italiane spa, i dati identificativi del cessionario, l’accettazione di questi e la data del trasferimento.
Si ricorda, infine, che la L. 122/2010, di conversione del DL 78/2010, in seguito all’abbassamento dei limiti all’utilizzo del contante da 12.500 a 5.000 euro aveva escluso l’applicazione delle sanzioni comminate per la violazione delle citate disposizioni commesse nel periodo dal 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del DL 78/2010) al 15 giugno 2010, e riferite alle nuove limitazioni di importo. Al fine di ovviare alla limitata conoscenza delle novità introdotte con decorrenza immediata dal DL 78/2010, infatti, il Legislatore era intervenuto ex post precludendo la sanzionabilità delle violazioni commesse nel primo periodo di applicazione dei nuovi limiti. La sanatoria preservava comunque la punibilità delle violazioni commesse nel medesimo periodo, ma per importi pari o superiori alla previgente soglia di 12.500 euro.
Analoga disposizione era stata inserita in sede di conversione in legge (L. 148/2011) del DL 138/2011, che aveva segnato il passaggio al limite di 2.500 euro a decorrere dal 13 agosto 2011. Si era, infatti, esclusa l’applicazione delle sanzioni per le violazioni poste in essere nel periodo dal 13 agosto 2011 al 31 agosto 2011 e riferite alle nuove limitazioni d’importo. Restavano, invece, sanzionabili le violazioni commesse in quel periodo per importi pari o superiori alla precedente soglia di 5.000 euro. Come evidenziato, allo stesso modo si procede con riguardo al più recente abbassamento dei limiti. Infatti, benché essi siano in vigore dal 6 dicembre 2011, in sede di conversione in legge del DL 201/2011 si è precisato che non costituiscono infrazione le violazioni commesse nel periodo compreso tra il 6 dicembre 2011 e il 31 gennaio 2012 e riferite alle nuove limitazioni d’importo.

giovedì 15 dicembre 2011

MANOVRA MONTI: Aumenta ancora il bollo sui capitali scudati per il 2013

Continuiamo a seguire da vicino il percorso della manovra verso l'approvazione in Parlamento. 
L’incremento dell’aliquota dal 10 al 13,5% fa parte, insieme alla riduzione della tassa di lusso, delle ultime modifiche al Decreto «Salva Italia»
Il Decreto “Salva Italia” va verso la fiducia: se tutto andrà come previsto, il voto finale alla Camera arriverà domani sera, intorno alle 19.30. A deciderlo, la Conferenza dei capigruppo di Montecitorio, in una giornata – quella di ieri – balzata agli “onori” delle cronache parlamentari per la dura protesta della Lega Nord.
La seduta a Palazzo Madama è stata più volte interrotta dalle contestazioni. Monti doveva riferire al Senato del vertice Ue della scorsa settimana, ma a pochi minuti dall’inizio voci di dissenso si sono levate dai banchi leghisti. Sui cartelli portati per l’occasione, slogan eloquenti: “Basta tasse” e “La manovra è una rapina”. A nulla è servito il richiamo all’ordine del Presidente del Senato Schifani, che in aula ha definito la bagarre “una sceneggiata mortificante” e “un pessimo segnale che diamo al Paese”.
Dal suo posto, Monti ha osservato la scena in un silenzio tombale, riprendendo poi pacatamente la parola: “Se vi interessa continuo – ha detto –, scusatemi se valorizzo il Parlamento”. E ricollegandosi proprio al “basta tasse” della Lega, il Premier è intervenuto sul tema della Tobin Tax, ossia il prelievo sulle transazioni finanziarie, precisando che la misura non può portare all’azzeramento delle tasse, ma quantomeno a una riduzione del peso fiscale su imprese e famiglie: se “l’Italia, e in particolare il passato Governo, hanno tenuto una posizione contraria alla Tobin Tax”, la stessa Italia è ora pronta a cambiare idea e unirsi alle voci favorevoli, “almeno sul piano europeo”. Posizione che Monti ha notificato all’Ue.
A livello comunitario, il Presidente del Consiglio sostiene anche la necessità di ricondurre l’Europa ad un vero equilibrio, raggiungibile innanzitutto con il superamento del “puro concerto bilaterale franco-tedesco”. Secondo Monti, da parte dei 27 Paesi c’è stata una presa di coscienza in tal senso, nell’ottica di “un messaggio collaborativo con cui si dice: Merkel e Sarkozy, potete fare errori, è meglio che agiamo con una consultazione preventiva di tutti”, ha spiegato il Premier.
Riguardo alla bozza di manovra, non sono molte le indiscrezioni aggiuntive. Fra le maggiori novità rispetto alle anticipazioni rese ieri, ci sarebbe l’aumento dell’aliquota del bollo “speciale” sui capitali scudati per il 2013, che passerebbe dal 10 per mille al 13,5 per mille. Si tratta – come già spiegato – dell’imposta dovuta per mantenere l’anonimato. In definitiva, l’aliquota crescerà progressivamente: 4 per mille nel 2011, 10 per mille nel 2012, 13,5 per mille nel 2013. Nel 2014, infine, dovrebbe tornare al 4 per mille. Nessuna modifica, invece, per il prelievo al 2% sui capitali scudati.
Niente tassa per le auto di lusso immatricolate da oltre 20 anni
Altra rilevante novità è quella che concerne la tassa su auto di lusso e imbarcazioni: un nuovo emendamento all’art. 19 della bozza avrebbe infatti alleggerito le relative addizionali. Secondo quanto si apprende, oltre all’eliminazione dell’obbligo di versamento trascorsi 20 anni dall’immatricolazione del veicolo, è stata disposta una riduzione graduale dell’addizionale sulla tassa automobilistica, pari al 60% dopo 5 anni, 30% dopo 10 anni e 15% dopo 15 anni. Quanto alle imbarcazioni, il “taglio” dell’addizionale ammonterà al 15% (dopo 5 anni), 30% (dopo 10) e 45% (dopo 15). La modifica al ribasso sarà attenuata con un incremento delle accise sul tabacco.
Nelle prossime ore non è escluso che arrivino ulteriori emendamenti. Nel frattempo, dal Decreto è scomparso il taglio degli stipendi dei parlamentari, anche se Fini e Schifani hanno assicurato che entro il 30 gennaio verrà convocato un apposito Ufficio di presidenza. Il “colpo di spugna” ai costi della politica si limiterà, dal 1° gennaio 2012, al passaggio al sistema previdenziale contributivo per i parlamentari, con aumento dell’età pensionabile da 50 a 60 anni (65 per coloro che hanno all’attivo una sola legislatura); nessuna diaria, infine, in caso di assenza dalle sedute di commissioni e giunte.

mercoledì 14 dicembre 2011

IMU scontata per le famiglie e bollo sui capitali scudati

Sono alcune delle modifiche apportate al Decreto «Salva Italia», insieme a nuovi prelievi su attività finanziarie e immobili detenuti all’estero
 
 Rossella QUARANTA
Secondo il Premier incaricato Mario Monti, grazie alle modifiche approvate ieri in Commissione Bilancio alla Camera, “la manovra è più equa”, perché “si tasseranno meno l’impresa e il lavoro, come si conviene a un’economia che vuole crescere”. E ancora: “Abbiamo fiducia che i mercati reagiranno positivamente”. La risposta a questa speranza si avrà stamattina, all’apertura delle Borse. Intanto, Monti ha illustrato le misure nel corso di un’audizione alla stessa Commissione Bilancio, e il CdM ha autorizzato a porre la fiducia sulla manovra, se necessario.
Gli emendamenti al Decreto “Salva Italia” approvati dal Governo introducono numerose novità rispetto alla precedente versione del testo: fra le più significative, l’ammorbidimento dell’IMU per le famiglie con figli a carico, l’aumento del prelievo sui patrimoni scudati dall’1,5 al 2% e un contributo di solidarietà del 15% sulle pensioni oltre i 200mila euro annui. Le pensioni sotto i 1.400 euro, invece, si salvano dal blocco dell’indicizzazione, mentre non è prevista alcuna “patrimoniale” in senso stretto. Monti ha spiegato che inserirla avrebbe significato “abbaiare ma non mordere”, oltre a comportare difficoltà pratiche: “Ho chiesto ai tecnici, visto che non abbiamo tabù politici né in un senso né nell’altro, se la via della patrimoniale subito fosse praticabile e mi hanno risposto che servivano due anni di lavoro per studiare bene la situazione”, impedendo fra l’altro la fuga di ricchezza all’estero.
Ma andiamo con ordine, limitandoci al versante fiscale. Innanzitutto, ci sarà una detrazione sull’IMU per le famiglie con figli. Lo “sconto” sarebbe di 200 euro per tutti, con l’aggiunta di ulteriori 50 euro per ogni figlio under 26, dimorante e residente nell’abitazione principale, per un massimo di 600 euro complessivi a nucleo (200 di base e 400 per numero di figli). E dovrebbe andare a vantaggio delle famiglie anche il nuovo ISEE, che terrà conto del reddito dei componenti e degli effettivi carichi familiari, “in particolare dei figli successivi al secondo”.
Altri 98,4 milioni di euro, a partire dal 2012, verranno dalla tassazione degli immobili detenuti all’estero, “a qualsiasi uso destinati”: è infatti in arrivo un’imposta dello 0,76% sul valore degli immobili, calcolato in base al “costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, dal valore di mercato”. La tassa sarà dovuta, inoltre, in misura proporzionale alla quota e ai mesi dell’anno in cui si è protratto il possesso.
Per i capitali scudati, il prelievo aumenta ora al 2%. Ciò dovrebbe portare a un gettito superiore ai 2 miliardi già calcolati con la precedente aliquota dell’1,5%: in dettaglio, l’Erario dovrebbe così raccogliere altri 366 milioni in più per il 2012 e il 2013, e 559 milioni per il 2014. Inoltre, il Governo tecnico introdurrà per gli stessi capitali un’imposta di bollo annuale del 4 per mille nel 2011, che salirà al 10 per mille nel 2012 e 2013, fino a tornare al 4 per mille nel 2014. Monti ha spiegato che il prelievo sarà a carico di coloro che vogliono conservare l’anonimato.
Sarà poi tassato (dello 0,1% annuo per il 2011-2012 e dello 0,15% dal 2013) anche il valore delle attività finanziarie detenute all’estero da persone fisiche residenti in Italia. Il meccanismo prevede che da questa tassa si possa dedurre un credito d’imposta pari all’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato estero.
Nessun nuovo bollo da 34,20 euro sui conti correnti applicato sull’estratto conto cartaceo, come annunciato ieri dalla stampa, anche perché – ha spiegato il sottosegretario al Tesoro, Vieri Ceriani – l’imposta è già in vigore: “La novità è che viene eliminato questo bollo sui conti correnti e sui libretti fino a 5mila euro, uno sgravio a favore delle persone fisiche che verrà compensato dall’aumento del bollo fino a 100 euro per i conti correnti delle imprese e delle persone giuridiche”.
Lato riscossione, un ulteriore emendamento estende di altri 72 mesi la possibilità di pagamento rateale ad Equitalia da parte delle aziende in crisi. Cambia, inoltre, il sistema di espropriazione dei beni, che non saranno più messi all’asta bensì venduti dal contribuente, il quale consegnerà a Equitalia la somma e si vedrà restituire la quota eccedente il debito. Infine, slitta a fine 2012 l’uscita di Equitalia dalla riscossione dai Comuni, prima prevista per la fine di quest’anno.
Sul fronte dei costi della macchina amministrativa, un sub-emendamento ha modificato la norma sulle Province, prevedendo che gli organi in carica scadano al termine del mandato e non, automaticamente, il 31 marzo 2013. Un parziale passo indietro sull’azzeramento degli enti, che però non placa le proteste dell’Unione delle Province d’Italia (UPI): “Questa modifica – ha fatto sapere – conferma che la norma dovrebbe essere stralciata e ribadisce altresì i gravi effetti distorsivi sul fronte costituzionale”, con particolare riferimento agli artt. 5, 114, 117, 118 e 119 della Carta. Le Province ricorreranno quindi alla Consulta, mossa già avviata in queste ore (per prima) dalla Regione Piemonte.
 

martedì 13 dicembre 2011

L’ultima volta dell’ICI: saldo 2011 entro il 16 dicembre

Entro tale data deve essere versato il saldo ICI; dal 2012 si parlerà di IMU
 
 Arianna ZENI

Entro venerdì 16 dicembre 2011 deve essere versata la seconda rata (saldo) relativa all’ICI dovuta per l’annualità d’imposta 2011. Rispetto allo scorso anno, non sono intervenute significative novità legislative in merito ai criteri che sottendono la liquidazione ed il versamento dell’imposta.
In relazione alla normativa ICI, infatti, consta soltanto il consueto aggiornamento dei coefficienti necessari per la capitalizzazione dei costi iscritti in bilancio riguardo ai fabbricati delle imprese del gruppo D non ancora dotati di rendita (DM 14 marzo 2011). Ancora per quest’anno, pertanto, non sono tenuti al versamento i titolari di immobili adibiti ad abitazione principale. Le regole cambieranno dal 2012 quando l’ICI sarà sostituita, in via sperimentale, dall’imposta municipale propria (cosiddetta IMU), prevista originariamente dall’art. 8 del DLgs. 14 marzo 2011 n. 23 ed istituita dall’art. 13 del DL n. 201/2011 (cosiddetto “Decreto Salva Italia”).
In primo luogo, sono tenuti al pagamento dell’ICI, ai sensi dell’art. 3 del DLgs. 504/92, tutti coloro che possiedono immobili in Italia a titolo di proprietà. Allo stesso modo, sono soggetti passivi ICI coloro che possiedono immobili in Italia in base ad uno dei seguenti diritti reali di godimento, diversi dalla proprietà: usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie (oltre al locatario finanziario e al concessionario).
Il presupposto per l’applicazione dell’ICI è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli, situati nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, salvo che questi siano esclusi dall’ambito di applicazione dell’imposta oppure esenti dall’imposta medesima.
Per quanto concerne l’abitazione principale e le relative pertinenze, si ricorda che sono escluse dal pagamento dell’ICI ai sensi dell’art. 1 del DL 27 maggio 2008 n. 93. L’esenzione, tuttavia, non riguarda gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici); per tali immobili, si applica la detrazione pari a 103,29 euro (che può essere elevata dai singoli Comuni fino a 258,23 euro), ovvero, in alternativa, la riduzione fino al 50% dell’imposta dovuta, se prevista dal Comune.
L’abitazione principale è l’unità immobiliare adibita a dimora abituale dal soggetto che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, che si presume essere quella in cui ha la residenza anagrafica, salvo prova contraria (è quel che accade, ad esempio, nel caso in cui il contribuente dimori in un Comune diverso da quello di residenza per motivi di lavoro, o nel caso di trasferimento di fatto del domicilio non ancora recepito dall’anagrafe. Confronta ris. Dipartimento delle Finanze n. 12 del 5 giugno 2008). Dal 2012 anche l’abitazione principale e le relative pertinenze saranno assoggettate all’IMU con aliquota dello 0,4%, che potrà essere aumentata o diminuita dall’ente locale sino allo 0,2%. Sarà prevista una detrazione di 200 euro, elevabile dai Comuni nel rispetto dell’equilibrio di bilancio.
In termini generali, l’ICI dovuta per il 2011 si determina applicando alla base imponibile la corrispondente aliquota deliberata per l’anno in corso dal Comune nel cui territorio l’immobile posseduto dal contribuente risulta in tutto o per la maggior parte ubicato, in conformità a quanto stabilito dall’art. 6 comma 3 del DLgs. 504/92. Ai sensi dell’art. 10 comma 1 del DLgs. 504/92, l’importo così ottenuto deve essere assunto proporzionalmente alla quota di possesso del contribuente, per tanti dodicesimi quanti sono i mesi di possesso nel corso del 2011 (si computa per intero il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni).
Le modalità di determinazione della base imponibile variano in funzione della tipologia di bene immobile interessata (fabbricati iscritti in Catasto e dotati di rendita catastale, fabbricati non iscritti in Catasto e sprovvisti di rendita catastale, fabbricati non iscritti in Catasto e non dotati di rendita catastale che risultino ad un tempo classificabili nel gruppo D, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, aree fabbricabili, fabbricati in corso di costruzione o di ristrutturazione o terreni agricoli).
Per quanto riguarda i fabbricati, la base imponibile è individuata dalla rendita catastale iscritta presso il Catasto fabbricati, rivalutata del 5% e moltiplicata per i moltiplicatori: 100 per i fabbricati dei gruppi catastali A e C (esclusi quelli iscritti nelle categorie A/10 e C/1); 140 per i beni iscritti nel gruppo catastale B; 50 per i beni iscritti nel gruppo catastale D e nella categoria A/10 e 34 per i fabbricati iscritti nella categoria catastale C/1. Nel caso in cui i fabbricati non siano ancora stati accatastati, questi sono comunque soggetti al pagamento in base ad una rendita presunta.
Metodo di calcolo particolare per i beni iscrivibili nel gruppo catastale D
Una particolare metodologia di calcolo della base imponibile è prevista per i beni iscrivibili nel gruppo catastale D (stabilimenti e capannoni industriali), non iscritti a Catasto e contabilizzati in maniera distinta dalle imprese che li possiedono. Per questi beni la base imponibile si determina sommando i costi di acquisizione e quelli incrementativi e moltiplicando il risultato della sommatoria per degli specifici coefficienti di rivalutazione, aggiornati annualmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il saldo ICI per il 2011 si determina in linea di massima come differenza tra l’imposta dovuta per l’anno 2011, determinata sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate dal Comune per l’anno in corso e l’acconto versato entro il 16 giugno 2011, con eventuale conguaglio su quest’ultimo.
I versamenti dell’ICI dovuta a Comuni che non hanno deliberato di gestire in proprio la riscossione del tributo, possono essere effettuati presso un qualsiasi ufficio postale, presso lo sportello dell’Agente della Riscossione nella cui circoscrizione è compreso il Comune, ovvero presso le banche convenzionate col suddetto Agente della Riscossione. In tali ipotesi, il versamento deve essere effettuato avvalendosi di un bollettino di c/c postale conforme al modello ministeriale approvato con DM 25 marzo 2009, opportunamente intestato all’Agente della Riscossione. Il versamento può essere operato anche tramite il servizio telematico gestito da Poste Italiane spa o tramite il modello F24.
Se i Comuni hanno deliberato di gestire in proprio la riscossione del tributo, i versamenti possono essere effettuati, in alternativa, direttamente alle casse comunali, sul c/c postale del Comune o presso gli sportelli del Tesoriere comunale, in base alle previsioni del regolamento comunale dell’imposta, presso un qualsiasi ufficio postale, utilizzando gli appositi bollettini di c/c, oppure tramite il modello F24.
A titolo d’esempio, si ipotizzi il caso di un immobile adibito ad abitazione principale, accatastato in A/1, sito nel Comune di Torino, posseduto interamente per l’intero anno 2011.
Rendita catastale: 2.500 euro;
Aliquota prevista: 5,25 per mille;
Detrazione per l’abitazione principale stabilita dal regolamento comunale del Comune di Torino: 132,00 euro.
Al fine di determinare la base imponibile si deve procedere alla rivalutazione del 5% della rendita (2.500 + 5%) e a moltiplicare il risultato per il relativo coefficiente (100). La base imponibile sarà pari a 262.500 su cui calcolare il 5,25 per mille.
ICI dovuta per l’anno 2011: 1.378 euro (di cui 689 euro pagati in sede di acconto e 689 euro in saldo).

lunedì 12 dicembre 2011

Emersione di base imponibile, piu' poteri alla Guardia di Finanza

di Roberto Fanelli
Il decreto Monti, che si propone, tra i vari obiettivi, la lotta all'evasione e alla illegalita', contiene alcune disposizioni finalizzate ad implementare i poteri degli Uffici finanziari e della Guardia di Finanza, allo scopo di recuperare la base imponibile sottratta alla tassazione.
L’art. 11 del decreto Monti tratta i seguenti argomenti:
a) tutela penale per l’esercizio dei poteri di controllo e di accertamento;
b) ulteriore affievolimento del segreto bancario;
c) sinergie tra INPS e Comuni da un lato e Agenzia delle Entrate dall’altro;
d) dietrofront sui controlli “unificati” e passaggio ai controlli programmati e coordinati.
Tutela penale per l’esercizio dei poteri di controllo e di accertamento
Il comma 1 della disposizione sancisce l’applicazione “dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445” per chiunque, a seguito delle richieste effettuate dagli Uffici delle Entrate e dalla Guardia di Finanza, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero.
L’art. 76 citato prevede che “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.
La stessa norma, inoltre, stabilisce che:
a) l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso;
b) le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
Il legislatore, quindi, al fine di rendere più penetranti i poteri di controllo e di accertamento previsti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA (cfr. artt. 32 e 33 del D.P.R. n. 600/1973 e gli artt. 51 e 52 del D.P.R. n. 633/1972), quali ad esempio gli inviti ad esibire documentazione o fornire chiarimenti, i questionari per reperire dati, notizie e documenti sul contribuente o su talune operazioni, ecc., ha previsto che, qualora vengano esibiti o trasmessi atti o documenti “falsi” ovvero siano forniti dati e notizie “non rispondenti al vero”, la violazione assume connotati di natura penale, esattamente come quando viene resa una dichiarazione sostitutiva falsa.
Ulteriore affievolimento del segreto bancario
L’art. 2, comma 36-undevicies, del D.L. n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, ha previsto che, in deroga all'art. 7, undicesimo comma, del D.P.R. n. 605/1973 (concernente l’invio di dati e notizie all’Anagrafe tributaria da parte degli operatori finanziari), l'Agenzia delle entrate può procedere alla elaborazione di specifiche liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo basate su informazioni relative ai rapporti e operazioni di cui al citato art. 7, sesto comma, sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari per le tipologie di informazioni da acquisire.
La norma, sebbene non molto chiara, sembrava prevedere la trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle notizie che, in base al predetto comma 6, le banche e gli altri intermediari finanziari sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza (dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria), in modo da consentire alla stessa Agenzia di predisporre liste selettive per il controllo fiscale delle posizioni che, sulla base delle predette notizie ed informazioni, potevano apparire incongruenti.
Il comma 5 dell’articolo in commento abroga il citato comma 36-undevicies introducendo una norma ispirata comunque a quella eliminata ma molto più chiara ed incisiva. Infatti, la nuova disposizione obbliga gli operatori finanziari (banche, intermediari finanziari, fiduciarie, ecc.) a comunicare periodicamente all’anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui al predetto art. 7, sesto comma, nonché ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, ivi compreso l’importo delle operazioni finanziarie indicate nella disposizione. In sostanza, l’Agenzia delle Entrate potrà conoscere, di ogni contribuente, i dati risultanti dalla documentazione bancaria e finanziaria, come ad esempio i saldi di apertura e chiusura dei conti, le movimentazioni in dare ed in avere, e così via.
Le modalità di comunicazione saranno previste con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari; tale provvedimento, peraltro, potrà estendere l’obbligo di comunicazione anche ad ulteriori informazioni relative ai rapporti, necessarie ai fini dei controlli fiscali.
Le informazioni così comunicate, oltre che ai fini previsti dall'undicesimo comma dello stesso art. 7 (accertamenti bancari, per le attività connesse alla riscossione mediante ruolo, per l'espletamento degli accertamenti finalizzati alla ricerca e all'acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso di un procedimento penale, per gli accertamenti di carattere patrimoniale previste da specifiche disposizioni di legge e per l'applicazione delle misure di prevenzione), serviranno anche “per la individuazione dei contribuenti a maggior rischio di evasione da sottoporre a controllo”.
Sinergie tra INPS e Comuni da un lato e Agenzia delle Entrate dall’altro
L'art. 83, del D.L. n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008 prevede che l’INPS e l'Agenzia delle entrate predispongano di comune accordo appositi piani di controllo anche sulla base dello scambio reciproco dei dati e delle informazioni in loro possesso.
Il comma 6 della norma in commento precisa, al fine di rendere ancora più efficace lo scambio informativo tra i due Enti, che l’INPS è tenuto a fornire all'Agenzia delle entrate ed alla Guardia di finanza “i dati relativi alle posizioni di soggetti destinatari di prestazioni socio-assistenziali affinché vengano considerati ai fini della effettuazione di controlli sulla fedeltà dei redditi dichiarati, basati su specifiche analisi del rischio di evasione”.
I commi 8, 9 e 10 eliminano l’obbligo di costituzione dei Consigli tributari ai fini della collaborazione tra Comuni ed Agenzie delle Entrate nell’ambito della lotta all’evasione, in modo da semplificare gli interventi degli enti locali nel recupero delle basi imponibili. Si ricorda, a tal proposito, che i commi 12-bis e 12-ter dell’art. 1 del D.L. n. 138/2011, al fine di incentivare detta collaborazione dei Comuni hanno elevato dal 50 al 100 per cento la quota delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo che spettano all’Ente locale che abbia contribuito all'accertamento stesso.
Dietrofront sui controlli “unificati” e passaggio ai controlli programmati e coordinati
L’art. 7, comma 1, lett. a), del D.L. n. 70/2011, convertito dalla legge n. 106/2011, n. 106, ha previsto un forte coordinamento per le attività di accesso e controllo dei diversi organi, stabilendo che, tranne alcune eccezioni, il controllo stesso, da parte di qualsiasi autorità competente nei confronti delle micro, piccole e medie imprese:
1) deve essere unificato;
2) può essere operato, al massimo, con cadenza semestrale;
3) non può durare più di 15 giorni lavorativi contenuti nell’arco di non più di un trimestre, termine prorogabile una sola volta per ulteriori 15 giorni, se l’accesso viene effettuato nei confronti di imprese a contabilità semplificata.
Tale termine è applicabile anche per i controlli con accesso compiuti presso i lavoratori autonomi.
La norma, per essere attuata, richiedeva l’emanazione di un decreto interministeriale, non ancora adottato.
Il comma 7 della disposizione in esame interviene sul citato art 7, eliminando le suddette previsioni (controllo unificato, cadenza semestrale e durata fino a 15 giorni) e stabilendo soltanto che il controllo amministrativo in forma d’accesso da parte di qualsiasi autorità competente deve essere oggetto di “programmazione” da parte degli enti competenti e di “coordinamento” tra i vari soggetti interessati “al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell’attività di controllo”.
In tal modo, il legislatore, coerentemente con l’impianto del decreto, che si propone, tra i vari obiettivi, la lotta all’evasione e alla illegalità, elimina possibili intralci “burocratici” all’attività operativa delle agenzie fiscali e della Guardia di Finanza, che potevano sorgere con la vecchia formulazione della norma.

venerdì 9 dicembre 2011

Sempre più basso il limite all’uso del contante

L’ultima manovra correttiva vieta il trasferimento tra soggetti diversi di importi pari o superiori a 1.000 euro
Maurizio MEOLI
A partire dal 6 dicembre 2011, è vietato il trasferimento di denaro contante (di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore) effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori, alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Per tali trasferimenti è necessario ricorrere a banche, istituti di moneta elettronica o a Poste Italiane S.p.A. Il trasferimento per contanti per il tramite di tali soggetti deve essere effettuato mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell’accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio.
Il DL 201/2011 ha, quindi, disposto un ulteriore abbassamento della soglia relativa all’utilizzo del denaro contante, incidendo su uno strumento normativo nato nell’ambito della disciplina antiriciclaggio, ma che sempre più tende ad assolvere compiti di contrasto all’evasione fiscale.
Analoghi limiti valgono per gli assegni. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare non solo l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario, ma anche la clausola di non trasferibilità. Gli assegni circolari, i vaglia cambiari e postali possono essere richiesti, per iscritto, dal cliente senza clausola di non trasferibilità solo se di importo inferiore a 1.000 euro. Quanto ai libretti di deposito bancari o postali al portatore, è precisato che il relativo saldo non può essere pari o superiore a 1.000 euro. I libretti con saldo pari o superiore a 1.000 euro devono essere estinti ovvero il loro saldo deve essere ridotto ad un importo inferiore a 1.000 euro, entro il 31 dicembre 2011.
Si evidenzia, inoltre, che le violazioni di tali disposizioni devono essere comunicate dagli intermediari finanziari e dai professionisti che ne vengono a conoscenza, entro trenta giorni, non solo al Ministero dell’Economia e delle finanze ovvero, più precisamente, alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato (cfr. il DM 17 novembre 2011), per la contestazione e gli altri adempimenti, ma anche all’Agenzia delle Entrate, che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale (ex art. 51, comma 1, come modificato dall’art. 12, comma 11 del DL 201/2011).
È anche opportuno ricordare come la circolare 4 novembre 2011 del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle finanze abbia precisato che le operazioni di prelievo e/o di versamento di contante superiore ai limiti non concretizzano automaticamente una violazione. Esse, pertanto, non comportano l’obbligo di effettuare la comunicazione di cui sopra. Obbligo che si configura solo quando concreti elementi inducano a ritenere violato il divieto di trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi. La precisazione si era resa necessaria dal momento che numerose banche avevano provveduto a comunicare la condotta al Ministero dell’Economia e delle Finanze e, in taluni casi, anche ad effettuare la segnalazione dell’operazione come sospetta di riciclaggio alla UIF.
A quest’ultimo riguardo, peraltro, occorre sottolineare come, ai sensi dell’art. 41, comma 1 del DLgs. 231/2007, costituisca elemento di sospetto e, come tale, rilevante ai fini non della comunicazione al Ministero dell’Economia e delle finanze e all’Agenzia delle Entrate, ma della segnalazione dell’operazione alla UIF, in generale, il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro.
In ordine a tale specificazione normativa, la circolare 11 ottobre 2010 n. 297944 del Ministero dell’Economia ha precisato che i soggetti destinatari degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette devono valutare con attenzione le nuove ipotesi normativamente indicate e raffrontarle con il profilo soggettivo del cliente o dell’effettivo beneficiario dell’operazione, al pari di quanto accade con gli altri indici di anomalia. In pratica, è esclusa ogni forma di oggettivizzazione della segnalazione (ovvero non è introdotto alcun “automatismo”). La mera ricorrenza dell’indicatore in questione non è motivo di per sé sufficiente per la segnalazione, rimanendo indispensabile una valutazione complessiva fondata su una serie di elementi sia di natura oggettiva che soggettiva.
Resta da verificare, infine, se, al pari di quanto accaduto in occasione dei precedenti abbassamenti dei limiti all’utilizzo del denaro contante, in sede di conversione in legge del DL 201/2011 sarà prevista un’esenzione per le violazioni commesse nell’immediatezza dell’entrata in vigore (disposta con decorrenza immediata) e comprese tra 1.000 e 2.500 euro.

Variazioni dei limiti relativi all’uso del contante, degli assegni “liberi” e dei libretti al portatore
Ambito temporale di riferimento
Soglia
Fino al 29 aprile 200812.500 euro
Dal 30 aprile 2008 al 24 giugno 20085.000 euro
Dal 25 giugno 2008 al 30 maggio 201012.500 euro
Dal 31 maggio 2010 al 12 agosto 20115.000 euro
Dal 13 agosto 2011 al 5 dicembre 20112.500 euro
Dal 6 dicembre 20111.000 euro