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venerdì 29 luglio 2011

770/2011 semplificato, scadenza al 22 agosto

Attenzione particolare al monitoraggio delle ritenute sul pignoramento presso terzi e di quelle relative alle agevolazioni sugli immobili
Con la circolare n. 18 di ieri, l’Assonime commenta le novità riguardanti il modello 770/2011 semplificato.
I sostituti d’imposta che corrispondono redditi soggetti a ritenuta ex artt. 23, 24, 25, 25-bis e 29 del DPR 600/73 e che sono tenuti al rilascio della certificazione dei sostituti d’imposta di cui ai commi 6-ter e 6-quater dell’art. 4 del DPR 322/98 devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali e contributivi contenuti nelle certificazioni, nonché quelli relativi alle operazioni di conguaglio necessari all’attività di liquidazione e controllo da parte dell’Amministrazione.
In relazione ai compensi erogati nel corso del 2010, il termine entro cui operare la trasmissione telematica del modello 770/2011 in argomento da parte dei sostituti d’imposta (originariamente fissata al 1° agosto 2011), scade il 22 agosto prossimo in virtù della proroga disposta dal DPCM 12 maggio 2011.
L’Assonime commenta, in particolare, l’introduzione all’interno del modello del prospetto SY, che si è reso necessario per effetto delle nuove disposizioni, in base alle quali, in caso di pignoramento presso un terzo, quest’ultimo (cioè il terzo erogatore), se è sostituto d’imposta, deve operare, al momento del pagamento, una ritenuta del 20% a titolo di acconto dovuta dal creditore pignoratizio (ossia, colui che vanta un credito nei confronti di un debitore e per il quale ha ottenuto un pignoramento presso terzi).
Il prospetto in esame si compone di tre sezioni: la prima sezione deve essere compilata dal soggetto erogatore delle somme, la seconda dal debitore principale, la terza dalle banche e dalle Poste Italiane SpA.
Con riferimento alla sezione I del prospetto SY, l’Assonime segnala che la casella inserita al punto 5 deve essere barrata qualora la ritenuta non sia stata operata perché il credito vantato dal percipiente è riferibile a somme o valori non assoggettabili a ritenute alla fonte ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo III del DPR 600/73, nell’art. 11 commi 5, 6 e 7 della L. 413/91, nonché nell’art. 33 comma 4 del DPR 42/88.
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 8 del 2 marzo 2011, infatti, il prelievo alla fonte non deve essere effettuato se la somma non rientra fra quelle assoggettabili a ritenuta in base alle apposite disposizioni. Il summenzionato pronunciamento di prassi ha anche chiarito che la ritenuta non deve essere altresì operata se le somme sono erogate a titolo di risarcimento di un danno emergente, che abbia, cioè, provocato una lesione effettiva e immediata al patrimonio del creditore pignoratizio ai sensi dell’art. 6 comma 2 del TUIR.
Nella sezione III ristrutturazioni e risparmio energetico
La sezione III del prospetto SY deve essere compilata da Poste Italiane SpA e dagli istituti di credito per evidenziare la ritenuta d’acconto del 10% (ora ridotta al 4% dal DL 98/2011) operata sui pagamenti relativi a bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione di imposta. Assonime osserva che il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 94288 del 30 giugno 2010, ha chiarito la disposizione riguarda esclusivamente i bonifici aventi ad oggetto gli interventi di ristrutturazione edilizia e di risparmio energetico.

giovedì 28 luglio 2011

Società cancellata: sopravvenienze attive e rimborsi ai soci pro quota

La ris. 77 dell’Agenzia condivide l’orientamento secondo il quale la cancellazione dal Registro delle imprese determina l’estinzione della società
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Con la risoluzione n. 77 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il modo in cui vanno effettuati i rimborsi d’imposta a favore di società di persone o di capitali cancellate dal Registro delle imprese e gli effetti della nuova disciplina civilistica delle società estinte sull’attività degli uffici.
Si ricorda, in via preliminare, che in base all’art. 2495, comma 2 c.c., come riformulato dal DLgs. n. 6/2003, “ferma restando l’estinzione della società”, i creditori sociali non soddisfatti, dopo la cancellazione della società dal Registro delle imprese, possono far valere i loro crediti verso i soci, fino alla concorrenza delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione e, verso i liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da loro colpa. La rilevanza dell’atto di cancellazione dal Registro delle imprese ai fini dell’estinzione dell’ente societario è da sempre oggetto di forti contrasti interpretativi tra: l’orientamento secondo cui l’atto formale di cancellazione non determina l’estinzione se non sono estinti tutti i rapporti giuridici derivanti dall’attività sociale o a essa connessi; la tesi in base alla quale, in virtù dell’inserimento di “ferma restando l’estinzione della società” nel comma 2 dell’art. 2495 c.c., la cancellazione determinerebbe l’estinzione della società, pur in presenza di rapporti giuridici che fanno ancora capo alla stessa.
La ris. 77 ricorda l’intervento, sulla questione, delle Sezioni Unite della Cassazione, che, per le società di capitali, hanno sostenuto l’efficacia costitutiva della cancellazione delle società, ritenendo che tali effetti si estendano alle società di persone. Inoltre, il momento di decorrenza degli effetti della cancellazione coincide con l’entrata in vigore del DLgs. n. 6/2003 (1 gennaio 2004) per le cancellazioni avvenute in precedenza, e con la data di cancellazione dell’iscrizione per le cancellazioni successive all’entrata in vigore (cfr. sentenze n. 4060, 4061 e 4062 del 22 febbraio 2010 e 8426 del 9 aprile 2010). Sulla base di tali sentenze, per l’Agenzia “viene meno” il primo orientamento, in base al quale la cancellazione ha efficacia meramente dichiarativa, a cui si richiamavano le ris. n. 120/2007 e 105/2009.
Sotto il profilo fiscale, la ris. 77 analizza il problema della gestione delle sopravvenienze attive che dovessero emergere a seguito dell’estinzione e dell’esecuzione dei rimborsi d’imposta.
In relazione al primo aspetto, va sottolineato che, con la riformulazione dell’art. 2495, comma 2 c.c., il legislatore ha definito la disciplina da applicare in presenza di sopravvenienze passive, non dettando però alcuna norma con riferimento al caso in cui emergano sopravvenienze attive. Non essendosi pronunciata nemmeno la Cassazione, la dottrina ha tentato di individuare una soluzione: alcuni – ricorda l’Agenzia – hanno ipotizzato la necessità della nomina di un curatore speciale, per completare le attività non ultimate dal liquidatore prima della cancellazione; altri hanno invocato il potere del giudice del Registro di “cancellare la cancellazione”, poiché la cancellazione sarebbe stata effettuata in difetto delle condizioni di legge; per altri ancora, sui beni mobili e immobili non liquidati, una volta cancellata ed estinta la società, si forma una comunione tra gli ex soci per quote uguali a quelle di liquidazione. Condividendo l’ultima interpretazione, l’Agenzia ritiene che gli elementi patrimoniali attivi non compresi nel bilancio di liquidazione in quanto non conoscibili a quella data vadano attribuiti proporzionalmente ai soci, tra i quali si instaura un rapporto di comunione ordinaria ai sensi dell’art. 1100 c.c..
In relazione al secondo aspetto (rimborsi d’imposta), l’art. 5 del DM 26 febbraio 1992, in base al quale il rimborso IVA spettante alla società cancellata può essere eseguito al liquidatore “nella sua qualità di rappresentante legale della società in fase di estinzione”, se il credito di imposta sia stato evidenziato nel bilancio finale di liquidazione, va inquadrato in un contesto normativo che precede la modifica apportata dal DLgs. n. 6/2003 e le citate sentenze delle Sezioni Unite. Secondo l’Agenzia, infatti, con l’estinzione irreversibile viene a mancare il soggetto al quale l’ufficio potrebbe eseguire il rimborso, perché non può esserci rappresentante legale di un soggetto estinto.
Possono quindi applicarsi ai rimborsi i principi enunciati per gli elementi patrimoniali attivi: come avviene per le società di persone, può essere riconosciuta direttamente ai soci la titolarità del diritto al rimborso, pro quota, delle imposte.
Infine, circa il soggetto cui eseguire i rimborsi, la circ. n. 225/2000 ha chiarito, in relazione ai soci di società di persone cessate, che il conferimento di una delega ad uno solo di essi per la riscossione del rimborso non costituisce un obbligo, ma una mera facoltà. Tuttavia, tenuto conto della compagine sociale delle società di capitali, spesso costituita da un numero considerevole di soci, l’Agenzia ritiene opportuno il conferimento di una delega alla riscossione a uno di essi o a un terzo, per evitare l’erogazione del rimborso a ciascun socio. I soci titolari del diritto al rimborso potrebbero delegare all’incasso lo stesso ex liquidatore, previa comunicazione all’ufficio competente.

martedì 26 luglio 2011

Raddoppio dei termini anche per gli anni già decaduti

È arrivata l’attesa sentenza della Consulta sul raddoppio dei termini per l’accertamento in presenza di reati tributari
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La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 247 depositata ieri, si è pronunciata in riferimento all’ambito applicativo del raddoppio dei termini per violazioni penali, introdotto dal DL 223/2006 che, come noto, ha modificato gli artt. 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72.
Le norme menzionate stabiliscono che gli ordinari termini per l’accertamento delle imposte sono raddoppiati nei casi in cui sussiste l’obbligo di denuncia per uno dei reati previsti dal DLgs. 74/2000. Quindi, ad esempio, in caso di dichiarazione infedele o fraudolenta, l’accertamento può essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o, in caso di omessa dichiarazione, del decimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Il problema principale sollevato dal giudice a quo (si veda “Alla Consulta il raddoppio dei termini di accertamento per le violazioni penali” del 1° ottobre 2010) concerne la possibilità che il suddetto raddoppio si verifichi anche qualora il fumus di reato emerga in un momento in cui i termini “brevi” siano già decaduti.
In altri termini, per il giudice rimettente sarebbe incostituzionale che si applichi il raddoppio ove, a luglio 2011, emergano profili penali in merito al periodo d’imposta 2005 (l’anno 2005 è scaduto il 31 dicembre 2010), siccome la norma dovrebbe essere applicata solo per i periodi d’imposta “aperti”, nel nostro esempio, a luglio 2011, quindi dall’anno 2006 in poi (l’esercizio 2006, ordinariamente, decade il 31 dicembre 2011, ed è ancora “aperto” a luglio di quest’anno).
La Consulta, con le dovute cautele e con una sentenza che, condivisibile o meno, si presenta ben motivata, dà al quesito risposta affermativa, sostenendo, in poche parole, che il DL 223/2006 non ha raddoppiato i termini ordinari, ma ha previsto una diversa forma di termine, la cui “lunghezza” dipende dalla sussistenza di un fatto obiettivo: l’obbligo di presentazione della denuncia penale a carico del pubblico ufficiale.
Ai fini del raddoppio, quindi, ha rilievo l’obbligo di invio della notizia di reato, non la sua effettiva presentazione, così come è irrilevante l’esito del processo penale.
L’ulteriore conseguenza è che le scritture contabili devono essere conservate non entro il termine quadriennale, ma entro il più ampio termine di otto o di dieci anni, perché l’art. 22 del DPR 600/73 lega l’obbligo di conservazione al termine per l’accertamento, non solo al termine “breve”.
Il giudice tributario deve vagliare la serietà della denuncia penale
I diritti del contribuente sono garantiti, secondo l’impostazione della Consulta, dal fatto che l’obbligo di denunzia sussiste solo in presenza di seri indizi di reato e, soprattutto, dalla circostanza che ciò è sottoposto a vaglio giudiziale ad opera della Commissione tributaria.
Sul primo aspetto, la Consulta afferma, richiamando la giurisprudenza penale, che, se l’obbligo di denuncia sussiste anche in presenza di cause di estinzione del reato (es. prescrizione), occorre sempre che “il pubblico ufficiale sia in grado di individuare con sicurezza gli elementi del reato da denunciare”, escludendo ogni profilo di discrezionalità in capo al funzionario.
In merito al vaglio della Commissione tributaria, i giudici costituzionali accolgono solo a metà l’indirizzo della giurisprudenza formatosi prima della sentenza in commento: infatti, analizzando le sentenze pronunciatesi sul tema, emerge che al giudice dovrebbe essere demandato il compito di sindacare l’esistenza del reato fiscale (si veda “Solo i reati «accertati» dalla Commissione cagionano la proroga” del 26 ottobre 2010), mentre la Corte Costituzionale afferma espressamente che il sindacato della Commissione deve riguardare la sussistenza dei presupposti di applicabilità della proroga, quindi la sola presenza di un obbligo di denuncia (il tema di prova “è circoscritto al riscontro dei presupposti dell’obbligo di denuncia penale e non riguarda l’accertamento del reato”), ovvero la serietà del fumus di reato.

Professionisti senza obbligo contributivo alla Gestione separata INPS

La circ. 99 dell’INPS fa proprie le disposizioni della «manovra»: gli iscritti ad Albi professionali devono versare alla propria Cassa di riferimento
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Tutti i professionisti iscritti a un Albo professionale, appartenenti a una categoria che faccia capo a una determinata Cassa di previdenza, sono obbligati, anche se pensionati, ad iscriversi e a versare la contribuzione alla propria Cassa professionale, non potendo più affermarsi, in tali casi, in via residuale, l’obbligo di iscrizione e contribuzione alla Gestione separata dell’INPS.
È quanto emerge, pur nell’affermazione della non ripetibilità dei versamenti eventualmente già effettuati a favore della suddetta Gestione, dai commi 11 e 12 dell’art. 18 del DL 98/2011, le disposizioni della “manovra correttiva” cui l’INPS ha dedicato la circolare n. 99 del 22 luglio 2011.
In tale circolare viene esaminato, innanzitutto, il citato comma 11, con il quale è stato imposto agli Enti previdenziali privati – tra cui, appunto, le Casse di previdenza per i professionisti – di provvedere, entro 6 mesi, ad adeguare i propri statuti e regolamenti sancendo la sussistenza dell’obbligo contributivo anche a carico dei soggetti già pensionati che risultino percepire redditi derivanti dalla prosecuzione dell’attività professionale.
Il Legislatore interviene, in tal modo, su una materia la cui regolamentazione è stata sinora lasciata alla discrezionalità delle singole Casse professionali. Attualmente, infatti, a fronte di Casse – quali, in particolare, la Cassa di previdenza dei Dottori commercialisti – che già prevedono, a carico dei propri pensionati, ove proseguano nell’esercizio della professione, l’obbligo di continuare a versare il contributo soggettivo (pur senza applicazione del contributo minimo), con conseguente diritto, dopo un certo numero di anni, a un supplemento di pensione, vi sono altre Casse che contemplano la possibilità, su base volontaria, per i soggetti cui sia già stato liquidato il trattamento pensionistico, di proseguire nell’esercizio della professione senza obblighi di versamento della contribuzione ordinaria. Come evidenziato dalla stessa Relazione illustrativa del DL 98/2011, tali previsioni si sono rivelate non coerenti con il principio generale in base al quale tutti i redditi prodotti devono essere assoggettati a contribuzione previdenziale, tanto che l’INPS, nell’ambito di una vasta operazione di verifica delle posizioni contributive (la cosiddetta operazione “Poseidone”), ha ritenuto di contestare in tali ipotesi il mancato versamento della contribuzione presso la propria Gestione separata.
Al fine di porre termine a questa situazione di incertezza e chiarire la posizione previdenziale dei soggetti di cui si tratta, la manovra correttiva prescrive, quindi, che in tutti gli statuti e regolamenti venga stabilito l’obbligo dell’iscrizione e della contribuzione alla Cassa di appartenenza (con versamento di un contributo soggettivo minimo con aliquota non inferiore al 50% di quella ordinaria) anche per i titolari di pensione che percepiscano redditi derivanti dallo svolgimento di attività professionali, rientranti nel campo di applicazione della stessa Cassa.
Ne deriva l’esclusione di tali soggetti dall’obbligo contributivo nei confronti della Gestione separata, come espressamente confermato dal successivo comma 12.
Tale comma contiene, infatti, una norma di interpretazione autentica dell’art. 2, comma 26, della L. 335/95 – istitutivo della Gestione separata presso l’INPS – con la quale si precisa che rientrano nell’ambito di tale Gestione esclusivamente i soggetti che esercitino per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi Albi professionali, ovvero coloro che, pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi Albi, non siano tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza o abbiano esercitato eventuali facoltà di non versamento/iscrizione previste dai rispettivi statuti o regolamenti (al riguardo, la circolare in commento elenca, a titolo esemplificativo, alcune situazioni che, comportando l’assenza di iscrizione/versamento alla Cassa di appartenenza, determinano l’assoggettamento dei redditi percepiti alla contribuzione presso la Gestione separata).
Tale disposizione – si legge nella circolare – conferma l’orientamento costantemente seguito dall’Istituto previdenziale. Nell’ambito della richiamata operazione “Poseidone”, l’INPS, pur ammettendo la presentazione, da parte degli interessati, di un’istanza di annullamento dell’accertamento, ha peraltro provveduto a inviare le lettere di invito al pagamento dei contributi alla Gestione separata anche a soggetti che, pur svolgendo un’attività, dichiarata con il codice ATECO, per la quale sia prevista una Cassa professionale obbligatoria, non risultavano aver versato la contribuzione previdenziale alla Cassa di riferimento. A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 18, comma 12, del DL 98/2011 (e dell’emanazione del DM che ne disciplinerà le modalità attuative), è da ritenere che ciò non sia più possibile, dovendo l’INPS limitarsi a segnalare tali situazioni alle Casse di competenza per l’attivazione degli eventuali provvedimenti di recupero da parte delle medesime.
 

lunedì 25 luglio 2011

Induttivo per chi «bara» sugli studi di settore

La manovra correttiva amplia i poteri dell’Agenzia in caso di comunicazione dei dati rilevanti non corretta
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Da quest’anno, in sede di compilazione dei modelli di comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore da allegare ad UNICO, è necessario prestare particolare attenzione alle informazioni che vanno ad indicarsi.
Infatti, tra le modifiche apportate alla disciplina degli studi di settore, la manovra correttiva (DL n. 98/2011, conv. L. n. 111/2011) ha sancito, con l’inserimento della nuova lettera d-ter) all’art. 39, comma 2 del DPR 600/73, la possibilità, da parte dell’Amministrazione finanziaria, di procedere ad accertamento induttivo extracontabile nel caso in cui:
- venga rilevata l’omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti;
- oppure vengano indicate cause di inapplicabilità o di esclusione dagli studi di settore insussistenti.
In sostanza, al ricorrere delle suindicate condizioni, l’Amministrazione può determinare il reddito sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili e di avvalersi anche di presunzioni semplici sprovviste dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
L’accertamento induttivo, peraltro, diventa utilizzabile solo a condizione che siano irrogabili le sanzioni di cui al comma 2-bis dell’art. 1 del DLgs. 471/97, vale a dire le sanzioni per infedele dichiarazione maggiorate del 10% rispetto alle ordinarie misure minima e massima (dal 100 al 200% delle maggiori imposte accertate), qualora il maggior reddito accertato sia superiore al 10% di quanto dichiarato dal contribuente.
Rilevano le violazioni commesse in UNICO 2011
La nuova disposizione, essendo efficace a partire dalle violazioni commesse dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del DL 98/2011), interessa già le comunicazioni dei dati rilevanti da allegare ad UNICO 2011.
Se, da un lato, tale rafforzamento dei poteri di accertamento mira a contrastare i comportamenti di artificiosa compilazione dei modelli per raggiungere il livello di congruità, dall’altro, non può non osservarsi come gli effetti della norma si producano anche nei confronti dei contribuenti che commettano involontari errori di compilazione.
Sempre al fine di agevolare l’attività di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, la manovra correttiva elimina il particolare obbligo di motivazione che incombeva sugli uffici che intendevano procedere ad accertamenti di tipo presuntivo in materia di imposte dirette ed IVA (artt. 39, comma 1, lett. d), secondo periodo del DPR 600/73 e 54, comma 2, ultimo periodo del DPR 633/72) nei confronti dei contribuenti congrui e coerenti agli studi di settore. Nello specifico, è abrogato il penultimo periodo dell’art. 10 co. 4-bis della L. 146/98: viene meno, così, l’obbligo, in capo all’ufficio che intenda procede all’emissione dell’avviso di accertamento nei confronti di soggetti congrui agli studi di settore, di illustrare, nella motivazione, le ragioni che lo hanno indotto a disattendere le risultanze dello studio, evidenziando l’inadeguatezza del medesimo a stimare correttamente il volume di ricavi o compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente.
Resta comunque ferma l’esclusione da tale tipologia di accertamento per i contribuenti congrui e coerenti agli studi di settore che presentano un ammontare di attività non dichiarate, fino a un massimo di 50.000 euro, pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi dichiarati. In sostanza, i contribuenti congrui agli studi di settore, ai quali vengano accertate attività non dichiarate superiori a 50.000 euro oppure al 40% dei ricavi/compensi dichiarati, diventano accertabili senza alcuna limitazione o vincolo per l’ufficio.Si ricorda, peraltro, che, affinché operi tale preclusione dagli accertamenti presuntivi, è necessario che i dati dichiarati nel modello di comunicazione dei dati rilevanti siano corretti: tale misura, infatti, non è applicabile se i dati contenuti nel modello studi di settore risultano inficiati da infedeltà tali da rendere applicabili le sanzioni per infedele dichiarazione IRPEF/IRES, IVA e IRAP maggiorate del 10% nel caso di irregolarità nel modello stesso o di indicazione nel medesimo di cause di esclusione o inapplicabilità non sussistenti.

venerdì 22 luglio 2011

Contante limitato anche in vacanza

L’attraversamento del confine nazionale con denaro al seguito può essere soggetto a dichiarazione doganale
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Con l’avvicinarsi delle vacanze estive, pare utile proporre un breve sintesi sul tema del trasporto transfrontaliero di denaro al seguito, in quanto non è poi così infrequente che sia necessario partire per le ferie con una somma di denaro contante che deve essere dichiarata in dogana. Ciò anche alla luce del fatto che eventuali violazioni (molto spesso involontarie) possono comportare profili sanzionatori significativi.
Ai sensi dell’art. 3, comma 1 del DLgs. 195/2008, chiunque esca dal territorio nazionale (o vi entri) trasportando “denaro contante” di importo “pari o superiore” a 10.000 euro deve dichiarare tale somma all’Agenzia delle Dogane in modo esatto e completo.
Ciò significa che anche un contribuente che decide di trascorrere le vacanze in Costa Azzurra portando con sé 20.000 euro è tenuto a presentare la dichiarazione doganale.
Tale dichiarazione, redatta in apposito modello scaricabile dal sito internet dell’Agenzia delle Dogane, può, in alternativa, essere:
- trasmessa telematicamente, prima dell’attraversamento della frontiera, secondo le modalità e le specifiche pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Dogane. Il dichiarante, in tal caso, deve recare al seguito copia della dichiarazione e il numero di registrazione attribuito dal sistema telematico doganale;
- consegnata in forma scritta, al momento del passaggio, presso gli Uffici doganali di confine o limitrofi, che ne rilasciano copia con attestazione del ricevimento da parte dell’ufficio. Il dichiarante deve, in tal caso, recare al seguito copia della dichiarazione con attestazione del ricevimento.
I tratti essenziali della disciplina in argomento non rappresentano una novità per i contribuenti. Tuttavia, si ritiene opportuno ricordare le novità introdotte con il DLgs 195/2008, tenendo presente in particolare che:
- solo l’Agenzia delle Dogane rappresenta l’autorità competente a ricevere la dichiarazione;
- è stata eliminata la possibilità di presentare, nel caso di passaggio intracomunitario, la dichiarazione nelle 48 ore successive allo stesso (novità resasi necessaria al fine di impedire a soggetti comunitari di rendersi irreperibili dopo essersi appellati a tale facoltà).
In caso di violazione, sanzione fino 40% dell’importo trasferito
La violazione delle disposizioni sopracitate è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 40% dell’importo trasferito o che si tenta di trasferire, eccedente la soglia indicata (pari o superiore a 10.000 euro), con un minimo di 300 euro.
Il denaro contante trasferito, o che si tenta di trasferire, di importo pari o superiore a 10.000 euro, è sequestrato nel limite del 40% dell’importo in eccedenza dall’Agenzia delle Dogane o dalla Guardia di Finanza.
Tuttavia, il soggetto cui è stata contestata una violazione per omissione della dichiarazione di trasferimenti transfrontalieri con denaro contante al seguito può chiederne l’estinzione effettuando un pagamento, in misura ridotta, pari al 5% del denaro contante eccedente la soglia di 10.000 euro (se inferiore a 250.000 euro e il contribuente non si sia avvalso della stessa facoltà nei 365 giorni precedenti la contestazione), e comunque, non inferiore a 200 euro. Detto pagamento può essere effettuato:
- all’Agenzia delle Dogane o alla Guardia di Finanza al momento della contestazione;
- al Ministero dell’Economia e delle Finanze entro 10 giorni dalla contestazione stessa con le modalità appositamente stabilite dal DLgs 195/2008.
 

mercoledì 20 luglio 2011

Con i nuovi minimi, forfettini al buio

Perplessità derivano dalla limitazione all’utilizzo del regime per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi
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Il nuovo regime dei contribuenti minimi, come modificato dall’art. 27 della manovra correttiva, fa propri alcuni requisiti di accesso contemplati dal regime delle nuove iniziative produttive. Nello specifico:
- il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- l’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
- qualora venga proseguita un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei ricavi, realizzati nel periodo d’imposta precedente, non dev’essere superiore a 30.000 euro.
L’estensione di tali requisiti anche al regime dei minimi pare giustificato dall’unificazione dei regimi agevolati che la manovra ha inteso realizzare; l’intento è espresso al primo periodo dell’art. 27, dove si legge che “per favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e, inoltre, per favorire la costituzione di nuove imprese, gli attuali regimi forfettari sono riformati e concentrati in funzione di questi obiettivi”.
È già stato messo in evidenza come né dal testo della norma né dai documenti parlamentari sia possibile desumere la “sorte” del regime delle nuove iniziative produttive. Non è, infatti, chiaro se detto regime diventi inapplicabile dal 1° gennaio 2012, così come non è dato ritenere se la relativa norma istitutiva (art. 13 della L. 388/2000) possa considerarsi implicitamente abrogata per effetto della concentrazione dei regimi. Una risposta affermativa, nel senso dell’inapplicabilità del regime dal 2012, sembrerebbe probabile, anche se è preferibile attendere una conferma ufficiale.
Oltre a tale aspetto, si segnalano alcune difficoltà di coordinamento tra “forfettino” e nuovo regime dei minimi.
Ritenendo che il “forfettino” non sia più applicabile dal 2012, i soggetti che attualmente ne fruiscono dovrebbero fuoriuscirne da tale periodo; in questa ipotesi, non è chiaro se tali soggetti potranno fruire del nuovo regime dei minimi o meno. La risposta potrebbe essere negativa dal momento che, tra i nuovi requisiti di accesso, è previsto che il contribuente non debba aver esercitato altra attività nei tre anni precedenti e che il regime si applichi “per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi”.
Limitazione analoga a quella prevista per le nuove iniziative produttive
Tale limitazione temporale è analoga a quella prevista per il regime delle nuove iniziative produttive (fruibilità “per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i due successivi”). A quest’ultimo riguardo, può essere utile richiamare la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/2008 (§ 4.1) la quale, rispetto al caso di un contribuente che chiedeva se fosse possibile passare al regime delle nuove iniziative produttive dopo aver fruito del regime dei minimi, aveva precisato che, poiché il “forfettino” può essere utilizzato per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i due successivi, detto regime “deve essere scelto all’atto di intraprendere un’impresa, arte o professione e vale sin dal primo anno di attività. Pertanto non è possibile che il regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo venga scelto a seguito della fuoriuscita dal regime dei minimi”.
Orbene, se anche il limite temporale previsto per i minimi dovesse essere interpretato e applicato nel senso indicato dalla citata circolare, risulterebbero esclusi dal nuovo regime con imposta sostitutiva al 5% i soggetti che utilizzano attualmente il “forfettino”. Analoghe considerazioni sono proponibili per quei contribuenti che, avendo iniziato l’attività a partire dal 2008, si sono avvalsi del “forfettino” per il periodo massimo consentito, per poi passare al regime dei minimi.
In fattispecie di questo tipo, infatti, il regime dei minimi non potrebbe essere applicato a partire dal periodo in cui è avviata l’attività, come richiesto dalla norma.
Al di là delle sopra esposte considerazioni, resta fermo che un chiarimento su tali aspetti applicativi dovrà venire dall’Agenzia delle Entrate, magari con i provvedimenti che l’art. 27 della manovra ha annunciato per l’attuazione del nuovo regime.
 

martedì 19 luglio 2011

Ipoteca esattoriale limitata per la «prima casa»

Il Decreto Sviluppo ha introdotto la necessità di comunicazione preventiva, che sarà impugnabile
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La legge di conversione del Decreto Sviluppo (L. n. 106/2011) ha introdotto alcune importanti novità in tema di ipoteca esattoriale, limitandone l’ambito di operatività e imponendone la comunicazione preventiva al contribuente.
È bene rammentare che, salvo i limiti che si esporranno, Equitalia, decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento o ricevuto “in carico” il credito derivante dai prossimi accertamenti esecutivi (quindi, di norma, a partire dal novantesimo giorno successivo alla notifica dell’accertamento), può iscrivere ipoteca esattoriale sugli immobili del contribuente.
Come regola generale, peraltro preesistente al Decreto Sviluppo, l’ipoteca soggiace agli stessi limiti contemplati per l’espropriazione immobiliare in ambito fiscale, per cui non può essere adottata se il credito per cui si procede non supera complessivamente gli ottomila euro.
Per effetto della L. 106/2011, ora vi è un altro limite. Infatti, se il credito non supera nel complesso i 20.000 euro, l’ipoteca è inibita se ricorrono, congiuntamente e non alternativamente, le seguenti condizioni:
- l’immobile costituisce l’abitazione principale del contribuente;
- il credito su cui l’ipoteca si fonda è contestato o ancora contestabile dinanzi all’autorità giudiziaria.
L’innovazione è da accogliere con favore, in quanto tutela il contribuente dal subire ipoteche sulla propria abitazione quando il credito è in contestazione dinanzi all’autorità giudiziaria.
Vi è da ritenere, anche se il punto meriterebbe ulteriori approfondimenti, che i limiti quantitativi appena delineati possano riferirsi anche a crediti di diversa natura (in altri termini, il limite di 20.000 euro deve computarsi sommando i ruoli formati da diversi enti, ad esempio INPS e Agenzia delle Entrate), sicché se il giudice tributario o il giudice del lavoro riducono l’ipoteca, o questa viene meno in parte per una qualsivoglia ragione, se si scende al di sotto del limite essa dovrà essere immediatamente revocata.
Gli stessi limiti previsti per l’ipoteca sono contemplati per l’espropriazione immobiliare, ovvero per il pignoramento.
Molto importante è anche l’obbligo di comunicazione preventiva dell’ipoteca a prescindere dall’importo del credito tutelato, in quanto salvaguarda i diritti del contribuente in maniera pregnante.
Ora, l’agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell’immobile “una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza di pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni”, sarà iscritta ipoteca, e tale comunicazione non può che costituire atto impugnabile dinanzi alle Commissioni tributarie.
Insomma, non accadrà più che il contribuente venga reso edotto dell’ipoteca dopo la sua iscrizione, con conseguente limitazione della tutela: infatti, l’eventuale ricorso al giudice per l’annullamento della stessa non può in tal modo inibirne l’adozione, essendo successivo. Talvolta, accadeva addirittura che al contribuente non venisse inviata alcuna comunicazione e che egli venisse a conoscenza di ciò nelle more delle trattative per un’eventuale cessione dell’immobile.

lunedì 18 luglio 2011

Torna il condono sulle liti fiscali

La manovra permette di definire tutte le controversie, fino a 20.000 euro, nelle quali sia parte l’Agenzia delle Entrate
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Tra le tante novità contenute nel DL n. 98/2011, convertito con la L. 15 luglio 2011 n. 111, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 16 luglio e in vigore da ieri, la definizione delle liti fiscali pendenti è senz’altro una delle più interessanti, visto che lo scopo della disposizione è quello di deflazionare il contenzioso tributario. L’art. 39, comma 12 del citato DL, concede ai contribuenti di definire le liti fiscali pendenti davanti alle Commissioni tributarie ed agli organi della giustizia ordinaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, con valore inferiore a 20.000 euro.
La relazione governativa chiarisce che le disposizioni ricalcano quelle introdotte dall’art. 16 della L. n. 289/2002, con alcuni adattamenti. La stessa relazione richiama, per i concetti di lite autonoma e di valore della lite, le regole contenute nel comma 3, lettere b) e c) del menzionato art. 16. I due concetti, in ogni caso, dipendono da quello di “lite pendente”, intesa come tutte le controversie nelle quali sia parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione dell’Agenzia stessa, notificati ed impugnati dal contribuente avanti gli organi competenti. La data di pendenza della lite è il 1° maggio 2011, purché alla stessa data non sia intervenuta sentenza definitiva. Da questa premessa si evince che sono escluse dalla definizione tutte le controversie dove sono coinvolte altre Agenzia fiscali (es. Territorio) e gli enti locali.
La data di pendenza della lite è il 1° maggio 2011
Ritornando al concetto di lite autonoma, per essa si intende quella relativa agli atti rientranti nella predetta nozione di lite pendente, mentre si annovera, nel valore della lite da assumere a base del calcolo per la definizione, l’importo dell’imposta oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con atto separato. In caso di lite concernente provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, per valore della lite si tiene conto delle stesse sanzioni.
Tanto precisato, si può affermare che la lite è pendente qualora il contribuente abbia proposto ricorso avanti la Commissione tributaria provinciale, anche se, alla data del 1° maggio 2011, non sia stato effettuato il deposito presso detta Commissione, a condizione che non sia ancora decorso il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio. Per la definizione delle liti pendenti dinanzi l’autorità giudiziaria occorre che l’atto di citazione sia stato notificato. Sono definibili anche le liti fiscali pendenti a seguito di rinvio, effettuato anteriormente alla data del 1° maggio 2011, davanti alle Commissioni tributarie o all’Autorità giudiziaria ordinaria di merito.
Contrariamente al precedente provvedimento di definizione delle liti fiscali pendenti, di cui all’art. 16 della L. n. 289/2002, la novella non cita, tra le possibili liti definibili, quelle derivanti dalla decisione di inammissibilità dell’atto introduttivo, dichiarata sia nel primo che nei gradi successivi, con pronuncia non definitiva alla predetta data. Sul punto, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12 del 21 febbraio 2003, a chiarimento delle disposizioni contenute nel richiamato art. 16, ha stabilito che l’esistenza di cause di inammissibilità non rileva ai fini della definibilità della lite, finché sia pendente.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, non è richiesta la pendenza della lite sul rapporto sostanziale, essendo ammessa la chiusura della lite stessa in tutti i casi in cui sussiste l’obbligo per il giudice di emanare la decisione; a nulla rileva la circostanza che l’atto introduttivo sia affetto da vizi comportanti invalidità o inammissibilità ostative all’esame nel merito. Sul punto, il documento di prassi precisa che “a tale regola fanno eccezione i casi (piuttosto rari) di inesistenza dell’atto introduttivo per mancanza dei requisiti minimi di forma e di contenuto indispensabili a ricondurre lo stesso nell’ambito delle previsioni delle norme processuali (v. Cass. 7 febbraio 2001, n. 1700)“.
In proposito, va ricordato che il ricorso non sottoscritto rientra tra le cause di inammissibilità, e non di inesistenza, come previsto dall’art. 18, comma 4 del DLgs n. 546/1992. Si ricorda, altresì, che l’inammissibilità del ricorso è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio e non è sanabile.
Conclusivamente, in attesa dell’emanazione delle disposizioni applicative, una lite si può considerare pendente e, quindi, definibile se:
- al 1° maggio 2011, è stato proposto il ricorso introduttivo del giudizio, anche se alla stessa data non sia stato effettuato il deposito presso la Commissione adita;
- al 1° maggio 2011, è stata emessa una pronuncia, anche di inammissibilità, da parte dell’organo giudicante, ma non sono scaduti i termini per l’impugnazione;
- al 1° maggio 2011, è stato disposto il rinvio o la rimessione del processo da parte di un giudice ad altro giudice.

venerdì 15 luglio 2011

La manovra «taglia» le agevolazioni fiscali a imprese e privati

Il maxiemendamento introduce una possibile riduzione di tutti i benefici in vigore
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Agevolazioni sotto tiro. Con il maxiemendamento alla manovra correttiva approvato ieri dal Senato, viene introdotto un taglio lineare su tutte le attuali agevolazioni fiscali a favore di persone fisiche e imprese: vengono, infatti, chiamate in causa detrazioni, deduzioni e crediti d’imposta.
La nuova norma prevede che i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale contenuti nell’allegato al DL 98/2011 siano ridotti del 5% nel 2013 e del 20% nel 2014, per un totale stimato, rispettivamente, di 4 e 20 miliardi di euro. Per le agevolazioni più complesse, il Ministro dell’Economia e delle Finanze interverrà con appositi decreti recanti le modalità applicative del taglio per singolo beneficio.
Ad ogni modo, la riduzione non opererà qualora entro il 30 settembre 2013 siano adottati provvedimenti legislativi in materia fiscale e assistenziale in grado di assicurare il riordino della spesa in materia sociale, nonché l’eliminazione o la riduzione dei regimi di favore previsti, per un ammontare non inferiore ai suddetti effetti di risparmio (ossia 4 miliardi nel 2013, 20 miliardi nel 2014).
Il taglio alle agevolazioni fiscali sarà indistinto. Infatti, le agevolazioni elencate nell’allegato sono suddivise per macrocategoria: vi sono quelle a favore delle persone fisiche (con ulteriore suddivisione in casa, famiglia, lavoro e pensioni, erogazioni liberali) e quelle relative agli enti non commerciali; quelle che incidono sulle imposte dirette in materia di impresa, nonché quelle previste in materia di IVA e di imposte ipotecaria e catastale (comprese le agevolazioni “prima casa”); un apposito paragrafo è dedicato anche alle agevolazioni in materia di accise.
Con riferimento alle persone fisiche, il taglio riguarderà, tra l’altro, la deduzione della rendita catastale dell’abitazione principale (art. 10 comma 3-bis del TUIR), le detrazioni del 36 e 55%, la detrazione per i familiari a carico (art. 12 del TUIR), la detrazione del 19% per le spese mediche (art. 15 comma 1 lett. c) del TUIR), la detrazione per le spese relative agli asili nido e all’istruzione.
Sono oggetto della disposizione anche le detrazioni delle erogazioni liberali previste dagli artt. 10 e 15 del TUIR.
Sotto il profilo lavoro, sono a rischio riduzione, tra le altre, la detrazione dei redditi da lavoro dipendente e assimilati (art. 13 del TUIR), nonché la non concorrenza al reddito delle somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nel limite giornaliero di 5,29 euro (art. 51 comma 2 lett. c) del TUIR).
Per quanto riguarda il mondo non profit, si citano, ex multis, le deduzioni previste per gli oneri di utilità sociale (art. 100 del TUIR), la non commercialità delle attività svolte dagli enti associativi (art. 148 del TUIR) e il regime di favore previsto per le ONLUS (art. 150 del TUIR).
Nel ciclone anche le agevolazioni alle imprese
In materia di imposizione diretta per le imprese, si segnalano, tra l’altro, i seguenti benefici fiscali: il regime dei contribuenti minimi e quello per le nuove iniziative imprenditoriali; i regimi di imposizione sostitutiva previsti per i soggetti che effettuano operazioni straordinarie (art. 176 comma 2-ter del TUIR, art. 15 del DL 185/2008); l’imposta sostitutiva per i disallineamenti derivanti dal consolidato; la tonnage tax; tutti i crediti d’imposta attualmente a regime.
Peraltro, sono espressamente previsti i “nuovi” crediti d’imposta introdotti dal DL Sviluppo, ossia il credito d’imposta per la ricerca scientifica (art. 1 del DL 70/2011), il “bonus assunzioni al Sud” (art. 2 del citato DL) e il credito d’imposta per nuovi investimenti al Sud (art. 1 comma 271 della L. 296/2006, rifinanziato dall’art. 2

giovedì 14 luglio 2011

Manovra: scatta subito il ticket sulla sanità, arriva il contributo di solidarietà sulle pensioni d'oro

Scatterà da subito il ticket sulla sanità: 10 euro sulle ricette mediche e di 25 euro per gli interventi del pronto soccorso in codice bianco saranno in vigore da lunedì prossimo, cioè dall'entrata in vigore della manovra. Lo prevede uno degli otto emendamenti presentati alla manovra presentati dal relatore.
Approvazione a tempo di record del decreto legge
La norma prevede l'anticipo del ritorno del pagamento del ticket a partire dall'entrata in vigore della manovra. La copertura finanziaria che doveva garantire la sospensione del ticket fino al 31 dicembre 2011 viene quindi ridotta da 486,5 milioni di euro a 105 milioni. Alla manovra è aggiunto un pacchetto di otto emendamenti, concordati tra maggioranza e opposizione e tutti a firma del relatore in commissione Bilancio del Senato, Gilberto Pichetto Fratin (Pdl). Modifiche che consentono una approvazione a tempi di record della manovra, come richiesto dal capo dallo Stato. Il Senato licenzierà la manovra domani, venerdì alle 19 si voterà la fiducia alla Camera
.
Dal 5 al 10% il contributo sulle pensioni d'oro

Arriva il contributo di solidarietà del 5-10% sulle pensioni d'oro. Il testo dell'emendamento del relatore stabilisce che dal 1° agosto 2011 al 31 dicembre 2014 i trattamenti pensionistici superiori ai 90mila euro lordi annui siano assoggettati a un contributo di solidarietà pari al 5% della parte eccedente il suddetto importo fino a 150mila euro e al 10% per la parte eccedente l'importo di 150 mila euro.
Rimodulata l'imposta di bollo sui depositi titoli

Arriva anche la rimodulazione dell'imposta di bollo sui depositi titoli. In base alla proposta di modifica del relatore l'imposta con periodicità annuale sarà di 34,20 euro per gli importi inferiori ai 50mila euro, di 70 euro per quelli pari o superiori ai 50mila euro e inferiori ai 150mila euro; di 240 euro per importi pari o superiori ai 150mila euro e inferiori ai 500mila euro; di 680 euro per importi pari o superiori a 500mila euro. Dal 2013, poi, l'imposta con periodicità annuale sarà di 230 euro per gli importi pari o superiori ai 50mila euro e inferiori a 150 mila; di 780 euro per importi pari o superiori a 150mila euro e inferiori a 500mila euro e di 1.100 euro per importi pari o superiori a 500mila euro. La relazione tecnica spiega che sulla base dei dati forniti recentemente da Bankitalia risulta un numero complessivo di conti titoli di circa 22 milioni. Pertanto gli
incrementi di imposta di bollo previsti determinano un recupero di gettito su base annua di circa 97 milioni di euro annui per i primi due anni e di circa 2.525 milioni di euro per gli anni a partire dal 2013.

Cambia la clausola di salvaguardia, per il recupero dei 15 miliardi
necessari a raggiungere il pareggio di bilancio nel 2014, che sarebbe scattata nel caso in cui non fosse stata approvata la delega fiscale e assistenziale entro il 30 settembre 2013. Un emendamento del relatore alla manovra depositato in commissione Bilancio al Senato ribalta il meccanismo facendo scattare prima il taglio delle agevolazioni fiscali e assistenziali del 5% per il 2013 e del 20% dal 2014 che non sarà applicato qualora entro il 30 settembre 2013 sarà adottata la delega fiscale e assistenziale. Gettito atteso a regime dal 2014 pari a 20 miliardi.

Cambia la norma su bonus e stock option

L'aliquota addizionale del 10%, su bonus e stock option, che si applica alla parte dello stipendio variabile per la quota che eccede il triplo della parte fissa della retribuzione si applica ora invece direttamente a tutta la parte eccedente. Dalla norma dovrebbe derivare un recupero di gettito di 21,6 milioni (5,4 già nel 2011).

Nuovi criteri per comuni e province virtuose

Cambiano i criteri di virtuosità dei comuni per l'applicazione del patto di stabilità interno. Un emendamento del relatore alla manovra prevede che il primo di questi criteri vi sia la «convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard». Un altro criterio sarà «l'aver operato dismissioni di partecipazioni societarie». Le Province virtuose saranno escluse dal Patto di stabilità interno a decorrere dal 2012. L'emendamento del relatore inoltre prevede non più facoltativamente il bonus di 200 milioni a valere sul patto di stabilità interno per gli enti virtuosi per il 2012.

Piccoli comuni associati dal 2011

I Comuni dovranno associarsi già dal 2011 per l'espletamento di almeno due funzioni fondamentali loro spettanti dall'attuale legge. Entro il 2012 dovranno esercitare in forma associata quattro funzioni fondamentali ed entro il 2013 tutte e sei le funzioni fondamentali loro spettanti.

Anticipato al 2013 l'aggancio delle pensioni all'aspettativa di vita

Anticipato al primo gennaio 2013 (anzichè dal 2014) l'aggancio delle pensioni all'aspettativa di vita. Dal 2013, si legge nella relazione tecnica, i requisiti verranno incrementati di 3 mesi in quanto si assorbe l'incremento della speranza di vita registrato nel triennio precedente risultante superiore (4 mesi). Per i successivi adeguamenti triennali dal 2016 la stima di tali adeguamenti incrementativi triennali è pari a 4 mesi fino a circa il 2030 con successivi adeguamenti inferiori e attorno ai tre mesi fino al 2050 circa. Ciò, viene spiegato, comporta, un adeguamento cumulato ad esempio al 2050 pari a circa 3 anni e 10 mesi.

Con 40 anni di contributi le pensioni slittano di un mese

Slittano le pensioni con 40 anni di contributi per coloro che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012. IL dato emerge da uno degli emendamenti del relatore alla manovra. Nel 2012 ci sarà un posticipo dell'uscita dal lavoro di un mese, due mesi nel 2013 e tre mesi nel 2014.
Sale al 70% l'indice di indicizzazione delle pensioni medie
Sale dal 45 al 70% rispetto al testo origianrio della manovra l'indice di indicizzazione delle pensioni medie, ammontanti a circa il triplo degli assegni minimi (attorno ai 1.428 euro al mese). Confermata la piena indicizzazione inferiori a quella soglia e l'azzeramento per quelle superiori a cinque volte il minimo, ciò di circa 2.380 euro mensili.

Privatizzazioni entro il 2013

Entro il 2013 arriverà il via libera a uno o più piani di privatizzazioni. In uno degli otto emendamenti del relatore si legge che «Entro il 31 dicembre 2013 il ministero dell'Economia, previo parere del Comitato consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni, approva su delibera del Consiglio dei ministri uno o più programmi per la dismissione di partecipazioni azionarie dello Stato e di enti pubblici non territoriali».

martedì 12 luglio 2011

Manovra economica 2011

Norme di maggiore rilevanza fiscale: 

Società estere (art. 23): è introdotta una ritenuta del 5% sugli interessi corrisposti a soggetti non residenti sulle somme versate per finanziare altri interessi e proventi su obbligazioni quotate emesse dagli stessi percettori (nuovo art. 26-quater, co. 8-bis, D.P.R. 600/1973).
Tale ritenuta si applica agli interessi corrisposti dal 6.7.2011. Se è presente una garanzia sui finanziamenti fruttiferi degli interessi è dovuta l’imposta di registro pari allo 0,25%. È prevista, inoltre, un’imposta sostitutiva del 6%, oltre agli interessi legali, da versare entro il 30.11.2011 sugli interessi già corrisposti.
Irap – Banche e assicurazioni – Aumento dell’aliquota (art. 23): a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 6.7.2011, è aumentata l’aliquota Irap
applicata al settore bancario e assicurativo. In particolare, per il settore bancario è innalzata al 4,65% mentre per quello assicurativo al 5,90% (nuovo art. 16, co. 1-bis, D.Lgs. 446/1997).
Bollo – Aumento per i depositi titoli (art. 23): a decorrere dal 2011 è aumentata l’imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi titoli.
In particolare, è prevista un’imposta diversa a seconda della periodicità della comunicazione e, dal 2013, anche in base al valore nominale o di rimborso (superiore o non superiore a e 50.000) (nuovo art. 13, co. 2-bis e 2-ter, Tariffa, D.P.R. 642/1972).
Detrazioni 36% e 55% – Ritenuta sui bonifici – Riduzione (art. 23): a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 6.7.2011, è ridotta dal 10%
al 4% la ritenuta d’acconto che banche e Poste Italiane S.p.a. devono operare sui bonifici effettuati da contribuenti che vogliono beneficiare delle detrazioni del 36% e del 55% (nuovo art. 25, co. 1, D.L. 78/2010, conv. con modif. dalla L. 122/2010).
Riporto delle perdite (art. 23): le perdite generate dal periodo d’imposta 2011 sono riportabili senza limiti di tempo e utilizzabili nel limite massimo
dell’80% del reddito imponibile. Le perdite generate nei primi tre periodi d’imposta possono abbattere interamente il reddito imponibile degli anni successivi (nuovo art. 84, co. 1 e 2, D.P.R. 917/1986).
Ammortamenti – Beni gratuitamente devolvibili e altri beni (art. 23): a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 6.7.2011, la quota di ammortamento
finanziario deducibile per i beni gratuitamente devolvibili non può superare l’1% del costo dei beni (nuovo art. 104, co. 2, D.P.R.
917/1986). Inoltre, è previsto che, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2012, sarà rivista con apposito regolamento la disciplina fiscale degli ammortamenti di beni materiali e immateriali.
Riallineamento dei valori delle partecipazioni di controllo (art. 23): è possibile con il pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 16% affrancare
i valori delle partecipazioni di controllo iscritte nel bilancio consolidato per la parte imputabile ad avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali (nuovo art. 15, co. 10-bis e 10-ter, D.L. 185/2008, conv. con modif. dalla L. 2/2009). Tale disposizione è applicabile alle operazioni effettuate nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2010 e in quelli precedenti.
Accertamento con adesione e conciliazione giudiziale – Rateazione – Non necessità della fideiussione (art. 23): in caso di rateazione delle somme
dovute a seguito di accertamento con adesione, per importi superiori a e 50.000, non è più richiesto prestare polizza fideiussoria o fideiussione, per il periodo di rateazione aumentato di un anno (soppresso parte del co. 2, art. 8, D.Lgs. 218/1997). Non è più richiesta la fideiussione anche in caso di rateazione delle somme dovute in sede di conciliazione giudiziale (soppresso parte del co. 3, art. 48, D.Lgs.546/1992).
Partite Iva inattive (art. 23): la partita Iva viene chiusa d’ufficio se per 3 anni consecutivi il titolare non abbia esercitato attività d’impresa o professionale o, se obbligato alla presentazione della dichiarazione Iva annuale, non abbia adempiuto a tale obbligo (nuovo art. 35, co. 15- quinquies, D.P.R. 633/1972).
Studi di settore (art. 23): dal 2012 gli studi di settore devono essere pubblicati nella G.U. entro il 31.12 del periodo d’imposta nel quale entrano in vigore (nuovo art. 1, co. 1-bis, D.P.R. 195/1999). Inoltre, l’omessa o infedele dichiarazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore legittima l’accertamento induttivo basato su presunzioni semplici anche non gravi, precise e concordanti (nuovo art. 39, co. 2, lett. e), D.P.R. 600/1973).
Sanzioni – Irrogazione immediata (art. 23): con riferimento agli atti emessi dall’1.10.2011 le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono devono essere irrogate con atto contestuale all’avviso di accertamento o di rettifica (nuovo art. 17, co. 1, D.Lgs. 472/1997).
Accertamenti esecutivi – Proroga (art. 23): è prorogato dall’1.7.2011 all’1.10.2011 l’avvio del nuovo sistema degli accertamenti esecutivi (nuovo art. 29, co. 1, D.L. 78/2010, conv. con modif. dalla L. 122/2010).
Equitalia – Comunicazione dei ruoli inesigibili (art. 23): è prorogato al 30.9.2012 il termine entro cui Equitalia è tenuta a comunicare agli enti
 creditori i ruoli inesigibili (iscrizioni a ruolo avvenute nel periodo 1999- 2009 non trasformate in riscossioni effettive) (nuovo art. 3, co. 12, D.L.203/2005, conv. con modif. dalla L. 248/2005).


«Spesometro» – Comunicazione dei pagamenti con carte di credito e debito (art. 23): le operazioni Iva rilevanti i cui pagamenti sono effettuati
con carte di credito, di debito o prepagate devono essere comunicate all’Agenzia delle Entrate dagli operatori finanziari che hanno emesso tali carte (nuovo art. 7, co. 1-ter, D.L. 70/2011).
Iva – Noleggio di autoveicoli (art. 23): l’azienda che noleggia autoveicoli deve riportare, nella fattura emessa dopo il pagamento, gli estremi identificativi del contratto di noleggio.
Imprenditori agricoli – Accordi di ristrutturazione dei debiti e transazione fiscale (art. 23): gli imprenditori agricoli in stato di crisi o di insolvenza possono accedere agli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis,R.D. 267/1942) e alla procedura della transazione fiscale (art. 182-ter, R.D. 267/1942).
Lampedusa – Proroga di termini e zona franca urbana (art. 23): a seguito del perdurare dello stato di crisi nell’isola di Lampedusa, il termine del 16.12.2011, relativo agli adempimenti e ai versamenti di tributi, contributi e premi Inail sospesi, è prorogato al 30.6.2012. È, inoltre, disposto che il territorio del Comune di Lampedusa costituisca zona franca urbana.
Cinque per mille – Nuova destinazione (art. 23): dall’anno finanziario 2012 il cinque per mille dell’Irpef può essere destinato al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.
Giochi – Liquidazione automatica dell’imposta unica (art. 24): è prevista la liquidazione automatica dell’imposta unica su scommesse e giochi a distanza (D.Lgs. 504/1998). In particolare, le somme dovute a titolo d’imposta unica, di interessi e di sanzioni per ritardato od omesso versamento sono iscritte direttamente nei ruoli resi esecutivi a titolo definitivo. Le relative cartelle di pagamento devono essere notificate entro il 31.12 del quarto anno successivo a quello per il quale è dovuta l’imposta.
Premio di produttività – Tassazione agevolata e sgravio contributivo (art. 26): anche per il 2012 sono previsti una tassazione agevolata e uno sgravio contributivo con riferimento alle somme erogate ai dipendenti privati in base ad accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali e correlate ad incrementi di produttività. Entro il 31.12.2011 il Governo provvederà a determinare tali agevolazioni.
Nuovo regime dei contribuenti minimi (art. 27): al fine di favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani o di coloro che hanno perso il lavoro, dall’1.1.2012 il regime dei contribuenti minimi (art. 1, co. 96-117, L. 244/2007) si applica, per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i 4 successivi e al verificarsi di determinate condizioni, solo alle persone fisiche che intraprendono un’attività d’impresa, arte o professione dopo il 31.12.2007. L’imposta sostitutiva di Irpef e relative addizionali è ridotta al 5%.
Venture capital (art. 31): sono previsti nuovi fondi di venture capital al fine di favorire al nascita e lo sviluppo di nuove imprese attraverso lo strumento dei fondi comuni di investimento, con agevolazioni fiscali sui relativi proventi.
Un apposito provvedimento stabilirà modalità e termini della comunicazione. Sono previste semplificazioni per coloro che, dal 2012, pur avendo i vecchi requisiti ma non quelli richiesti dalla nuova norma,non potranno più applicare tale regime.

Espropriazione per pubblica utilità (art. 34): la pubblica autorità che utilizza,senza averne titolo, un immobile per scopi di interesse pubblico può disporre che lo stesso venga acquisito al proprio patrimonio indisponibile,corrispondendo al proprietario un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale; quest’ultimo è forfetariamente liquidato nella misura del 10% del valore venale del bene (nuovo art. 42-bis, D.P.R. 327/2001).
Atti giudiziari - Contributo unificato (art. 37): è previsto l’aumento del contributo unificato con applicazione anche al processo tributario (modifiche agli artt. 9, 10, 13, 14, 18, 131 e 158, e abrogazione dell’art.260, D.P.R. 115/2002). Le nuove misure del contributo si applicano alle controversie instaurate e ai ricorsi notificati dopo il 6.7.2011.
Commissioni tributarie – Composizione e incompatibilità (art. 39): sono disposte misure che ridefiniscono la composizione delle Commissioni
tributarie. In particolare, sono previste norme di incompatibilità per i professionisti iscritti agli Albi professionali che abilitano all’assistenza
nel contenzioso tributario e per coniuge, parenti e affini degli stessi (nuovo art. 8, D.Lgs. 545/1992).
Contenzioso telematico (art. 39): è previsto che la notifica delle comunicazioni dalle Commissioni tributarie alle parti in causa possa essere effettuata utilizzando la posta elettronica certificata (pec) (nuovo art. 16, co. 1-bis, D.Lgs. 546/1992). Inoltre, è disposta la progressiva informatizzazione del processo tributario.
Reclamo e mediazione fiscali (art. 39): dall’1.4.2012 per le controversie di valore non superiore a e 20.000, relative ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate, chi intende proporre ricorso è tenuto, in via preliminare, a presentare reclamo. Il reclamo può contenere una motivata proposta di mediazione (con la rideterminazione dell’importo della pretesa). Se l’Ufficio non accetta la proposta del contribuente, deve formulare una sua proposta di mediazione (nuovo art. 17-bis, D.Lgs. 546/1992).
Liti pendenti – Definizione (art. 39): le liti fiscali di valore non superiore a e 20.000 in cui è parte l’Agenzia delle Entrate pendenti alla data dell’1.5.2011, possono essere definite con il pagamento delle somme determinate ex art. 16, L. 289/2002. In particolare, le somme dovute devono essere versate entro il 30.11.2011 in un’unica soluzione e la domanda di definizione va presentata entro il 31.3.2012.

lunedì 11 luglio 2011

Contribuenti minimi solo per attività avviate dal 2008

Le nuove disposizioni si applicheranno dal 1° gennaio 2012
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L’art. 27 del DL n. 98/2011 (c.d. manovra correttiva) modifica sensibilmente i requisiti per l’accesso al regime dei contribuenti minimi. Rispetto alla prima bozza della manovra (al riguardo, si veda “Regime dei minimi precluso agli over 35 dal 2012” del 4 luglio 2011), dal testo definitivo è venuto meno il limite anagrafico, ma sono stati inseriti ulteriori requisiti. di favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro.si applica, per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi (contro i tre dell’attuale “forfettino”), esclusivamente alle persone fisiche che:
- intraprendono un’attività d’impresa, arte o professione;
- l’hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007.
Al riguardo possono essere fatte talune osservazioni.
Innanzitutto, poiché viene richiamato il regime dei minimi per intero (commi da 96 a 117 dell’art. 1 della L. 244/2007), per la relativa fruizione, si ritiene che il contribuente debba comunque possedere anche i requisiti di accesso “tradizionali”, di cui ai commi 96 e 99 della L. 244.
Dal punto di vista soggettivo, risultano esclusi della nuova versione del regime i contribuenti che già esercitavano un’attività prima dell’istituzione del regime agevolato. Nella Relazione tecnica alla manovra viene osservato che, applicando i nuovi criteri alla platea di contribuenti che fruiscono attualmente del regime dei minimi, risulta che solo il 4% di costoro può continuare ad applicarlo, mentre il 96% ne rimane escluso.
 comma 3 dell’art. 27 della manovra prevede 
talune agevolazioni fiscali (es. esonero dall’obbligo di tenere le scritture contabili ed esenzione da IRAP) fruibili da “coloro che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 1 [ivi inclusa, quindi, la limitazione al 31 dicembre 2007], pur avendo le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non possono beneficiare del regime semplificato per i contribuenti minimi ovvero ne fuoriescono”.
L’art. 27 della manovra (rubricato “Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”) afferma che gli attuali regimi forfetari sono riformati e concentrati allo scopo
Dal tenore dell’incipit sembrerebbe che la nuova disciplina (avente la finalità di limitare l’applicazione del regime dei minimi) “unifichi” i regimi forfetari in vigore, vale a dire quello dei minimi stesso e delle nuove iniziative produttive. Logica conseguenza di ciò dovrebbe essere l’inapplicabilità del “forfettino” dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni; peraltro, vista l’assenza di un’espressa abrogazione della relativa disciplina e di indicazioni in tal senso nella Relazione tecnica alla manovra, potrebbe essere opportuna una conferma ufficiale.
Durata quinquennale con sostitutiva al 5%
Al comma 1 dell’articolo 27 viene disposto che, a partire dal 1° gennaio 2012, il regime dei minimi
Sono stati confermati gli altri requisiti per l’accesso al regime che richiamano quelli contemplati dal regime delle nuove iniziative produttive:
- il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- l’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
- qualora venga proseguita un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non dev’essere superiore a 30.000 euro.
A fronte della limitazione dell’ambito soggettivo, il
A partire dal 2012, è ridotta al 5% (dal 20%) l’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 dell’articolo 1 della L. n. 244 del 24 dicembre 2007.
Si segnala che il DL 98/2011 ha disposto anche l’abrogazione del primo e del secondo periodo del comma 117 dell’art. 1 della L. 244/2007, relativi, rispettivamente, alla decorrenza del regime dal 1° gennaio 2008 e al calcolo degli acconti IRPEF per l’anno in cui avviene il passaggio dal regime ordinario a quello dei contribuenti minimi (a quest’ultimo riguardo, si vedano “Minimi: acconto IRPEF dovuto anche nel primo anno di adesione al regime” del 5 ottobre 2010 e “Contribuenti minimi tra acconto dell’imposta sostitutiva e acconto IRPEF” del 18 novembre 2010).

sabato 9 luglio 2011

Revoca d’ufficio delle partite IVA inattive per 3 anni

Il DL 98/2011 lo stabilisce sia per il mancato esercizio, sia per la mancata presentazione della dichiarazione annuale IVA
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Il DL n. 98/2011 (c.d. “manovra correttiva”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2011, conferma la presenza di due disposizioni normative volte da un lato alla chiusura delle partite IVA inattive, e dall’altro a “sanare” con il pagamento di una sanzione ridotta la mancata comunicazione della dichiarazione di cessazione di attività ai fini IVA.
Più nel dettaglio, l’art. 23, comma 22 del citato DL n. 98/2011, aggiungendo il comma 15-quinquies all’art. 35 del DPR n. 633/72, stabilisce che l’attribuzione del numero di partita IVA è revocata d’ufficio qualora per tre annualità consecutive il titolare non abbia esercitato l’attività d’impresa o di arte e professione, ovvero, se obbligato, non abbia presentato la dichiarazione annuale IVA.
Premettendo che, contro il provvedimento di chiusura, come specificato dallo stesso comma 2, è ammesso reclamo innanzi alle Commissioni tributarie, è opportuno svolgere alcune considerazioni in merito al corretto ambito applicativo della disposizione in esame. In particolare, sono prefigurate due ipotesi, alternative tra di loro, al ricorrere delle quali l’Ufficio è legittimato ad emanare un provvedimento di revoca della partita IVA “inattiva”, una della quali è collegata alla mancata presentazione per tre annualità consecutive della dichiarazione IVA, mentre l’altra è riferita al mancato esercizio, nel medesimo arco temporale dei tre anni consecutivi, dell’attività per cui è stata rilasciata la partita IVA.
Due osservazioni in merito a tale ultima condizione sono meritevoli di essere evidenziate: la prima attiene alla procedura, nel senso che pare di capire che si tratti di una sorta di chiusura della posizione IVA d’ufficio, senza alcuna preventiva indagine volta a capire le motivazioni sottese all’inattività del contribuente, mentre la seconda riguarda l’individuazione del significato da attribuire al mancato esercizio dell’attività. Più nel dettaglio, sarà necessario comprendere se per mancato esercizio dell’attività sia sufficiente la mancata emissione di fatture attive, ovvero la mancanza di acquisti, ipotesi che potrebbe ben accadere in ipotesi di liquidazione della società in cui, come ben noto, si possono creare della situazioni di “stallo” anche particolarmente lunghe.
Pensare che in questi casi si proceda, senza alcuna preventiva indagine o verifica, alla chiusura tel quel della posizione IVA del contribuente appare oggettivamente eccessivo, ragion per cui sarà necessario definire al meglio l’ambito applicativo della disposizione in questione, senza dimenticare che la chiusura della partita IVA non è affatto “neutra”, poiché comporta l’assoggettamento ad IVA dei beni esistenti all’interno del patrimonio dell’impresa (c.d. “autoconsumo”).
Possibile “sanare” pagando una sanzione ridotta
Come anticipato, nello stesso art. 23, al comma 23, è prevista un’ulteriore disposizione normativa finalizzata a “sanare” la posizione di coloro che hanno omesso di presentare tempestivamente la dichiarazione di cessazione dell’attività ai fini IVA. In particolare, i soggetti in questione possono sanare la violazione pagando, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto (e quindi entro il 4 ottobre 2011), versando la somma di 129 euro (pari ad un quarto del minimo edittale previsto dall’art. 5, comma 6 del DLgs. n. 471/97), a condizione che la violazione non sia già stata constatata con atto portato a conoscenza del contribuente.
In merito alle modalità di pagamento della predetta sanzione, sarà necessario attendere apposite indicazioni ufficiali, così come per comprendere appieno quali siano le violazioni sanabili, in quanto dovrà essere chiarito se siano solamente quelle commesse prima dell’entrata in vigore della norma, ovvero anche quelle successive.
 

giovedì 7 luglio 2011

MANOVRA 2011: LA TABELLA DELLE NOVITA'

AUTO BLU
La cilindrata delle auto di servizio non può superare i 1600 cc ad eccezione delle auto in dotazione al Capo dello Stato, ai Presidenti del Senato, della Camera e della Corte costituzionale, al Presidente del Consiglio e delle auto blindate adibite ai servizi istituzionali di pubblica sicurezza.
BANCHE E ASSICURAZIONI
L'Irap aumenta rispettivamente del 4,65% (banche) e del 5,90% (assicurazioni).
BOLLO AUTO
Superbollo per le auto con potenza superiore ai 300 cavalli (10 euro ogni chilovatt oltre i 225kw).
CONTRIBUTO UNIFICATO
Variano gli importi da versare per l'avvio del processo civile, con un aumento compreso tra il 10% e il 20% in base al valore della causa
CULTURA
Dal 2012 sarà possibile destinare il 5x1000 agli enti culturali.
DEPOSITO TITOLI
Aumenta l'imposta di bollo prevista per le comunicazioni relative ai depositi di titoli inviati dagli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 119 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
DISTRIBUTORI DI BENZINA
Possibilità di vendere sigarette, giornali, alimenti e bevande. Obbligo entro 1 anno di pompe self-service 24/24h.
ELECTION DAY
Accorpamento di elezioni politiche ed amministrative (referendum esclusi).
IMPRENDITORIA GIOVANILE
Per favorire la costituzione di nuove imprese, a partire dal 1° gennaio 2012 l’imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali è ridotta al 5% per cento per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi
INPS
I processi in materia previdenziale nei quali sia parte l’INPS, pendenti nel primo grado di giudizio alla data del 31 dicembre 2010, per i quali, a tale data, non sia intervenuta sentenza, il cui valore non superi complessivamente euro 500,00, si estinguono di diritto, con riconoscimento della pretesa economica a favore del ricorrente.
PARTITA IVA
Chiusura automatica di quelle inattive da 3 anni.
PRODUTTIVITA'
Per l’anno 2012 le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili della impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, compresi i contratti aziendali sottoscritti ai sensi dell’accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, sono assoggettate ad una tassazione agevolata del reddito dei lavoratori e beneficiano di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro.
QUOTE LATTE
Stop alla riscossione coattiva
RINNOVABILI
Dal 1° gennaio 2012, tutti gli incentivi, i benefici e le altre agevolazioni, comunque gravanti sulle componenti tariffarie relative alle forniture di energia elettrica e del gas naturale, previsti da norme di legge o da regolamenti, sono ridotti del 30 per cento rispetto a quelli applicabili alla data del 31 dicembre 2010.
TICKET SANITARI
Dal 1° gennaio 2012: 10 euro per la diagnostica e 25 euro per i codici bianchi al pronto soccorso.
VOLI DI STATO
I voli di Stato devono essere limitati al Presidente della Repubblica, ai Presidenti di Camera e Senato, al Presidente del Consiglio, al Presidente della Corte costituzionale (tranne eccezioni specificamente autorizzate, soprattutto con riferimento agli impegni internazionali, e rese pubbliche sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, salvi i casi di segreto per ragioni di Stato).
PENSIONI
Blocco delle rivalutazione automatiche per i trattamenti superiori a 2.380 euro?.

martedì 5 luglio 2011

I versamenti da eseguire entro oggi 6 luglio.

Il DPCM 12 maggio 2011 ha prorogato di 20 giorni i termini per imposte e contributi derivanti dai modelli UNICO 2011 e IRAP 2011
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 Martedì 06 luglio 2011
Con il DPCM 12 maggio 2011 è stata disposta, a favore dei contribuenti persone fisiche (anche non soggetti agli studi di settore) e dei contribuenti diversi dalle persone fisiche se sono soggetti agli studi di settore, la proroga dei termini per il versamento delle imposte e dei contributi derivanti dai modelli UNICO 2011 e IRAP 2011, nonché della prima rata di acconto della “cedolare secca sugli affitti” dal 16 giugno 2011 al 6 luglio 2011, senza alcuna maggiorazione (versando la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo, invece, i termini sono passati dal 7 luglio al 5 agosto 2011).
I nuovi termini operano con riferimento al solo anno 2011, in deroga alle scadenze ordinarie previste dall’articolo 17 del DPR 7 dicembre 2001 n. 435. Il citato DPCM, inoltre, stabilisce la proroga dei termini di presentazione e di trasmissione telematica dei modelli 730/2011 ed effettua il consueto differimento per i versamenti e gli altri adempimenti fiscali scadenti dal 1° al 20 agosto 2011, in considerazione del periodo feriale.
Nei confronti dei contribuenti interessati, la proroga stabilita dall’art. 1 del DPCM 12 maggio 2011 riguarda:
- le imposte dirette (IRPEF e IRES), le relative addizionali, l’IRAP e le imposte sostitutive;
- il primo acconto della “cedolare secca sugli affitti”;
- gli altri versamenti che devono essere effettuati entro il termine previsto per i pagamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, che sarebbero ordinariamente scaduti il 16 giugno 2011 (senza maggiorazione dello 0,4%).
Pertanto, ad esempio, rientrano nella proroga anche i versamenti:
- delle imposte sostitutive, in particolare: l’imposta sostitutiva sul capital gain, l’imposta sostitutiva per i “contribuenti minimi”, l’imposta sostitutiva del 10% sui premi di produttività e l’imposta sostitutiva del 20% (c.d. “cedolare secca”) dovuta per il 2010 sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo ubicati nella Provincia dell’Aquila;
- dell’acconto del 20% per i redditi soggetti a tassazione separata, per i quali non è prevista l’applicazione di ritenute alla fonte;
- dell’IVA per l’adeguamento agli studi di settore (compresa l’eventuale maggiorazione del 3%);
- dei contributi previdenziali INPS dovuti dagli artigiani, dai commercianti e dai professionisti;
- del diritto annuale alle Camere di Commercio.
Inoltre, anche se con particolari modalità, la proroga in esame esplica effetti anche in relazione al versamento del saldo IVA da parte dei contribuenti che presentano la dichiarazione IVA relativa al 2010 nell’ambito del modello UNICO 2011.
Di seguito gli adempimenti in scadenza il 6 luglio 2011.

ImpostaSoggettiAdempimenti
Cedolare secca sugli affittiPersone fisiche che locano immobili ad uso abitativoVersamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del primo acconto della “cedolare secca sugli affitti” relativa al 2011
Contributi INPS artigiani e commerciantiSoggetti iscritti alla gestione artigiani o commercianti dell’INPSVersamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del saldo dei contributi per l’anno precedente e del primo acconto dei contributi per l’anno in corso, calcolati sul reddito d’impresa dichiarato per l’anno precedente, eccedente il minimale di reddito per l’anno in corso
INPS ex L. 335/95Professionisti iscritti alla gestione separata INPS ex L. 335/95Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del saldo dei contributi per l’anno precedente (aliquota 17% o 26,72%) e del primo acconto dei contributi per l’anno in corso, pari al 40% dei contributi dovuti (aliquota 17% o 26,72%) calcolati sul reddito di lavoro autonomo dichiarato per l’anno precedente
Diritto annuale Camere di CommercioImprese individuali e società di persone (se soggette agli studi di settore)Termine per il pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali, senza la maggiorazione dello 0,4%
Soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31 maggio 2011, soggetti agli studi di settoreTermine per il pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali, senza la maggiorazione dello 0,4%
Soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, soggetti agli studi di settoreTermine per il pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali, senza la maggiorazione dello 0,4%
Imposta sostitutiva del 20%Persone fisiche rientranti nel regime dei “minimi”Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del saldo per l’anno 2010 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2011
IRAP, imposte sostitutive e addizionaliSocietà di persone e soggetti equiparati, soggette agli studi di settoreVersamento, senza la maggiorazione dello 0,4% del saldo IRAP per l’anno 2010 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2011; delle altre somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali)
IRES, relative addizionali, IRAP e imposte sostitutiveSoggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31 maggio 2011, soggetti agli studi di settoreTermine per il versamento delle somme dovute a saldo per il 2010 o in acconto per il 2011, senza maggiorazione di interessi, con riferimento ai modelli UNICO 2011 e IRAP 2011
Soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che non hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31 maggio 2011, sussistendone l’obbligo, soggetti agli studi di settoreTermine per il versamento delle somme dovute a saldo per il 2010 o in acconto per il 2011, senza maggiorazione di interessi, con riferimento ai modelli UNICO 2011 e IRAP 2011
Soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, soggetti agli studi di settoreTermine per il versamento delle somme dovute a saldo per il 2010 o in acconto per il 2011, senza maggiorazione di interessi, con riferimento ai modelli UNICO 2011 e IRAP 2011
IRPEFPersone fisiche, società di persone e soggetti equiparati (se soggette agli studi di settore)Versamento delle ritenute d’acconto relative ai compensi di lavoro autonomo erogati nel periodo d’imposta precedente, a condizione che il sostituto d’imposta abbia erogato esclusivamente redditi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti e le suddette ritenute non superino l’importo di 1.032,91 euro. L’applicazione di tale regime, in luogo degli ordinari versamenti mensili, è comunque facoltativa (C.M. 2 novembre 98 n. 165)
Soggetti IRES “solari” che versano il saldo entro il 6 luglioVersamento delle ritenute d’acconto relative ai compensi di lavoro autonomo erogati nel periodo d’imposta precedente, a condizione che il sostituto d’imposta abbia erogato esclusivamente redditi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti e che le suddette ritenute non superino l’importo di 1.032,91 euro. L’applicazione di tale regime, in luogo degli ordinari versamenti mensili, è comunque facoltativa (C.M. 2 novembre 98 n. 165)
IRPEF, relative addizionali, IRAP e imposte sostitutivePersone fisicheVersamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del saldo per l’anno 2010 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2011 relativo all’IRPEF, alle addizionali IRPEF e all’IRAP (se soggetto passivo) e delle altre somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive)
IVAPersone fisiche con partita IVA, società di persone e soggetti equiparati (se soggette agli studi di settore)Termine per il versamento del saldo IVA relativo al 2010, risultante dalla dichiarazione UNICO 2011, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2011
Soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che non hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31 maggio 2011, sussistendone l’obbligo, soggetti agli studi di settoreTermine per il versamento del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione unificata per l’anno precedente (modello UNICO 2011), con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2011
Soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31 maggio 2011, soggetti agli studi di settoreTermine per il versamento del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione unificata per l’anno precedente (modello UNICO 2011), con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2011
Persone fisiche con partita IVA, società di persone e soggetti equiparati, soggette agli studi di settoreTermine per il versamento degli importi dovuti (comprese le eventuali maggiorazioni) per l’adeguamento agli studi di settore
Soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31 maggio 2011, soggetti agli studi di settoreTermine per il versamento degli importi dovuti (comprese le eventuali maggiorazioni) per l’adeguamento agli studi di settore
Soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, soggetti agli studi di settoreTermine per il versamento degli importi dovuti (comprese le eventuali maggiorazioni) per l’adeguamento agli studi di settore
Soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, soggetti agli studi di settoreTermine per il versamento del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione unificata per l’anno precedente (modello UNICO 2011), con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2011