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lunedì 24 giugno 2013

Studi di settore: le maggiori sanzioni

L’incremento non si applica se il maggior imponibile accertato non è superiore al 10%

Premessa – Ai fini delle imposte dirette, Iva e Irap la maggiorazione del 50% delle sanzioni, prevista in caso di omissione del modello, non si applica se il maggior reddito d’impresa ovvero di arte o professione, accertato a seguito dell’applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10 per cento del reddito d’impresa dichiarato.

Imposte sui redditi
 - Con riferimento alle imposte sui redditi, il comma 2-bis.1 dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 471 del 1997 prevede che la misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 sia elevata del 50 per cento nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto e il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Sanzioni - Si rammenta che la misura ordinaria della sanzione di cui si tratta, ossia la sanzione applicabile dall’ufficio in fase di accertamento non basato sulle risultanze degli studi di settore, è ricompresa tra il cento e il duecento per cento della maggiore imposta o del minor credito accertati. L’incremento non si applica se il maggior reddito d’impresa ovvero di arte o professione, accertato a seguito dell’applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10 per cento del reddito d’impresa dichiarato.

Iva - Analoga disposizione, prevista ai fini delle imposte sui redditi, è stata introdotta anche per l’IVA e per l’IRAP. Per quanto concerne le dichiarazioni relative all’imposta sul valore aggiunto, il comma 4-ter dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 471 del 1997 (disciplinante le sanzioni applicabili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto), prevede, nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto e il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate, una maggiorazione del 50 per cento delle sanzioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 5.

Sanzioni - Tale ultima disposizione stabilisce che se dalla dichiarazione IVA presentata risulta un’imposta inferiore a quella dovuta ovvero un’eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della differenza. Pertanto, al verificarsi dell’ipotesi precedentemente esaminata (omessa presentazione del modello dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore) la misura della predetta sanzione potrà variare tra il 150 e il 300 per cento della maggiore imposta dovuta. L’incremento non si applica se la maggiore IVA accertata o la minore IVA detraibile o rimborsabile non supera il 10 per cento dell’IVA dichiarata.

Irap - In linea con tale previsione, per le dichiarazioni relative all’imposta regionale sulle attività produttive, il nuovo comma 2-ter dell’articolo 32 del decreto legislativo n. 446 del 1997 (disciplinante le sanzioni in materia di IRAP) prevede un’integrazione del 50 per cento delle sanzioni di cui al comma 2 del medesimo articolo. In tali ipotesi l’incremento non si applica se il maggior imponibile IRAP accertato non è superiore al 10 per cento dell’imponibile IRAP dichiarato.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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