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lunedì 30 gennaio 2012

Decreto "Liberalizzazioni"

È stato pubblicato il decreto-legge, in vigore dal 24.1.2012, che contiene disposizioni urgenti per favorire la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture
e la competitività (cd. decreto «liberalizzazioni»). Di seguito si illustrano le norme aventi maggior rilevanza fiscale.

Tribunale delle imprese (art. 2): per i giudizi instaurati dal 23.4.2012 è in funzione il nuovo Tribunale delle imprese, finalizzato a sveltire la giustizia civile con riferimento ad alcuni casi relativi all’attività aziendale. In particolare, le attuali sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale diventano sezioni specializzate in materia di impresa, con competenza tra l’altro in merito ad azioni di classe, controversie sul diritto d’autore, cause sul trasferimento di partecipazioni,
contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo della società, tra soci e società, e in materia di patti parasociali (modifiche all’art. 3, D.Lgs. 168/2003).
Per i processi di competenza delle suddette sezioni il contributo unificato è quadruplicato (nuovo art. 13, co. 1-ter, D.P.R. 115/2002).

Società semplificata a responsabilità limitata (art. 3): la S.r.l. semplificata può essere costituita con contratto o atto unilaterale (senza rivolgersi ad un notaio) da persone fisiche con età inferiore a 35 anni alla data di costituzione. È previsto un capitale sociale «simbolico» di almeno e 1 e l’iscrizione al Registro delle imprese con unica comunicazione esente da diritti di bollo e di segreteria (nuovo art. 2463-bis c.c.).

Pubblica Amministrazione – Estinzione di crediti commerciali (art. 35): con riferimento ai ritardati pagamenti della pubblica Amministrazione,
è previsto che, su richiesta delle imprese creditrici, l’estinzione dei crediti commerciali maturati al 31.12.2011 e connessi a transazioni per l’acquisizione di servizi e forniture, certi, liquidi ed esigibili, possa avvenire anche mediante assegnazione di titoli di Stato.

Imu – Fabbricati destinati alla vendita dall’impresa costruttrice (art. 56): i Comuni possono ridurre l’aliquota Imu di base (0,76%) fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall’impresa costruttrice, fino a quando permanga tale destinazione e non siano locati, e comunque per un periodo massimo di 3 anni dalla data di completamento dei lavori (nuovo art. 13, co. 9-bis, D.L. 201/2011, conv. con modif. dalla L. 214/2011 – cd. decreto «salva Italia»).

Iva – Locazione e cessione di unità abitative (art. 57): viene modificata la disciplina Iva di locazioni e cessioni di immobili abitativi. Con riferimento alla locazione, risultano imponibili le locazioni, per le quali nel relativo atto il locatore abbia manifestato l’opzione per l’imposizione, di unità abitative di durata almeno pari a 4 anni, effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata, e di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (modifica all’art. 10, co. 1, n. 8, D.P.R. 633/1972). L’Iva si applica con aliquota del 10% (modifica al n. 127-duodevicies, Tabella A, Parte Terza, D.P.R. 633/1972). Con riferimento alla
cessione, risultano imponibili le cessioni, per le quali nel relativo atto il cedente abbia manifestato l’opzione per l’imposizione, di fabbricati di civile abitazione locati per almeno 4 anni in attuazione dei piani di edilizia residenziale convenzionata o destinati ad alloggi sociali (modifica all’art. 10, co. 1, n. 8-bis, D.P.R. 633/1972).

Credito d’imposta per autotrasportatori (art. 61): dal 2012 il credito d’imposta previsto dal D.P.R. 277/2000 (rapportato agli incrementi dell’aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione – cd. carbon tax) non è soggetto al limite annuale di cui all’art. 1, co. 53, L. 244/2007 (e 250.000 da riportare nel Quadro RU del Mod. Unico). Il credito va utilizzato entro il 31.12 dell’anno successivo a quello in cui è sorto.

Società a prevalente capitale pubblico fornitrici di acqua, energia e servizi di smaltimento – Deducibilità degli interessi (art. 88): dal periodo d’imposta in corso al 24.1.2012, alle società a prevalente capitale pubblico, fornitrici di acqua, energia, teleriscaldamento e di servizi di smaltimento e depurazione si applica il regime ordinario di deducibilità degli interessi passivi (modifica all’art. 96, co. 5, ultimo periodo, D.P.R. 917/1986).

Trasferimento della residenza all’estero – Sospensione della tassazione dei componenti aziendali (art. 91): con riferimento ai trasferimenti effettuati dal 25.1.2012, i soggetti esercenti imprese commerciali che trasferiscono la residenza fiscale in altri Stati Ue o aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella white list ex art. 168-bis, D.P.R. 917/1986 e con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo di reciproca assistenza per la riscossione dei crediti tributari, possono chiedere la sospensione degli effetti del realizzo dei componenti aziendali e, pertanto, della relativa tassazione (nuovo art. 166, co. 2-quater e 2-quinquies, D.P.R. 917/1986).

Iva – Avvisi di accertamento o rettifica – Rivalsa dell’imposta (art. 93): il contribuente ha diritto di rivalersi dell’Iva o della maggiore Iva relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti del cessionario/committente solo a seguito del pagamento di imposta, sanzioni ed interessi. Il cessionario/committente può detrarre l’imposta al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l’Iva o la maggiore Iva addebitata a titolo
di rivalsa e alle condizioni esistenti al momento dell’effettuazione dell’operazione originaria (modifica all’art. 60, co. 7, D.P.R. 633/1972).


Rendite finanziarie – Tassazione (art. 95): viene razionalizzato il regime fiscale delle operazioni di pronti contro termine e confermata l’aliquota ridotta all’11% sui dividendi corrisposti a fondi comuni esteri white list (modifica all’art. 2, D.L. 138/2011, conv. con modif. dalla L. 148/2011 – cd. manovra di ferragosto 2011).

Soggetti passivi Ires – Oicr (art. 96): viene ampliato il novero dei soggetti Ires, comprendendo anche gli organismi di investimento collettivo del risparmio (cd. Oicr). Il relativo reddito è esente solo se il fondo o il gestore sia sottoposto a vigilanza prudenziale (modifiche all’art. 73, D.P.R. 917/1986).

sabato 28 gennaio 2012

Srl semplificate in Gazzetta, ma la norma è in «standby»

Prevista la tipizzazione dello statuto standard della società con decreto, ma i notai sono critici
 Roberta VITALE
La versione definitiva dell’art. 3 del Decreto “liberalizzazioni” (DL 24 gennaio 2012 n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2012, nel S.O. n. 18) conferma l’introduzione della nuova tipologia societaria della società semplificata a responsabilità limitata.
Più precisamente, l’art. 3, comma 1, del DL 1/2012 detta procedure, regole e costi per la costituzione della società con la previsione del nuovo art. 2463-bis c.c.
Rispetto alla bozza di decreto approvata dal Consiglio dei Ministri lo scorso 20 gennaio 2012, viene inserito il nuovo comma 2, ai sensi del quale, con decreto ministeriale emanato dal Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo economico, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, verrà tipizzato lo statuto standard della società e saranno individuati i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci.
In sintesi, l’aspetto essenziale che caratterizza questo nuovo tipo societario riguarda il regime agevolato, esteso all’ammontare del capitale sociale e alle formalità di costituzione. Ciò principalmente per favorire l’imprenditoria giovanile under 35.
Per quanto riguarda il requisito soggettivo, alla srl semplificata possono accedere solo le persone fisiche al di sotto dei 35 anni alla data di costituzione.
La società può essere anche unipersonale.
Per la perdita del requisito di età, il Decreto distingue due ipotesi. Nel caso riguardi un solo socio, l’assemblea, convocata dagli amministratori senza indugio, può deliberare la trasformazione della società o il socio è escluso di diritto. Nel caso riguardi tutti i soci, di nuovo nella scelta dell’assemblea vi è la delibera di trasformazione della società, altrimenti la società si scioglie.
A tal proposito, si segnala che il Decreto modifica l’art. 2484 c.c., mediante l’inserimento, come specifica causa di scioglimento per la srl semplificata, del venir meno del requisito di età in capo a tutti i soci.
Per quanto riguarda le formalità di costituzione, il Decreto richiede per l’atto costitutivo (oltre che per il verbale relativo alle modificazioni dell’atto costitutivo deliberate dall’assemblea dei soci e per l’atto di trasferimento delle partecipazioni) la scrittura privata (dunque, nessun atto pubblico), con l’indicazione degli elementi che, in parte, l’art. 2463 c.c. già prescrive per srl ordinarie. La denominazione sociale deve contenere, però, l’indicazione di “società semplificata a responsabilità limitata”. Si richiede, poi, un ammontare del capitale sociale non inferiore alla somma di 1 euro, sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Conferimenti da farsi solo in denaro.
L’atto costitutivo va depositato entro 15 giorni presso il Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. Per l’iscrizione della società, basta una comunicazione a cura degli amministratori, in esenzione da diritti di bollo e di segreteria. Massimo altri 15 giorni per l’iscrizione da parte dell’ufficiale del registro.

Operatività subordinata ad un decreto attuativo
Come già detto, per le srl semplificate sarà predisposto uno statuto standard con apposito decreto, che determinerà anche i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci.
Proprio all’emanazione del citato decreto sarebbe, nei fatti, condizionata la piena operatività della srl semplificata: come da informativa resa da alcune Camere di Commercio, fra cui quelle di Milano e Torino, fino a quel momento il Registro delle imprese non accetterà domande di iscrizione da parte di tali società.
Le domande presentate prima, dunque, saranno rifiutate.
D’altro canto, la categoria dei notai, con un comunicato stampa del 25 gennaio 2012, ha segnalato gli effetti negativi dell’iter procedurale costitutivo per queste società. Nello specifico, secondo il Consiglio Nazionale del Notariato, la srl semplificata potrebbe costituire un problema per le gravi conseguenze giuridiche, sociali e di ordine pubblico, essendo stata eliminata l’ordinaria procedura di controllo notarile di legittimità.
Riguardo alla soppressione del loro intervento per queste società, secondo i notai, “i controlli preventivi notarili in materia di identità, rappresentanza, oggetto e organizzazione sociale e, più in generale, di contenuto dei patti – così si legge nel comunicato – assicurano un insopprimibile ausilio all’applicazione delle normative in materia di antiriciclaggio, evasione fiscale e regolarità, nella finalità di contrasto alle frodi patrimoniali e di identità".

giovedì 26 gennaio 2012

I nuovi minimi «dipendono» dagli anni effettivi d’attività

Il periodo di tre anni, entro cui chi vuole avvalersi del regime non deve aver svolto altra attività, è quello di reale svolgimento e non il periodo d’imposta
/ Sandro CERATO
Il periodo temporale di tre anni precedenti, entro il quale il contribuente che intende avvalersi del regime dei minimi non deve aver svolto altra attività artistica, professionale ovvero d’impresa, deve intendersi riferito al periodo effettivo di svolgimento dell’attività, e non al periodo d’imposta.
Lo hanno precisato, nel corso di Telefisco 2012, i tecnici dell’Agenzia delle Entrate, a seguito di uno specifico quesito.
Come noto, tra i requisiti “aggiunti”, di cui all’art. 27, comma 2, lett. a), del DL 98/2011, per potersi avvalere del regime dei “nuovi” minimi, di cui al citato art. 27, è previsto che “il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività di cui al comma 1, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare”.
In relazione a tale requisito, è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate se si deve far riferimento ai tre periodi d’imposta precedenti, oppure se, come sembra più logico, si deve aver riguardo al periodo di effettivo svolgimento dell’attività, e quindi il requisito in questione si deve verificare in ragione degli effettivi giorni trascorsi tra la chiusura della precedente attività e l’inizio di quella nuova.
L’esempio posto nel quesito riguarda un soggetto che ha cessato un’attività il 10 maggio 2006, e ha dato inizio alla nuova attività in data 30 maggio 2009, nel qual caso sono decorsi più di tre anni effettivi (giorni di calendario), ma non tre periodi d’imposta.
Correttamente, l’Agenzia, nel precisare, come detto, che si deve far riferimento al periodo di effettivo svolgimento dell’attività, ha confermato che il soggetto in questione può accedere al regime dei minimi (ferma restando la verifica degli altri requisiti previsti), in quanto alla data del 30 maggio 2009 sono trascorsi più di tre anni effettivi rispetto alla cessazione della precedente attività (10 maggio 2006).
In relazione al requisito in esame, previsto anche per l’accesso al regime delle nuove iniziative produttive, di cui all’art. 13 della L. n. 388/2000, è bene ricordare anche i seguenti ulteriori chiarimenti espressi in passato dall’Agenzia delle Entrate:
- circolare 3 gennaio 2001, n. 1: non costituisce causa di esclusione la semplice apertura della partita IVA, come pure la partecipazione in qualità di socio ad una società di capitali o di persone senza che venga svolta attività gestionale nella stessa (si veda anche la circ. 18 giugno 2001, n. 59). Tale aspetto è stato confermato altresì dal provvedimento direttoriale 22 dicembre 2011, prot. n. 185820/2011 (§ 3.2), in cui si precisa che “si fa riferimento allo svolgimento effettivo e all’inizio effettivo della stessa e non alla semplice apertura della partita Iva”;
- risoluzione 26 agosto 2009, n. 239: il riferimento allo svolgimento di attività artistica o professionale (oggi contenuta nell’art. 27, comma 2, lett. a) del DL n. 98/2011), rinvia alla nozione di esercizio abituale di un’attività artistica, professionale o d’impresa (artt. 53 e 55 del TUIR), con esclusione quindi di eventuali attività commerciali o di lavoro autonomo occasionale, di cui all’art. 67, lett. i) e l) del TUIR. Pertanto, l’eventuale svolgimento, nei tre anni antecedenti, di un’attività occasionale non inibisce, in linea di principio, l’accesso al regime dei minimi.

Resta il regime “agevolato” per chi ha i requisiti dei “vecchi” minimi
Infine, è bene evidenziare che il mancato rispetto del requisito in questione comporta l’impossibilità di accedere al regime dei minimi dal 2012, fermo restando che il contribuente che possiede comunque i requisiti dei “vecchi” minimi accede naturalmente al regime “agevolato”, di cui all’art. 27, comma 3 del DL 98/2011 (§ 1.1 del provvedimento direttoriale 22 dicembre 2011, prot. n. 185825/2011).

mercoledì 25 gennaio 2012

Nuovi regimi contabili: le disposizioni attuative

Dedichiamo un altro articolo alla nuova disciplina dei regimi contabili semplificati, che tanti dubbi ha generato.

Provvedimenti con cui vengono disciplinati i requisiti di accesso, la fuo­riuscita, la durata e gli adempimenti relativi ai nuovi regimi agevolati applicabili dal 1° gen­naio 2012 introdotti dalla manovra correttiva: contribuenti minimi (“regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”) e contribuenti minimi residuali.
Si sintetizzano nelle seguenti Tabelle le precisazioni di maggior rilievo rispetto alla norma istitutiva in rapporto a ciascun regime.

Contribuenti minimi
Possono accedere al regime dei contribuenti minimi coloro che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione dal 2012 o l'hanno intrapresa succes­sivamente al 31 dicembre 2007 e permanervi al massimo per il periodo d'imposta d'inizio attività e i 4 successivi, o più a lungo fino a quello di compimento del 35° anno d'età.
Tale attività deve essere dotata del requisito della novità, già contemplata all'interno del regime delle nuove iniziative con la precisazione che in caso di attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di ingresso nel regime, non deve superare i 30.000 euro. Regol­ano inoltre l'accesso al nuovo regime le cause di esclusione e i requisiti già previsti per i vecchi contribuenti minimi.
I contribuenti minimi non effettuano la rivalsa e la detrazione ai fini IVA, sono soggetti a un'imposta sostitutiva del 5% dell'IRPEF e delle relative addizionali (regionale e comunale) sul reddito determinato secondo le disposizioni dettate per i vecchi contribuenti minimi e sono esenti da IRAP.
Oltre all'art. 1 c. 96–117 L. 244/2007, si applicano al nuovo regime le disposiz­ioni del DM 2 gennaio 2008.

Requisiti1) Ai contribuenti che provano di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà, non si applica la condizione di accesso al regime secondo la quale l'attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente;
2) ai fini dell’individuazione del limite di 15.000 euro relativo all’acquisto di beni strumentali, nel caso di esercizio contemporaneo di più attività, si fa riferimento alle attività complessivamente esercitate;
3) per la verifica della novità dell'attività e del suo inizio, si fa riferimento allo svolgimento effettivo e all’inizio effettivo della stessa e non alla sola apertura della partita IVA.
Soggetti ammessiSe in possesso dei requisiti, coloro che hanno intrapreso un’attività di impresa, arte o professione dal 2008, optando per il regime ordinario ovvero per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative, possono accedere al regime per i periodi di imposta residui al completamento del quinquennio dall'inizio attività ovvero non oltre il periodo di imposta di compimento del 35° anno di età. Resta fermo il vincolo triennale conseguente all’opzione per il regime ordinario.
DurataIl regime si applica per il periodo di imposta di inizio attività e per i quattro successivi. I soggetti che non hanno ancora compiuto il 35° anno di età possono continuare ad applicare il regime sino al periodo d'imposta di compimento dei 35 anni, senza esercitare alcuna opzione espressa.
Coloro che, per opzione od obbligatoriamente, cessano di applicare il regime fiscale di vantaggio non possono più avvalersene, anche se tornano in possesso dei requisiti prima della scadenza naturale del regime.
RitenutaI ricavi e i compensi non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto di imposta, previo rilascio da parte del contribuente di apposita dichiarazione.
AdempimentiPer gli acquisti intracomunitari e le prestazioni ricevute da soggetti IVA UE, devono richiedere l'autorizzazione.
Sono invece esonerati da:
—comunicazione relativa alle operazioni IVA di importo non inferiore a 3.000 euro;
—comunicazione dati relativi alle operazioni con Paradisi fiscali;
—certificazione dei corrispettivi qualora svolgano le attività previste dall’art. 2 DPR 696/96.
FuoriuscitaI soggetti che, pur avendo i requisiti per il regime agevolato, intendono fuoriuscirne, possono optare per la determinazione dell'IVA (e delle altre imposte oggetto di semplificazione) nei modi ordinari, aderendo al regime ordinario, a quello semplificato o anche a quello dei contribuenti minimi residuali.
L’opzione è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.

Contribuenti minimi residuali
A prescindere dall'anno di inizio dell'attività, i sog­getti che aderiscono al regime dei contribuenti minimi residuali presentano i medesimi req­uisiti previsti per i contribuenti minimi eccezion fatta per quello della novità. Tali soggetti determinano il reddito d’impresa e di lavoro autonomo secondo le modalità ordinarie (es. reddito d’impresa per competenza) e applicano le aliquote progressive dell’IRPEF con le relative addizionali. Fermi restando l'obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle IIRR e dell'IVA, nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici dell'IVA. Sono altresì esenti dall'IRAP.

Requisiti1) Ai fini dell’individuazione del limite di 30.000 euro per i ricavi e di 15.000 euro relativo all’acquisto di beni strumentali, nel caso di esercizio contemporaneo di più attività, si fa riferimento alle attività complessivamente esercitate;
2) ai fini dell’individuazione del limite di 30.000 euro per i ricavi non si tiene conto di ricavi e compensi derivanti dall'adeguamento agli studi di settore e ai parametri;
3) la causa di esclusione riguardo al contemporaneo esercizio di attività soggetta a regimi speciali ha il medesimo perimetro di operatività previsto per i contribuenti minimi.
Soggetti ammessiRientrano nel regime contribuenti che hanno i requisiti per il regime dei contribuenti minimi ma non il carattere di novità, oppure che ne sono fuoriusciti per decorrenza dei termini di applicazione. Possono, altresì, accedere al regime contabile agevolato coloro che pur in possesso dei requisiti per il regime dei contribuenti minimi o per i minimi residuali hanno optato per il regime ordinario ovvero per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative. Resta fermo il vincolo triennale conseguente all’opzione per il regime ordinario.
Determinazione del reddito Sono tenuti al pagamento dell'IRPEF, applicando le aliquote progressive, e delle addizionali regionali e comunali, del reddito determinato in base alle regole degli artt. 54 e 66 TUIR.
AdempimentiSono esonerati da:
—liquidazioni e versamenti periodici dell’IVA (compreso l'acconto);
—certificazione dei corrispettivi qualora svolgano le attività previste dall’art. 2 DPR 696/96.
Devono invece compilare il modello per la comunicazione dei dati rilevanti per l'applicazione dei parametri e degli studi di settore (alla cui applicazione i contribuenti minimi residuali sono tenuti).
FuoriuscitaLa fuoriuscita dal regime può essere facoltativa (con opzione per il regime ordinario e permanenza minima triennale) o obbligatoria (dall'anno successivo a quello in cui vengono meno i requisiti o si realizza una fattispecie di esclusione).
L’opzione è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.
Il regime può essere nuovamente applicato a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui si verifica nuovamente il possesso dei requisiti ovvero a seguito di revoca del regime contabile ordinario.

sabato 21 gennaio 2012

LIBERALIZZAZIONI: ecco cosa cambierà dopo il varo del decreto.


Notai, farmacie, banche, polizze: le novità

 

Più concorrenza su gas e servizi pubblici


LA SEPARAZIONE DI SNAM RETE GAS DA ENISarà stabilita entro sei mesi e con un decreto della presidenza del Consiglio la separazione proprietaria tra Snam rete gas e Eni. Secondo il governo, la separazione proprietaria della gestione di una infrastruttura è il metodo ottimale per attuare un effettivo mercato concorrenziale del gas naturale tramite la garanzia di uno sviluppo ottimizzato della rete e di un suo accesso in condizioni non discriminatorie da parte degli operatori.

STOP TARIFFE MINIME PROFESSIONISTI
La bozza prevede l'abolizione da subito di "tutte le tariffe professionali, sia minime, sia massime", come previsto dai decreti Bersani in poi. Tutti i professionisti dovranno concordare in forma scritta con il cliente il preventivo per le prestazioni richieste. "La redazione del preventivo è un obbligo deontologico e costituisce illecito disciplinare", recita la bozza.
AUMENTA IL NUMERO DEI NOTAI
Le bozze prevedono che la tabella con la quale si determina il numero e la residenza dei notai sia aumentata da subito di 500 posti. Inoltre, il 30 giugno di ogni anno tra 2012 e 2014 sarà bandito "un concorso pubblico per la nomina" di 500 notai. "Per gli anni successivi entro il 30 giugno è comunque bandito un concorso per la copertura di tutti i posti che si rendono disponibili".

RETE CARBURANTI
Secondo le bozze, i gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti che sono anche titolari della relativa autorizzazione petrolifera potranno "liberamente rifornirsi da qualsiasi produttore o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale ed europea". A decorrere dal 30 giugno 2012 eventuali clausole contrattuali che prevedano per gli stessi gestori titolari forme di esclusiva nell'approvvigionamento sono nulle, per la parte eccedente il 50% della fornitura complessivamente pattuita e comunque per la parte eccedente il 50%".

SERVIZI PUBBLICI LOCALI
La bozza prevede che la soglia del valore per l'affidamento di una gestione "in house", cioé senza gara e all'interno del gruppo, scenda da 900.000 a 200.000 euro. In deroga, l'affidamento per la gestione in house può avvenire a favore di azienda risultante dalla integrazione operativa, perfezionata entro il termine del 31 dicembre 2012, di preesistenti gestioni dirette o in house tale da configurare un unico gestore del servizio a livello di ambito o di bacino territoriale ottimale.

NASCONO 5.000 NUOVE FARMACIE
Il numero delle autorizzazioni verrà stabilito in modo che vi sia almeno una farmacia ogni 3.000 abitanti. Questo, secondo il governo, farà sì che nascano 5.000 nuove farmacie rispetto alle 18.000 attuali. Le farmacie potranno svolgere la propria attività ed i servizi medici aggiuntivi anche oltre gli orari ed i turni di apertura, e praticare sconti sui prezzi pagati direttamente da tutti i clienti per i farmaci e prodotti venduti, dandone adeguata comunicazione alla clientela. La nuova bozza mantiene invece inalterate le restrizioni alla vendita dei farmaci di fascia C (non rimborsati dallo Stato) nei supermercati e nelle parafarmacie.
AUTOSTRADE
Il passaggio al meccanismo del price cap per le concessionarie autostradali è limitato alle nuove concessioni e non anche a quelle in essere, secondo la bozza più aggiornata del decreto. Sarà sempre la nuova Autorità delle reti a regolare le tariffe.
TAXI
Spetterà all'Autorità delle reti decidere se aumentare il numero di tassisti, "ove ritenuto necessario". Prevista anche la possibilità di rilasciare licenze part-time e di consentire ai titolari di licenza una maggiore flessibilità nella determinazione degli orari di lavoro.

RC AUTO
Gli agenti assicurativi dovranno offire ai clienti informazioni su almeno tre diversi contratti forniti da altre compagnie assicurative per coprire la responsabilità civile per auto e natanti. In caso di mancata informazione il contratto "è affetto da nullità rilevabile solo a favore dell'assicurato". La Banca d'Italia fisserà "l'ammontare degli importi delle commissioni da applicare sui prelievi effettuati con carta autorizzata tramite la rete degli sportelli automatici presso una banca di versa da quella del titolare della carta". Inoltre, nel caso le banche intendano condizionare l'erogazione del mutuo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita saranno tenute a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi.
EDICOLE
Gli edicolanti potranno praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito a compensazione delle successive anticipazioni al distributore. Inoltre, gli edicolanti potranno rifiutare le forniture di prodotti complementari forniti dagli editori e dai distributori e potranno altresì vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto.

GIOVANI IMPRENDITORI
Il decreto istituisce una nuova tipologia di società a responsabilità limitata per aiutare i giovani ad avviare attività imprenditoriali. "Viene istituita una nuova figura di società per i giovani sotto i 35 anni, la società semplificata a responsabilità limitata: basterà un euro per versare il capitale e non sarà necessario l'intervento del notaio", ha detto in conferenza stampa a Palazzo Chigi il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Antonio Catricalà.

LA STRUTTURA ANTITRUST DI PALAZZO CHIGI
Sarà individuato presso la presidenza del Consiglio un ufficio che svolga le funzioni di tutela e di promozione della concorrenza nelle Regioni e negli enti locali e di tutela dei consumatori. La struttura monitorerà la normativa regionale e locale per individuare, anche su segnalazione dell'Antitrust, le disposizioni contrastanti con la tutela o la promozione della concorrenza.

giovedì 19 gennaio 2012

Legittimi i versamenti ed i prelevamenti bancari oltre la soglia di 1.000 euro


di Nicola Forte
Arriva una schiarita sul fronte dell'antiriciclaggio. E'possibile effettuare prelevamenti e 
versamenti bancari in misura pari o superiore alla soglia di 1.000 euro senza incorrere 
nell'irrogazione di specifiche sanzioni. Il chiarimento e' stato fornito dall'Abi con la
 circolare dell'11 gennaio 2012.
Il problema si è posto inizialmente quando quest’estate la soglia per il trasferimento
 del denaro contante tra soggetti diversi è stata drasticamente ridotta da 5.000 a 
2.500 euro (cfr D.L. n. 138/2011).
A questo punto gli istituti di credito hanno iniziato a porre in essere comportamenti 
non condivisibili.
Infatti, ogni volta che una persona si presentava ad uno sportello per prelevare o 
versare somme in contante per importi superiori alla predetta soglia gli istituti di credito 
tendevano ad ostacolare l’operazione. In particolare il malcapitato doveva subire una serie 
di domande su quale fosse la destinazione finale del denaro contante ovvero, in caso di 
versamento, quale fosse la provenienza.
Alcune banche obbligavano le persone alla compilazione di uno specifico modello 
avvertendo che il comportamento sarebbe stato oggetto di segnalazione al Ministero 
dell’economia e delle finanze configurando un’infrazione dell’art. 49 del D.Lgs n. 231/2007.
La disposizione citata vieta il trasferimento di denaro contante, di libretti di deposito e di 
titoli al portatore tra soggetti diversi, a qualsiasi titolo, per importi pari o superiori a 
1.000 euro. A tal proposito non v’è dubbio come la norma abbia un ambito applicativo 
piuttosto ampio non trovando applicazione per le sole transazioni (acquisto e vendita 
di beni e/o servizi), ma più in generale per ogni trasferimento di denaro.
Ad esempio il limite dovrà essere osservato anche nel caso di liberalità o qualsiasi altro 
trasferimento come nell’ipotesi di un finanziamento di un socio ad una società di cui lo stesso
 fa parte.
Tuttavia se da una parte è evidente come i casi di applicazione della disposizione sono 
numerosi, dall’altra è altrettanto evidente che, affinché il comportamento assunto
 configuri un’infrazione è necessario un trasferimento di denaro a favore di un soggetto diverso.
Il presupposto sembra quindi mancare laddove il soggetto interessato si limiti ad 
effettuare un versamento o un prelievo bancario in quanto quella determinata quantità di 
denaro rimane comune a disposizione del medesimo soggetto.
Al fine di eliminare le numerose incertezze è intervenuta la Circolare del Ministero delle
 finanze, dipartimento del Tesoro che in data 4 novembre 2011 ha confermato la
 predetta interpretazione circa la mancanza della necessità di rispettare il predetto limite,
 che all’epoca era pari a 2.500 euro. La situazione si è complicata a seguito 
dell’approvazione dell’art. 12 del D.L. n. 201/2011 che ha ulteriormente ridotto la predetta 
soglia da 2.500 a 1.000 euro.
In conseguenza di ciò sono stati più numerosi i casi di versamenti e di prelevamenti oltre 
la nuova soglia.
Le banche hanno quindi continuato a disattendere le istruzioni del Mef “ostacolando” le
 operazioni allo sportello effettuate in misura pari o superiore a 1.000 euro. I dubbi 
sono stati chiariti in via definitiva con una circolare dell’ABI dell’11 gennaio.
In base al citato documento di prassi il predetto limite, “avendo a riferimento i soli 
trasferimenti,
 non può trovare applicazione ad operazioni di versamento e di prelievo in contanti su conti 
correnti e libretti di deposito”.
In buona sostanza l’ABI ha sostenuto che manca il presupposto fondamentale affinché si 
configuri un’ipotesi di violazione: il trasferimento di denaro.
Al contrario, per le suddette operazioni i soggetti interessati, conservano, come ricordato, 
la disponibilità della somma di denaro oggetto dell’operazione. Pertanto nessuna segnalazione
 di infrazione dovrà essere effettuata al Ministero competente.
Tuttavia le banche sono comunque tenute ad assolvere gli altri obblighi previsti dalle 
disposizioni in materia di antiriciclaggio. Conseguentemente dovranno procedere ad
 un’adeguata verifica della clientela.
Inoltre, ove le operazioni in contante dovessero manifestarsi frequentemente (per la stessa
 persona) e per importi particolarmente elevati la banca dovrà valutare se i comportamenti 
descritti possano configurare le ipotesi di operazioni sospette ai fini della normativa 
antiriciclaggio.
Conseguentemente, laddove la risposta fornisse un esito positivo la banca effettuerà la 
segnalazione che però rappresenta un’operazione ben diverso rispetto al’obbligo di 
segnalazione delle infrazioni dell’art. 49.

mercoledì 18 gennaio 2012

IMU: ALIQUOTE, DETRAZIONI E PAGAMENTI


LEDA RITA CORRADO

Le aliquote (art. 13, commi da 6 a 9, d.l. n. 201 del 2011)
L’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76%.
I comuni, con deliberazione del consiglio comunale possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

Abitazione principale
L’aliquota è ridotta allo 0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze.
I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

Fabbricati rurali
L’aliquota è ridotta allo 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 bis, d.l. n. 557 del 1993.
I comuni possono ridurre l’aliquota fino allo 0,1%.


Immobili commerciali e locati
I comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4% a) nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario (immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l’esercizio di arti e professioni ex art. 43 Tuir); b) nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’Imposta sul Reddito delle Società (Ires); c) nel caso di immobili locati.
7. La detrazione per l’abitazione principale (art. 13, comma 10, d.l. n. 201 del 2011).
Al fine di mitigare gli effetti della reintroduzione dell’imposizione sugli immobili adibiti a prima casa, l’esenzione che caratterizzava la disciplina previgente è stata sostituita da un sistema di detrazioni.


ESEMPIO – PRIMA CASA ECONOMICA
Prima casa
Categoria: A/3 - Abitazioni di tipo economico
Rendita catastale: 280 euro
Rendita catastale rivalutata del 5% = 294 euro

Aliquota Ici: 7 per mille
Aliquota per abitazione principale IMU: 4 per mille

Coefficiente moltiplicatore Ici: 100
Coefficiente moltiplicatore IMU: 160

Detrazione per l’abitazione principale Ici: 104 euro
Detrazione per l’abitazione principale IMU: 200 euro

ICI = [(294 * 100) * 0,007] - 104 = 101,80 euro
IMU = [(294 * 160) * 0,004] = 188,16 euro, importo inferiore alla detrazione

Confrontando la vecchia Ici prima casa e la nuova IMU prima casa, l’imposizione scende da 101,80 euro a 0.

L’immobile non è gravato da tributi, esattamente come accadeva con l’esenzione Ici prima casa.

ESEMPIO – PRIMA CASA SIGNORILE

Prima casa
Categoria: A/1 - Abitazioni di tipo signorile
Rendita catastale: 1.500 euro
Rendita catastale rivalutata del 5% = 1.575 euro

Aliquota Ici: 7 per mille
Aliquota per abitazione principale IMU: 4 per mille

Coefficiente moltiplicatore Ici: 100
Coefficiente moltiplicatore IMU: 160

Detrazione per l’abitazione principale Ici: 104 euro
Detrazione per l’abitazione principale IMU: 200 euro

ICI = [(1.575 * 100) * 0,007] - 104 = 998,50 euro
IMU = [(1.575 * 160) * 0,004]- 200 = 808 euro

Confrontando la vecchia Ici prima casa e la nuova IMU prima casa, l’imposizione scende da 998,50 a 808 euro.
L’immobile è quindi gravato da imposizione, a differenza di quanto avveniva con l’esenzione Ici prima casa.

Detrazione base
Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200, fino a concorrenza del suo ammontare.
La detrazione è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.
Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione si verifica.


Maggiorazione per le famiglie numerose
Per gli anni 2012 e 2013, è prevista una maggiorazione di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400.


Ulteriore detrazione comunale
I comuni possono elevare l’importo della detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio.
In tal caso, il comune non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.


Agevolazioni per cooperative edilizie, coniuge separato non assegnatario, anziani e disabiliLa detrazione si applica alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (art. 8, comma 4, d.lgs n. 504 del 1992).
L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche a beneficio del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale (art. 6, comma 3 bis, d.lgs. n. 504 del 1992).
I comuni possono prevedere che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applichino anche ad anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, possessori dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, l. n. 662 del 1996).

Come pagare e chi non deve farlo



Gli immobili rurali (art. 13, commi da 14 bis a 14 quater, d.l. n. 201 del 2011)
Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili, le domande di variazione della categoria catastale presentate ex art. 7, comma 2 bis, d.l. n. 70 del 2011 anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino al 22 dicembre 2011, producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.
Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze saranno stabilite le modalità per l’inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.

Obbligo di dichiarazioneI fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ex art. 3, comma 3, d.m. n. 28 del 1998, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con le modalità stabilite dal d.m. n. 701 del 1994.

Acconto IMUNelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale, l’IMU è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto. Il conguaglio dell’imposta è determinato dai comuni a seguito dell’attribuzione della rendita catastale con le modalità di cui al d.m. n. 701 del 1994.
In caso di inottemperanza da parte del soggetto obbligato, si applicano le disposizioni relative alla richiesta di atti di aggiornamento (art. 1, comma 336, l. n. 311 del 2004).
È fatta salva l’applicazione delle sanzioni variabili da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 2.066 (artt. 20 e 28, r.d.l. n. 652 del 1939).

Esenzioni (art. 9, comma 8, d.l. n. 23 del 2011)
Sono esenti gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall’art. 7, comma 1, lett. b), c), d), e), f), h), ed i), d.lgs. n. 504 del 1992, relative ai seguenti immobili:

- fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- fabbricati con destinazione ad usi culturali ex art. 5 bis, d.p.r. n. 601 del 1973 (musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche, aperti al pubblico e non produttivi di reddito per il possessore);
- fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 Cost., e le loro pertinenze;
- fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense dell’11 febbraio 1929;
- fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ex art. 15, l. n. 984 del 1977;
- immobili utilizzati da enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti in Italia e non aventi come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (art. 87, comma 1, lett. c), Tuir), destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lett. a), l. n. 222 del 1985
.

Versamento (art. 9, comma 3, d.l. n. 23 del 2011; art. 13, comma 12, d.l. n. 201 del 2011)
I soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta dovuta al comune per l’anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
Il versamento del tributo è effettuato con Modello F 24 secondo le disposizioni relative ai versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche (art. 17, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241). Le relative modalità saranno stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.


Rimborsi, sanzioni ed interessi. Accertamento, riscossione e contenzioso (art. 9, comma 7, d.l. n. 23 del 2011; art. 13, comma 11, d.l. n. 201 del 2011)

Per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applica la disciplina in materia di Imposta Comunale sugli Immobili (Ici), contenuta nel d.lgs. n. 504 del 1992, qui richiamata dall’art. 9, comma 7, d.l. n. 23 del 2011.
Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.


martedì 17 gennaio 2012

Future vendite immobiliari, acconti «fuori» spesometro

Tuttavia, sussiste l’obbligo di comunicazione degli acconti, se registrati in un anno precedente a quello della registrazione della compravendita
 Sandro CERATO
Con il comunicato stampa del 22 dicembre 2011, l’Agenzia ha fornito risposta a numerosi quesiti posti alla sua attenzione, tra i quali meritano una particolare attenzione quelli riferiti alle operazioni di compravendita di immobili, nonché alcuni relativi alle operazioni con corrispettivo periodico.
In merito al primo aspetto, la circolare n. 24/2011 ha precisato, nell’ambito dei chiarimenti riferiti alle operazioni che costituiscono oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria, che vi rientrano anche le operazioni relative agli atti di compravendita di immobili, con conseguente esclusione dallo spesometro di tutte le transazioni immobiliari.
In tale ambito, è stato chiesto all’Agenzia se sono altresì escluse dall’obbligo di comunicazione di cui all’art. 21, anche le fatture emesse da un’impresa edile a fronte dell’incasso di acconti per la futura vendita di un immobile, atteso che anche tale informazione affluirà all’Anagrafe tributaria all’atto della vendita definitiva del bene stesso. L’Agenzia delle Entrate, nel confermare l’esclusione dall’obbligo di comunicazione anche degli acconti percepiti a fronte di future vendite immobiliari, evidenzia tuttavia che sussiste l’obbligo di comunicazione di eventuali acconti se registrati in un anno precedente rispetto a quello in cui avviene la registrazione della compravendita immobiliare.
Per quanto riguarda, invece, i contratti con corrispettivo periodico, secondo quanto stabilito dal provvedimento direttoriale 22 dicembre 2010 (§ 2.2), nonché dalla circ. n. 24/2011, in presenza di tali accordi, la verifica della soglia minima per l’obbligo di comunicazione deve essere effettuata con riferimento ai corrispettivi dovuti per l’anno solare. Tale verifica è agevole laddove sia previsto sin dall’origine un corrispettivo per l’anno solare, mentre è stato chiesto all’Agenzia come comportarsi nelle fattispecie in cui il contratto non preveda l’importo dovuto annualmente.
Si pensi, ad esempio, alle seguenti ipotesi (descritte nel quesito posto all’Agenzia):
- contratto di agenzia, nel quale è stabilita la percentuale spettante all’agente per il procacciamento di affari, ma la liquidazione delle sue competenze viene effettuata solamente a posteriori all’atto della conclusione dell’operazione;
- contratto di assistenza periodica alle macchine fotocopiatrici, in cui il corrispettivo dovuto è determinato in funzione del numero delle copie eseguite. Pertanto, fatto salvo l’intervento di assistenza gratuito, il corrispettivo è fatturato periodicamente in base al numero delle fotocopie eseguite;
- contratti di affidamento di servizi continuativi, quali ad esempio il trasporto di merci, in cui i corrispettivi sono variabili in funzione dei beni trasportati, o del numero di chilometri eseguiti.
Nelle ipotesi descritte, nonché in altre fattispecie similari, sostiene l’Agenzia, l’obbligo di comunicazione sussiste se l’importo dei corrispettivi dovuti in un anno solare è pari o superiore alla soglia di rilevanza.

Contratti pluriennali: obbligo se il corrispettivo annuo supera la soglia
Sempre in relazione ai contratti che prevedono un corrispettivo periodico, vi sono alcune fattispecie (ad esempio, leasing, contratti di pulizia, ecc.) in cui la durata del contratto è pluriennale, nel qual caso si chiede conferma della necessità, al fine di verificare l’obbligo di comunicazione, di rapportare il corrispettivo dovuto all’anno solare. Nel quesito posto all’Agenzia sono riportati i seguenti esempi:
- contratto di assistenza periodica che prevede la durata dal 1° marzo 2010 al 28 febbraio 2011, per un corrispettivo annuo di 32.400 euro, da addebitare mensilmente per 2.700 euro. Conseguentemente, poiché il corrispettivo dovuto per l’anno 2010 (1 marzo – 31 dicembre) è pari a 27.000 euro (32.400 x 10/12), e a 5.400 euro per l’anno 2011 (1° gennaio – 28 febbraio), sussiste l’obbligo di comunicazione per entrambe le annualità;
- contratto di assistenza e manutenzione periodica sottoscritto nel 2010 e con scadenza nel 2012, con importo annuo dovuto di 4.500 euro. In tale ipotesi, per l’anno 2010 non sussiste l’obbligo di comunicazione, in quanto non è superata la soglia minima, mentre per l’anno 2011 l’operazione deve essere inserita nella comunicazione in quanto supera la predetta soglia di 3.000 euro.
Relativamente agli esempi descritti, l’Agenzia delle Entrate conferma che l’inclusione nella comunicazione deve essere verificato se il corrispettivo annuo supera la soglia minima prevista, per la cui determinazione si deve procedere rapportando il corrispettivo globale a ciascun anno.

lunedì 16 gennaio 2012

Cambiano le indicazioni in fattura per i nuovi minimi

Andrebbe specificato direttamente in fattura che i ricavi e i compensi non sono soggetti a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta
 Alessandro BORGOGLIO
Le nuove regole per i contribuenti minimi dal 2012, introdotte a seguito della riforma del regime agevolato ad opera del DL 98/2011 e dei recenti provvedimenti attuativi, comportano l’opportunità di introdurre nuove indicazioni nelle fatture emesse da tali soggetti.
La “vecchia” disciplina del regime agevolato di cui trattasi, recata dall’art. 1, commi da 96 a 117, della Finanziaria 2008 (L. 244/2007), era stata resa attuativa con il DM 2 gennaio 2008 che, all’art. 7, comma 1, lettera b), stabiliva che i contribuenti minimi, agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, se emettono fattura devono indicare, in luogo dell’ammontare dell’imposta, che l’operazione è effettuata da soggetti che applicano il regime di franchigia. Pertanto, i contribuenti minimi hanno sempre recato, nelle fatture emesse, indicazioni del tenore della seguente: “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, comma 100, della Finanziaria 2008 (L. 244 del 24 dicembre 2007, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007)”.
Le nuove disposizioni di riforma del regime, di cui all’art. 27 del DL 98/2011, e il relativo provvedimento attuativo del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre scorso (n. 185825), nulla dicono in proposito, ma la previsione del decreto attuativo del 2008 rimane comunque.

È opportuno aggiornare il riferimento normativo alle nuove disposizioni
Pertanto, è ancora necessario riportare nei predetti documenti tale annotazione, anche se pare opportuno aggiornare, dal 2012, il riferimento normativo alle nuove disposizioni, aggiungendo quindi, all’indicazione sopra riportata, una dicitura del seguente tenore, ripresa, tra l’altro, dal summenzionato provvedimento attuativo che così definisce il nuovo regime riformato: “Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità ex art. 27, commi 1 e 2, del DL 98/2011”.
Come già illustrato in precedenti interventi, poi, con il già citato provvedimento attuativo (punto 5.2), l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che i ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime, non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto di imposta; a tal fine, però, i contribuenti devono rilasciare un’apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.
In tale prospettiva, potrebbe essere utile, anziché inviare specifiche comunicazioni ai sostituti d’imposta dei contribuenti minimi, inserire direttamente nelle fatture emesse un’indicazione del seguente tenore: “Le somme oggetto di fatturazione afferiscono al reddito soggetto all’imposta sostitutiva propria del regime di vantaggio; gli importi dovuti, pertanto, non devono essere assoggettati alla ritenuta d’acconto di cui all’art. 25 del DPR 600/1973, come previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2011, n. 185820/2011 (punto 5.2)”.
Per quanto riguarda le fatture emesse entro il 31 dicembre dell’anno scorso, quindi con ritenuta d’acconto, ma non ancora incassate, i contribuenti minimi possono comunque evitare l’applicazione delle ritenute, annullando tali documenti ed emettendone di nuovi con la dichiarazione di non assoggettamento a ritenuta, a seguito di quanto previsto dal provvedimento direttoriale indicato in precedenza.

venerdì 13 gennaio 2012

Redditometro, si rafforza la tesi della presunzione semplice

La C.T. Reg. di Torino aderisce all’orientamento della Cassazione secondo cui l’onere della prova ricade sull’Ufficio
 Alessandro BORGOGLIO
L’accertamento redditometrico si fonda su una presunzione semplice e, pertanto, il solo possesso dei beni indicatori di capacità contributiva non è sufficiente, ex se, a sorreggere la pretesa impositiva avanzata dall’Amministrazione finanziaria, dovendo quest’ultima, in tale ipotesi accertativa, farsi carico dell’onere probatorio, alla stregua di quanto previsto per gli altri metodi di accertamento standardizzato (studi di settore e parametri). In questi termini si è espressa la C.T. Reg. di Torino, con la sentenza n. 76/14/11.
La vicenda esaminata dai giudici torinesi è quella di un contribuente che aveva ricevuto un avviso di accertamento sintetico ai sensi del “vecchio” art. 38 del DPR 600/1973, fondato sul possesso di un’auto e di metà della casa di abitazione. La singolarità è che tale atto impositivo veniva emanato successivamente al controllo, risultato infruttuoso, esperito dallo stesso Ufficio dell’Agenzia delle Entrate nei confronti della snc partecipata al 50% dal contribuente sinteticamente accertato.
Quest’ultimo, pertanto, ricorreva ai giudici di prime cure, censurando l’atto impugnato con cui gli era stato attribuito erroneamente – a suo dire – un reddito inesistente, atteso che non svolgeva alcuna altra attività oltre a quella della società di cui era socio e presso cui, appunto, lavorava; società che, in esito al controllo effettuato dallo stesso Ufficio, era risultata perfettamente in regola sotto il profilo fiscale. L’Agenzia delle Entrate controdeduceva che, invero, il reddito sinteticamente accertabile avrebbe potuto derivare da altra attività non dichiarata svolta dal contribuente, che avrebbe permesso di mantenere i beni indicatori di capacità contributiva posti a base della rettifica del reddito. La C.T. Prov., però, non ha condiviso tale assunto, limitandosi a stabilire che, se il controllo nei confronti della snc non aveva portato all’accertamento di un maggior reddito, conseguentemente al socio della stessa non poteva essere attribuita maggiore materia imponibile.
A seguito dell’appello promosso dall’Agenzia delle Entrate, la C.T. Reg. ha osservato che la giurisprudenza di legittimità si è sempre attestata sulla posizione per cui il redditometro costituisce una presunzione legale relativa (ex multis, Cass. n. 9549/2011) e l’onere della prova grava sul contribuente, che deve dimostrare la provenienza extra-reddituale delle somme necessarie per il mantenimento dei beni contestati dall’Amministrazione finanziaria, la quale null’altro è tenuta a provare (cfr. Cass. n. 656/1996, n. 11300/2000, n. 5794/2001, n. 20588/2005, n. 17202/2006, n. 3316/2009, n. 8075/2010).
Tuttavia – hanno evidenziato i giudici del riesame – l’orientamento più recente della Cassazione, espresso nella sentenza numero n. 13289 del 17 giugno scorso, è radicalmente diverso, atteso che riconosce nel redditometro soltanto una presunzione semplice, alla stregua di quella integrata dagli altri strumenti di accertamento standardizzato – studi di settore e parametri – così come stabilito dalle Sezioni Unite nelle ormai note pronunce del dicembre 2009 (Cass. n. 26635/6/7/8). Riprendendo il percorso argomentativo di quelle sentenze, la C.T. Reg. ha stabilito che i coefficienti presuntivi su cui si basa il redditometro non possono assurgere, da soli, al rango di una presunzione legale (ancorché relativa) tale da fondare legittimamente l’accertamento, essendo necessario che l’Ufficio adempia all’onere gravante su di esso di dimostrare i fatti costitutivi della pretesa avanzata, ovvero di provare, con ulteriori elementi, derivanti anche dal contraddittorio con il contribuente, l’esistenza di una presunzione grave, precisa e concordante del maggior reddito contestato.
I giudici torinesi, aderendo a questo secondo orientamento della Cassazione, hanno stabilito che, nel caso di specie, la disponibilità dei beni primari – auto e casa – “non è sufficiente al fine di svelare il tenore di vita di un contribuente in un contesto, quale quello dell’accertamento sintetico, ove l’indice utilizzato dovrebbe, invece, essere un rilevatore sicuro, dotato di un elevato grado di convincimento in merito alle potenzialità reddituali del soggetto sottoposto all’accertamento”. Inoltre, anche lo svolgimento di una diversa attività non dichiarata rispetto a quella svolta nella società partecipata avrebbe dovuto essere provato dall’Ufficio, atteso che, appunto, si verte in ipotesi di presunzione semplice, che comporta il permanere a carico di quest’ultimo dell’onere probatorio. Poiché tale onere non era stato assolto – secondo la C.T. Reg – l’accertamento non era fondato e l’appello è stato respinto.

Recentemente, però, la Suprema Corte è tornata sui suoi passi
In effetti, se il redditometro è una presunzione semplice, va da sé che l’onere probatorio di dimostrare la pretesa erariale gravi sull’Ufficio che l’ha avanzata, secondo le ordinarie regole di ripartizione della prova. In tale prospettiva, il contribuente potrebbe contrastare l’accertamento dimostrando, ad esempio, che per il mantenimento di una piccola auto non servono i 15/20.000 euro all’anno emergenti dall’applicazione dei “vecchi” coefficienti ministeriali, essendo sufficienti, invece, poche migliaia di euro. A tal punto, sarebbe l’Ufficio a dover dimostrare la validità di tali coefficienti per il caso di specie, pena la nullità dell’accertamento.
Mette conto di evidenziare, però, che la pronuncia della Cassazione che riconosce al redditometro la valenza di strumento presuntivo semplice è già rimasta un caso isolato, perché nell’ultima sentenza la Suprema Corte è tornata sul profondo solco tracciato dalla sua pluridecennale giurisprudenza in base alla quale il redditometro costituisce una presunzione legale relativa (Cass. 27545 del 19 dicembre 2011).

mercoledì 11 gennaio 2012

Decreto Monti: dilazioni degli avvisi bonari con innovazioni retroattive

«Salvi» i contribuenti che hanno pagato le rate con poco ritardo o che hanno omesso la prestazione della garanzia
 Alfio CISSELLO
In altra sede ci siamo soffermati sulle modifiche del “decreto Monti” in tema di dilazione degli avvisi bonari, ovvero degli avvisi che derivano da liquidazioni automatiche e controlli formali della dichiarazione.
Due sono le modifiche principali:
- ora, quale che sia l’importo delle rate, non è mai necessaria la prestazione della garanzia;
- se il contribuente versa tardivamente una rata successiva alla prima, la dilazione non è disconosciuta a patto che la rata sia versata entro il termine per il pagamento di quella successiva.
Per ciò che concerne la decorrenza, il DL 201/2011 stabilisce espressamente che le neointrodotte disposizioni “si applicano altresì alle rateazioni in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto”.
L’assunto necessita di alcune precisazioni, siccome interessa una vasta gamma di contribuenti, i quali, per le più varie ragioni, si sono visti disconoscere le dilazioni.
Vediamo, nello specifico, in quali casi la dilazione poteva essere disconosciuta.
Si pensi alla fattispecie in cui il contribuente, avendo onorato puntualmente la prima rata e due rate successive, avesse pagato con un ritardo solo di alcuni giorni la quarta rata; si pensi al contribuente che, per disguidi nei rapporti con l’istituto di credito, abbia omesso di produrre la documentazione comprovante l’ottenimento della garanzia; ancora, si pensi al contribuente che abbia depositato tardivamente la garanzia o che abbia errato nel conteggio degli interessi da dilazione delle somme.
In queste ipotesi gli effetti erano molto pregiudizievoli: il contribuente si vedeva disconoscere l’intera dilazione e riceveva una cartella di pagamento con gli aggi di riscossione, le intere somme residue dovute a titolo di imposta, le sanzioni da omesso versamento nella misura piena (effetto tipico del disconoscimento della dilazione, visto che, pagando la prima rata entro i 30 giorni e mantenendo la dilazione, vi è la riduzione delle sanzioni a 1/3 o 2/3, a seconda dei casi).

Intangibili i rapporti giuridici “esauriti”
Il concetto di “rateazioni in corso”, che costituisce la linea di demarcazione circa l’applicabilità della nuova disciplina, è, a nostro avviso, da intendersi in senso ampio: in altre parole, non solo le rateazioni in essere beneficiano della neointrodotta norma, ma anche quelle in riferimento alle quali è sorto un contenzioso. Se a seguito del tardivo versamento per pochi giorni di una rata, il contribuente si è visto recapitare una cartella di pagamento, la rateazione è stata disconosciuta, ma tale disconoscimento, se sono pendenti i 60 giorni o se il contenzioso non è ancora chiuso (quindi se non si è formato il giudicato), non è ancora definitivo.
Allora tali contribuenti possono, a seconda dello stato in cui si trova il procedimento, far valere lo ius superveniens: quindi occorrerà presentare una domanda di sgravio, un ricorso, una memoria, un appello e così via (dipende, come detto, dallo stadio del procedimento: se, ad esempio,  si è in prossimità della discussione, occorre una memoria).
Rimane un dubbio sull’irrogabilità della sanzione del 30% sulla rata non versata, stante il principio del favor rei, ma su ciò è bene attendere la prima giurisprudenza.
I contribuenti che non possono far valere la più favorevole normativa sono quelli i cui rapporti sono, dal punto di vista giuridico, “esauriti”: cartella non impugnata nei 60 giorni, sentenza di rigetto del ricorso passata in giudicato. Oppure quelli la cui condotta non rientra nel beneficio sopravvenuto, il che si verifica in ipotesi di omesso pagamento della prima rata o di versamento di una rata successiva alla prima oltre il termine di pagamento per quella successiva.

lunedì 9 gennaio 2012

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI: necessari i regolamenti attuativi

Nessuna società tra professionisti può essere iscritta ad alcun albo fino a quando non sarà stato emanato il regolamento previsto dal co. 10, art. 10, Legge 12 novembre 2011, n. 183.
E' quanto chiarisce la circolare 2 gennaio 2012 con la quale il Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali esamina la normativa sulle società tra professionisti e ne propone alcune modifiche "al fine di completare o almeno meglio definire la disciplina delle STP affinché le prerogative degli ordinamenti professionali non rischino di essere vanificati dalla forma giuridica con cui una professione viene svolta".

In particolare, fino a quando l'iscrizione all’albo non potrà essere fatta la società, anche se costituita e inserita nel Registro delle Imprese, non potrà svolgere in concreto la propria attività. Infatti condizione essenziale per la stessa è che presso il Registro delle Imprese venga depositata la certificazione (assimilabile alle autorizzazioni di cui all’art. 2329 cc) rilasciata dal competente Ordine professionale e attestante l’avvenuta iscrizione presso lo stesso della società, previa valutazione da parte dell’Ordine medesimo dell’esistenza dei requisiti previsti dalla legge e dall’emanando Regolamento.

La circolare sottolinea inoltre che:

  • i commi 9 e 11 dell’art. 10 della l.n. 183/2011 prevedono, la “salvezza” dei diversi modelli societari e dei modelli associativi già vigenti alla data di entrata in vigore della legge di stabilità. L’intento appare chiaro, ovvero consentire ai professionisti associati di conservare lo status giuridico prescelto; al contempo, però, viene disposta l’abrogazione della legge 23 novembre 1939, n. 1815, unica fonte che attualmente disciplina, ancorché in parte, i modi di costituzione degli studi associati. Tale intervento non è condivisibile perché priva le associazioni professionali esistenti della pur minima regolamentazione che ne riconosceva almeno la possibilità di esistenza. Inoltre, l’abrogazione così fatta determina anche l’impossibilità in futuro di scegliere il modello associativo che finora ha rappresentato l’unica possibilità per l’universo dei professionisti e che ben potrebbe continuare a rappresentare una forma apprezzabile;
  • la lettera della norma fa ritenere impossibile la costituzione di società unipersonale dato che il riferimento all’attività professionale “da parte dei soci” sembra escludere differenti interpretazioni. Del resto, poi, neppure è nello spirito normativo introdurre un diverso modo di svolgimento della attività professionale se non quando questa vuole avvenire in forma collettiva;
  • la società non è soggetta alla legge fallimentare, proprio per la netta distinzione che l’esclusività della attività professionale produce nei confronti dell’attività d’impresa;
  • del pari e per analoga distinzione, a livello fiscale, andranno applicate esclusivamente le norme sul reddito professionale: l’attività della società è esclusivamente professionale e dunque non d’impresa benché la forma giuridica organizzativa sia stata mutuata da tale contesto. In virtù di ciò, non è possibile attrarre alle normative esclusivamente riferite all’impresa una diversa attività.

(Altalex, 3 gennaio 2012)

venerdì 6 gennaio 2012

I «supersemplificati» sono soggetti agli studi di settore

L’adeguamento ai ricavi o compensi sulla base degli studi, però, non rileva ai fini del limite relativo a ricavi e compensi percepiti
 Sandro CERATO
Il provvedimento direttoriale n. 185825/2011 (§ 5) si occupa di disciplinare le semplificazioni contabili previste per i soggetti ammessi al regime supersemplificato, di cui al comma 3 dell’art. 27 del DL n. 98/2011, confermando già quanto contenuto nella predetta disposizione normativa. Si ricorda che tale regime è meglio conosciuto come regime degli “ex minimi”, in quanto trattasi di un regime che, in linea generale, accoglie coloro che hanno i requisiti dei “vecchi” minimi (art. 1, commi 96 e 99 della L. n. 244/2007), ma non anche quelli “aggiunti” dall’art. 27, commi 1 e 2 del DL n. 98/2011.
Nell’ambito delle semplificazioni, è da segnalare l’esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi, nonché ai fini IRAP e IVA e, per tale tributo, l’esonero dall’obbligo di eseguire le liquidazioni ed i versamenti periodici. In buona sostanza, ai fini IVA, si rendono applicabili le medesime regole già previste per i contribuenti che fruiscono del regime delle nuove iniziative produttive, di cui all’art. 13 della L. n. 388/2000, con conseguente versamento dell’IVA annualmente, come indicato nello stesso provvedimento direttoriale (§ 5.2, lett. e).
Per quanto riguarda gli obblighi documentali, l’Agenzia delle Entrate conferma l’obbligo di conservazione dei documenti ricevuti ed emessi, nonché l’obbligo di emissione della fattura e di certificazione dei corrispettivi, a meno che non sussista una causa di esonero.
Sul fronte degli obblighi dichiarativi e comunicativi, pochi sono gli “sconti” concessi a tali contribuenti, in quanto l’unica esclusione concerne la dichiarazione annuale IRAP, in quanto tali soggetti sono esenti da tale tributo, fero restando l’obbligo di presentazione delle dichiarazioni annuali ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA. Sul punto, si segnala altresì l’obbligo di presentazione della comunicazione di cui all’art. 21 del DL n. 78/2010 (cosiddetto “spesometro”), nonché l’obbligo di presentazione della comunicazione delle operazioni intercorse con soggetti “black list”, di cui all’art. 1 del DL n. 40/2010.
La precisazione più attesa dai contribuenti è contenuta nel punto 6 del provvedimento direttoriale, laddove si precisa che i contribuenti che applicano il regime supersemplificato sono soggetti agli studi di settore, ovvero ai parametri, e sono tenuti alla compilazione del modello per la comunicazione dei relativi dati.
Tuttavia, precisa il punto 6.2 del provvedimento, “ai fini dell’individuazione del limite relativo all’ammontare dei ricavi conseguiti e dei compensi percepiti (...) non rileva l’adeguamento ai ricavi o compensi determinati sulla base degli studi di settore o dei parametri”. Ricordando che il regime supersemplificato richiede il rispetto del limite di 30.000 euro per ricavi o compensi annuali, tale ultima disposizione comporta che un soggetto che dichiara 28.000 euro di ricavi per l’anno 2012, ma per effetto dell’adeguamento a GE.RI.CO. i ricavi si innalzano a 32.000 euro, può restare nel regime supersemplificato anche per l’anno successivo, in quanto i maggiori ricavi da adeguamento (4.000 euro), pur comportando lo “splafonamento” del limite di euro 30.000, non sono rilevanti nell’individuazione del limite di 30.000 euro.

Difficile individuare una vera semplificazione per i contribuenti
Dalla lettura delle disposizioni commentate, emergono alcune considerazioni critiche, in particolare per quel che concerne gli obblighi contabili previsti per tali soggetti, i quali, come visto, sono di fatto esonerati da tutti gli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, salvo poi dover comunque procedere alla liquidazione annuale dell’IVA, alla determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo, con obbligo di dichiarazione, ed alla compilazione dei dati rilevanti per l’applicazione degli studi di settore. Ci si chiede, quindi, come poter procedere alla liquidazione dell’IVA, sia pure annualmente, ovvero come compilare i quadri delle dichiarazioni dei redditi e degli studi di settore, senza aver alcun obbligo contabile, salvo quello di emissione delle fatture e di certificazione dei corrispettivi.
Sembra, ancora una volta, di assistere al classico “specchietto per le allodole”, nel quale è tuttavia difficile individuare una vera semplificazione per i contribuenti che dal 2012 si avvalgono del regime supersemplificato.