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venerdì 31 maggio 2013

Ufficiale la proroga per il modello 730; in attesa di un provvedimento per lo slittamento di UNICO.

E' stato firmato ieri il DPCM per la proroga al 10 giugno della consegna dei modelli 730 ai CAF o agli intemediari professionisti.
Sarà poi emanato un provvedimento per la proroga dei versamenti da modello UNICO e IRAP dal 17 giugno all'8 luglio 2013; in questo caso è necessario attendere i chiarimenti per stabilire se riguarderà tutti o solo alcune categorie di contribuenti.
Questo quanto reso noto ieri dal MEF rispondendo ad una interrogazione parlamentare.

Beni e attività estere: adempimenti duplicati

Il possesso di attività e beni all’estero comporta nel modello Unico la compilazione del Modulo RW ai fini del monitoraggio, e in più si è soggetti alle imposte Ivie e Ivafe.

Stessi presupposti - Le discipline che riguardano il monitoraggio fiscale e l’assoggettamento alle imposte IVIE e IVAFE anche se si rifanno agli stessi presupposti, non sono del tutto coordinate tra loro, e la conseguenza è che il contribuente, in alcuni casi, è tenuto a indicare due volte gli stessi dati, mentre in altri casi è obbligato a fornire dati diversi in relazione allo stesso investimento. Le imposte patrimoniali riguardano solo gli immobili e le attività finanziarie, il monitoraggio invece può anche riguardare anche altri beni patrimoniali come ad esempio un’imbarcazione.

Valore superiore a 10 mila euro - Ai fini della compilazione del modulo RW rilevano solo gli investimenti di importo complessivamente superiore a 10 mila euro, invece, ai fini dell'assoggettamento alle imposte patrimoniali, l'obbligo di compilazione delle sezioni XV-A e B del quadro RM sussiste in ogni caso, anche per immobili o attività finanziarie di importo inferiore, indipendentemente dall'effettivo obbligo di versamento, salvo se l'Ivie lorda risulta non superiore a 200 o a 12 euro.

Valori di riferimento differenti - Va osservato che se nel modulo RW il criterio principale da seguire per la determinazione del valore è quello "storico", e solo in mancanza dello stesso occorre fare riferimento al valore di mercato (supportato da apposita perizia), ai fini dell'applicazione dell'Ivie e dell'Ivafe si possono utilizzare valori differenti, quello catastale (per gli immobili detenuti in Ue o in Islanda o Norvegia) o quello di mercato (ovvero il nominale, per i conti correnti o i libretti di risparmio). Con riferimento a queste ultime attività, se nel modulo i conti cointestati rilevano per l'intero importo in capo ad entrambi i cointestatari, nel quadro RM occorre indicare esplicitamente la quota di possesso, e ciò al fine di evitare una duplicazione dell'imposta dovuta sul medesimo presupposto imponibile. Peraltro, per le predette attività occorre indicare nel modulo RW il valore al termine del periodo d'imposta, mentre nel quadro RM, ai fini Ivafe, va calcolato il valore medio di giacenza annuo. Più in generale, con riferimento a tutte le attività finanziarie, ai fini del Modulo RW rileva comunque il valore puntuale delle stesse al termine del periodo dell'anno, con la conseguenza che nulla andrà indicato nella sezione II se, prima del termine del periodo d'investimento, è intervenuto il disinvestimento (dovendo piuttosto indicare il trasferimento correlato al disinvestimento nella sezione III). Invece, ai fini Ivafe, in caso di disinvestimento, occorre ugualmente indicare il valore al termine del periodo di detenzione.

Esonero per i frontalieri – Bisogna evidenziare, che l'esonero dalla compilazione del modulo RW, specificamente introdotto per i lavoratori frontalieri, non si estende anche ai fini Ivie e Ivafe, pertanto il frontaliere potrà evitare di indicare nel modulo RW il conto corrente di cui dispone nello Stato estero in cui lavora, ma deve comunque compilare la sezione XV-B del quadro RM, se dovuta.

Duplicazione delle informazioni - 
A seguito dell'introduzione delle due nuove imposte patrimoniali, e del conseguente ulteriore onere di compilazione delle due nuove sezioni del quadro RM, il quadro RW si è di fatto quasi "svuotato" della propria funzione, generando una situazione di evidente duplicazione di informazioni, in contrasto con il principio generale ormai previsto dall'articolo 7 del D.L. 70/2011.
Autore: Redazione Fiscal Focus

mercoledì 29 maggio 2013

Cedolare Secca: aumenta la convenienza

Le novità normative in tema di tassazione delle locazioni determinano ancora più ipotesi in cui la cedolare può risultare conveniente

La tassazione sostitutiva - Per le abitazioni locate è ormai noto che è possibile optare per un regime di tassazione definito “cedolare secca”, che sostituisce l'Irpef e le addizionali regionale e comunale. La “cedolare secca” comporta che i canoni tassati con l'imposta sostitutiva sono esclusi dal reddito complessivo e, di conseguenza, non rilevano ai fini della progressività delle aliquote Irpef. Anche le imposte di registro e di bollo relative al contratto di locazione cedono il passo di fronte alla tassazione sostitutiva.

L’opzione – Può esercitare l’opzione il locatore che è titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull'immobile. Da un punto di vista oggettivo l'opzione può essere esercitata per i contratti di locazione aventi a oggetto immobili a uso abitativo e relative pertinenze locati per finalità abitative. L'opzione si esprime in sede di registrazione del contratto e produce effetti per l'intera durata del contratto, salva la possibilità di revoca.

Opzione in dichiarazione - L'opzione può essere espressa in dichiarazione solo per i contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione (durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno), salvo che il contribuente provveda alla registrazione volontaria o in caso d'uso del contratto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, in tal caso l'opzione deve essere esercitata in sede di registrazione.

Comunicazione del locatore - Prima di esercitare l’opzione, il locatore deve comunicare tale scelta al conduttore, tramite lettera raccomandata, con la conseguente rinuncia per il periodo di durata dell'opzione, ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone.

Un aumento della convenienza - La cedolare secca ha fino ad ora ottenuto un discreto successo, destinato tuttavia ad aumentare a seguito di un'altra novità sulla tassazione immobiliare. Con la riforma del lavoro (Legge 83/2012) è stata prevista la riduzione dell'abbattimento forfettario previsto per i canoni di locazione tassati ai fini Irpef, la riduzione comporta il passaggio dal 15 al 5% della deduzione forfettaria sui redditi da locazione dichiarati nell'Irpef. Tale abbattimento farà cambiare i calcoli di convenienza ponendo a confronto la tassazione Irpef e quella della cedolare secca. Nella generalità dei casi in precedenza la differenza di base imponibile tra i due regimi era del 15%, mentre ora scende al 5%, ed è facile ipotizzare che un numero ancora maggiore di locazioni troveranno maggiore convenienza nella cedolare secca.

Il calcolo dell’imposta - Per il calcolo dell'imposta è necessaria la base imponibile della cedolare secca che è costituita dal canone di locazione annuo stabilito dalle parti, poi vi è l'aliquota del 21% per i contratti disciplinati dal codice civile o a canone libero, e poi vi è l'aliquota (agevolata) del 19% per i contratti di locazione a canone concordato (o concertato).

Nel modello Unico - Per tutte le locazioni per le quali si opta per il regime della cedolare secca, in Unico vanno indicati nella sezione I del quadro RB i dati dell'immobile e va barrata la casella di colonna 11 “Cedolare secca”, nella sezione II del quadro RB devono essere indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione. Nel caso di contratti di durata non superiore a 30 giorni non registrati, va barrata la casella “Contratti non superiori a 30 gg.”.
Tutto ciò non andrà a influenzare l'Irpef anche se il reddito fondiario assoggettato alla cedolare secca deve essere aggiunto al reddito complessivo solo per determinare la condizione di familiare fiscalmente a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le detrazioni per redditi di lavoro dipendente, di pensione e altri redditi, le detrazioni per canoni di locazione e in generale, per stabilire la spettanza o la misura di agevolazioni collegate al reddito.
Autore: Redazione Fiscal Focus

lunedì 27 maggio 2013

IMU: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate per l’acconto 2013

Circolare n.2/DF del 23 maggio 2013

Allo scopo di dirimere i numerosi dubbi sorti in capo ai contribuenti in merito al versamento della prima rata IMU 2013, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato lo scorso 23 maggio 2013 la Circolare n.2/DF.
L’incertezza nasce dal fatto che al D. L. 8 aprile 2013, n. 35, in corso di conversione, è stato presentato un emendamento all’art. 10, comma 4, lett. b), il quale prevede che la prima rata dell’IMU è versata sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. 

La modifica normativa in corso - L’art. 13, comma 13-bis, del D. L. n. 201 del 2011, come modificato dall’art. 10, comma 4, lett. b), del D. L. n. 35 del 2013, attualmente vigente, stabilisce che i contribuenti devono effettuare il versamento della prima rata dell’IMU entro il 17 giugno 2013 (poiché il 16 cade di domenica), tenendo conto delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché dei regolamenti pubblicati nel sito www.finanze.it alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta.

L’art. 13, comma 13-bis, appena citato, è oggetto di un importante intervento normativo contenuto nel testo dell’art. 10, comma 4, lett. b), dell’A.C. 676, approvato il 15 maggio 2013 e trasmesso al Senato per il relativo esame (A.S. n. 662), concernente la conversione del D. L. n. 35 del 2013.
Il testo riformulato della disposizione in commento prevede che “il versamento della prima rata […] è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente.”

La sospensione dell’acconto 2013 per determinati immobili 
– L’Agenzia delle Entrate ricorda, poi, l’art. 1 del D. L. 21 maggio 2013, n. 5, il quale, nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, prevede la sospensione del pagamento della prima rata dell’IMU dovuta per:
- l’abitazione principale e relative pertinenze. Sono escluse dalla sospensione le abitazioni di tipo signorile, classificate nella categoria catastale A/1, le ville, classificate nella categoria catastale A/8, i castelli o i palazzi di pregio storico o artistico, classificati nella categoria catastale A/9;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del D. P. R. 24 luglio 1977, n. 616;
- i terreni agricoli e i fabbricati rurali di cui all’art. 13, commi 4, 5 e 8, del D. L. n. 201 del 2011.

L’art. 2 del D. L. n. 54 del 2013 precisa che in caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell’IMU degli immobili di cui al medesimo art. 1 è fissato al 16 settembre 2013.

Casi pratici 
Versamento dell’acconto IMU 2013 sulla base delle aliquote e della detrazione del 2012 – Un contribuente, per evitare disagi organizzativi, legati alla conversione del D. L. n. 35/2013, può attuare anticipatamente l’emendamento che prevede l’applicazione delle aliquote e detrazioni 2012?
La conversione del D. L. n. 35/2013 deve avvenire entro il 7 giugno 2013, cioè a ridosso della scadenza del pagamento della prima rata dell’IMU, determinando evidenti difficoltà dal punto di vista organizzativo. Dunque, ferma restando la potestà di accertamento del tributo da parte dei comuni, l’Agenzia ritiene che nell’ipotesi in cui i contribuenti effettuino il versamento della prima rata dell’IMU tenendo conto delle disposizioni contenute nell’emendamento in questione, ancor prima della conversione in legge del D. L. n. 35 del 2013, possa trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 10, comma 3, della L. 212/2000 (Statuto del contribuente), secondo il quale “le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria”.
Cautelativamente, i contribuenti possono, prima della citata conversione, procedere, comunque, al pagamento della prossima rata di giugno sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione, nonché dei regolamenti pubblicati nel sito www.finanze.it alla data del 16 maggio 2013, come attualmente disposto dalla lett. b), comma 4, dell’art. 10 del D. L. n. 35 del 2013.

Mutamento dei requisiti soggettivi e oggettivi dell’Imu - L’emendamento in questione ha come finalità quella di semplificare la determinazione dell’imposta per il contribuente, dato che alla scadenza di versamento della prima rata potrebbero non essere ancora note le aliquote e le detrazioni deliberate dal comune per l’anno in corso. Quindi, con la proposta emendativa il contribuente non è costretto a consultare il sito istituzionale del Ministero dell’Economia e delle Finanze due volte nell’arco delle stesso anno, come attualmente previsto dall’art. 10, comma 4, lett. b), del D. L. n. 35/2013. L’applicazione concreta della disposizione in esame comporta, in via generale, che, ai fini della prima rata dell’IMU, la locuzione “anno precedente” vale esclusivamente per le aliquote e per le detrazioni applicabili ma non anche per gli altri elementi relativi al tributo, quali, ad esempio, il presupposto impositivo e la base imponibile, per i quali si deve tenere conto della disciplina vigente nell’anno di riferimento.
La prima rata dell’IMU potrebbe, dunque, non coincidere esattamente con la metà dell’imposta dovuta per l’anno precedente, poiché non sempre è riscontrabile un’identità di situazioni rispetto all’anno antecedente.
Ad esempio, se nel 2013 l’immobile viene destinato ad abitazione principale diversamente dall’anno precedente, il versamento della prima rata dell’IMU è sospeso. Viceversa, nel caso in cui l’immobile, nel 2013, non è più adibito ad abitazione principale, lo stesso sarà soggetto a imposizione e, conseguentemente, la prima rata dell’IMU dovrà essere calcolata applicando l’aliquota prevista per tale fattispecie per l’anno 2012.
Parallelamente, nel caso in cui il contribuente possiede un’area fabbricabile che, nel 2013, diventa terreno agricolo, il versamento della prima rata dell’IMU è sospeso. Viceversa, nel caso in cui il terreno agricolo, nel 2013, diventi area edificabile, lo stesso sarà soggetto a imposizione e, conseguentemente, la prima rata dell’IMU dovrà essere calcolata applicando l’aliquota prevista per tale fattispecie per l’anno 2012.
Autore: Redazione Fiscal Focus

giovedì 23 maggio 2013

TARES: parliamone

La nuova imposta sulla gestione e smaltimento dei rifiuti (c.d. TARES) si applicherà dal primo luglio 2013, grazie alla proroga del D.L. 1/2013. 
Il tributo, introdotto dal c.d. “Decreto Salva Italia”, D.L. n.201/2011, al fine di accorpare in un’unica imposizione le diverse fasi della gestione dei rifiuti e attuare il federalismo municipale, va a finanziarie da un lato il prelievo previsto per il servizio di smaltimento dei rifiuti, effettuati dai singoli comuni e dall’altro a incrementare il gettito dell’amministrazione centrale.
Con essa si vogliono attribuire agli Enti locali risorse proprie per i servizi che effettivamente svolgono e, allo stesso tempo, si vuole semplificare il processo di imposizione sui rifiuti, che finora aveva visto distinto il prelievo tra settore privato e residenziale e commerciale.

Ambito soggettivo: chi paga la Tares? - È indirizzata a tutti i soggetti, persone fisiche e giuridiche, che posseggono o detengono a qualsiasi titolo case di abitazione, locali commerciali e non, aree coperte e scoperte e qualsiasi unità locale in grado di generare rifiuti solidi urbani.
Sono esentati dal pagamento solo i proprietari-persone fisiche di aree scoperte pertinenziali, mentre nel caso delle imprese, vengono escluse dall’assoggettamento al tributo le società- persone giuridiche o altri soggetti, che gestiscono rifiuti speciali che già provvedono allo smaltimento diretto, ma limitatamente a quella categoria di rifiuti.

Il calcolo dell’imposta - Il calcolo avviene con modalità molto simili a quelle previste per la Tarsu, in quanto il parametro che definisce la base imponibile è anche in questo caso la superficie catastale, a cui vanno aggiunte le eventuali maggiorazioni ed esenzioni del tributo, atteso che ciascun comune avrà la possibilità di aumentare la tariffa fino a 0,40 euro, in ragione appunto della tipologia dell’immobile e della zona censuaria ove è situato.
Le aziende di igiene ambientale e i comuni sono impegnati in queste settimane a completare tutti i calcoli relativi al piano finanziario al fine di definire le tariffe Tares, definendo i coefficienti e le variabili per misurare i rifiuti prodotti da utenze domestiche e non domestiche e per stabilire il conto a carico di ogni categoria, distinguendo anche le caratteristiche dei diversi esercizi commerciali in base alla loro propensione alla produzione di rifiuti.

I problemi applicativi - 
Il decreto cd “blocca-Imu”, approvato venerdì scorso, dispone però che la riforma del Fisco sul mattone cambierà la disciplina della Tares ed essa dovrà esser completata entro il 31 agosto 2013, giusto quando aziende e comuni avranno appena finito di lavorare sulle tariffe, rendendo così nullo tale lavoro.
Molti i problemi applicati che affliggono l’entra in vigore di detta tassa. Il decreto legge c.d. “sblocca - debiti della Pa”, per evitare crisi di liquidità nelle aziende di igiene urbana, ha permesso di riattivare la riscossione utilizzando temporaneamente i calcoli e gli strumenti di pagamento impiegati nel 2012.

Il versamento – Il 20 maggio 2013 è stato approvato il bollettino di conto corrente postale col quale effettuare il versamento del tributo, ma mancano ancora F24 e relativi codici tributo. In Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 2013 è stato, infatti, pubblicato il decreto di approvazione del Ministero dell'Economia datato 14 maggio 2013 contenente il modello (esclusivamente di bollettino postale) di versamento di tale imposta.
Il bollettino riporta un unico conto corrente, valido per tutti i comuni del territorio nazionale, con intestazione obbligataria "Pagamento Tares". Le somme incassate sono riversate dalle Poste alla struttura di gestione dell'Agenzia delle Entrate unitamente alle informazioni di dettaglio contenute nel bollettino. La struttura di gestione, a sua volta, accredita agli enti le somme spettanti, precisando che il tributo e la maggiorazione sono accreditati ai Comuni, mentre la tariffa è accreditata al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
Il decreto ministeriale tiene anche conto del particolare regime introdotto dal D.L. 35/2013, prevedendo che, per il solo 2013, la maggiorazione è riservata allo Stato e, se deliberato dal Comune, il tributo può essere accreditato al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
La struttura di gestione trasmette ai Comuni, con cadenza settimanale, i flussi informativi contenenti i dati analitici dei versamenti eseguiti dai contribuenti e gli estremi delle operazioni di accreditamento. I Comuni, a loro volta, dovranno indicare sul canale Siatel il codice Iban e l'intestazione dei conti sui quali far accreditare le somme riscosse.
Il pagamento potrà esser eseguito a partire dal 1° giorno ed entro il 16° giorno di ciascun mese di scadenza delle rate. Il suddetto decreto ministeriale ha infatti richiamato le quattro rate trimestrali previste dalla legge (gennaio, aprile, luglio e ottobre) evidenziando però che i comuni hanno la facoltà di variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. Ciò si pone in contrasto con quanto disposto dal c.d. Decreto Salva Italia, che affida alla potestà regolamentare del Comune la scelta del numero delle rate e delle loro scadenza.
Autore: Redazione Fiscal Focus

mercoledì 22 maggio 2013

Mod. 730: possibile una proroga per la presentazione

Possibile la proroga - La presentazione del modello 730/2013 ai Centri di assistenza fiscale entro la fine del mese potrebbe subire una proroga, questo è quello che ha richiesto la Consulta nazionale dei CAF

Ex minimi: codice 12 in Unico 2013

Esclusione dagli studi di settore, ma compilazione del modello
Premessa – I contribuenti che fino al 31.12.2011 hanno applicato il regime dei minimi e a partire dal 1.1.2012 sono usciti per obbligo e per opzione sono esclusi dagli studi di settore e dovranno indicare il codice 12 nel modello Unico a prescindere dal regime utilizzato (super semplificato per gli ex minimi, semplificato o ordinario).

Uscita dai minimi 
– Per i contribuenti che sono usciti dal regime dei minimi si poneva il problema di evitare, nel passaggio di regime, i c.d. “fenomeni di salti o duplicazioni d’imposta” (doppia imposizione o doppia deduzione del medesimo componente reddituale). Per porre rimedio è stata posta la regola in base alla quale nel passaggio dal regime dei minimi a un regime per competenza si applica la regola di imputazione prevista per il regime precedente (cassa).

Lo sfasamento 
– Lo sfasamento tra principio di “cassa” e principi ordinari avrebbe potuto comportare delle distorsioni nei risultati degli studi di settore applicati dalle persone fisiche esercenti attività d’impresa, in termini di congruità dei ricavi, di posizionamento rispetto agli indicatori di coerenza economica e di normalità economica.

D.M. 28.12.2011 
- Al fine di neutralizzare gli effetti distorsivi sui risultati degli studi di settore, derivanti dal passaggio dal principio di “cassa” dei minimi a quello di competenza ordinariamente utilizzato dalle imprese l’articolo 6 del Decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze 28 dicembre 2011 ha previsto l’inutilizzabilità “diretta” degli studi di settore per l’azione di accertamento per i contribuenti che nel 2010 applicavano il regime dei minimi e nel 2011 sono passati a quello ordinario.

Conferma per il 2012 – Ora tale esclusione viene confermata anche per il periodo d’imposta 2012, pertanto i contribuenti che fino al 31.12.2011 hanno applicato il regime dei minimi e partire dal 1.1.2012 sono usciti per opzione (colonna 2 del rigo VO33 del modello Iva) o per obbligo (non rispetto di almeno uno dei requisiti originari dei minimi, Legge 244/2007, o di quelli nuovi dell'articolo 27, comma 2, decreto legge 98/2011) dal regime in questione passando a un altro regime (supersemplificato per gli ex minimi, semplificato o ordinario) non saranno soggetti agli studi di settore. La conferma arriva direttamente dalla bozza delle istruzioni agli studi di settore dove l’Agenzia delle Entrate afferma che per “i soggetti esercenti attività di impresa che, nel precedente periodo di imposta, si sono avvalsi del regime dei contribuenti minimi e hanno cessato di avvalersene per il periodo d’imposta 2012 lo studio di settore dell’attività prevalente non può essere utilizzato in fase di accertamento ma soltanto ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo”.

Codice 12 – Ma c’è di più: in Unico 2013 PF SC SP è presente il codice di esclusione 12 da indicare nel frontespizio del modello per indicare “l’inutilizzabilità, in fase di accertamento, delle risultanze degli studi di settore per il periodo di imposta 2012 prevista dal DM 11 febbraio
2008 e successive modificazioni”. L’Agenzia delle Entrate precisa poi che “deve, comunque, essere compilato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore”.
Autore: Redazione Fiscal Focus

lunedì 20 maggio 2013

Per l'IVIE effetto sostitutivo sull’Irpef dal 2012


Dal 2012, le persone fisiche residenti in Italia, che possiedono immobili situati all’estero, dovranno versare un’imposta erariale dello 0,76% (IVIE) a prescindere dalla destinazione d’uso degli stessi immobili.
Questo l’ha stabilito il Decreto Salva Italia all’art. 19 ai commi da 13 a 17, così come modificato dalla Legge di Stabilità 2013.

Chi paga l’IVIE - Soggetto passivo dell'imposta è il proprietario dell'immobile ovvero il titolare di altro diritto reale sullo stesso. L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, come avviene per l’IMU, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 gg. è computato per intero.

L'imposta non è dovuta se l'importo dovuto non supera euro 200 e non è nemmeno tenuto alla compilazione della sezione XV-A del quadro RM di Unico PF 2013, il contribuente possessore dell’immobile.
La base imponibile dell’imposta patrimoniale estera è costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile.
Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economicoeuropeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore è quello catastale come determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato ai fini dell’assolvimento di imposte di natura patrimoniale o reddituale o, in mancanza, quello di cui al periodo precedente.

L’effetto sostitutivo dell’IVIE - Il comma 15-ter del citato art.19 introduce anche per l’IVIE l’effetto sostitutivo dell’IRPEF che si ha per l’IMU: gli immobili adibiti ad abitazione principale e quelli non locati che pagano IVIE, non pagano, dunque, Irpef e addizionali in Italia.
Non era tuttavia chiaro se l’esclusione da IRPEF degli immobili non locati posti all’estero decorresse già dall’anno di imposta 2012.
L’Agenzia ha fornito un chiarimento in merito nella Circolare n.13/E del 9 maggio 2013 sottolineando come, per ragioni di coerenza, anche l’esclusione dall’IRPEF dei predetti immobili soggetti all’IVIE decorre dall’anno 2012.

L’articolo, 1 comma 518, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 prevede la disapplicazione dell’articolo 70, comma 2, del TUIR per gli immobili all’estero soggetti all’Imposta sul valore degli immobili (IVIE) adibiti ad abitazione principale e per quelli non locati.
Come noto, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), l’articolo 70 del TUIR prevede che i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all’estero concorrono alla formazione del reddito complessivo nell’ammontare risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero, mentre quelli relativi ai fabbricati non soggetti ad imposte sui redditi nello Stato estero concorrono a formare il reddito complessivo per l’ammontare percepito nel periodo di imposta, ridotto del 15 % a titolo di deduzione forfetaria delle spese.

In particolare, se nello Stato estero l’immobile tenuto a disposizione non è assoggettabile ad imposizione, lo stesso non è assoggettato a tassazione neanche in Italia; pertanto va indicato esclusivamente nelmodulo RW ai fini degli obblighi di monitoraggio fiscale e non anche nel quadro D o nel quadro RL.
Se nello Stato estero l’immobile tenuto a disposizione è invece tassabile mediante applicazione di tariffe d’estimo o in base a criteri similari, oltre che compilare il modulo RW, bisogna indicare nel quadro D, rigo D4, del modello 730 2013 o nel quadro RL, rigo RL12, del modello UNICO PF 2013, l’ammontare risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero, ridotto delle spese eventualmente ivi riconosciute. Naturalmente deve trattarsi di spese strettamente inerenti l’immobile e non di deduzioni di carattere generale. Non è invece ammessa, in questo caso, la deduzione forfetaria del 15%.
Spetta il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero secondo i criteri ordinari stabiliti dall’articolo 165 del TUIR.

Per quanto riguarda, invece, gli immobili locati:
- se il reddito derivante dalla locazione dell’immobile sito all’estero non è soggetto ad imposta sui redditi nel Paese estero, bisogna dichiarare nel quadro D o nel quadro RL, l’ammontare del canone di locazione percepito ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese;
- se il reddito derivante dalla locazione è invece soggetto ad imposta nello Stato estero, bisogna indicare l’ammontare netto dichiarato in detto Stato (al netto, cioè delle spese strettamente inerenti eventualmente ivi riconosciute). In tal caso, spetta il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero.
In entrambi i casi l’immobile va indicato nel modulo RW. 

Ciò posto, l’articolo 1 della Legge n. 228 del 2012, oltre a stabilire dal 2012 la decorrenza dell’IVIE (originariamente prevista dal periodo di imposta 2011), ha ampliato l’ambito di non applicazione dell’articolo 70, comma 2, del TUIR, includendo, in aggiunta agli immobili adibiti ad abitazione principale, anche gli immobili non locati. Ciò alla luce della sostanziale equiparazione dell’IVIE con l’imposta municipale propria (IMU) in Italia e in virtù del principio di sostituzione di tale ultima imposta rispetto all’IRPEF e delle relative addizionali dovute sui redditi fondiari per i beni non locati (articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23).
Pertanto, per ragioni di coerenza, anche l’esclusione dall’IRPEF dei predetti immobili soggetti all’IVIE decorre dall’anno 2012.

Per tali immobili non deve essere pertanto compilato il corrispondente quadro della dichiarazione dei redditi relativo alla indicazione dei redditi degli immobili situati all’estero. Più precisamente, si tratta delquadro D del modello 730 2013 e del quadro RL del modello UNICO PF 2013. Naturalmente rimane fermo l’obbligo di compilazione del modulo RW. 
È opportuno, tuttavia, precisare che nel caso in cui l’immobile sia locato solo per una parte dell’anno le disposizioni del citato articolo 70 del TUIR trovano applicazione con riferimento alla parte del periodo di imposta in cui verifica tale circostanza (cfr. anche la circolare n. 5/E dell’11 marzo 2013).
Autore: Redazione Fiscal Focus

venerdì 17 maggio 2013

Da Palazzo Chigi ok al decreto su rinvio Imu.

Imu il 16 settembre. Per quanto riguarda l'Imu, il provvedimento fissa lo stop al pagamento della rata di giugno della tassa sulla prima casa, sugli alloggi popolari e per i terreni agricoli e i fabbricati rurali fino al 16 settembre. Se entro il 31 agosto non verrà adotatta una riforma complessiva della tassazione sulla casa si tornerà a pagare. "Come primo intervento - ha sottolineato Letta - il decreto sospende la rata dell'Imu che le famiglie italiane dovrebbero pagare a giugno e che non devono più pagare a giugno e si dà tempo al 31 di agosto, tempo entro il quale il governo e la maggioranza che lo sostiene dovrebbe realizzare la riforma dell'Imu. Diamo conseguenza al discorso che in Parlamento abbiamo fatto".

Le agevolazioni per disabili - acquisto veicoli

Le agevolazioni per disabili

martedì 14 maggio 2013

Nuovi chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate sull'applicazione della "cedolare secca".


L’Agenzia Entrate con la Circolare n.13/E del 09 maggio 2013 ha fornito chiarimenti sul regime della "cedolare secca". 

Regime transitorio
 - Applicazione della cedolare secca in dichiarazione e revoca dell’opzione - Per i contratti rientranti nel regime transitorio, a fronte delle incertezze manifestate da più parti, l’Agenzia fa sapere che ha provveduto a fornire indicazioni agli Uffici territoriali dell’Agenzia delle entrate in merito allavalenza di opzione da attribuire all’applicazione della cedolare secca nella dichiarazione dei redditi 2012. 
In particolare, con la finalità di semplificare gli adempimenti in materia, è stato precisato che l’opzione per la cedolare secca espressa nel modello 730/2012 o UNICO 2012 (redditi 2011), e non confermata per le annualità successive con il modello 69, esplica effetti, in mancanza di revoca, anche per il residuo periodo di durata del contratto. Devono, pertanto, ritenersi superate le indicazioni fornite al par. 8.1.1 della circolare n. 26/E del 2011
L’Agenzia fa presente, altresì, che il contribuente che abbia applicato la cedolare secca nella dichiarazione dei redditi 2012 (redditi 2011) non è vincolato per le annualità successive, ove l’intenzione di non applicare detto regime per il residuo periodo di durata del contratto si desuma dal comportamento concludente del contribuente diretto ad applicare l’IRPEF e l’imposta di registro. 

Mancata applicazione della cedolare secca nella dichiarazione relativa al periodo di imposta 2011 
Un contribuente che ha stipulato un contratto di locazione con decorrenza 26/01/2011 (registrato in data 01/02/2011), ed ha inviato al conduttore la raccomandata manifestando l’intento di applicare la cedolare secca e rinunciando agli aggiornamenti del canone di locazione (ricevuta il 18/07/2011), procedendo dalla data della raccomandata, a non aggiornare il canone, non ha applicato la cedolare secca nella dichiarazione dei redditi UNICO 2012
Nel documento di prassi in commento (Circolare n.13/E del 09 maggio 2013) ci si è chiesti come può eglisanare la situazione descritta e applicare la cedolare secca ai redditi derivanti dal contratto di locazione fin dalla data di decorrenza del contratto stesso. 
L’Agenzia ha evidenziato che il contratto rientra nel regime transitorio e che il locatore ha inviato per tempo al conduttore la raccomandata con la rinuncia agli aggiornamenti del canone, senza comunque applicarli successivamente. 
In detta particolare situazione il contribuente dovrà presentare la dichiarazione integrativa modello UNICO 2012 (redditi 2011) entro il 30 settembre 2013, con applicazione della cedolare secca. 
Detta applicazione, infatti, ha valenza di opzione per la residua durata del contratto. 
Il contribuente dovrà altresì regolarizzare i versamenti non effettuati dell’acconto e del saldo della cedolare secca dovuti per il periodo di imposta 2011, e dell’acconto della cedolare secca dovuto per il periodo di imposta 2012, oltreché versarne il saldo nei termini ordinari. 
Al fine della regolarizzazione del versamento, il contribuente che abbia tenuto conto del reddito derivante dalla locazione dell’immobile abitativo ai fini del versamento dell’acconto e del saldo IRPEF dovuti per il 2011, e dell’acconto IRPEF dovuto per il 2012, potrà presentare istanza per la correzione del codice tributo, indicando l’importo versato a titolo di acconto e saldo IRPEF 2011 da considerare versato a titolo di acconto e saldo della cedolare secca per il 2011, nonché l’importo versato a titolo di acconto IRPEF 2012 da considerare versato a titolo di acconto della cedolare secca per il 2012. In caso di carente versamento degli acconti e del saldo della cedolare secca, rimane ferma l’applicazione delle sanzioni e degli interessi (cfr. circolare n. 20/E del 2012, par. 2). 
A tal riguardo, l’Agenzia fa presente che il contribuente non potrà avvalersi del ravvedimento c.d. operoso per il versamento dell’acconto della cedolare secca dovuto per il periodo di imposta 2011, essendo ormai decorso il termine previsto dall’art. 13, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 472 del 1997 per i tributi per i quali è prevista la presentazione di una dichiarazione periodica. 
Infine, l’amministrazione finanziaria ricorda che l'imposta di registro versata non può essere restituita,stante il disposto dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 23 del 2011.
Autore: Redazione Fiscal Focus

lunedì 13 maggio 2013

IMU: acconto pari al 50% dell’imposta 2012


In attesa del decreto legge di sospensione dell’acconto IMU sull’abitazione principale, la cui emanazione è prevista per mercoledì, il Parlamento torna a interessarsi al destino dell'imposta municipale propria.
La commissione Bilancio della Camera ha approvato un emendamento all'articolo 10 del DL n. 35/2013 sui debiti Pa che impone di calcolare la prima rata del tributo immobiliare sulla base delle aliquote del 2012.
Modificando l'articolo 13, comma 13-bis del c.d. Decreto Salva Italia (DL 201/2011), la norma specifica che il versamento della prima rata (17 giugno 2013) va fatto sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente.
Ciò significa che andrà corrisposto il 50% di quanto pagato complessivamente nel 2012.

La disposizione originaria
 - La disposizione originaria prevedeva che il pagamento fosse eseguito sulla base degli atti pubblicati alla data del 16 maggio di ciascun anno nel sito del Federalismo fiscale. Solo in mancanza dell'apposita delibera comunale, avrebbe fatto fede il versamento del 2012.
L'emendamento presentato alla Camera propone, inoltre, che il saldo di dicembre sia eseguito, con eventuale conguaglio sulla prima rata, sulla base degli atti pubblicati nel sito del Federalismo fiscale alla data del 16 ottobre 2013 (anziché il 16 novembre 2013).
I Comuni avrebbero tempo fino al 9 ottobre 2013 (e non più fino al 9 novembre 2013) per inviare le deliberazioni con la variazione in su o in giù dell'aliquota sull'abitazione principale e sugli immobili diversi dalla prima casa.
Se non procederanno entro i termini, l’imposta sarà quella di un anno fa.
Così facendo essi favorirebbero di fatto i contribuenti residenti in un comune che ha già proceduto ad incrementare le aliquote rispetto al 2012, perché pagheranno meno di quanto stimato e penalizzando, d’altro canto, chi possiede immobili in un comune dove le aliquote sono state ridotte.

La nuova disposizione - Con l'articolo 10 del DL n. 35/2013 è stata completamente rivista la disciplina relativa alla pubblicazione delle delibere Imu, in funzione della tempistica dei versamenti d'imposta.
Il meccanismo per il calcolo dell’acconto IMU, prospettato con gli emendamenti, risulta piuttosto complesso, soprattutto per il pagamento della prima rata. Oltretutto, gli intermediari sono tenuti ad attendere il 16 maggio prima di provvedere al calcolo dell'imposta, alla stampa e alla distribuzione degli F24.
Le modifiche operate all'attuale formulazione dell'articolo 10 del Dl 35/13, se condivisibili per il fine posto, avrebbero potuto tuttavia essere formulate meglio.

Rinvio anche per gli immobili agricoli e i capannoni - Il rinvio del pagamento dell’acconto IMU 2013 dovrebbe riguardare anche gli immobili agricoli. Si sta inoltre intensificando il pressing per estendere, seppure parzialmente, lo stop anche ai capannoni industriali.

Le modifiche alla Tares - Vanno segnalate, inoltre, altre due modifiche introdotte da altrettanti emendamenti all'articolo 10 del DL pagamenti PA:
- l'esclusione dalla tassazione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di tutti i locali tassabili e non solo delle aree di abitazioni civili;
- l'inclusione tra le modalità di versamento della tariffa, nonché della eventuale maggiorazione, anche le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.
Autore: Redazione Fiscal Focus

venerdì 10 maggio 2013

Equitalia semplifica l'accesso alla rateizzazione.


Per importi fino a 50 mila euro basterà una richiesta semplice, chi ha ottenuto la rateazione non è più considerato inadempiente

Nuova soglia massima - Un comunicato stampa di Equitalia comunica che la società di riscossione ha aumentato le possibilità di rateizzare i debiti esattoriali, alzando da 20mila a 50mila euro, la soglia massima, che consente di chiedere, semplicemente con una richiesta motivata, la dilazione della somma da pagare. È possibile ottenere il frazionamento dell’importo dovuto in 72 rate, ciascuna a partire da un minimo di 100 euro, da saldare in un periodo massimo di sei anni. Il contribuente inoltre può indicare, nella prospettiva futura di un miglioramento della propria situazione economica, un piano di suddivisione in rate variabili e crescenti ovvero più basse all’inizio e più alte in seguito.

Obiettivo favorire i contribuenti - Secondo l’Amministratore delegato di Equitalia. Benedetto Mineo, la rateizzazione si conferma come uno strumento efficace per andare incontro alle esigenze dei contribuenti. A oggi sono attive circa due milioni di rateazioni per un totale di oltre 22 miliardi di euro. L’obiettivo è rendere il pagamento a rate sempre più rispondente alle esigenze delle persone in modo che possano regolarizzare con più facilità la loro posizione con il Fisco.

Migliora l’attività istruttoria - L'innalzamento della soglia di debito per ottenere la dilazione con una semplice istanza motivata, contribuirà sicuramente a snellire l'attività di istruttoria compiuta dai funzionari preposti alla trattazione delle istanze di rateazione, con la possibilità quindi per l'agente della riscossione di liberare risorse umane da destinare alla gestione di ipotesi più complesse. L'innalzamento della soglia servirà anche ridurre il carico burocratico in capo ai contribuenti, visto che non dovranno più (per importi inferiori a 50.000 euro) presentare con la domanda alcuna documentazione comprovante la situazione di temporanea e obiettiva difficoltà economica.

Nessun documento allegato - Nel dettaglio, per soglie di debito fino a 50.000 euro, persone fisiche e imprese non dovranno più confrontarsi con il valore dell'“indice di liquidità” e dell'“indice alfa” (i parametri finanziari) per poter aver accesso alla rateazione. Le società di capitali, in particolare, non dovranno più allegare un bilancio (approvato dall'assemblea dei soci) dal quale emerga la situazione di temporanea difficoltà, potendo così presentare esclusivamente la modulistica semplificata predisposta dal concessionario. Per le somme invece che superano i 50mila euro è necessario continuare a presentare una serie di documenti aggiuntivi che certifichino la situazione di temporanea difficoltà. Per le persone fisiche è fondamentale l'Isee, mentre per i soggetti diversi dalle persone fisiche (la società in particolare) dovranno comprovare la condizione di temporanea e obiettiva crisi attraverso i bilanci o altri documenti che attestino il rispetto di una serie di parametri economico-finanziari.

I vantaggi - Equitalia naturalmente con questo provvedimento si aspetta di veder crescere ancora di più l'incasso per le somme iscritte a ruolo. Con il comunicato stampa viene anche pubblicato un prospetto dove emerge come fino a tutto aprile 2013 siano state presentate 1.933.387 istanze di rateazione, per un valore complessivo di debito rateizzati di oltre 22 miliardi di euro.

Più facile avere il DURC e bloccare le ipoteche - L'introduzione del sistema della rateazione ha fatto aumentare il livello dei ruoli riscossi da parte di Equitalia, con evidenti vantaggi anche per le imprese. Nel comunicato viene ribadito che il contribuente che ha ottenuto la rateazione non è più considerato inadempiente e può richiedere ad esempio il Durc per poter partecipare alle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi. Inoltre, Equitalia non può iscrivere ipoteca nei suoi confronti, né attivare qualsiasi altra procedura cautelare ed esecutiva finché i pagamenti sono regolari. Si ricorda infine che la rateazione è prorogabile una sola volta fino a un massimo di 72 rate, se durante i pagamenti in corso si dimostra il peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione.
Autore: Redazione Fiscal Focus

giovedì 9 maggio 2013

Benefici prima casa: immobile uso studio


Sentenza della CTP di Treviso

I benefici fiscali cosiddetti “prima casa” spettano anche nel caso in cui l’acquirente abbia già acquistato un’altra abitazione nello stesso Comune di residenza, a condizione che l’immobile precedentemente acquistato, seppure accatastato come abitazione di tipo civile, sia effettivamente destinato a un uso diverso (per esempio, uso studio).

La sentenza. È quanto emerge dalla sentenza n. 24/09/2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, pubblicata lo scorso 25 marzo.

Il doppio acquisto. La controversia è scaturita da due avvisi di liquidazione e irrogazione di sanzioni conseguenti al mancato riconoscimento, su un atto di acquisto di un immobile da adibire a prima casa nel comune di Treviso, delle aliquote IVA e imposta sostitutiva agevolata del 4% e 0,25% anziché delle aliquote ordinarie del 10% e del 2%. L’Amministrazione Finanziaria aveva negato il beneficio fiscale, in quanto il contribuente risultava titolare di un altro immobile accatastato in categoria A/2 “abitazione di tipo civile” sempre a Treviso. Dal che il ricorso al giudice tributario che, in accoglimento della domanda del privato, ha annullato la ripresa.

Uso studio. A parere del Collegio trevigiano, l’Ufficio non ha tenuto conto del fatto che il primo immobile acquistato dal contribuente era destinato a studio professionale. Circostanza questa ben nota allo stesso Ufficio e rimasta incontestata. Sicché “il ricorrente – si legge in sentenza - ha agito nel pieno rispetto delle leggi vigenti circa le agevolazioni spettanti per l’acquisto di abitazione da destinarsi a uso abitativo. La legge non si riferisce all’accatastamento dell’immobile acquistato, ma alla destinazione data all’immobile stesso. La spettanza delle agevolazioni spettano solo per la destinazione dell’uso”.

Il termine di 18 mesi. La legge prevede che per potere usufruire di dette agevolazioni l’acquirente ha l’obbligo di trasferire la propria residenza nell’immobile acquistato, con destinazione abitazione, entro diciotto mesi dalla data di acquisto. Ebbene, nel caso specifico il contribuente ha effettivamente trasferito la propria residenza nella nuova abitazione nel comune di Treviso, nel pieno rispetto di detto termine. La Commissione, quindi, ha annullato gli avvisi, condannando l’Amministrazione Finanziaria al pagamento della spese di lite.

La Cassazione. La decisione appena esaminata si pone in perfetta linea con quello che è il più recente insegnamento della Cassazione. Con la sentenza n. 14 dicembre 2012, n. 23064, la Sezione Tributaria del Palazzaccio ha infatti precisato che ha diritto all’agevolazione “prima casa” chi, al momento dell’acquisto di un immobile, sia proprietario di un altro che sia utilizzato come studio professionale.

L’interpretazione della norma. I giudici con l’ermellino hanno avuto occasione di spiegare che l’articolo 16 del D.L. n. 155 del 1993 (conv. in L. n. 243/1993) stabilisce, tra l’altro, che il diritto ai “benefici prima casa” spetti al compratore che dichiari “di non possedere altro fabbricato o porzioni di fabbricato idoneo ad abitazione”. Pertanto, la giurisprudenza di legittimità, nell’interpretazione della detta disposizione, si è orientata nel senso di una valutazione in concreto dell’“idoneità” abitativa dell’immobile già in proprietà, con la finale affermazione per cui il mero fatto dell’attuale destinazione dell’immobile abitativo a uso diverso compatibile con le sue caratteristiche oggettive è circostanza che non esclude la “soggettiva” inidoneità del precedente immobile a fungere da civile abitazione e il diritto a vedersi riconosciuto il beneficio fiscale di che trattasi (v. anche Cass. sentenze n. 18128/2009, n. 19738/2003, n. 7505/2001).
Autore: Redazione Fiscal Focus

lunedì 6 maggio 2013

Modello 730: necessario conservare le ricevute


Necessario conservare le prove per eventuali contestazioni del Fisco, entro il 25 ottobre si potranno correggere eventuali errori

La conservazione dei documenti - Relativamente alle dichiarazioni dei redditi e con particolare riferimento al modello 730, la documentazione che attesta le detrazioni e le deduzioni deve essere conservata per un’eventuale difesa contro possibili contestazioni da parte del Fisco. Ricordiamo per la consegna del modello al datore di lavoro ora c’è tempo fino al 16 maggio (la scadenza prevista per il 30 aprile è stata spostata da un decreto del presidente del Consiglio dei ministri) oppure se ci si vorrà avvalere dell’assistenza fiscale dei Caf o professionisti abilitati c’è ancora più tempo fino al 31 maggio. Per quanto riguarda le verifiche, il 2012 potrà essere controllato fino al 2017, e comunque sarà opportuno conservare tutta la documentazione ad esempio come nel caso delle ristrutturazioni e riqualificazioni edilizie che sono distribuite nell’arco dei dieci anni. La documentazione non deve essere consegnata al sostituto d’imposta, in quanto l’obbligo esiste solo per la presentazione al Caf o professionista abilitato, quindi sarà il contribuente che è tenuto a conservarla.

Le spese mediche - Relativamente alle spese mediche sostenute nel 2012, queste dovranno trovare supporto negli scontrini, nelle ricevute e nelle fatture che sono rilasciate dai medici o strutture sanitarie. Per quanto riguarda gli scontrini, questi dovranno riportare oltre che la natura del bene, la qualità e la quantità (c.d. scontrino parlante), il codice fiscale del destinatario. Dovranno inoltre essere conservate le ricevute o le fatture relative alle prestazioni sanitarie, i ticket per la partecipazione alla spesa pubblica o le fatture relative all’acquisto delle protesi. Vi sono poi delle prestazioni per le quali è necessario conservare anche la prescrizione medica come ad esempio per le cure termali e le cure odontoiatriche, queste ultime devono essere certificate da un medico dentista. Non vanno ad esempio conservati perché oneri senza detrazione le spese di viaggio ad esempio per i congiunti del malato o le prestazioni ospedaliere aggiuntive o altre spese di confort collegate ad esempio a un intervento chirurgico.

Le spese per la casa - Altra categoria importante di spese presenti nel 730 riguarda gli interessi passivi sugli immobili. Per tale detrazione sono richieste le quietanze di pagamento degli interessi passivi e l’autocertificazione o la documentazione attestante la residenza nell’abitazione principale. Per le ristrutturazioni invece il principale documento è la copia del bonifico. Ricordiamo che nel 2012 vi è stato un aumento dello “sconto” fiscale dal 36 al 50% fino al 30 giugno 2013, tale detrazione potrà essere esercitata in dieci quote costanti e la documentazione va tenuta fino alla decadenza del termine di accertamento della dichiarazione di riferimento. In particolare per le spese che sono ripartite in più esercizi la documentazione va conservata a prescindere dall’anno effettivo di sostenimento, fino al termine della dichiarazione che indica l’ultima quota.

La correzioni agli errori - Se ci si accorge di aver dimenticato qualche onere o reddito nel modello 730 consegnato al sostituto d'imposta, oppure anche al Caf o professionista abilitato, è possibile effettuare la correzione presentando il modello rettificativo, si determinano in pratica le circostanze che possono comportare la necessità di presentare una dichiarazione a favore o a sfavore da parte del contribuente.
La dichiarazione presentata può avere un debito d'imposta superiore al reale o un credito inferiore a quello spettante, pertanto sarà necessaria una correzione a favore del contribuente. In questo caso è possibile presentare, entro il 25 ottobre, un modello 730 integrativo, con la relativa documentazione. Il modello deve essere presentato necessariamente a un intermediario (Caf, professionista), anche se il modello precedente era stato consegnato al datore di lavoro o all'ente pensionistico. In alternativa, si può correggere la posizione presentando un modello Unico PF entro il termine previsto per la dichiarazione dei redditi correttiva (30 settembre 2013) o integrativa (entro l'anno successivo in caso di ravvedimento o entro il quarto anno successivo a quello di presentazione).

La presentazione di Unico PF –
 Se il contribuente si accorge di aver dimenticato di dichiarare dei redditi oppure di aver indicato oneri deducibili o detraibili in misura superiore a quella spettante, deve presentare obbligatoriamente un modello Unico PF, tali errori comportano sicuramente un maggior debito di imposta o un minor credito spettante.
Nella nuova liquidazione dovrà essere indicato anche l'eventuale credito risultante dall'originario modello consegnato al sostituto d'imposta. Tale somma sarà comunque rimborsata (nonostante erronea) direttamente con lo stipendio/pensione, come ordinariamente previsto.

Errori di chi presta l’assistenza fiscale – In caso di errori nel prospetto di liquidazione del modello 730 commessi dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale, sarà quest’ultimo a provvedere alla loro correzione. Bisognerà rideterminare gli importi a credito o a debito per il soggetto assistito in tempo utile per consentire l'effettuazione delle operazioni di conguaglio entro il periodo d'imposta. Sarà così elaborato un nuovo modello, sul quale dovrà essere barrata la casella del “730 rettificativo”. Il Caf o il professionista lo dovranno consegnare al sostituto d'imposta affinché possa effettuare i relativi conguagli rettificati.
Autore: Redazione Fiscal Focus

venerdì 3 maggio 2013

Il servizio CIVIS dell'Agenzia delle Entrate.


Il servizio telematico apre ad Unico PF 2011 per la presentazione dei documenti richiesti a seguito del controllo formale

Il canale Civis - Civis è il canale telematico dell’Agenzia delle Entrate che offre due tipologie di servizi, assistenza sulle comunicazioni di irregolarità e sulle cartelle di pagamento, e presentazione dei documenti per il controllo formale.

Comunicazione di irregolarità - 
I contribuenti che ricevono una comunicazione di irregolarità a seguito di controllo automatico della dichiarazione dei redditi possono utilizzare il canale “Civis” per richiedere chiarimenti sulle irregolarità rilevate dall’Agenzia delle Entrate e quindi sanare le eventuali anomalie, oppure segnalare all’Agenzia delle Entrate le ragioni per cui si ritiene non dovuto il pagamento. I contribuenti possono richiedere assistenza anche sulle cartelle esattoriali emesse a seguito delle comunicazioni di irregolarità.

Controllo formale -
 I contribuenti che ricevono una comunicazione a seguito di controllo formale della dichiarazione dei redditi possono utilizzare il canale “Civis” per inviare la documentazione richiesta nella comunicazione. L’utente deve compilare un modulo con i dati identificativi della comunicazione e allegare uno o più file, contenenti la documentazione richiesta, in formato “pdf/a” o “tif/tiff”.

Apertura ad Unico PF 2011 – L’Agenzia delle Entrate nell’ambito delle iniziative messe in campo per ridurre l’accesso agli sportelli degli uffici da parte dei contribuenti, con effetti positivi sui tempi e sulla qualità dei servizi erogati, ha reso attivo il canale telematico “Civis” anche per l’invio dei documenti relativi al modello Unico PF 2011. Le persone fisiche, che devono esibire la documentazione dopo il controllo formale della dichiarazione dei redditi (articolo 36-ter del D.P.R. n. 600/1973), possono trasmetterla direttamente in modalità telematica, senza doversi necessariamente recare presso gli uffici.

Necessario registrarsi - Per accedere al canale, è necessario registrarsi ai servizi telematici dell’Agenzia e dopo essere entrati nel sistema dal sito delle Entrate, l’utente dovrà effettuare il login, inserire i dati identificativi della comunicazione a cui si riferisce la documentazione e allegare uno o più file, come già detto in formato “pdf/a” o “tiff”, ciascuno di dimensione non superiore a 5MB. Il canale Civis indicherà un numero di protocollo identificativo dell’invio e a seguire, una ricevuta riepilogativa della documentazione trasmessa e della sua conformità ai necessari requisiti. I documenti saranno indirizzati direttamente all’ufficio territoriale competente, che provvederà alla lavorazione della pratica e alle comunicazioni successive. Il contribuente tuttavia deve conservare gli originali dei documenti inviati per eventuali successive richieste da parte dell’ufficio.
Autore: Redazione Fiscal Focus

giovedì 2 maggio 2013

IVIE: imposta sul valore degli immobili all'estero.


AUTORE: Redazione Fiscal Focus

Disparità di trattamento delle due imposte, penalizzate le case all’estero

Tassazione non allineata – La disciplina dell’Ivie non allinea la tassazione degli immobili detenuti all’estero alle regole dell’IMU per il 2012. In particolare nelle dichiarazione Unico PF e nel modello 730 è necessario compilare la parte relativa a tali immobili detenuti all’estero per i quali vi è la tassazione anche se non locati. Otre all’Imu, i proprietari di case che detengono case all’estero dovranno pagare l’Ivie e per quest’anno, mentre la disciplina Imu esclude dall’imposizione ai fini reddituali gli immobili non locati, per l’Ivie tale esclusione opererà solo dal prossimo anno (con riferimento al 2013).

Immobili a disposizione - Per gli immobili diversi dall’abitazione principale, tenuti a disposizione e non locati, la disciplina Imu prevede una particolare modalità di tassazione. In particolare a partire dal 2012 questi immobili non vengono più considerati nella determinazione della base imponibile Irpef e delle relative addizionali in quanto sono esclusivamente sottoposti ad Imu. Tali immobili devono essere ancora indicati nella dichiarazione dei redditi, ma nelle istruzioni delle dichiarazioni viene chiarito che se sono soggetti all’Imu viene assorbito ogni altro onere impositivo, pertanto per tali immobili non saranno dovute le imposte dirette.

Immobili detenuti all’estero – Per gli immobili detenuti all’estero, le istruzioni sia di Unico 2013 PF, quadro RL che del modello 730/2013, quadro D (rispettivamente ai righi RL 12 e rigo D4) evidenziano che, in applicazione del disposto di cui all'articolo 70, c. 2, del Tuir, è ancora necessario procedere alla compilazione indicando l'importo netto assoggettato a imposta sui redditi nello Stato estero per il 2012 o, in caso di difformità dei periodi d'imposizione, per il periodo d'imposta estero che scade nel corso di quello italiano. Se nello Stato estero l'immobile non è tassabile, non sussiste l'obbligo dichiarativo (ferme restando le regole Ivie) a condizione che il contribuente non abbia percepito alcun reddito. Se nello Stato estero gli immobili sono tassabili applicando tariffe d'estimo o in base a criteri simili, è necessario indicare l'importo che risulta dalla valutazione effettuata nello Stato estero, ridotto delle spese eventualmente riconosciute, spettando in tale ipotesi il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.

L’imposizione - Per gli immobili detenuti all’estero (immobili tenuti a disposizione) sul piano dell'imposizione non è cambiato niente, con l'effetto di giungere a una disparità di trattamento tra immobili situati in Italia e immobili esteri, che richiederebbe un intervento risolutore per l'anno 2012, anche se il legislatore ha già posto rimedio, ma con decorrenza dal 2013.

Le novità IVIE – Sul tema Ivie la Finanziaria del 2013, al comma 518, ha introdotto alcune novità di rilievo, cercando soprattutto di coordinare la nuova patrimoniale per gli immobili esteri proprio con il sistema impositivo italiano dopo l’introduzione dell’Imu. La novità principale è la traslazione al 2012 della decorrenza dell'imposta, è stata prevista l'applicazione delle regole Imu per gli immobili prima casa all'estero, a prescindere dal soggetto utilizzatore, e infine viene previsto che, per gli immobili esteri non locati, la non applicazione dell'articolo 70 del Tuir, ovvero la norma che obbliga all'indicazione in dichiarazione dei redditi e alla relativa tassazione ai fini delle imposte sui redditi. In tal modo si riallinea il sistema impositivo degli immobili esteri a quello italiano, così, come per gli immobili italiani tenuti a disposizione, una volta pagata l'Imu non è necessario procedere all'imposizione Irpef, anche per gli immobili esteri in presenza del pagamento dell'Ivie si eviterà l'imponibilità Irpef.

La disparita di trattamento – Le novità sull’Ivie, aggiungendo la disposizione che appunto prevede la richiamata non applicazione dell'articolo 70, comma 2, del Tuir, non è stata accompagnata da alcuna disposizione che ne prevedesse l'applicazione sin dall'anno 2012, con la conseguenza che la stessa è entrata in vigore dal 1° gennaio 2013. Circostanza questa che determina una notevole e non giustificata disparità di trattamento che dovrebbe essere rimediata o mediante un nuovo intervento normativo oppure con un'interpretazione da parte dell'Agenzia delle Entrate. Entrambe le soluzioni sarebbero da adottare in tempi brevi vista l’ormai avviata stagione delle dichiarazioni dei redditi.