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giovedì 6 giugno 2013

QUADRO RW in Unico PF 2013: quadro in evoluzione

REDAZIONE FISCAL FOCUS

Il quadro RW è il quadro dedicato al monitoraggio fiscale, in cui vanno indicati gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria, detenute dal contribuente alla data del 31 dicembre dell’anno di riferimento della dichiarazione, per un ammontare di importo complessivamente superiore a euro 10.000. In realtà, l’operatore deve porre attenzione al delicato intreccio tra il monitoraggio valutario e la determinazione dell'imposta dovuta per Ivie e Ivafe.

Il caso - Simbolo di questa correlazione è il caso di un familiare temporaneamente all'estero (ad esempio per motivi di studio), che nel Paese estero detiene un conto corrente alimentato dalle provviste provenienti dai genitori in Italia. Per poter compilare tale modulo in modo corretto è necessario tener conto sia della consistenza dell'attività finanziaria estera al 31 dicembre 2012 sia de i flussi che si sono verificati durante lo stesso 2012.
Circa il primo, nulla va dichiarato se, al 31 dicembre, il saldo del conto a seguito di bonifici e prelevamenti è pari a 1.000 euro, dunque sotto la soglia di segnalazione.
Quanto al monitoraggio dei flussi, si deve procedere alla somma di tutte le operazioni eseguite durante l'anno. Si pensi, ad esempio, a un bonifico mensile di 1.000 euro, prelevato sempre per l'intera somma nei giorni successivi. Si avrà un totale da indicare nella sezione III del quadro RW, pari a 24.000 euro.
Nulla va indicato nella sezione III, invece, se i flussi non superano la soglia. In generale, questa sezione va compilata in relazione a flussi di attività che devono essere indicati nella sezione II (eccetto nel caso di disinvestimenti immobiliari), tenendo altresì presente che in essa vi è la soglia minima di 10.000 euro a flusso.

Ambito soggettivo - Sono obbligati alla compilazione del quadro RW, le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici ed equiparate, i contribuenti che per il tramite di interposta persona possiedano attività all’estero.
Sono invece esclusi dall’adempimento: le società commerciali, sia di capitali che di persone, gli enti pubblici e i soggetti non residenti in Italia. L’obbligo di dichiarazione è altresì escluso per le attività affidate in gestione o in amministrazione alle banche, alle Sim, alle società fiduciarie, alle società Poste Italiane o agli intermediari professionali e per coloro i quali abbiano fatto uso dello scudo fiscale.
I contribuenti che presentano il modello 730 o che non sono tenuti alla compilazione del Modello Unico, sono comunque obbligati alla compilazione del quadro RW per dichiarare gli investimenti all’estero, attraverso la sola compilazione del frontespizio del Modello Unico, al quale allegare il quadro RW.
L’obbligo di compilazione spetta ai soggetti sopraindicati se fiscalmente residenti in Italia.
Sono inoltre obbligati non solo i soggetti intestatari formalmente di attività e beneficiari dei redditi esteri, ma anche i soggetti che hanno di fatto la disponibilità dell’attività. La Circolare ministeriale n.28/2011 ha chiarito che sono obbligati anche i soggetti delegati al prelievo, esclusi gli amministratori di società che pur avendo la firma dei conti correnti non sono beneficiari dei relativi redditi.

Composizione del modulo - Esso è diviso in tre sezioni: nelle sezione I e sezione III sono indicati i trasferimenti da e verso l’estero di denaro; nella sezione II invece gli investimenti all’estero ovvero le attività detenute all’estero di natura finanziaria. Le istruzioni di compilazione avvertono che si deve utilizzare un rigo per ogni attività finanziaria detenuta all'estero. Il modello è infatti predisposto per l'indicazione analitica delle attività finanziarie, dunque devono essere compilati più righi qualora nel corso dell'anno siano variati la quota o il periodo di possesso. Il valore di dette attività, è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui esse sono detenute. Qualora le attività non siano più possedute alla data del 31 dicembre, si deve fare riferimento al valore di mercato rilevato al termine del periodo di detenzione (Circolare Agenzia delle Entrate n.28/E/2012).

Investimenti - Con tale termine, si intendono tutti i beni patrimoniali collocati all’estero, indipendentemente dall’effettiva produzione in Italia di redditi imponibili.
A titolo esemplificativo devono essere indicati gli immobili situati all’estero o i diritti reali immobiliari o quote di essi, gli oggetti preziosi e le opere d’arte che si trovano fuori dal territorio dello Stato, le imbarcazioni o le navi da diporto o altri beni mobili detenuti e/o iscritti nei pubblici registri esteri.

Attività estere di natura finanziaria - Si intendono quelle attività da cui derivano redditi di capitali o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera (ad esempio le partecipazioni al capitale o patrimonio di soggetti non residenti, le obbligazioni estere e i titoli similari, le valute estere, i depositi e i conti correnti bancari costituiti all’estero, i metalli preziosi detenuti all’estero, le attività finanziarie italiane detenute all’estero anche se in cassette di sicurezza).

Trasferimenti - Si intendono le movimentazioni effettuate dall’Italia verso l’estero, dall’estero verso l’Italia, fra due stati esteri o nell’ambito del medesimo stato estero.

Sanzioni e possibile riforma - Le violazioni relative alla compilazione della prima sezione prevedono una sanzione dal 5% al 25% delle somme non dichiarate; mentre le violazioni di cui alle sezioni seconda e terza prevedono una sanzione tra il 10% e il 50%. Per le violazioni che riguardano la prima e seconda sezione, è altresì prevista la sanzione accessoria della confisca dei beni per corrispondente valore.
È tuttavia in discussione alle Camere lo schema di Legge europea per il 2013, già approvato dal Governo, in cui sembrerebbe trovar spazio la tanto attesa riforma del modulo RW, all’insegna della semplificazione (tramite l'eliminazione delle sezioni I e III) e della riduzioni dei profili sanzionatori (che dovrebbero ridursi dal 10/50% al 5/25%). È auspicabile, tuttavia, che in via interpretativa l'amministrazione riconosca la possibilità di sanare le irregolarità passate con le sanzioni in misura fissa, come recentemente suggerito anche dell'Associazione italiana dottori commercialisti nella Norma di comportamento n. 185/2012.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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