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giovedì 30 giugno 2011

Dichiarazioni di terzi a supporto degli studi di settore

Le dichiarazioni di terzi possono assumere valore di presunzione grave, precisa e concordante unitamente ad altre prove che le rendono attendibili

La Cassazione puntualizza ancora i criteri di utilizzazione in sede di accertamento di parametri e studi di settore, con una nuova pronuncia (n. 14055 del 27 giugno 2011) che accoglie il ricorso del Fisco e cassa con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale la decisione della controversia.
Nello specifico, l’Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso avverso la pronuncia della C.T. Reg., lamentandone i seguenti profili:
- onere di effettuare ulteriori accertamenti diretti a suffragare la rettifica, tramite i parametri contabili, dei compensi dichiarati del contribuente;
- esclusione della rilevanza delle dichiarazioni del terzo;
- omessa analisi delle scritture contabili.
Viene premesso che studi di settore e parametri contabili legittimano il ricorso all’accertamento analitico-presuntivo quando i valori attraverso gli stessi determinati superano quelli dichiarati dal contribuente. Tali parametri standardizzati devono essere poi personalizzati con riferimento all’attività in concreto svolta dal contribuente, sulla scorta degli elementi da questo forniti in sede di contraddittorio. In sede contenziosa, il giudice tributario di merito è tenuto a valutare, preventivamente, gli elementi presuntivi forniti dall’Amministrazione finanziaria, volti a dimostrare l’idoneità del parametro prescelto a rappresentare il caso concreto, e, solo successivamente, potrà dare ingresso all’eventuale prova contraria del contribuente.
Nel caso di specie, il giudice di secondo grado non ha correttamente applicato tali principi, avendo negato valore presuntivo ai parametri applicati dall’ufficio accertatore e facendo carico questo di non aver disposto accertamenti più appropriati per acquisire elementi certi per suffragare le rettifiche basate sui parametri.
Esclusi incombenti ulteriori a carico del Fisco
A ben vedere – precisa la Cassazione – il potere impositivo dell’ufficio non è condizionato ad alcun ulteriore incombente, tra l’altro neppure previsto dalla Legge. Incombe, al contrario, sul contribuente fornire specifici elementi costituenti prova contraria alle presunzioni desunte dai parametri (supporti non prodotti nel caso di specie).
Nulla può essere mosso rispetto al comportamento dell’ufficio, il quale ha invece supportato gli avvisi di accertamento emessi con una copiosa documentazione e con le dichiarazioni di un terzo, nella specie la moglie separata del contribuente; quest’ultima aveva fornito al Fisco materiale (elenco clienti, documentazione informale ed extracontabile) dal quale si desumeva in modo attendibile l’omessa fatturazione della maggior parte delle prestazioni eseguite dal contribuente (svolgente la professione di veterinario).
Tali dichiarazioni, che, di regola, dovrebbero rivestire valore indiziario, acquisiscono nel procedimento di accertamento standardizzato in oggetto un “carattere fortemente presuntivo”, essendo supportate da elementi documentali che li rendono attendibili (così Cass. 9402/2007).
Anche rispetto all’omessa analisi delle scritture contabili del contribuente accertato viene accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate: la procedura di accertamento standardizzato mediante l’applicazione di studi di settore e parametri prescinde, infatti, dall’esame delle scritture contabili e non è preclusa dalla loro eventuale regolarità. Anzi, la loro regolarità non può neppure costituire valida prova contraria a fronte degli elementi presuntivi desumibili dai parametri.

martedì 28 giugno 2011

Arriva la bozza di riforma fiscale: addio IRAP, tre aliquote IRPEF e IVA a +1%

Prende forma il disegno di legge delega, che giovedì prossimo sarà all’esame del Consiglio dei Ministri insieme alla manovra correttiva
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Tre aliquote IRPEF (20, 30 e 40%) al posto delle attuali cinque, aumento dell’IVA di un punto percentuale per le aliquote del 10 e del 20% (che passerebbero, così, all’11 e al 21%), e soprattutto “addio” IRAP dal 2014. Questo il nocciolo della bozza del disegno di legge delega sulla riforma fiscale: il documento – lungo appena tre pagine, stando alle indiscrezioni di stampa – dovrebbe approdare in Consiglio dei Ministri giovedì prossimo, insieme al decreto sulla manovra correttiva di quest’anno, pari a 40 miliardi di euro.
Per molti versi, al di là delle tre aliquote IRPEF, già annunciate nei giorni scorsi, si tratta di un colpo di scena. A stupire maggiormente è la prevista abolizione, dal 2014, dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), che da sola porta allo Stato circa 38 miliardi di euro l’anno. Nata nel 1997, e introdotta l’anno successivo in Finanziaria, l’IRAP ha sostituito sette precedenti imposte dovute da lavoratori autonomi e imprese: contributi sanitari e tassa sulla salute, ILOR, ICIAP, patrimoniale per le imprese, tassa annuale sulla partita IVA e tasse di concessione comunale. Una piccola riforma federalista ante litteram, quella dell’IRAP, le cui basi furono poste già dal 1996 con l’obiettivo dichiarato di dare maggiore autonomia impositiva alle Regioni.
Tutto da rifare, secondo la bozza di riforma tributaria allo studio del Governo, impegnato anche sul fronte della nuova manovra correttiva da 40 miliardi, chiesta a gran voce dagli industriali. Per la leader di Confindustria Emma Marcegaglia, bisogna evitare che i conflitti interni alla maggioranza ne impediscano l’approvazione, perché “scelte diverse in questo momento sarebbero molto pericolose”, mentre l’ad Eni Paolo Scaroni auspica massimo rigore: “Negli ultimi tempi – ha spiegato – abbiamo visto qualche piccolo scricchiolio che non ci è piaciuto, il rigore è indispensabile”.
Ma non sono mancate reazioni negative alle ipotesi di manovra, che dovrebbe imporre una serie di tagli su pubblico impiego, enti locali, costi della politica e pensioni, con la soppressione dell’ICE (Istituto per il commercio estero) e la privatizzazione della Croce Rossa Italiana. Per oggi è prevista una manifestazione dei sindacati di base in difesa dei lavoratori della CRI, e proteste potrebbero arrivare anche per la riduzione del 10% del fondo FAS destinato alle Regioni del Mezzogiorno: “Ci troveremmo dinanzi a un colpo mortale contro la già fragile economia meridionale”, ha rimarcato il segretario nazionale di Noi Sud, Arturo Iannaccone.
Tornando alla riforma fiscale, l’abolizione dell’IRAP non è l’unica sorpresa arrivata in queste ore. L’innalzamento dell’IVA, infatti, era stato seccamente smentito la scorsa settimana dal Ministro dello Sviluppo Economico, Paolo Romani, all’Assemblea generale di Confcommercio: “Non è intenzione del Governo costruire la riforma del Fisco sull’aumento dell’IVA, sarebbe uno strumento che frena la crescita”, aveva spiegato, rassicurando il Presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli.
Se le indiscrezioni fossero confermate, invece, le due aliquote più elevate dell’IVA dovranno aumentare dell’1%. Le prime reazioni sono discordanti. Da un lato della barricata l’ufficio studi ANCC-COOP, che vede nell’incremento dell’IVA “una mossa perfetta per affossare la già scarsa propensione al consumo degli italiani”, mettendo “le mani in tasca ai meno abbienti”: l’aumento, secondo la COOP, colpirebbe l’acquisto di prodotti di largo consumo (carne, biscotti, cereali, prodotti farmaceutici e bollette), comportando per la famiglia media italiana un aggravio di 290 euro annui.
Per la CGIA di Mestre, risparmi compresi fra 435 e 573 euro
Di parere opposto la CGIA di Mestre, convinta che il mix di novità IRPEF-IVA possa far risparmiare ai nuclei familiari di 3 persone, monoreddito o con reddito doppio, una cifra annua compresa fra 435 e 573 euro. Più precisamente:
- per un lavoratore dipendente monoreddito con un figlio a carico e un imponibile IRPEF di 34.774 euro, l’aggravio d’imposta determinato dall’incremento IVA, pari a 166,37 euro, verrebbe compensato dalla diminuzione di 600,92 euro del carico fiscale IRPEF;
- per una famiglia bireddito, con un figlio a carico e un imponibile IRPEF di 34.774 euro, si arriverebbe invece a un risparmio di 573,83 euro annui.
Ulteriori interventi dovrebbero riguardare la classificazione, secondo 11 criteri, degli attuali 476 contributi statali – con priorità a lavoro, famiglie e giovani – e l’introduzione dal 2012 di un’aliquota unica al 20% per le rendite finanziarie, esclusi i titoli di Stato. Chi si aspettava un’autentica “rivoluzione copernicana” sul fronte fiscale, comunque, resterà deluso: “Impossibile fare una riforma in deficit – ha spiegato il Ministro Tremonti nel presentarne la bozza –, non si può sconquassare il bilancio dello Stato”.
 

lunedì 27 giugno 2011

La panoramica sui provvedimenti fiscali

Comunicazione clienti e fornitori, esclusi gli enti pubbliciCon un provvedimento del Direttore, l’Agenzia delle entrate torna sull’obbligo istituito dall’ultima manovra economica (D.L. 78/2010), specificando che lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri organismi di diritto pubblico non devono inviare alle Entrate i dati sulle operazioni rilevanti ai fini IVA né svolgere qualsiasi altro adempimento connesso.
Inoltre, il provvedimento mette a disposizione nuove specifiche tecniche per semplificare ulteriormente gli obblighi di comunicazione per i contribuenti, migliorando la qualità delle informazioni trasmesse.
(Direttore dell’Agenzia delle entrate, provvedimento del 21 giugno 2011)

Interessi di mora, ridotti dal 1° ottobre 2011Dal 1° ottobre 2011 gli interessi di mora sulle somme iscritte a ruolo pagate in ritardo si riducono al 5,0243%. Fino a tale data la misura è fissata al 5,7567%: la riduzione, quindi, è quasi di 0,75 punti percentuali.
Ai sensi dell’articolo 30 del DPR 602/1973, il contribuente che ritarda di oltre 60 giorni il pagamento della cartella deve aggiungere al debito notificato, gli interessi di mora dal giorno in cui gli viene recapitata la stessa fino al giorno del pagamento.
(Provvedimento Direttore Agenzia entrate n. 2011/95314 del 22 giugno 2011)

Pubblicate le risposte di TelefiscoSono state ufficializzate le risposte fornite dall’Agenzia delle entrate in occasione di Telefisco 2011 e altri incontri con la stampa specializzata. Tra i chiarimenti principali segnaliamo: le operazioni intracomunitarie e gli acquisti da fornitori esteri, come tutte le altre operazioni che qualificano i contribuenti minimi come debitori d’imposta, non comportano obblighi dichiarativi; quando un contribuente residente ha la delega di firma e prelievo sul conto corrente estero di un altro residente, anche il delegato è tenuto a compilare il quadro RW della dichiarazione; i lavoratori frontalieri sono esonerati dalla compilazione del quadro RW per le attività detenute all’estero nello stesso periodo d’imposta in cui si è realizzata la loro condizione.
(Agenzia delle entrate, circ. n. 28/E, 21 giugno 2011)

Il ravvedimento “parziale” non è una rateazioneVia libera al ravvedimento “frazionato” purché siano corrisposti gli interessi e le
sanzioni dovute e non siano intervenuti controlli. Una risoluzione dell’Agenzia delle entrate distingue il “ravvedimento parziale” dalla “rateazione” delle somme da ravvedimento. Quest’ultima non viene ammessa, in quanto consentirebbe al contribuente di cristallizzare il debito alla data del versamento della prima rata, più favorevole, diversamente dal ravvedimento parziale con cui invece sanzioni e interessi vengono calcolati volta per
volta in base al debito d’imposta residuo, sempre rispettando le relative scadenze.
(Agenzia delle entrate, ris. n. 67/E, 23 giugno 2011)

Varie
Le agevolazioni per gli autotrasportatori - Torna il libero accesso alle agevolazioni per gli autotrasportatori.
Anche quest’anno si confermano destinati alla categoria gli importi già erogati nel 2010. In particolare: le imprese di autotrasporto merci - conto terzi e conto proprio – possono recuperare nel 2011, fino a un massimo di euro 300 per ciascun veicolo (tramite compensazione in F24), le somme versate nel 2010 come contributo al Servizio
Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile (Agenzia delle entrate, comunicato stampa 21 giugno 2011).

Confermate le maggiorazioni IRAP e addizionale IRPEF per alcune regioni - Per l’anno d’imposta 2011, in Calabria, Campania e Molise è confermata l’applicazione delle vigenti maggiorazioni dell’aliquota, dell’imposta regionale sulle attività produttive nella misura di 0,15 punti percentuali e dell’addizionale regionale all’IRPEF nella misura di 0,30 (Agenzia delle entrate, comunicato stampa 23 giugno 2011).

Tassazione degli atti, la guida dei Notai - È disponibile sul sito del Consiglio notarile di Roma la prima guida operativa sulla tassazione degli atti notarili. Viene spiegato il prelievo di tutti gli atti, da quelli sui fabbricati a quelli societari, integrati con le note e gli indirizzi forniti dal Fisco

venerdì 24 giugno 2011

Ammesso il ravvedimento operoso «frazionato»

Per la ris. 67 dell’Agenzia, il contribuente può ravvedersi solo in parte, ma per la violazione «residua» le sanzioni saranno irrogate nella misura piena
L’Agenzia delle Entrate ha fornito interessanti e condivisibili specificazioni sul ravvedimento operoso, strumento deflativo del contenzioso alquanto utilizzato dai contribuenti. Mediante tale istituto, il contribuente, versando, entro determinati termini, la maggiore imposta, le sanzioni e gli interessi legali, può sanare eventuali errori od omissioni, prevenendo in tal modo l’attività di verifica fiscale.
Per le violazioni commesse dallo scorso 1° febbraio, la riduzione delle sanzioni conseguente al ravvedimento è, a seconda delle ipotesi, pari a un decimo del minimo o un ottavo del minimo (le riduzioni ante L. 220/2010 erano, invece, pari a un dodicesimo/un decimo del minimo, e ciò continua ad applicarsi per le violazioni commesse prima del 1° febbraio, anche se il ravvedimento viene posto in essere da tale data).
Con la risoluzione 67 pubblicata ieri, l’Agenzia si pronuncia sulla possibilità di versare le somme da ravvedimento in via dilazionata e sulla configurabilità di un ravvedimento solo parziale.
Per ciò che riguarda la prima fattispecie, si ribadisce quanto sostenuto con la recente circ. 28 del 2011 (§ 2.14): non è configurabile alcun pagamento rateale, in quanto tale possibilità deve essere prevista dalla legge, come è avvenuto per tutti gli altri strumenti deflativi del contenzioso, con l’eccezione della definizione agevolata delle sanzioni.
L’Agenzia, detto ciò, chiarisce che impossibilità di dilazione delle somme non vuol dire che sia precluso il versamento in più tranches, sempre che, beninteso, siano versati gli interessi e le sanzioni rapportati alla totalità delle imposte non corrisposte, e che il tutto sia posto in essere entro la scadenza contemplata per il ravvedimento.
In altri termini, una violazione relativa a UNICO 2010 può essere sanata versando gli importi in più tranches, a condizione che tutti vengano corrisposti entro il termine per l’invio di UNICO 2011, non essendo possibile affermare che il ravvedimento si perfezioni con la “prima rata”; del pari, se tra un versamento e l’altro interviene un atto istruttorio (esempio, questionario), il ravvedimento non è più valido, quantomeno con riferimento alla parte versata fuori termine o dopo l’inizio della verifica fiscale.
No al ravvedimento parziale fuori termine
Il ravvedimento “parziale” non è quindi precluso: a tal fine, “è necessario che siano corrisposti interessi e sanzioni commisurati alla frazione del debito d’imposta versato tardivamente”.
Come sostenuto in precedenza, il limite ai “pagamenti scaglionati” è l’inizio di una verifica fiscale: in tal caso, “l’omesso versamento della parte di debito che residua non può beneficiare delle riduzioni delle sanzioni previste dal citato art. 13 che, invece, andranno irrogate dagli Uffici, secondo le regole ordinarie”.
Pertanto, nonostante ciò non sia stato analizzato nella risoluzione, occorrerà la notifica di apposito atto di contestazione, definibile a nostro avviso con sanzioni ridotte ad un terzo, posto che non vi sono motivi ostativi alla definizione agevolata.
Viene riportato anche un esempio, relativo alla regolarizzazione del secondo acconto IRPEF per l’anno 2010, sanabile entro i termini per l’invio di UNICO 2011.
Ipotizzando che le somme da versare siano pari a 100, il contribuente, entro il 30 settembre 2011, può versare la quota capitale in più tranches (20, 40, 30 e 10), con sanzioni e interessi.
Invece, il ravvedimento si perfeziona non per l’intero, ma limitatamente all’importo versato se, entro il 30 settembre 2011, si corrisponde solo una parte, ad esempio 20, con i correlati sanzione e interessi.

giovedì 23 giugno 2011

Economia e finanza: gli avvenimenti di GIOVEDI' 23 giugno

Il Parlamento europeo si riunisce per la nomina di Mario
Draghi alla presidenza della Bce. A Gerusalemme il
presidente della Bce, Jean-Claude Trichet, interviene alla
Israeli Presidential Conference. A Roma il centro studi
Confindustria illustra le proprie previsioni economiche
mentre si riunisce l'assemblea annuale di Confcommercio. A
livello macroeconomico l'Istat comunica l'indice di fiducia
dei consumatori relativo a giugno mentre l'Eurozona rende
noto il dato sulla fiducia delle imprese a giugno.

FINANZA
- Milano: incontro di Cattolica Assicurazioni con la
comunita' finanziaria per la presentazione del piano
strategico per il triennio 2011-2013. Ore 11,00. Presso
Hotel Principe di Savoia, piazza della Repubblica, 17.
- Roma: iniziano i lavori dell'International Arab Banking
Summit 2011 sul tema "The future of Mena: impact on the
global economy". Ore 9,00. Rome Cavalieri Hotel.
- Messina: Terna presenta "Sorgente-Rizziconi" il Ponte
dell'Energia tra Sicilia e Calabria. Ore 11,00.
Intervengono, tra gli altri, Luigi Roth, presidente di
Terna; Flavio Cattaneo, amministratore delegato; Stefania
Prestigiacomo, ministro dell'Ambiente. Palacultura di
Messina, viale Boccetta, 343.

ASSEMBLEE
- Firenze: assemblea ordinaria e straordinaria Pramac. Ore
8,30. Parte ordinaria: bilancio al 31/12/2010, nomine,
varie. Parte straordinaria: modifiche statutarie. Lungarno
Vespucci, 30.

ECONOMIA
- Milano: incontro "Banking Forum 2011, verso un nuovo modo
di fare banca", organizzato da Business International. Ore
9,00. Presso enterprise Hotel, Corso Sempione, 91.
- Milano: conferenza stampa Euler Hermes "Import Export
Mondo & Italia. La crisi 2008/09 ha ridisegnato la
geografia del commercio mondiale? Un'analisi incrociata
settore/Paese". Ore 11,00. Presso Hotel Bulgari, via
Fratelli Gabba, 7/b.
- Milano: presentazione dei palinsesti Autunno 2011 di La7.
Ore 11,00. Presso Area 56, via Savona, 56.
- Milano: seminario Mazars su "La gestione degli
Expatriates: aspetti legali, contributivi e fiscali". Ore
14,00. Presso Hotel Manin, via Manin, 7.
- Milano: Ing Direct "Accende il futuro", celebrazione dei
risultati del progetto a favore dell'istruzione in Etiopia
realizzato con Unicef. Ore 20,30. Presso Castello
Sforzesco,.
- Senago (Mi): convegno "Produrre Innovazione", organizzato
da Tecnologie Meccaniche in collaborazione con Ucimu -
Sistemi per Produrre. Ore 14,15. Partecipa, tra gli altri,
Gian Maria Gros-Pietro, professore ordinario di Economia,
Luiss Guido Carli; Marco Vitale, economista d'impresa.
Presso Villa San Carlo Borromeo. Termina domani.
- Solbiate Olona (Va): assemblea annuale dei Soci di
Compagnia delle Opere Alto Milanese, su "Le forze che
cambiano la storia sono le stesse che cambiano il cuore
dell'uomo". Ore 18,00. Presso Hotel Le Robinie, via per
Busto, 9.
- Torino: "Come e perche' fare affari nelle Filippine",
roadshow di presentazione del Paese, organizzato da Il Sole
24 Ore Radiocor, Newsmercati, Centro Estero delle Camere
del Piemonte, Confindustria e Ice. Ore 10,30. Tra i
relatori e business testimonials: Luca Fornari,
ambasciatore d'Italia a Manila, Hubert d'Aboville,
presidente di ECCP (European Chamber of Commerce of the
Philippines) e di Paris-Manila Technology, Massimo di Nola,
Il Sole 24 Ore Radiocor. Presso Centro Congressi Torino
Incontra, via Nino Costa, 8.
- Colleretto Giacosa (To): Bracco Imaging Workshop:
"Sustainable chemistry, last call to build up a clean
future". Ore 14,30. Partecipa, tra gli altri, Diana
Bracco, presidente Progetti speciali 'Ricerca e
Innovazione' e 'Expo 2015' di Confindustria. Presso Centro
Ricerche Bracco, Bioindustry Park.
- Vicenza: convegno "Reti di Impresa: nuovi modelli
organizzativi, finanziamento e fiscalita'", organizzato da
Studio Zanguio. Ore 10,00. Presso Palazzo delle Opere
Sociali, piazza Duomo, 2.
- Marghera (Ve): workshop organizzato da eAmbiente e
eEnergia in collaborazione con Symbola, Fondazione per le
qualita' italiane su "Gestione dell'Energia da fonti
rinnovabili e Quarto Conto Energia". Ore 9,00. Segue tavola
rotonda su "Potenzialita' e sviluppo del fotovoltaico e
delle Fer". Presso Porta dell'Innovazione, parco
Scientifico Tecnologico Vega, Sala Conferenze, via delle
Industrie, 9.
- Trieste: "Alfonso Desiata, l'assicuratore,
l'intellettuale, la persona". Ore 17,30. Partecipano, tra
gli altri, Giovanni Perissinotto; Raffaele Agrusti; Amerigo
Borrini. Ore 17,30. Presso Assicurazioni Generali, piazza
Duca degli Abruzzi, 2.

mercoledì 22 giugno 2011

C’è alternatività fra «spesometro» e «redditometro»

Valgono come spese le rate di mutuo restituite nel corso dell’anno, anche se la parte data a mutuo riduce la consistenza della spesa iniziale
imgLa circ. 28/2011 diffusa ieri conferma quanto in precedenza affermato dall’Agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco 2011 e del Forum organizzato da Italia Oggi lo scorso 14 gennaio in tema di accertamento sintetico, e ciò acquista una particolare rilevanza in tema di alternatività tra i due strumenti accertativi.
È ormai noto a tutti gli operatori del settore che il DL 78/2010 ha radicalmente modificato l’art. 38 del DPR 600/73, e che, allo stato attuale, non sono ancora stati emanati i decreti attuativi, ove verranno individuati i nuovi coefficienti “redditometrici”. Per ciò che concerne il “redditometro”, quindi, non si può ancora dire nulla, visto che occorre attendere le tabelle ministeriali. La spesa patrimoniale (detta anche “spesometro”), invece, non necessita di norme di rango secondario, in quanto, a decorrere dagli accertamenti sul 2009, le spese sostenute varranno quale maggior reddito, sussistendo, ovviamente, lo scostamento del 20%, anche per un solo periodo d’imposta.
Nel “vecchio” sistema, la spesa si presumeva sostenuta nell’anno della sua effettuazione e nei quattro precedenti, quindi veniva imputata per un quinto in ogni periodo d’imposta. Il decreto del 1992 (valevole fino agli accertamenti sul 2008) ammetteva espressamente che alla determinazione “redditometrica” dell’imponibile potesse sommarsi il quinto degli incrementi patrimoniali: in sostanza, ammetteva la cumulabilità tra “redditometro” e “spesometro”.
L’Agenzia delle Entrate, interpretando la norma in maniera costituzionalmente orientata, ovvero alla luce della capacità contributiva, sostiene (§ 6.1) che i due strumenti di accertamento sintetico saranno alternativi, e che la scelta del metodo da utilizzare verrà fatta in base alle risultanze istruttorie: quindi, o si usa il “redditometro” o lo “spesometro”, e ciò è anche coerente con il nuovo sistema, ove la spesa verrà imputata interamente nell’anno di acquisto, con sensibile aggravio delle aliquote IRPEF.
Nel § 6.2, poi, si conferma l’assunto secondo cui le rate di mutuo restituite alla banca saranno vagliate quale spesa nel periodo d’imposta. Va da sé che i mutui continuano a essere una sorta di “arma a doppio taglio”, come evidenziato in un precedente intervento (si veda “Mutui: arma a doppio taglio per il redditometro” del 7 gennaio 2011). Infatti, se da un lato l’acquisto dell’immobile varrà come spesa solo in merito all’esborso effettuato (defalcato quindi della quota presa a mutuo), dall’altro le rate restituite costituiranno spesa per il loro ammontare nei successivi anni.
Quale prova contraria conta il reddito effettivo
Si confida nel fatto che i tecnici del Ministero, nelle emanande tabelle, espungano ogni riferimento alle rate di mutuo ai fini della determinazione “redditometrica” dell’imponibile, visti gli effetti che ciò ha comportato, effetti, come evidenziato nell’intervento citato, davvero abnormi.
L’ultimo chiarimento concerne la prova contraria, argomento centrale nella difesa contro le rettifiche sintetiche.
Si ribadisce che l’entità del possesso di poste “legalmente escluse dalla formazione della base imponibile” deve essere vagliata alla luce del reddito effettivo. Così, se il contribuente dichiara ad esempio redditi da locazione di immobili di interesse culturale in base al criterio catastale, come ammesso dalla normativa vigente, ai fini della prova contraria il Fisco deve tenere conto non del criterio catastale, ma del canone percepito (sull’argomento si veda “Redditometro: conta il reddito effettivo” del 29 gennaio 2011).
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martedì 21 giugno 2011

Minusvalenze su partecipazioni a riporto limitato in UNICO

I soggetti non imprenditori non possono compensarle con plusvalenze soggette a un regime di tassazione diverso
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Con riferimento alle minusvalenze di natura finanziaria realizzate da soggetti non imprenditori, gli artt. 67 e 68 del TUIR individuano tre differenti regimi:
- minusvalenze su partecipazioni qualificate (art. 67, comma 1, lett. c) del TUIR;
- minusvalenze su partecipazioni non qualificate, altri titoli, valute, metalli ecc. (art. 67, comma 1, lett. c-bis), c-ter) e c-quater));
- minusvalenze su partecipazioni in società residenti in Stati a fiscalità privilegiata.
Per ognuna delle fattispecie citate, se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, l’eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.
In ogni caso, le eccedenze di minusvalenze non sono deducibili dal reddito complessivo prodotto.
Tuttavia, il limite sopramenzionato non è l’unico. Secondo quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 52 del 10 dicembre 2004, infatti, non è possibile compensare una minusvalenza determinata secondo uno dei regimi di tassazione sopramenzionati con una plusvalenza soggetta ad un regime di tassazione differente. Pertanto, una minusvalenza derivante dalla cessione di una partecipazione qualificata non può essere compensata con una plusvalenza prodotta dalla cessione di una partecipazione non qualificata, per la quale occorrerà liquidare l’imposta sostitutiva del 12,50% ai sensi dell’art. 5, comma 2 del DLgs. 461/97.
I principi testé illustrati sono riportati all’interno del modello UNICO 2011 PF, il quale divide il quadro RT in sezioni differenti a seconda della tipologia di partecipazione ceduta.
In particolare, il quadro RT del modello UNICO 2011 deve essere compilato dalle persone fisiche, dalle società semplici e dagli enti non commerciali per dichiarare le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni detenute al di fuori del regime d’impresa.
Compensazioni nel quadro RT di UNICO 2011 PF
La compensazione tra plusvalenze e minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate avviene nel quadro RT del modello UNICO, nell’apposita sezione III “Plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate”, al rigo RT31.
Le eventuali eccedenze di minusvalenze devono essere indicate, invece, più in basso, al rigo RT42, che le suddivide a seconda del periodo d’imposta in cui si sono prodotte.
Lo stesso meccanismo si applica anche per le minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate e dalla cessione di partecipazioni in soggetti residenti in Paradisi fiscali, le quali devono essere indicate rispettivamente nei righi RT20 ed RT43.
In ogni sezione, quindi, devono essere indicate le minusvalenze relative ad ogni regime di tassazione senza alcuna possibilità di effettuare alcuna compensazione intersoggettiva.
Con riferimento alle partecipazioni in soggetti residenti in Paradisi fiscali (per il 2010 secondo le liste contenute nel DM 21 novembre 2001), si ricorda che nella sezione IV del modello UNICO 2011 PF devono essere indicate anche le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate non negoziate in mercati regolamentati.

lunedì 20 giugno 2011

La Cassazione amplia la difesa nel «redditometro»

I giudici sembrano parlare di presunzioni semplici: se così fosse, la tutela del contribuente sarebbe garantita
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Nuove frontiere difensive negli accertamenti da “redditometro”, ove venisse confermata l’affermazione della Corte di Cassazione relativa al carattere di presunzione semplice dei decreti ministeriali  del 1992.
I giudici, con la sentenza n. 13289 depositata ieri, affrontano vari temi sull’accertamento da “redditometro”, ma, leggendo la sentenza, si potrebbe anche desumere che sia “scappata la penna”, in quanto la Cassazione, sic et simpliciter, estende all’accertamento sintetico, sebbene in un obiter dictum, principi ormai assodati in tema di studi di settore e parametri contabili.
Per ciò che concerne il carattere presuntivo dei coefficienti, occorre rimarcare che, secondo giurisprudenza più che consolidata, essi costituiscono presunzioni legali relative: quindi, come conseguenza, da un lato, per l’Ufficio è sufficiente dimostrare la disponibilità del bene per far scattare il “redditometro”, dall’altro, il contribuente deve provare che il maggior reddito determinato è posseduto grazie a redditi esenti o soggetti a imposizione alla fonte (non può, invece, contestare il coefficiente di redditività oggettivamente considerato e dire: non è vero che il possesso dell’auto costa, come dice il decreto del 1992, circa 30.000 euro l’anno, ma molto di meno, quindi il reddito attribuibile deve essere ridimensionato; si vedano “L’auto posseduta in «zona franca» blocca il redditometro” del 6 giugno scorso e “Le tabelle ACI non invalidano il redditometro” del 3 marzo scorso).
Ora, la Corte afferma testualmente che, “in ordine alla pretesa fiscale fondata, come nel caso, sull’utilizzazione dei coefficienti detti le sezioni unite di questa Corte (sentenza 18 dicembre 2009 n. 26635) hanno affermato il seguente (condivisibile) principio di diritto (ribadito da Cass. trib. 5 ottobre 2010 nn. 22552-22555, 4 giugno 2010 n. 13594, 21 maggio 2010 n. 12558, ex permultis)“: l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è stabilita dalla legge, ma nasce in sede di contraddittorio.
Se così davvero fosse, sono, a mio avviso, da intendersi superate le critiche mosse in precedenti interventi sull’impossibilità della difesa del contribuente nel “redditometro”: infatti, se si verte nell’ambito delle presunzioni semplici, e la gravità, precisione e concordanza si formano nel contraddittorio, allora va da sé che il contribuente, producendo le tabelle ACI, può dimostrare l’incoerenza dei coefficienti, specie ove presumono che una vecchia BMW comporti spese annuali per 30.000 euro. Estremizzando, il contribuente può produrre una cartella esattoriale sul bollo auto, una richiesta di pagamento per la RC auto e tabelle chilometriche ove si evince che i km percorsi in un anno sono stati 200, dimostrando così che non sostiene nessuna spesa per l’auto, da qui l’impossibilità di imputare alcunché dal punto di vista “redditometrico”.
Sì ai questionari su dati in possesso degli Uffici
Stesso discorso per le collaboratrici familiari, che imputano un reddito di circa 65.000 euro, non parliamo delle vere e proprie assurdità che il decreto comporta per la restituzione delle rate di mutuo, che incidono di molto sulla determinazione sintetica del reddito.
Troppo bello per essere vero, si trasformerebbe il redditometro in uno strumento consono alla capacità contributiva non dichiarata. Questo è il motivo per cui, prima, ci si è chiesti se non sia “scappata la penna” alla Cassazione.
Prima di affermare che il “redditometro” è ora una presunzione semplice, sarebbe opportuno attendere conferme da parte della giurisprudenza.
I giudici evidenziano poi che, in sede di questionario, gli Uffici possono chiedere “specificazioni” circa beni la cui documentazione è già in loro possesso, siccome ciò non contrasta con l’art. 6 della L. 212/2000, ma, in sostanza, è strumentale all’attuazione del contraddittorio.
Inoltre, pare che la Cassazione affermi come non sia sufficiente, al fine di escludere il “fatto indice” dal novero del “redditometro”, che il contribuente, senza ulteriori dimostrazioni, affermi che il bene è utilizzato nell’esercizio di impresa.
Anche questi ultimi due aspetti sono meritevoli di ulteriori commenti, sui quali si tornerà, siccome, dal testo della corposa sentenza, a nostro avviso, non è chiaro ciò che, in concreto, i giudici abbiano inteso sostenere.
In altri termini, gli Uffici possono o no chiedere, con conseguente verificarsi della preclusione probatoria, dati e informazioni su immobili e auto, possono chiedere quante auto e quanti immobili possiede il contribuente? L’Ufficio può utilizzare ai fini del “redditometro” beni dell’impresa individuale, spettando al contribuente l’onere di provare l’effettivo utilizzo nell’impresa.
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giovedì 16 giugno 2011

Alla cassa gli esclusi dalla proroga

I versamenti devono essere effettuati entro oggi oppure entro lunedì 18 luglio, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo
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Scade oggi, giovedì 16 giugno 2011, l’ultimo giorno utile per eseguire i versamenti relativi al saldo delle imposte per il 2010, nonché alla prima rata di acconto per il 2011 derivanti dai modelli UNICO 2011 e IRAP 2011, senza maggiorazioni.
La scadenza riguarda tutti i contribuenti, diversi dalle persone fisiche, per i quali non trova applicazione il differimento dei termini di versamento disposto dal DPCM 12 maggio 2011. Si tratta, nello specifico, dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore oppure che, sebbene sia stato approvato lo studio, dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito, per ciascuno studio di settore, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (attualmente pari a 5.164.569 euro). Tra i soggetti “estranei” agli studi di settore si contano, ad esempio, i soggetti titolari solo di reddito agrario (es. società semplici), oppure per i quali trovano applicazione i parametri contabili.
Versamento con maggiorazione entro il 18 luglio
In alternativa, tali soggetti possono comunque adempiere gli obblighi di versamento entro il 16 luglio 2011 (differito a lunedì 18), applicando la maggiorazione dello 0,4%, a titolo di interesse corrispettivo.
Invece, i contribuenti che beneficiano della proroga, ovvero tutte le persone fisiche, anche se non soggette agli studi di settore, e i soggetti diversi dalle persone fisiche, se assoggettati agli studi di settore (alle condizioni indicate in “Studi di settore: proroga dei versamenti anche per esclusione o inapplicabilità” del 13 giugno 2011), hanno maggior tempo a disposizione, potendo adempiere:
- entro il 6 luglio 2011, senza alcuna maggiorazione;
- dal 7 luglio 2011 al 5 agosto 2011, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.
Si segnala che il differimento dei termini di versamento non riguarda i soggetti IRES, anche se assoggettati agli studi di settore, che hanno termini ordinari di versamento successivi al 16 giugno 2011 per effetto della data di approvazione del bilancio o rendiconto, oppure di chiusura del periodo di imposta.
Dal punto di vista oggettivo, si ricorda che i versamenti toccati dalla proroga riguardano:
- le imposte dirette (IRPEF e IRES), le relative addizionali e l’IRAP;
- il primo acconto della “cedolare secca sugli affitti”;
- gli altri versamenti che devono essere effettuati entro il termine previsto per i pagamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, in scadenza il 16 giugno.
Con riguardo a tale ultima categoria, si segnalano, a titolo esemplificativo, i versamenti delle imposte sostitutive (come quella per i “contribuenti minimi” o sui premi di produttività), dell’IVA per l’adeguamento agli studi di settore (compresa l’eventuale maggiorazione del 3% di cui all’art. 2 comma 2-bis del DPR 195/99), dei contributi previdenziali INPS dovuti dagli artigiani, dai commercianti e dai professionisti e del diritto annuale alle Camere di Commercio (si veda “Proroga dei versamenti per il diritto annuale” del 2 giugno 2011).
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mercoledì 15 giugno 2011

Contributi sul reddito «eccedente»: istruzioni INPS per i lavoratori autonomi

L’Istituto previdenziale fornisce istruzioni a commercianti, artigiani e liberi professionisti in vista delle prossime scadenze
Con la circolare n. 84 dello scorso 13 giugno 2011, l’INPS ha fornito le istruzioni e i chiarimenti relativi alle modalità di riscossione per il 2011 dei contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale, e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata ex lege n. 335/1995.
L’Istituto previdenziale informa di aver provveduto, previo scambio di dati con l’Agenzia delle Entrate, alla spedizione di un prospetto di liquidazione contenente l’indicazione degli importi e delle causali per il versamento dei contributi previdenziali relativi all’anno 2011, accompagnato da una lettera esplicativa delle modalità di determinazione degli importi dovuti dai commercianti e artigiani titolari di partita IVA. Si precisa, inoltre, che per coloro che non sono titolari di partita IVA sono stati spediti anche i necessari F24.
Nella circolare, l’INPS ricorda che i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi, così come disposto dal DL n. 63/2002, convertito in L. n. 112/2002.
Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, il versamento ai fini previdenziali, come è noto, coincide con quello ai fini fiscali e deve essere effettuato a saldo degli eventuali acconti versati nell’anno precedente. Con il saldo sarà versato anche l’acconto relativo ai redditi 2011. A tal proposito, si ricorda che il DPCM 12 maggio 2011 dispone, per quest’anno, uno slittamento dei termini delle scadenze, fissando al 6 luglio 2011 (e non più al 16 giugno) il pagamento delle imposte dirette, dell’IRAP e dell’acconto della cedolare secca; tale slittamento è previsto anche per quei contributi che devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi. In tal senso, nella circolare 84/2011 si precisa che la proroga riguarda indistintamente le persone fisiche, mentre per tutti gli altri la modifica dei termini si riferisce soltanto alle attività interessate dagli studi di settore. Se poi i versamenti vengono effettuati oltre il 6 luglio ma entro il 5 agosto 2011, è prevista una maggiorazione dello 0,40%, che deve essere versata separatamente dai contributi utilizzando la causale “API” per gli artigiani, “CPI” per i commercianti e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo, oppure la causale contributo “DPPI” nel caso dei liberi professionisti.
Per quanto riguarda il reddito imponibile da assoggettare ai contributi, per l’INPS deve essere preso in considerazione il totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2010, al netto di eventuali perdite dei periodi di imposta precedenti scomputate dal reddito dell’anno. Premesso questo, gli elementi che costituiscono la base imponibile per il calcolo della contribuzione dovuta sono indicati nei quadri: RF (impresa in contabilità ordinaria), RG (impresa in regime di contabilità semplificata e regimi forfetari) e RH (redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate). Tali redditi, sottolinea l’INPS, devono essere integrati anche con quelli eventualmente derivanti, agli iscritti alle Gestioni, dalla partecipazione a srl denunciati con il modello UNICO SC.
Inoltre, nel caso dei liberi professionisti, nella circolare si evidenzia la novità introdotta nella dichiarazione UNICO PF 2011, ovvero la possibilità, ai fini della determinazione dell’imponibile contributivo, di indicare nei righi da RR5 a RR7 della sezione II del Quadro RR del modello UNICO PF se anche altri redditi hanno concorso al raggiungimento del massimale retributivo oltre il quale, nella Gestione separata, non è più dovuta la contribuzione.
Nel caso dei c.d. contribuenti “minimi”, l’INPS specifica che la base imponibile per il calcolo dei contributi viene determinata dalla differenza tra il reddito lordo o perdita (rigo CM6) e le perdite pregresse (rigo CM9). Il reddito assoggettabile, infatti, deve essere considerato al netto delle perdite pregresse, ma al lordo dei contributi previdenziali che il contribuente dovrà indicare nel rigo CM7.
Altro aspetto importante esaminato nella circolare 84/2011 è quello della rateizzazione, che può avere ad oggetto esclusivamente i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile. La prima rata deve essere corrisposta entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell’acconto eventualmente differito, mentre le altre rate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza per i titolari di partita IVA, ed entro la fine di ciascun mese per tutti gli altri contribuenti. In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre 2011.
Infine, l’INPS ricorda che il Quadro RR del modello UNICO PF 2011 deve essere compilato, ai fini della determinazione dei contributi dovuti per l’anno 2010, sulla base dei redditi dichiarati per il medesimo anno, dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e commercianti. L’importo eventualmente risultante a credito dal Quadro RR potrà essere portato in compensazione nel modello F24.
 

venerdì 10 giugno 2011

Oneri deducibili e detraibili - Risposte ai quesiti

L’Agenzia delle Entrate fornisce le risposte ad una serie di quesiti in merito ad oneri deducibili e detraibili formulati dai Caf.


Intermediazione immobiliare:

possono essere detratti i costi per l’intermediazione immobiliare per l’acquisto della «prima casa», sostenuti prima della stipula di preliminare e rogito, a condizione che tali spese siano sostenute in occasione dell’acquisto dell’immobile.
Il beneficio della detrazione viene meno se poi l’acquisto non viene concluso.


Riconoscimento del titolo di studio estero:

non sono detraibili, in quanto non assimilabili alle spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, i contributi pagati all’università pubblica per il riconoscimento della laurea conseguita all’estero.


Spese di assistenza specifica:

nel caso in cui l’istituto di cura certifichi le spese deducibili indicando come unico intestatario della fattura il paziente ricoverato, il familiare che ha sostenuto effettivamente (in tutto o in parte) tali spese, per poterle dedurre, deve integrare la fattura, annotandovi l’importo dallo stesso versato.


Prestazioni sanitarie riabilitative:

rientrano tra gli oneri detraibili le spese sostenute per le prestazioni fornite dagli esercenti le professioni elencate nel D.M. 29.3.2001 (es. podologo, fisioterapista, logopedista, ortottista, ecc.) a condizione che tali prestazioni siano state prescritte da un medico.


Interventi di risparmio energetico in edifici oggetto o meno di ampliamento:
la detrazione del 55% non spetta in caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento dell’edificio, essendo considerato «nuova costruzione»; diversamente, in caso di ristrutturazione senza demolizione e ampliamento, la suddetta detrazione compete solo per le spese relative alla parte esistente, rimanendo comunque esclusi gli interventi di riqualificazione globale dell’edificio.

giovedì 9 giugno 2011

Caro contribuente, giustifica le spese


Benvenuti nel nuovo «redditometro» che, dopo la riscrittura nella manovra estiva dell'anno scorso, mette l'occhio su un ampio ventaglio di spese «indicative», e ai classici acquisti di aerei e barche affianca viaggi, contributi a colf e dipendenti, frequenza di centri benessere e acquisti d'arte, e che muove ora i primi passi reali.
Lo fa con gli «avvisi» che in questi giorni hanno cominciato a raggiungere i primi contribuenti caratterizzati da spese apparentemente troppo gonfie rispetto ai redditi dichiarati. I moltiplicatori che dovrebbero trasformare ogni tipologia di spesa in reddito presunto non si sono ancora affacciati, per cui è probabile che il confronto sia basato su entrate e uscite in valore assoluto di ogni contribuente: quando le spese superano del 20 per cento le Entrate, può diventare un problema.
Il Fisco suggerisce di «considerare con attenzione le opportunità di ravvedimento», che permettono di pagare le tasse mancanti e il 12,5 per cento di sanzione (un ottavo del minimo) entro fine settembre, e consiglia di «tenere presente questa comunicazione anche ai fini dell'imminente dichiarazione 2010». In realtà per chi si ravvede la sanzione dovrebbe essere ancora quella vecchia, pari a un decimo del minimo, perché l'innalzamento ad un ottavo previsto dalla legge di stabilità 2010 scatta per le violazioni commesse a partire da febbraio 2011, mentre qui si parla del 2009.
L'avviso, insomma, doveva partire ora per aiutare gli adeguamenti spontanei: a meno di errori o incongruenze, segnalabili all'Agenzia via web o telefonata ai centri di assistenza, chi non imbocca la strada pacifica e non ha spiegazioni alternative per le proprie spese si espone al rischio di sanzioni piene, perché nel nuovo meccanismo le spese che superano del 20 per cento il reddito dichiarato potranno essere considerate entrate in nero, e generare imposta e sanzione (dal 100 per cento al 200 per cento dell'evaso).
Gianni Trovati, pag. 3 – Il Sole 24 ORE di Mercoledì 8 giugno 2011

mercoledì 8 giugno 2011

«Clienti e fornitori»: escluse le operazioni con l’estero

imgLa circ. 24 dell’Agenzia precisa che l’obbligo rimane fermo per esportazioni «indirette» e triangolazioni comunitarie
Recentemente, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 24 del 30 maggio 2011, è intervenuta fornendo importanti chiarimenti in merito all’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di importo pari o superiore a 3.000 euro, introdotto dall’art. 21 del DL n. 78/2010, e successivamente attuato con provvedimento direttoriale del 22 dicembre 2010.
La circolare n. 24, per quel che interessa in questa sede, contiene importanti chiarimenti, soprattutto con riferimento alle operazioni “con l’estero”. In particolare, nel confermare l’esclusione dall’obbligo di comunicazione delle esportazioni, di cui alle lett. a) e b) del DPR n. 633/72, “in quanto soggette all’obbligo di emissione della bolletta doganale, e, quindi, già conosciute all’Amministrazione finanziaria”, precisa che l’obbligo rimane fermo per le seguenti operazioni: le esportazioni “indirette”, di cui all’art. 8, comma 1, lett. c) del DPR n. 633/72, trattandosi di cessioni interne effettuate a favore di esportatori abituali, e le triangolazioni comunitarie, di cui all’art. 58 del DL n. 331/93, in quanto anch’esse sono operazioni interne, trattandosi di cessioni eseguite da un operatore nazionale a favore di altro soggetto IVA nazionale, con consegna dei beni direttamente da parte del primo cedente all’acquirente finale stabilito in altro Stato UE.
In merito alla prima categoria di operazioni, la precisazione dell’Agenzia è senz’altro corretta, in quanto lo stesso provvedimento direttoriale del 22 dicembre 2010 esclude espressamente le esportazioni di cui all’art. 8, lett. a) e b) del DPR n. 633/72, ossia quelle “dirette”, di cui alla lett. a), con trasporto a cura del cedente nazionale, nonché quelle di cui alla lett. b), con trasporto a cura del cessionario fuori dalla UE entro 90 giorni dalla consegna. In realtà, nell’ambito delle esportazioni di cui alla lett. a) vi sono pure quelle triangolari, nelle quali intervengono due operatori nazionali, e più precisamente: il primo cedente effettua una cessione interna, ma non imponibile, nei confronti di altro operatore nazionale (secondo cedente o promotore della triangolazione), con consegna diretta all’acquirente extra-UE ed il secondo cedente effettua un’esportazione non imponibile nei confronti del proprio cliente extra-UE.
Entrambe le suddette operazioni godono del regime di non imponibilità, e per entrambi i soggetti le operazioni stesse concorrono alla formazione dello status di esportatore abituale. A tale proposito, infatti, sia per il primo cedente, sia per il promotore della triangolazione, il beneficio della non imponibilità si realizza allorché si fornisca la prova dell’avvenuta uscita dei beni dal territorio della UE (con DAE o altro mezzo di prova equipollente).
Orbene, posto che l’esclusione dall’obbligo di comunicazione è giustificato dalla circostanza che le suddette operazioni sono già “monitorate”, si potrebbe sostenere che l’esclusione è concessa anche alla cessione interna (tra primo cedente e secondo cedente) nell’ambito delle operazioni triangolari, in quanto rientranti nel novero delle esportazioni non imponibili di cui all’art. 8, comma 1, lett. a) del DPR n. 633/72.
Da chiarire l’esclusione per la cessione interna in operazioni triangolari
Su tale aspetto, tuttavia, sarebbe opportuno un ulteriore intervento da parte dell’Amministrazione, anche alla luce del successivo chiarimento, riferito alle triangolari comunitarie (art. 58 del DL n. 331/93), per le quali l’obbligo di comunicazione si giustifica con l’assimilazione delle stesse (sia pure “ai soli fini del trattamento non imponibile Iva”) alle esportazioni.
A differenti conclusioni, come già anticipato, si deve pervenire per le triangolazioni comunitarie, di cui all’art. 58 del DL n. 331/93, le quali, a differenza delle esportazioni, non sono soggette all’obbligo di indicazione negli elenchi INTRASTAT per quanto riguarda la cessione “nazionale” tra primo cedente e secondo cedente, e quindi non sono operazioni già conosciute da parte dell’Amministrazione finanziaria. Per le stesse resta quindi l’obbligo di comunicazione, e ciò sembra confermato dal successivo chiarimento contenuto nella circolare n. 24/2011, riferito alle “operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario”. Le informazioni relative a tali informazioni, infatti, sono già contenute nei modelli INTRA e riscontrabili tramite il sistema VIES.
Resta ferma, a prescindere dall’obbligo di inclusione negli elenchi INTRASTAT, l’esclusione dall’obbligo di comunicazione delle prestazioni di servizi rese da operatori nazionali nei confronti di soggetti passivi d’imposta stabiliti in altri Paesi UE, fuori campo IVA, ai sensi dell’art. 7-ter del DPR n. 633/72, in quanto operazioni non rilevanti ai fini di detto tributo.
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lunedì 6 giugno 2011

Acconto ICI 2011 entro il prossimo 16 giugno

La somma da versare è pari al 50% dell’imposta complessiva, calcolata in base all’aliquota e alle detrazioni applicabili all’anno precedente

img/ Arianna ZENI
Entro il 16 giugno 2011 deve essere eseguito, ai sensi dell’articolo 10 comma 2 del DLgs. n. 504/1992 il versamento dell’acconto ICI per l’annualità d’imposta 2011. Rispetto allo scorso anno, non sono intervenute significative novità legislative in merito ai criteri che sottendono la liquidazione e il versamento dell’imposta (è necessario comunque controllare le delibere comunali adottate). In relazione alla normativa ICI, infatti, consta soltanto il rituale aggiornamento dei coefficienti necessari per la capitalizzazione dei costi iscritti in bilancio riguardo ai fabbricati delle imprese del gruppo D non ancora dotati di rendita (DM 14 marzo 2011) (si veda “Per gli immobili d’impresa ICI invariata nel 2011” del 5 aprile 2011) e la disposizione relativa all’iscrizione della rendita presunta per gli “immobili fantasma” che non sono stati dichiarati entro i termini di legge.
A norma del citato comma 2, i versamenti dell’ICI dovuta per l’annualità 2011 devono essere eseguiti in due rate: l’acconto ICI entro il 16 giugno 2011 e il saldo ICI entro il 16 dicembre 2011. Il contribuente ha facoltà comunque di dar luogo al versamento dell’ICI dovuta per il 2011 in un’unica soluzione, versando l’intero ammontare del tributo comunale entro il termine previsto per il versamento dell’acconto (16 giugno 2011). In tal caso, in sede di liquidazione del tributo, occorre applicare le aliquote e le detrazioni deliberate dal Comune per l’anno in corso (2011).
L’acconto ICI è pari al 50% dell’imposta dovuta per l’intero anno, calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni applicabili all’anno precedente. In pratica, il calcolo dell’acconto ICI deve essere effettuato nel modo che segue, a seconda che si verifichi:
- il possesso per l’intero semestre: l’acconto è pari al 50% dell’imposta calcolata per 12 mesi, utilizzando le aliquote e le detrazioni dell’anno precedente, riferite alla destinazione attuale dell’immobile;
-  il possesso per parte del semestre: l’acconto è pari all’imposta relativa al periodo di possesso nel semestre, utilizzando le aliquote e le detrazioni dell’anno precedente, sempre riferite alla destinazione attuale dell’immobile.
Si ricorda che l’articolo 1 del DL n. 93/2008 (conv. L. n. 126/2008), ha disposto l’abolizione dell’ICI sull’abitazione principale, nonché sulle relative pertinenze, a partire dall’anno 2008. Per il riconoscimento dell’esenzione è necessario che ricorrano, in linea generale, le seguenti condizioni (ris. Dipartimento delle Finanze 5 giugno 2008 n. 12, § 1): la sussistenza della soggettività passiva in capo a una persona fisica che possiede un immobile a titolo di proprietà o altro diritto reale, l’iscrizione dell’immobile in una categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9 e la concreta destinazione dell’unità immobiliare ad abitazione principale da parte dello stesso soggetto. L’esenzione ICI, infatti, non riguarda quegli immobili classificati nelle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).
L’esclusione dall’ICI si applica anche in relazione ad alcune tipologie di unità immobiliari assimilate all’abitazione principale, per legge o in base a quanto stabilito dal regolamento o dalla delibera comunale vigenti alla data del 29 maggio 2008. Si ricorda che sono assimilati all’abitazione principale per legge gli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dai soci assegnatari, gli immobili degli IACP regolarmente assegnati e l’ex casa coniugale non assegnata al coniuge separato o divorziato che ne è soggetto passivo. A discrezione del Comune, invece, possono essere assimilate all’abitazione principale esclusivamente le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti, di cui all’articolo 59 comma 1 lett. e) del DLgs. n. 446/1997 e le abitazioni di proprietà di soggetti anziani o disabili ricoverati in via permanente, a condizione che non siano locate, di cui all’art. 3 comma 56 della L. n. 662/1996.
Le modalità di determinazione della base imponibile variano in funzione della tipologia di bene immobile interessata. In particolare, l’art. 5 del DLgs. n. 504/92 statuisce diversi criteri per la determinazione della base imponibile con riferimento, rispettivamente, ai fabbricati iscritti in Catasto e dotati di rendita catastale, ai fabbricati non iscritti in Catasto e sprovvisti di rendita catastale, ai fabbricati non iscritti in Catasto e non dotati di rendita catastale che risultino a un tempo classificabili nel gruppo D (fabbricati a destinazione speciale), interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, ai fabbricati in corso di costruzione o di ristrutturazione, ai terreni agricoli e alle aree fabbricabili.
Per i fabbricati iscritti in Catasto e dotati di rendita catastale, la base imponibile per la determinazione dell’ICI dovuta in acconto per il 2011 si determina rivalutando del 5% la rendita risultante in Catasto alla data del 1° gennaio 2011 e moltiplicando il risultato così ottenuto per il relativo coefficiente. Eventuali modifiche o variazioni della rendita intervenute in corso d’anno avranno quindi effetto soltanto a partire dal 2012.
Con riferimento ai fabbricati “fantasma” individuati nell’ambito della procedura di cui all’art. 2 comma 36 del DL 262/2006 (conv. L. n. 286/2006), l’articolo 2 comma 5-bis del DL n. 225/2010 prevede una particolare decorrenza, in deroga alle vigenti disposizioni, sia per la rendita catastale presunta (attribuita d’ufficio e iscritta transitoriamente in Catasto, ex art. 19 commi 10 e 12 del DL n. 78/2010, in caso di inadempimento di parte entro il termine del 30 aprile 2011), sia per quella successivamente dichiarata come rendita proposta o attribuita come rendita catastale definitiva.
Tali rendite producono effetti fiscali fin dalla loro iscrizione in Catasto, con decorrenza dal 1° gennaio 2007, a meno che il contribuente fornisca la prova idonea a dimostrare, in sede di autotutela, una diversa decorrenza. Pertanto, se il proprietario non è in grado di dimostrare che l’immobile è stato costruito più tardi, la rendita presunta avrà efficacia retroattiva.
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venerdì 3 giugno 2011

Per la cedolare secca conta l’accatastamento

Con la circolare 26 di ieri, l’Agenzia afferma che la destinazione abitativa dell’immobile non è sufficiente per esercitare l’opzione
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L’art. 3 del DLgs. 23/2011 ha introdotto un regime speciale, alternativo all’ordinario regime IRPEF dei redditi fondiari, adottabile per opzione dalla persona fisica proprietaria di un immobile abitativo locato, al di fuori dell’esercizio dell’attività imprenditoriale o professionale, ovvero dal titolare di un diritto reale di godimento sullo stesso (c.d. cedolare secca). Le relative modalità operative sono state, inizialmente, definite con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, il n. 55394 dello scorso 7 aprile, la cui specifica osservanza è stata, poi, chiarita dall’Amministrazione finanziaria con la circ. n. 26 di ieri, 1° giugno 2011.
Il documento ha fornito, in primo luogo, alcune rilevanti precisazioni sotto il profilo soggettivo, e in particolare che il regime della cedolare secca non è invocabile per i redditi derivanti dalla locazione di fabbricati ad uso abitativo oggetto di proprietà condominiale, né dall’imprenditore individuale o dal lavoratore autonomo, nemmeno qualora conceda in locazione un immobile abitativo a un proprio dipendente, a prescindere dal titolo di utilizzo da parte di quest’ultimo. Analogamente, sono esclusi i contratti perfezionati con conduttori che agiscono nell’esercizio dell’attività d’impresa o professionale, indipendentemente dall’eventualità di un successivo utilizzo per le finalità abitative di collaboratori o dipendenti.
La circolare ha, inoltre, affrontato il caso del possesso pro quota del predetto diritto, riconoscendo la facoltà dell’esercizio disgiunto dell’opzione, e dunque la manifestazione dei relativi effetti esclusivamente nei confronti dei locatori che se ne sono avvalsi. Il regime della cedolare secca può, quindi, essere applicato anche rispetto a una porzione dell’immobile locato.
Per quanto concerne, invece, il presupposto oggettivo di accesso al regime speciale, la circ. n. 26/2011 ha chiarito che non è previsto un vincolo minimo di durata del contratto, essendo applicabile anche agli atti non soggetti all’obbligo di registrazione in termine fisso, ovvero stipulati per un periodo inferiore ai trenta giorni all’anno. L’esercizio dell’opzione non è, tuttavia, prospettabile con riferimento alle locazioni di immobili che, pur essendo destinati ad uso abitativo, risultano iscritti in una categoria catastale diversa dalla A: è il caso, ad esempio, dei fabbricati censiti come negozi oppure uffici. Sono, inoltre, esclusi dalla cedolare secca i contratti di locazione aventi ad oggetto immobili accatastati come abitativi, ma affittati per uso ufficio oppure promiscuo. È, invece, riconosciuta l’applicazione della cedolare secca nel caso di contratti stipulati con enti pubblici o privati non commerciali, purché dall’atto risulti la destinazione dell’immobile all’utilizzo abitativo, in conformità delle proprie finalità.
Elencati alcuni casi particolari ammessi al regime della cedolare secca
La circolare ha altresì affrontato alcuni casi particolari, rispetto ai quali è contemplata l’ammissione al regime della cedolare secca:
- l’intervento di un’agenzia immobiliare, operante come mero intermediario tra il locatore e il conduttore;
- la locazione di un immobile abitativo, compreso nel medesimo contratto nel quale è affittato anche un fabbricato strumentale: l’opzione è, naturalmente, ammessa con riferimento al solo edificio ad uso residenziale. Analogamente, non è obbligatorio esercitare l’opzione relativamente a tutti gli immobili abitativi oggetto di un contratto di locazione, potendo aderire alla cedolare secca anche soltanto per uno di essi: al ricorrere di tale ipotesi, qualora sia previsto un canone indiviso, il fitto rilevante ai fini della cedolare secca deve essere individuato adottando un criterio proporzionale, fondato sulla rendita catastale di tutte le unità interessate dal corrispettivo. Diversamente, nel caso dell’affitto di unità di un fabbricato abitativo provvisto di un’unica rendita catastale, deve essere applicato un identico regime impositivo: in altri termini, la manifestazione dell’opzione per la cedolare secca, relativamente a una sola porzione dell’immobile, vincola allo stesso esercizio anche per il reddito derivante dalla contemporanea locazione di altre porzioni del medesimo edificio;
- le pertinenze del fabbricato locato, oggetto di affitto tra le medesime parti, non necessariamente nell’ambito dello stesso contratto, purché successivo ed espressamente richiamato: tali unità accessorie sono tutte assoggettabili al regime facoltativo, a patto che dall’atto risulti il vincolo pertinenziale.
La circolare ha, infine, precisato che la cedolare secca non è applicabile ai contratti di affitto di immobili situati all’estero, né a quelli di sublocazione in genere, in quanto produttivi di redditi diversi (art. 67, comma 1, lett. f) e h), del TUIR), anziché di natura fondiaria.
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