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lunedì 1 luglio 2013

Unico e spese di ristrutturazione

Doppio limite alla detrazione

Premessa – Per il contribuente che ha sostenuto gli oneri di ristrutturazione, effettuando il pagamento dei medesimi, in parte prima del D.L. n. 83/2012, cioè prima del 26 giugno 2012 (in questo caso si applica la percentuale di detrazione del 36%), e in parte dopo l’approvazione di tale decreto-legge, (che ha elevato la percentuale di detrazione ed il tetto massimo di spesa) non sono previste disposizioni volte a limitare la detrazione. Il contribuente può pertanto fruire della maggiore detrazione del 50%, determinata entro il limite di 96.000 euro, in luogo di quella meno favorevole (del 36%) per gli oneri sostenuti entro il 25 giugno 2012.

D.L. crescita 
- Nel corso del periodo d’imposta 2012 e nel 2013 è stata approvata una serie di misure con l’intento di agevolare la ripresa del settore edile a seguito della crisi che ha colpito l’intero Paese, ma in particolare il mercato edile/immobiliare. Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (2), contenente “Misure urgenti per la crescita del Paese”, ha reso più conveniente la detrazione spettante ai contribuenti che hanno sostenuto oneri per l’esecuzione di interventi di ristrutturazione straordinaria e, più in generale, riguardanti il recupero del patrimonio edilizio.

Le modifiche - In particolare tale provvedimento ha reso più vantaggioso il beneficio fiscale per effetto di una duplice modifica. La percentuale di detrazione, applicabile dall’entrata in vigore del decreto (dal 26 giugno 2012) e fino al 30 giugno 2013, è stata elevata al 50% in luogo di quella precedente del 36%. Inoltre è stato anche incrementato il “tetto” massimo di spesa essendo ora possibile determinare la detrazione applicando la predetta percentuale all’importo massimo di 96.000 euro.

Effetti su Unico 2013 - Sono quindi sorti alcuni dubbi interpretativi nel passaggio al sistema più “favorevole”. Ad esempio il contribuente potrebbe aver sostenuto gli oneri di ristrutturazione, effettuando il pagamento dei medesimi, in parte prima dell’intervento del legislatore (in questo caso si applica la percentuale del 36%), ed in parte dopo l’approvazione del citato decreto-legge che ha elevato la percentuale di detrazione ed il “tetto” massimo di spesa. Non è del tutto chiaro, sia pure in talune specifiche ipotesi, come determinare la detrazione spettante da far valere all’interno del modello UNICO 2013.

I dubbi - L’Agenzia delle Entrate ha affrontato, fornendo una serie di chiarimenti, l’ipotesi di un contribuente che ha sostenuto spese per interventi sul medesimo immobile per 48.000 euro entro il 25 giugno 2012 e per 96.000 euro nel periodo 26 giugno 31 dicembre del 2012. Il contribuente ha chiesto chiarimenti ed in particolare se fosse possibile scegliere la detrazione di cui fruire nel modello UNICO 2013. In altre parole ove la risposta fosse stata affermativa il contribuente avrebbe tralasciato la detrazione pari al 36% al fine di fruire di quella spettante nella misura del 50% sul limite massimo di spesa di 96.000 euro.

Circolare 13/E/2013 - La soluzione fornita dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 13/E del 2013 in esame è stata positiva. Secondo quanto affermato dalla circolare “non sono previste disposizioni volte a limitare l’applicazione nell’ipotesi che un contribuente abbia già sostenuto spese agevolabili fino al 25 giugno 2012”. Inoltre deve essere anche osservato come l’incremento della detrazione sia stato previsto con l’intento di favorire il settore edilizia, quindi con la finalità di incentivare la maggiore richiesta di interventi di ristrutturazione. Il contribuente può pertanto fruire della maggiore detrazione del 50%, determinata entro il limite di 96.000 euro, in luogo di quella meno favorevole (del 36%) per gli oneri sostenuti entro il 25 giugno 2012.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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