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martedì 30 aprile 2013

Professionisti: detraibilità di più auto ai fini IVA


Un lavoratore autonomo, nell’ambito della propria attività professionale, può dedurre costi d’acquisto e di gestione in relazione a una sola autovettura.
Recentemente la DRE della Toscana lo scorso 6 febbraio 2013, propone un ragionamento del tutto diverso, ammettendo dal punto di vista Iva, la detrazione dell’imposta anche in relazione a più autovetture.
Se tale orientamento fosse recepito dall’Amministrazione Finanziaria, la convenienza fiscale conseguente potrebbe compensare gli effetti negativi che la Legge di Stabilità 2013 ha causato, nella sfera delle imposte dirette (riduzione dal 40% al 20% dei costi deducibili sostenuti).

La deducibilità dei costi
 - L’art. 164, co.1, lett. b) del Tuir detta le regole per la deducibilità dei costi per professionisti e imprese: per entrambi essa è fissata nella misura del 20% dell’importo sostenuto, comunque nei limiti di un tetto massimo fiscalmente riconosciuto al costo del veicolo stesso fissato a: € 18.075,99 per autovetture e autocaravan, € 4.131,66 per i motocicli e € 2.065,83 per i ciclomotori.
Dunque, un ingegnere che acquista un’AUDI TT coupé nera, che utilizza per l’attività professionale e per la vita privata, a un costo d’acquisto pari ad € 60.000 + Iva, considerando il 60% di Iva indetraibile, dovrà valutare ai fini della deducibilità un costo sostenuto per l’acquisto del veicolo pari ad € 67.560.
Tale costo sarà deducibile nel limite di € 3.615,20 (il 20% di € 18.076). Ciò significa che egli potrà effettivamente dedurre il 6% del costo sostenuto per l’acquisto della vettura.
La stessa situazione si avrebbe anche nel caso di acquisizione del veicolo tramite leasing, in quanto va verificato il costo di competenza e rapportato il tetto massimo fiscale al costo sostenuto dal concedente, oltre al fatto che la durata del contratto deve essere almeno pari al piano di ammortamento fiscale (4 anni) o per i contratti sottoscritti dal 29/04/12 (a seguito delle modifiche apportate dal D.L. n.16/12), la deduzione deve essere spalmata su un arco temporale di 4 anni, indipendentemente dalla durata effettiva del contratto. Se l’utilizzo avviene tramite noleggio, rimane il limite massimo deducibile pari a € 3.615,20.
Si ricorda, comunque, che il lavoratore autonomo può beneficiare della deduzione con riferimento a un solo veicolo, sia che questo sia stato acquistato tramite finanziamento o tramite locazione finanziaria o noleggio.
Nel solo caso dello studio associato, sarà possibile computare in deduzione il costo d’acquisto e le spese di gestione in relazione a tante auto quanti sono i professionisti associati.

Attesa la stretta sulla deducibilità dei costi auto, il professionista può scegliere di assegnare una o più auto ai propri dipendenti in uso promiscuo: l’art.164, co.1 lett. b-bis del Tuir riconosce una deduzione pari al 70% (senza tetto massimo fiscale).
Ad esempio lo Studio di un ingegnere che ha il seguente parco auto:
- un’AUDI TT coupé nera utilizzata dal professionista stesso;
- un New Beattle nero, assegnata in uso promiscuo alla dipendente, incaricata di recarsi presso i cantieri seguiti dallo studio al fine di verificare lo stato di avanzamento dei lavori;
- una FIAT Cinquecento a diposizione di tutti gli altri operatori dello studio.
potrà dedurre le spese dell’AUDI TT al 20%, mentre i costi della New Beattle sono deducibili al 70%. I costi della FIAT Cinquecento non sono deducibili, dato che è già presente un’altra autovettura intestata al professionista che beneficia della deduzione.

Il trattamento ai fini Iva – Da un punto di vista Iva, l’articolo 19-bis1 lett. c) del Decreto IVA stabilisce che la misura di detrazione prevista per le imprese con riferimento all’acquisto della vettura, così come per le spese di gestione (carburanti, spese di custodia, manutenzioni e riparazioni, ecc) è pari al 40% anche per i professionisti.
Sul punto si è espressa la DRE della Toscana, in particolare circa l’applicabilità o meno della disposizione che limita la deduzione dei costi a un solo veicolo per professionista, anche alla sfera IVA.
Con la risposta del 6 febbraio 2013 protocollo n.911–4942/13, l’Amministrazione Finanziaria riafferma la limitazione della detrazione dell’IVA, agganciandola al principio di inerenza, che già a priori va rispettato.
Non solo, ma nega che la rilevanza ai fini delle imposte dirette di un solo veicolo abbia i connotati di una presunzione assoluta. Il Decreto IVA non contempla tale vincolo.
Va detto che il professionista singolo, privo di struttura, difficilmente potrebbe sostenere l’inerenza di ulteriori veicoli, ma coloro che, per ragioni di organizzazione del proprio studio, già posseggono più di una vettura potrebbero valutare tale orientamento.
Nell’esempio precedente, l’imposta pagata per le spese di gestione della FIAT Cinquecento, a disposizione di tutti i collaboratori dello studio, potrebbe essere detratta (al 40%).
Autore: Redazione Fiscal Focus

lunedì 29 aprile 2013

Minimi: nel quadro LM non va la ritenuta


Al contribuente minimo non resta che l’istanza di rimborso

Premessa – Nel quadro LM di Unico 2013 è stata eliminata la riga dedicata alla ritenute subite dai minimi. Potrebbe però presentarsi il caso del contribuente minimo che ha subito una ritenuta nel corso del 2012. In tale ipotesi il contribuente minimo per recuperare la ritenuta si il trova costretto a presentare un’istanza di rimborso.

Nuovo regime dei minimi - Dall'1.1.2012 è entrato in vigore il regime dei minimi previsto dall'art. 27, co. 1 e 2, D.L. 6.7.2011, n. 98, conv. con modif. dalla L. 15.7.2011, n. 111 che ha sostituto quello, in vigore dal 2008, introdotto dall'art. 1, co. 96-117, L. 24.12.2007, n. 244. La novella legislativa è stata dettata dalla necessità di limitare l'accesso del regime di favore a taluni contribuenti marginali, a rischio di esclusione dal mondo del lavoro, come giovani e disoccupati. Con il nuovo regime oltre che limitare le possibilità di accesso è stato previsto anche l’abbassamento del imposta sostitutiva dal 20% al 5%.

Ritenuta – Data l'esiguità del prelievo il provvedimento attuativo del 22 dicembre 2011 ha previsto che al pagamento dei compensi/corrispettivi non si debba applicare la ritenuta d'acconto, in modo da evitare l'insorgere di crediti d'imposta strutturali. A tal fine è necessario rilasciare un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i compensi/corrispettivi concorrono a formare un reddito di lavoro autonomo (generalmente assoggettato a una ritenuta d'acconto del 20%) o d'impresa (come nel caso di ricavi per intermediazioni assoggettati a ritenuta d'acconto) già assoggettato a imposta sostitutiva.

Quadro LM – Per dichiarare i redditi percepiti in tale regime il contribuente in Unico PF 2013 deve compilare il quadro LM che ha sostituito il quadro CM presente fino a Unico PF 2012. In tale quadro è stata recepita la novità secondo cui il contribuente non è più soggetto a ritenuta, in quanto il rigo CM 13 “Ritenute d’acconto” (presente nel quadro CM di Unico 2012) è stato eliminato.

Ritenute nel 2012 - Nel corso del 2012 si può, però, riscontrare il fatto che un contribuente minimo abbia comunque subito la ritenuta d’acconto (si pensi alla fattura emessa nel 2011 nel regime dei vecchi minimi incassata nel 2012 per la quale il sostituto d’imposta ha trattenuto la ritenuta d’acconto ovvero alla fattura emessa nel 2012 a un soggetto privato che usufruisce della detrazione Irpef 36% - 50% che all’atto del pagamento la banca ha trattenuto la ritenuta d’acconto).

Istanza di rimborso - Per tali situazioni, salvo gli auspicabili chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’unica possibilità per recuperare tali somme sembrerebbe essere l’istanza di rimborso ex art. 38, D.P.R. n. 600/73. Bene farebbe l'Agenzia delle Entrate a stabilire che eventuali ritenute subite nell'arco del 2012 possono essere tranquillamente indicate dai minimi nel riepilogo del reddito, quadro RN, ma a oggi in mancanza di chiarimenti da parte dell’amministrazione finanziaria l’unica soluzione possibile sembra essere quella della presentazione dell’istanza di rimborso per le ritenute subite.
Autore: Devis Nucibella

venerdì 26 aprile 2013

730/2013:a fine mese la consegna al Sostituto


Entro fine mese si consegna il modello 730 al Sostituto d'imposta, senza allegare documenti.

Prima scadenza per il 730/2013 – La presentazione della dichiarazione dei redditi prende il via con i lavoratori dipendenti e i pensionati che possiedono solo determinati redditi e che, entro il prossimo 30 aprile possono presentare al proprio datore di lavoro o ente pensionistico, il modello 730/2013 per chiudere i propri conti con le imposte direttamente nella busta paga e nella rata della pensione. Il modello 730 è un modello semplificato per la dichiarazione dei redditi, per la quale basterà solo inserire i dati richiesti, anagrafici e reddituali, non si deve spedire nessun documento all'Agenzia delle Entrate, e sarà il sostituto d'imposta, datore di lavoro o ente pensionistico, a curarne la trasmissione telematica all'Amministrazione Finanziaria. Se non si fa in tempo per il 30 aprile, si può sempre ricorrere al CAF o a un intermediario abilitato entro il 31 maggio. Con il 730, il saldo delle imposte per l'anno passato avviene nello stipendio o pensione, a partire dal mese di luglio per i dipendenti, e da agosto o settembre per i pensionati.

Chi può utilizzare il modello 730 - Il modello 730 può essere utilizzato da:
- pensionati o lavoratori dipendenti, compresi i dipendenti italiani inviati all'estero per lavoro;
- contribuenti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente;
- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione di prodotti agricoli e di piccola pesca;
- i sacerdoti della Chiesa cattolica;
- i giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive;
- soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
- produttori agricoli esonerati dalla presentazione del modello 770 e delle dichiarazioni Irap e Iva.

Si possono dichiarare:
- redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati;
- redditi dei terreni e dei fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva (prestazioni non abituali);
- redditi diversi (terreni e fabbricati all'estero);
- alcuni redditi assoggettabili a tassazione separata.

Dove si reperisce il modello - Il modello si può scaricare da internet, dal sito dell'Agenzia delle Entrate, o ritirare gratuitamente presso gli uffici comunali. Se si possiede un computer l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione on line sul proprio sito un modello “editabile” compilabile, e successivamente stampabile per poi essere sottoscritto, stampato e presentato al sostituto (o al CAF o professionista abilitato). L’Agenzia delle Entrate ha messo inoltre a disposizione anche una procedura informatica, che consente non solo di compilare la dichiarazione dei redditi, ma anche di salvarne una copia e stamparla. Il programma, a differenza del modello “editabile", permette la compilazione guidata del modello.

La scadenza del 30 aprile – Il modello 730 da presentato da soli o con il coniuge, in forma congiunta, si deve consegnare entro il 30 aprile, al sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), già compilato e senza allegare nessuna documentazione, oppure entro il 31 maggio, a un Caf o a un professionista abilitato, esibendo le "carte" necessarie a verificare la conformità dei dati dichiarati, la certificazione delle ritenute subite e i documenti che attestano il diritto alle deduzioni.
Autore: Redazione Fiscal Focus

mercoledì 24 aprile 2013

Riflessi Irpef e Iva nel caso di inquilino moroso.


Uno dei meccanismi più perversi da un punto di vista tributario, interessa la tassazione del reddito fondiario che si genera da un immobile locato, qualora l’inquilino risulti moroso.

Immobili a uso abitativo concessi da persone fisiche - L'art. 8 della L. n. 431/98 afferma che i canoni di locazione di immobili a uso abitativo non percepiti non devono essere dichiarati se, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, si è concluso il procedimento di convalida di sfratto per morosità del conduttore.
In questo caso va comunque dichiarata la rendita catastale (quadro RB di Unico PF 2013 o B del 730/2013).
Il comma 5 dello stesso art. 8, modificando l'art. 26 del Tuir, ha disposto che le eventuali imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare (fruibili nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo). 
Per determinare il credito d'imposta spettante è necessario riliquidare la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali in base all'accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, sono state pagate maggiori imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi, al fine di calcolare le imposte pagate in più relativamente ai canoni non percepiti.
Il meccanismo quindi è abbastanza complesso e ingiusto, dato che considerati i tempi di svolgimento del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, un contribuente si trova comunque ad anticipare delle imposte su canoni non percepiti.
Non solo, ma tale possibilità viene riconosciuta soltanto nell'ipotesi di contratti di locazione di immobili a uso abitativo, quindi, per immobili appartenenti alla categoria catastale “A” (A/10 escluso). Se, quindi, oggetto del contratto è, ad esempio, un deposito o un negozio, la norma di favore non trova applicazione.
Di conseguenza, i canoni non percepiti relativi ad immobili a uso non abitativo, continuano a essere dichiarati indipendentemente dalla loro percezione o meno.
Nel caso di un contratto di locazione riferito oltre che all’abitazione anche alle sue pertinenze (es. garage, cantina, ecc.), provviste di autonoma rendita, una soluzione certa non esiste; sembra abbastanza logico estendere la non tassabilità dei canoni anche alle quote relative alle pertinenze.
Poi, l'eventuale successiva riscossione totale o parziale dei canoni, per i quali si è usufruito del credito d'imposta, comporta l'obbligo di dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria), il maggior reddito imponibile rideterminato.

I controlli dell'Amministrazione finanziaria - Lo strumento che l'Amministrazione Finanziaria utilizza per verificare se sia stato dichiarato o meno il canone risultante dal contratto di locazione, è quello dell'accertamento parziale (art. 41-bis del D.P.R. n. 600/1973): attraverso una procedura automatizzata, vengono incrociati i dati risultanti dai contratti di locazione registrati presso l'ufficio del registro con quelli dichiarati dal contribuente nel quadro RB di Unico (o B del 730). Se le somme non corrispondono il contribuente si vede recapitare un avviso di accertamento parziale nel quale sono indicate, oltre alle maggiori imposte dovute, anche le sanzioni applicate. A nulla rileva, dunque, il fatto che nel 2012 il conduttore non abbia pagato i canoni risultanti dal contratto di locazione e, conseguentemente, il proprietario abbia assoggettato a tassazione l'immobile secondo le regole catastali.

Immobili concessi da soggetti IVA 
- Se è un imprenditore che concede in locazione un immobile ed emette quindi fattura per tale prestazione, come deve comportarsi nel caso si trovi dinanzi a un inquilino moroso?
A fronte di fatture emesse con Iva per canoni di locazione non pagati, a seguito di decreto ingiuntivo e sentenza di sfratto, può emettere nota credito?
Per le locazioni, vere e proprie prestazioni di servizi, il momento impositivo ai fini IVA coincide con l’incasso del corrispettivo, per cui in caso di morosità il locatore non è tenuto ad emettere fattura.
Se invece è stata effettuata una pre-fatturazione (la fattura è stata emessa prima del pagamento del canone), in base all'art. 26 del D.P.R. 633/1972, è consentita l'emissione di note di variazione in diminuzione senza limitazione temporale solo in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o esecutive rimaste infruttuose.
Dato che il contratto di locazione è da considerare risolto solo con lo sfratto convalidato dal giudice, per l'emissione della nota di credito, è necessario che sia stata avviata una procedura esecutiva (azione di sfratto per morosità ex art. 658 c.p.c.) e la stessa sia andata infruttuosa.
Nel merito l'Agenzia delle Entrate ha affermato che l’infruttuosità deve essere accertata e documentata dall'autorità preposta alla procedura (Circolare 17/4/2000, n. 77/E).
Dal punto di vista della tassazione Irpef o Ires, inoltre, in presenza di fabbricati strumentali per natura o di immobili merce, i canoni di locazione concorrono alla formazione del reddito d'impresa secondo il principio di competenza, in base a quanto stabilito contrattualmente e indipendentemente dal relativo incasso.
Solo nel caso in cui lo sfratto venga convalidato dal giudice, il contratto è risolto e dunque, i canoni di locazione non concorreranno più alla formazione del reddito d'impresa.
Per i canoni maturati per competenza e non riscossi, potrebbero essere dedotte le perdite su crediti, ai sensi dell’art. 101 del Tuir, in presenza di elementi certi e precisi. 
Tuttavia, né contabilmente né fiscalmente si ritiene che tale requisito possa essere soddisfatto dalla semplice sentenza di sfratto per morosità che, nonostante certifichi la risoluzione anticipata del contratto, non dimostra con certezza l'insolvenza del debitore, quindi la deducibilità della perdita.
Autore: Redazione Fiscal Focus

martedì 23 aprile 2013

IMU: le scadenze 2013


I contribuenti verseranno l’acconto IMU 2013 il prossimo 17 giugno 2013 (in quanto il 16 è domenica) e, a differenza del 2012, procederanno al calcolo dell’imposta dovuta, non applicando le aliquote ordinarie (base), ma lasciando capacità di manovra ai comuni.

L’acconto 2013 - L’art.10 del D.L. n. 35/2013 ha, infatti, previsto che i comuni procedano all’invio telematico al MEF delle deliberazioni delle aliquote (e dei regolamenti) entro il 9 maggio 2013, in modo tale che il 13 maggio 2013 siano visibili e fruibili in rete a tutti i contribuenti.
Per determinare correttamente l’imposta, dunque, non è sufficiente prendere a riferimento le aliquote utilizzate in sede di saldo 2012, ma va verificato quanto deliberato dai sindaci per l’anno 2013. L’importo dell’acconto potrebbe essere uguale a quello del saldo, infatti, solo se le aliquote non subiscono modificazioni.
Due sono le scadenze per i versamenti, quindi: un primo acconto in scadenza il 17 giugno 2013 (in quanto il 16 è domenica) e il saldo al 16 dicembre 2013.
Si ricorda che l’art. 9 comma 3 del D.Lgs. 23/2011 prevede il pagamento dell’IMU anche in un’unica soluzione il 17 giugno 2013; tale scelta, viste le premesse, non sembra consigliabile, atteso che a fine anno sarebbe, comunque, necessario versare un conguaglio integrativo.
Se i comuni non riuscissero a rispettare le tempistiche loro imposte, sarebbe ipotizzabile l’utilizzo delle aliquote deliberate precedentemente.

Il saldo 2013 -
 L’incertezza, poi, non finisce a giugno, ma si protrarrà sino a novembre, quando gli enti locali, al fine di ripristinare gli equilibri di bilancio, potranno nuovamente ritoccare le aliquote relative ai tributi di propria competenza, anche dopo l’approvazione del bilancio di previsione.
Essi, infatti, entro il 09 novembre 2013 dovranno inviare al MEF le aliquote deliberate per il saldo 2013, le quali verranno pubblicate entro il 16 novembre 2013 sul sito del MEF, dove saranno visibili a tutti gli utenti.

La compensazione con il credito Irpef
 – Va ricordato che l’imposta municipale unica viene pagata attraverso la presentazione del modello F24, uno strumento molto utile per poter compensare l’IMU con eventuali crediti che derivino nei confronti di diversi enti impositori, come lo Stato, le Regioni, i Comuni, l’Inps, l’Inail o l’Enpals.
La compensazione viene realizzata non solo con il modello F24, trasmesso e presentato anche se a saldo zero, ma anche grazie al modello 730/2013 e nello specifico attraverso la compilazione del quadro I. 
Se il contribuente vuole utilizzare l’intero credito risultante dal 730 per il pagamento dell’IMU, occorrerà barrare la colonna 1 del rigo I1, mentre la colonna 2 è riservata solo all’indicazione dell’importo del credito che si intende utilizzare in compensazione.
Ne deriva che in sede di conguaglio il sostituto di imposta non effettuerà il rimborso dei crediti in busta paga (in caso di utilizzo integrale del credito nei confronti del pagamento dell’imposta municipale unica) o effettuerà un rimborso parziale, equivalente alla differenza tra il credito spettante e quanto invece indicato nel quadro I quale importo da utilizzare in compensazione per il pagamento dell’imposta municipale unica.
In conseguenza di questa scelta il contribuente, nel mese di luglio o agosto, non otterrà il rimborsocorrispondente alla parte del credito che ha chiesto di compensare per pagare l’IMU.
In caso di presentazione della dichiarazione in forma congiunta, i coniugi possono scegliere autonomamente se e in quale misura utilizzare il credito risultante dalla liquidazione della propria dichiarazione per il pagamento dell’IMU dovuta da ciascuno di essi. Non è, invece, consentito utilizzare il credito di un coniuge per il pagamento dell’IMU dovuta dall’altro coniuge.

Tuttavia, dati i tempi ristretti per il calcolo dell’acconto, che probabilmente si ridurranno ulteriormente (dal 13 maggio 2013 – data in cui vengono rese note le delibere sul sito del MEF- al 17 giugno 2013 – data di versamento dell’acconto), è consigliabile evitare la compilazione del quadro I e lasciare i conteggi IMU fuori dalla liquidazione IRPEF, facendo versare con F24 l’acconto dell’imposta municipale propria, prima, e rimborsando l’eventuale credito Irpef, poi, in busta paga o nella pensione.
Autore: Carla De Luca

lunedì 22 aprile 2013

Redditometro: la posizione delle Entrate


Strumento di accertamento legittimo e irretroattivo

Premessa – In una nota l’Agenzia delle Entrate ribadisce che il redditometro è uno strumento di accertamento legittimo e irretroattivo perché non viola privacy e si utilizza solo per i periodi d’imposta dal 2009 in quanto espressamente previsto dalla legge. Le decisioni dei giudici di Reggio Emilia (Ctp Sentenza n. 74.02.13) e del tribunale di Napoli (sentenza 250/2013 sez. staccata Pozzuoli) che avevano sancito l’illegittimità di tale strumento di accertamento producono effetti solo per il singolo caso e non si prestano a produrre conseguenze generalizzate.

Il giudice di Napoli - Con un'ordinanza dello scorso 21 febbraio 2013 il tribunale di Napoli ha dichiarato “illegittimo” e “radicalmente nullo” il redditometro. Secondo il giudice di Pozzuoli il decreto ministeriale di attuazione dello strumento di accertamento sarebbe stato emanato al di fuori di quanto previsto dalla “normativa primaria” e si porrebbe “al di fuori della legalità costituzionale e comunitaria”, ledendo sia il diritto a gestire il proprio denaro, sia il diritto di difesa in quanto è impossibile provare di aver speso meno di quel che il fisco pretende in base alle medie Istat.

La Ctp di Reggio Emilia - Anche per i giudici tributari di Reggio Emilia il decreto sul nuovo redditometro è illegittimo. Con la sentenza n. 74.02.13 depositata il 18 aprile la Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, richiamando le motivazioni della decisione di Napoli, ha bocciato lo strumento di accertamento. Peraltro, i giudici emiliani hanno ribadito, in linea con la sentenza della Ctp Reggio Emilia n. 172/01/2012, che, se più favorevole al contribuente, il nuovo redditometro trova applicazione anche prima del periodo di imposta 2009, così come già avviene per gli studi di settore più evoluti.

Risposta dell’Agenzia delle Entrate - Alle affermazioni di illegittimità e di retroattività ha risposto l’Agenzia delle Entrate con una nota del 19 aprile. L'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che la decisione della Ctp di Reggio Emilia, così come l'ordinanza del tribunale di Napoli (sezione distaccata di Pozzuoli) producono effetti solo per il singolo caso e non si prestano a produrre conseguenze generalizzate. L’irretroattività era già stata affermata nel corso dell’incontro con la stampa specializzata del 17 gennaio 2013 (poi ufficializzata nella circolare n. 1 del 15.02.2013), sostenendo che la nuova disciplina dell’accertamento sintetico si applica “per gli accertamenti relativi ai redditi dell’anno 2009 e seguenti”. Anche in questa occasione l’Agenzia delle Entrate ribadisce che nuovo redditometro non può essere applicato in modo retroattivo, sia perchè il DL. 78/2010 ha stabilito che le modifiche a questo modello di accertamento sintetico hanno effetto solo “per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è scaduto”, sia per la metodologia usata basata su manifestazioni di spesa e non, come nel vecchio modello, sulla mera disponibilità di determinati beni.

Legittimità - L’Agenzia delle Entrate difende poi Dm 24 dicembre 2012 ritenendo che tale decreto non violi assolutamente la privacy poiché questo provvedimento si limita a prevedere che le informazioni sulle spese del contribuente, già nella disponibilità del Fisco sulla base di altri database o comunicate nella dichiarazione dei redditi, siano adoperate per il procedimento di verifica della corrispondenza del reddito reale ai redditi dichiarati. Gli uffici agiscono nel rispetto di quanto previsto dalla legge in materia di trattamento dati effettuato da parte di soggetti pubblici. In questo ambito, il presupposto di legittimità del trattamento non è il consenso dell'interessato (come per i soggetti privati), ma piuttosto la “strumentalità delle operazioni di trattamento allo svolgimento delle funzioni istituzionali”.
Autore: Devis Nucibella

venerdì 19 aprile 2013

Decreto pagamenti: aggredibili stipendi e pensioni


Una lacuna normativa permetterebbe ad Equitalia di pignorare tutto il conto corrente

Necessarie regole ad hoc – Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate in occasione dell’audizione presso il Governo nell’ambito dei lavori su decreto sui pagamenti, ha confermato in pratica che Equitalia può effettuare il pignoramento su tutto il conto corrente. In mancanza di una norma che dia la possibilità alle banche di scorporare dal conto corrente lo stipendio o la pensione dalle altre voci, tutto il contenuto sarebbe pignorabile in modo indiscriminato, e lo stesso direttore dell’Amministrazione Finanziaria ha espresso la necessità di stabilire delle regole specifiche. Il direttore ha smentito quanto in precedenza era stato dichiarato da Equitalia, ovvero che la stessa non può conoscere prima quello che viene depositato sul conto corrente, però adotta gli eventuali correttivi del caso, in presenza di una richiesta da parte del contribuente che comprovi che sul conto corrente confluisca solo la pensione, la stipendio o altra indennità.

Assenza di una norma specifica - Tale orientamento da parte da parte dell'Agenzia delle Entrate viene giustificato dal Direttore, per la presenza di una lacuna normativa ovvero la mancanza di una norma esplicita, che permetta agli istituti bancari di scorporare ciò che affluisce nei conti correnti, quindi fa sì che Equitalia debba mettere le mani sull'intero saldo e non solo sul quantum dello stipendio o della pensione.

La compensazione dei crediti – Per quanto riguarda la compensazione dei crediti commerciali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 verso la P.A. (Stato, enti pubblici nazionali, Regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario nazionale), il decreto consente ai contribuenti-creditori di utilizzare queste somme per il pagamento di quanto dovuto in base agli istituti definitori della pretesa fiscale e deflativi del contenzioso tributario. Il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema della compensazione dei crediti commerciali con i debiti fiscali, ovvero la possibilità di utilizzare i debiti delle pubbliche amministrazioni per compensare le somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflattivi del contenzioso tributario.

Trattenuta dal proprio gettito 
- In materia di rimborsi d'imposta, il tetto previsto per la compensazione tra crediti e debiti fiscali è di 516 mila euro, e in proposito lo stesso direttore ha affermato che una volta certificato il credito tramite la piattaforma telematica dell'Agenzia, nel caso in cui gli enti debitori, come le Regioni e gli enti locali, non versino all'Agenzia l'importo usato in compensazione, le somme saranno recuperate dall'ente stesso mediante trattenuta dal proprio gettito tributario. L'Agenzia comunicherà al Ministero dell'Interno e dell'Economia e delle Finanze, l'importo dei crediti non recuperati a carico degli enti, affinché si provveda a trattenere le somme dai trasferimenti dovuti dallo Stato agli enti stessi a qualsiasi titolo. Il nuovo meccanismo della compensazione, afferma Befera, potrà contribuire ad accrescere il ricorso definitorio della pretesa tributaria, anche se ad oggi è difficile quantificarne l'entità. Befera ha inoltre evidenziato che nell'esercizio 2012, circa 234 mila contribuenti hanno utilizzato gli istituti dell'adesione e dell'acquiescenza per definire circa 265 mila accertamenti emessi dall’Agenzia ai fini delle imposte.
Autore: Redazione Fiscal Focus

mercoledì 17 aprile 2013

Aumentano i casi in cui è obbligatorio avere l'indirizzo PEC


Dopo la costituzione del registro delle PEC (INI-PEC) la prossima scadenza riguarda le ditte individuali

Il registro INI-PEC - Con il decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 19 marzo 2013 pubblicato sula G.U. del 9 aprile n. 83, viene istituito il registro degli indirizzi di posta elettronica certificata, ovvero un elenco attraverso il quale i cittadini potranno trovare il recapito telematico di imprese e professionisti. Con l’istituzione del nuovo elenco le imprese (sia individuali che in forma societaria) e i professionisti iscritti negli Albi hanno l'obbligo di comunicare il proprio indirizzo Pec al Registro delle imprese e agli Ordini di appartenenza, questi, a loro volta, sono tenuti a comunicare gli indirizzi al Ministero dello Sviluppo economico, che gestirà l'Ini-Pec (Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata).

La digitalizzazione degli scambi 
- Regole di gestione e accesso all'Indice nazionale degli indirizzi PEC, costituiscono un passaggio obbligato verso la completa digitalizzazione degli scambi di dati e informazioni tra professionisti, imprese e pubblica amministrazione, e in tal senso il decreto del 19 marzo scorso costituisce un punto fondamentale verso l’uso della PEC come strumento principale per la comunicazione e le notifiche di atti e documenti informatici.

Prossimo step - Il prossimo appuntamento è quello del 30 giugno, data dalla quale obbligatoriamente anche le imprese individuali dovranno dotarsi di una casella di PEC, e in caso contrario vi sarà l'irrogazione di sanzioni pecuniarie. Le imprese individuali saranno così allineate ai professionisti e alle società.

Prima iscrizione per le ditte individuali - 
Per le imprese individuali che sono alla prima iscrizione, la mancata indicazione dell'indirizzo di Pec determinerà la sospensione della domanda fino alla sua integrazione, e dopo 45 giorni dalla presentazione della richiesta, questa si considera come non presentata.

Scambi digitali
 – Altra data da segnare è il prossimo 1° luglio, data dal quale l'articolo 5-bis, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale (CAD) impone la presentazione delle istanze, dichiarazioni, dati, e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra imprese e pubbliche amministrazioni esclusivamente tramite PEC in tutti i casi in cui non è già prevista una diversa modalità di comunicazione telematica.

Nuova gestione delle mail aziendali - Le nuove disposizioni e i nuovi obblighi in particolare dell’utilizzo e della dotazione obbligatoria della PEC, determinano un nuovo modo di gestire l’utilizzo delle e-mail aziendali, ponendo particolare attenzione nelle diverse fasi di monitoraggio, catalogazione e conservazione in modalità sistematica e organizzata dei messaggi aziendali sia in entrata sia in uscita.

Valore legale del messaggio - Con la PEC i messaggi di posta certificata hanno valore legale pari a quello di una raccomandata con ricevuta di ritorno, garantendo così la non ripudiabilità del messaggio trasmesso e consegnato. Anche gli stessi contenuti possono essere certificati e firmati elettronicamente assicurandone così l’autenticità e l’integrità dei dati. Inoltre bisogna prestare una maggiore attenzione alle conseguenze legali che si determinano con la trasmissione o la ricezione di un messaggio PEC. Sarà necessario introdurre politiche aziendali relative alla gestione e alla conservazioni dei messaggi di posta certificata, necessità confermata anche dal valore probatorio che la giurisprudenza di merito ha riconosciuto ai messaggi e-mail, ritenuti documenti idonei a fondare il rilascio di decreti ingiuntivi da parte dell'Autorità giudiziaria.
Autore: Redazione Fiscal Focus

martedì 16 aprile 2013

Ufficiale la proroga per lo Spesometro


Non ancora comunicata la data entro cui dovranno essere trasmesse le operazioni relative al 2012

Premessa – L’Agenzia delle Entrate con un comunicato stampa ha reso noto che il termine per l’invio della comunicazione delle operazioni Iva effettuate nel 2012 (spesometro 2013) non corrisponde più al 30 aprile 2013. Il nuovo termine verrà reso noto nel provvedimento che stabilirà le nuove modalità di trasmissione dei dati.

Spesometro - Con l’art. 21, D.L. n. 78/2010, era stato introdotto l’obbligo di comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, le cessioni/acquisti di beni e le prestazioni di servizi rese/ricevute rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a € 3.000 ovvero € 3.600 (al lordo IVA) per le operazioni per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura, quindi documentate da scontrino/ricevuta fiscale.

Decreto semplificazioni - Il decreto “semplificazioni tributarie” (D.L. n. 16/2012) ha, però, stabilito l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate tutte le operazioni Iva effettuate dal 1° gennaio 2012 tra operatori economici (business to business) e non più solo quelle di importo pari o superiore a 3.000 euro, mentre il limite per le comunicazioni riguardanti le operazioni per le quali non è previsto obbligo di fatturazione (business to consumer) resta fissato in 3.600 euro.

Proroga – L’Agenzia delle Entrate con un comunicato stampa ha reso noto che a causa di questa novità la trasmissione dei dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva (“spesometro”) relative al 2012 non può più essere effettuata con le stesse modalità finora adottate, e che la scadenza del 30 aprile non è più valida.

Nuovo modello – Inoltre l’Agenzia nel comunicato stampa ha precisato che tenendo conto delle molteplici proposte di semplificazione degli adempimenti formulate dalla associazioni di categoria, si sta procedendo alla definizione di un nuovo modello di comunicazione, con le relative specifiche tecniche, che verrà approvato con un prossimo provvedimento del direttore dell’Agenzia.

Il nuovo termine - L’atto direttoriale fisserà anche la nuova scadenza per l’invio dei dati relativi al 2012, in considerazione dei tempi tecnici necessari per rispettare gli adempimenti previsti.

Modifiche del provvedimento - Infine, nel provvedimento in corso di emanazione, tra le diverse misure semplificative degli adempimenti sarà introdotta anche la possibilità, per gli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o noleggio, di optare per la comunicazione dei dati utilizzando il nuovo modello nei termini previsti per il “nuovo spesometro”.
Autore: Redazione Fiscal Focus

lunedì 15 aprile 2013

730/2013: consegna al sostituto entro fine aprile


Entro il 30 aprile il contribuente può presentare il modello 730 al sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico)

Presentazione del 730 al sostituto - Prende il via la nuova stagione relativa alle dichiarazioni fiscali relativamente all’anno 2012, in particolare entro il prossimo 30 aprile i contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale potranno presentare al proprio datore di lavoro o ente pensionistico, il modello 730 e la busta contenente la scelta della destinazione dell'8 e del 5 per mille (mod. 730-1). Se si sceglie di presentare la dichiarazione al proprio sostituto d’imposta (che ricordiamo deve aver comunicato entro il 15 gennaio di voler prestare assistenza fiscale) occorre consegnare il modello 730 già compilato e la busta chiusa contenente il modello 730-1, relativo alla scelta per la destinazione dell’8 per mille e del 5 per mille dell’Irpef. La scheda va consegnata, anche se non è stata espressa alcuna scelta, avendo cura di indicare il codice fiscale e i dati anagrafici. In caso di dichiarazione presentata in forma congiunta le schede per la destinazione dell’8 per mille e del 5 per mille devono essere inserite in un’unica busta, sulla quale devono essere riportati i dati del dichiarante. Il contribuente al sostituto d’imposta non deve esibire la documentazione tributaria relativa alla dichiarazione, che però deve conservare fino al 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione.

L’assistenza prestata dal sostituto d’imposta - Per quanto riguarda l’assistenza fiscale prestata dal sostituto d’imposta già entro il 28 febbraio lo stesso doveva consegnare al dipendente, pensionato o altro percettore, la certificazione dei redditi erogati e delle ritenute effettuate. Da quest’anno, l’INPS ed altri enti previdenziali hanno inviato il CUD in modalità telematica. Entro il 31 maggio 2013, il sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) dopo aver controllato la regolarità formale della dichiarazione presentata dal contribuente ed effettuato il calcolo delle imposte, consegna al contribuente la copia del modello 730/2013 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3. Entro il 30 giugno 2013 (data che va al 1° luglio poiché il termine cade di domenica) il sostituto trasmette telematicamente i dati delle dichiarazioni elaborate e dei relativi prospetti di liquidazione.

Trattenute o rimborsi
 - A partire dal mese di luglio 2013, il sostituto trattiene le somme dovute per le imposte o effettua i rimborsi. Se vi sono importi a debito e lo stipendio, la pensione sono insufficienti per il pagamento delle imposte, trattiene la parte residua da quanto erogato nei mesi successivi. Entro il 30 settembre 2013 il contribuente può comunicare al sostituto d’imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell’Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3.

Presentazione ad un Caf o professionista abilitato
 - In caso di assistenza fiscale prestata da un CAF o da un professionista abilitato, la data da considerare è il 31 maggio, data entro la quale il contribuente deve presentare al Caf o al professionista abilitato (che rilascia ricevuta) la dichiarazione e la busta contenente il Mod. 730-1 per la scelta dell’otto e del cinque per mille.
Autore: Redazione Fiscal Focus

venerdì 12 aprile 2013

Modello 730/2013: conservazione dei documenti


I tempi di conservazione si allungano per quelle detrazioni che sono frazionate in più annualità

Consegna al sostituto - Entro il prossimo 30 aprile si dovrà presentare il morello 730 al sostituto d’imposta (qualora presti l’assistenza fiscale) e il contribuente non deve produrre alcuna documentazione a prova dei dati dichiarati, tale documentazione va però conservata fino al 31 dicembre 2017 ed esibita su richiesta dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate. Per la destinazione dell'8 per mille e 5 per mille, il contribuente presenta il modello 730-1 in busta chiusa, anche se non intende esprimere alcuna scelta.

Consegna al CAF - Se invece il contribuente decide di rivolgersi a un Caf o a un professionista abilitato, iscritto nell'albo dei consulenti del lavoro e dei dottori commercialisti ed esperti contabili, può consegnare (entro il 31 maggio) il modello già compilato o chiedere l'assistenza per la compilazione. In questo caso, il contribuente dovrà sempre esibire al Caf o al professionista i documenti necessari per la verifica della conformità dei dati esposti o da indicare in dichiarazione, anche perché propedeutico al rilascio del visto di conformità che certificano la correttezza dei dati.

Documenti da esibire – Si dovranno esibire ad esempio le certificazioni delle ritenute e dei redditi 2012 (modello CUD 2013), gli scontrini "parlanti" relativi all’acquisto dei farmaci, le ricevute e le fatture relative al sostenimento di spese mediche, le quietanze dei bonifici bancari o postali eseguiti per la detrazione del 36%, 50% o del 55 per cento.

Documentazione per il recupero edilizio - Le spese sostenute nel 2012 o negli anni precedenti, che sono state già indicate già nei modelli 730 degli anni precedenti, vanno esibite al Caf o professionista per il calcolo della detrazione spettante. Tra le spese che danno diritto alla detrazione sono rilevanti quelle di recupero edilizio su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, anche rurale e sulle loro pertinenze.

Documentazione per la riqualificazione energetica – Per quanto riguarda la riqualificazione energetica di edifici esistenti, per gli interventi sull'involucro di edifici esistenti, per l'installazione di pannelli solari, e la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, si ha diritto a una detrazione Irpef del 55 per cento. Per beneficiare dell’agevolazione Irpef occorre l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi effettuati con i requisiti tecnici richiesti, l'attestato di certificazione energetica, prodotto al termine dei lavori, dal tecnico abilitato. Entro 90 giorni dalla fine dei lavori devono essere trasmessi telematicamente all'Enea i dati contenuti nell'attestato di certificazione energetica.

Documenti da conservare fino al 2017 – I documenti relativi alle spese che sono indicate nel modello 730/2013, per i redditi del 2012, e che danno diritto alle deduzioni e alle detrazioni, cioè oneri deducibili o oneri che danno diritto a detrazioni d'imposta, non devono essere allegati alla dichiarazione. I documenti dovranno essere conservati in originale per tutto il periodo durante il quale l'Amministrazione Finanziaria può richiederla. Per i redditi del 2012, modello 730/2013 in particolare, i documenti dovranno essere conservati fino al 31 dicembre 2017. Naturalmente i tempi di conservazione sono più lunghi per i documenti che danno diritto a quote di detrazioni d'imposta frazionabili in più annualità. Le spese di ristrutturazione della casa che hanno dato diritto alla detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi si devono conservare fino alla fine del quinto anno successivo a quello nel corso del quale è stata detratta l'ultima quota della detrazione Irpef del 36 o del 50 per cento.
Le stesse regole valgono per le spese relative al risparmio energetico che danno diritto alla detrazione del 55 per cento.
Autore: Redazione Fiscal Focus

giovedì 11 aprile 2013

Analisi dei servizi fra imprese appartenenti ad uno stesso gruppo: il Transfer Pricing


Dalla Rivista Fiscal Focus


Effettività del servizio e scelta del metodo: i nodi cruciali

Capita spesso che imprese appartenenti a uno stesso gruppo si scambino dei servizi, che possono avere per oggetto attività amministrative, contabili, commerciali o finanziarie. Tali operazioni, al verificarsi dei requisiti soggettivi dettati dall’art. 110, co. 7, del D.P.R. 917/1986, dovranno rispettare il criterio del “valore di mercato”. Sarà necessario, dunque, come per tutte le transazioni infragruppo, anche per la prestazione di servizi individuare un metodo per la determinazione dei prezzi di trasferimento. 
L’individuazione del metodo appropriato per la determinazione del “valore di mercato”, tuttavia, non esaurisce le problematiche da affrontare.
Infatti, le Guidelines OCSE sottolineano che l'analisi sul transfer pricing dei servizi infragruppo riguarda due diverse problematiche: in via preliminare, si rende necessario valutare “l’effettività dei servizi” e, successivamente, se il corrispettivo addebitato riflette il valore di mercato.

Analisi preliminari – Prima di concentrarsi sulla scelta del metodo “ideale”, si dovrà verificare l’esistenza di un effettivo servizio, compatibilmente con le indicazioni fornite sia dall’OCSE nelle “Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations” (Capitolo VII) che dalla prassi amministrativa italiana nella C.M. 32/1980. I citati documenti, infatti, enunciano una serie di principi per la verifica dell’esistenza di un effettivo servizio, quali l’ottenimento di un vantaggio economico o commerciale (utilità del servizio), la disponibilità di un’impresa indipendente a remunerare un’altra impresa indipendente, in circostanze comparabili, per l’effettuazione di tale attività (comparazione), il servizio non deve essere svolto da un membro del gruppo o da un terzo (duplicazione), compatibilità con il settore di attività del gruppo.

L’analisi sulla effettività del servizio è tanto importante quanto la scelta del metodo. Infatti, le contestazioni più frequenti attengono all’inerenza del servizio piuttosto che al valore normale della transazione.

La scelta del metodo
 - Per l’individuazione del metodo “ideale” per la determinazione del prezzo di trasferimento, facendo riferimento ai criteri generali dettali dalle Guidelines OCSE, si potrà utilizzare:
metodo del prezzo comparabile di libero mercato (o metodo CUP): tale metodo confronta il prezzo di beni o servizi trasferiti nel corso di una transazione tra imprese associate con il prezzo applicato a beni o servizi trasferiti nel corso di una transazione sul libero mercato in circostanze comparabili;
metodo del costo maggiorato (Cost Plus): tale metodo considera i costi sostenuti dal fornitore di beni (o servizi) nel corso di una transazione controllata per beni trasferiti o servizi forniti ad un acquirente collegato. Al costo di produzione è poi aggiunta un’appropriata percentuale di ricarico (cost plus mark up) così da ottenere un utile adeguato tenendo conto delle funzioni svolte e delle condizioni di mercato.

Una valutazione sul metodo – Nella scelta del metodo, così come evidenziato nelle Guidelines OCSE, l’utilizzo del CUP comporta notevoli difficoltà applicative, specie nei casi in cui il servizio non rientri nell’attività istituzionale dell’impresa prestatrice, e di conseguenza non venga reso a imprese indipendenti. Nell’impossibilità di adottare il metodo del confronto del prezzo, le Guidelines Ocse sottolineano come sarebbe appropriato l’utilizzo del metodo del costo maggiorato.
Autore: Gioacchino De Pasquale

mercoledì 10 aprile 2013

Dichiarazione Modello 730: verifichiamo le novità sugli immobili.


Spazio per entrambi i bonus del 36 e 50% nel modello per i quali è prevista l'indicazione in due righe diverse secondo la data di pagamento dei lavori, prima o dopo il 26 giugno 2012.

Novità nel 730/2013 - Si avvicinano le scadenze per le dichiarazioni fiscali e per quanto riguarda il modello 730/2013 redditi 2012, alcune novità riguardano gli immobili. Riguardo alle scadenze la prima data è il 30 aprile termine entro il quale bisognerà presentare la dichiarazione semplificata al proprio sostituto d’imposta (qualora presti l’assistenza fiscale), l’altra data importante è il 31 maggio se il contribuente opta per la presentazione della dichiarazione a un professionista abilitato o CAF.

La detrazione 36/50% nel modello 730 - Altro aspetto interessante riguarda il bonus Irpef del 36/50%. L’entità del Bonus per la ristrutturazione che si può beneficiare, dipende anche dalla data in cui sono stati effettuati i bonifici "parlanti" (vale il principio di cassa). Ricordiamo che spetta il bonus del 36%, con un limite di spesa di 48mila euro per singola unità immobiliare per i pagamenti effettuati dal 1º gennaio al 25 giugno 2012, e del 50% per quelli effettuati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2012. Per questi ultimi (oltre che per i pagamenti effettuati nei primi sei mesi del 2013) il limite di spesa è stato portato a 96mila euro. In dichiarazione per comunicare al Fisco le specifiche situazioni, bisogna compilare la colonna 2 della sezione III A del quadro E del modello 730/2013 con il codice “2” per le spese sostenute fino al 25 giugno e “3” per quelle sostenute dal 26 giugno 2012. Per quanto riguarda la ripartizione del bonus, dal 2012, la ripartizione in cinque o tre quote annuali non è più possibile, per i contribuenti di età non inferiore, rispettivamente a 75 e 80 anni, per tutti infatti, la detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali. Per quanto riguarda la detrazione del 55% per gli interventi relativi al risparmio energetico degli edifici (prorogata fino al 30 giugno 2013), questa è estesa dal 2012 anche alle spese per la “sostituzione di scalda-acqua tradizionali con scalda-acqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria”.

Immobili di interesse storico - Per gli immobili di interesse storico-artistico concessi in locazione, dal 2012 il reddito è pari al maggior importo tra la rendita catastale, rivalutata del 5% e ridotta del 50%, e il canone di affitto ridotto del 35 per cento. Nei righi da B1 a B3, colonna 5, va indicato il codice “4”, e nella colonna 6 va riportato il 65% del canone annuo che risulta dal contratto di locazione. La rendita catastale dei fabbricati di interesse storico o artistico va indicata nella misura ridotta del 50 per cento. Se tali immobili non sono più locati, non si applica più l'agevolazione prevista dal l'articolo 11, della Legge 413/1991, quindi va dichiarata la rendita effettiva ridotta al 50 per cento.

Codici accorpati - Nel quadro B del modello 730/2013, sono stati accorpati alcuni codici di utilizzo degli immobili, da indicare nella colonna 2 dei righi da B1 a B10. I codici 11 (pertinenza di immobile tenuto a disposizione), 12 (immobile tenuto a disposizione in Italia da contribuenti che dimorano temporaneamente all'estero) e 13 (immobile di proprietà condominiale dichiarato dal singolo condòmino, perché con quota di reddito spettante superiore a 25,82 euro) sono confluiti nel codice residuale 9.

Fabbricati e IMU - Da non dimenticare inoltre che l'Imu sostituisce l'Irpef e le relative addizionali “dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati”. In tutti questi casi, il relativo reddito non è tassato con Irpef e addizionali, perché si tratta di fabbricati soggetti a Imu. Viene introdotto il codice 11, da usare per dichiarare i fabbricati in parte utilizzati come abitazione principale e in parte locati a terzi a canone libero. Non è infine dovuta l'Irpef e le relative addizionali neanche per i fabbricati concessi in comodato a terzi o utilizzati a uso promiscuo dal professionista. Anche in questo caso, l'Imu sostituisce le imposte sui redditi.
Autore: Redazione Fiscal Focus

martedì 9 aprile 2013

90 giorni di tempo per la regolarizzazione degli avvisi telematici.


Dal sessantesimo giorno successivo a quello di presentazione telematica della comunicazione inviata all’incaricato il contribuente ha 30 giorni di tempo per pagare.

Avvisi telematici - Per la regolarizzazione delle irregolarità pervenute tramite gli avvisi bonari telematici, il contribuente ha 90 giorni di tempo per beneficiare della riduzione delle sanzioni che vanno dal 30 al 10%. Il pagamento con la riduzione è previsto dal D.L. 203/2005 (articolo 2-bis comma 4) e dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 47/E del 4 novembre 2009. L’avviso telematico costituisce la versione elettronica della comunicazione cartacea ordinariamente inviata ai contribuenti e ai sostituti d’imposta ed è trasmesso agli intermediari attraverso il canale Entratel.

Regolarizzazione avvisi - Nel caso di avviso telematico, entro il più ampio termine di novanta giorni, rispetto a quello riservato alla comunicazione cartacea, è possibile effettuare il pagamento in acquiescenza delle somme richieste in relazione ai tardivi o agli omessi versamenti, usufruendo della riduzione della sanzione a un terzo rispetto a quella ordinariamente prevista nella misura del trenta per cento nel caso in cui l’avviso telematico sia ritenuto corretto, oppure rivolgersi ai servizi di assistenza dell’Agenzia delle Entrate per fornire gli eventuali chiarimenti in relazione a dati o elementi non considerati in sede di controllo automatizzato della dichiarazione, nel caso in cui l’avviso telematico sia ritenuto non corretto.

Pagamento valido - Il pagamento eseguito entro i 90 giorni risulta valido. L’articolo 2-bis, comma 1, lett. a), del citato decreto legge n. 203 del 2005, stabilisce che, “[…] se previsto nell’incarico di trasmissione, l’intermediario deve portare a conoscenza dei contribuenti interessati, tempestivamente e, comunque, nei termini di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, gli esiti della liquidazione delle dichiarazioni contenuti nell’invito”. Il comma 3 del predetto articolo 2 bis prevede che “il termine di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell’invito di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo”. In base a tale normativa, l’intermediario deve portare a conoscenza del contribuente gli esiti del controllo automatizzato entro trenta giorni dalla data in cui l’avviso telematico è reso disponibile. Dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui l’avviso telematico è reso disponibile, decorre per il contribuente il termine di trenta giorni di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 462 del 1997.

Il maggior termine - Il termine di novanta giorni (sessanta più trenta), concesso per il pagamento degli esiti di irregolarità ovvero per l’eventuale richiesta di assistenza, inizia a decorrere dal momento in cui la fornitura contenente l’avviso è trasmessa telematicamente dall’Agenzia delle Entrate, non rileva il momento in cui la stessa è prelevata dall’intermediario.

L’iter telematico - In conclusione l'Agenzia delle Entrate comunica, con mezzi telematici, all'incaricato abilitato, se previsto nell'incarico di trasmissione, le dichiarazioni che risultano irregolari in seguito alla liquidazione automatizzata. L'incaricato alla presentazione telematica, entro trenta giorni dall'invio, dovrà comunicare ai contribuenti l'esito della liquidazione della dichiarazione, il contribuente può regolarizzare la dichiarazione pagando le somme dovute, più le sanzioni ridotte al 10% e gli interessi, entro trenta giorni, da calcolare a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di presentazione telematica della comunicazione inviata all'incaricato, in pratica, il contribuente ha 90 giorni di tempo dalla comunicazione.
Autore: Redazione Fiscal Focus

venerdì 5 aprile 2013

IMU e aree edificabili


L’Imu, istituita in via sperimentale dall’anno 2012, colpisce i fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli a qualsiasi uso destinati. Con l’introduzione dell’imposta municipale vari cittadini si sono recati in Comune per chiedere di declassare i propri terreni da edificabili ad agricoli al fine di pagare l'imposta Imu meno cara possibile.

La Base Imponibile - L’imposta municipale sulle aree fabbricabili viene calcolata prendendo come base imponibile il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d’imposizione, considerando la zona territoriale di ubicazione, l'indice di edificabilità, la destinazione d'uso consentita, gli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, i prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Pertanto, per determinare la base imponibile delle aree edificabili, occorre tener conto degli elementi individuati dalla norma esposta a cui il contribuente deve attenersi per la quantificazione del valore dell'area.

Area edificabile - Per area edificabile, a norma dell’art. 36, comma 2 del decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006, si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

Il mercato - Mentre il mercato sta risentendo della crisi edilizia, portando a una progressiva diminuzione della domanda, il valore attribuito dai comuni alle aree edificabili non viene ridotto. La stessa Imu colpisce in maniera inesorabile i contribuenti, senza considerare la situazione del momento. Si osserva comunque che i prezzi adottati dai comuni sono solo indicativi e per niente vincolanti. Anche se l’assunzione di tali valori come base imponibile dai proprietari esclude qualsiasi tipo si accertamento, il contribuente ha il diritto di fare le proprie valutazioni anche se contestate dal comune. Infatti l’art. 5 del D.Lgs. 504/1992 prevede che la base imponibile per le aree edificabili corrisponde al valore venale in comune commercio al 1° gennaio di ogni anno.

Il declassamento – Come riportato dalle istruzioni ministeriali alla compilazione del modello Imu non sussiste l'obbligo della dichiarazione se il contribuente ha utilizzato i valori delle aree predeterminati dal comune. Il contribuente che intende discostarsi, ha l'obbligo di presentare la dichiarazione Imu e avrebbe potuto farlo entro il 4 febbraio 2013, già con effetto per l'anno 2012. Con tale intenzione, i proprietari sono portati a richiedere al comune il declassamento del terreno da edificabile ad agricolo; verrà pertanto dichiarato come terreno adibito all’esercizio della cura e dello sviluppo del ciclo biologico o di una parte necessaria di esso, relegando l’utilizzo del fondo a elemento accessorio ed eventuale. Per essere definito terreno agricolo infatti il fondo non deve essere necessariamente utilizzato, ma può essere utilizzato. Tuttavia il comune può accettare o non accettare in relazione alle necessità urbanistiche del territorio.
Autore: Carla De Luca

giovedì 4 aprile 2013

Redditometro: pianificazione dei controlli


Per il 2013 in arrivo poche verifiche ma mirate

Premessa – Secondo la direttiva sui controlli del 2013 della Guardia di Finanza, il redditometro dovrà essere utilizzato nei confronti di contribuenti che utilizzano determinati beni a prescindere dalla proprietà. I controlli hanno come obiettivo la verifica di un elevato imponibile nei confronti di “pochi” contribuenti.

Azione della Guardia di Finanzia - In attesa della circolare esplicativa sul funzionamento del nuovo redditometro prende forma l’azione che l’Amministrazione Finanziaria ha intenzione di svolgere utilizzando tale strumento accertativo. Stando alle ultime direttive del Fisco, gli accertamenti fondati sulla ricostruzione sintetica del reddito complessivo dovrebbero garantire la massima efficacia dissuasiva, mediante un’accurata analisi di rischio che consenta di individuare solo le posizioni caratterizzate da una rilevante discrasia, in termini assoluti, tra il reddito complessivo dichiarato e quello determinabile sinteticamente.

Piano straordinario 
- Il condizionale è d’obbligo, atteso che la stessa Agenzia delle Entrate ammetta come i risultati del piano straordinario previsto per il triennio 2009-2011 confliggano con detto obiettivo, atteso che se da un lato lo stesso ha consentito di incrementare i controlli portandoli nel 2011 a circa 36 mila (risultato numerico preso a base per la fissazione dell’obiettivo 2012), dall’altro va evidenziato che al detto incremento numerico registrato nel triennio 2009-2011 ha solo in parte corrisposto il netto miglioramento qualitativo, auspicato nelle circolari n. 13/E del 2009, n. 20/E del 2010 e n. 21/E del 2011.

Miglioramento qualitativo – Il miglioramento qualitativo degli accertamenti effettuati si ottiene obbligatoriamente mediante un controllo finalizzato all'acquisizione di elementi necessari per la determinazione sintetica del reddito. L’attività di controllo deve quindi riguardare l’acquisizione dei dati relativi al possesso dei beni o servizi oggetto della tabella ministeriale, nonché di altri beni i quali, ancorché non tabellari, esprimono con sufficiente certezza un correlato livello di capacità contributiva. I controlli effettuati dalla Guardia di Finanza potranno essere utili a riscontrare che un determinato soggetto sia utilizzatore di determinati beni a prescindere che ne sia anche il proprietario.

Strumento informatico - L’azione di controllo è ovviamente sensibilmente influenzata dallo strumento informatico, la cui vocazione, per un’operatività del genere, è essenzialmente quella di razionalizzare la raccolta dei dati e degli elementi, successivamente oggetto di “incrocio” con la base informativa dell’Anagrafe tributaria. Le basi del redditometro, infatti, sono radicate sulla capacità di mantenimento dei beni utilizzati dal contribuente, unitamente a quanto effettivamente speso dallo stesso nel periodo d'imposta. In tale ottica, dunque, i dati rilevati in sede di controllo dalla GdF saranno integrati con tutto ciò che risulta “nell'anagrafe” di quel contribuente al fine di poter riscontrare se quanto dichiarato sia compatibile con il tenore di vita emerso.
Autore: Redazione Fiscal Focus

mercoledì 3 aprile 2013

ULTIM'ORA

L'ipotesi di anticipare al 2013 l'aumento dell'addizionale Irpef regionale è stata definitivamente esclusa dal decreto che sbloccherà i pagamenti delle pubbliche amministrazioni. Secondo quanto si apprende la misura non è nel provvedimento. Intanto il Consiglio dei ministri previsto per oggi con all'ordine del giorno il varo del decreto sul pagamento dei debiti della pubblica amministrazione "si terrà nei prossimi giorni". ''Il Governo ci ha garantito che il decreto sarà pronto entro lunedì'' e che metterà a disposizione subito per Comuni e Province risorse per ''7 miliardi'', ha riferito il presidente dell'Anci, Graziano Delrio, lasciando Palazzo Chigi, dopo un incontro nel pomeriggio.

Tares e sovrattassa a dicembre. Il pagamento della Tares, la nuova tassa sui rifiuti, inizierà già a maggio, mentre i 30 centesimi in più a metro quadro si applicheranno solo a dicembre. È questo il compromesso trovato nel tavolo tra governo e sindaci, ha detto il presidente dell'Anci. Fino a dicembre, dunque, "i Comuni potranno utilizzare per i pagamenti della raccolta rifiuti le vecchie modalità", come aveva detto delrio uscendo dalla sede del governo, come quando era in vigore la tarsu, ma il nuovo tributo, che accorpa anche la vecchia tia, la tariffa di igiene ambientale, entrerà in vigore subito.

Installazione di pannelli fotovoltaici: ok al 36%


Risoluzione 22/E del 2 aprile 2013

La risoluzione 22/E - L’Agenzia delle Entrate a seguito di una consulenza giuridica, con la risoluzione 22/E del 2 aprile 2013, ha precisato che le spese di acquisto e di realizzazione di un impianto fotovoltaico diretto alla produzione di energia elettrica sono detraibili ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del Tuir, che ammette alla detrazione Irpef del 36% le spese per interventi “relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia”.

Il parere del MEF – Nell’ambito della consulenza giuridica l’Agenzia delle Entrate si è avvalsa del parere del Ministero dello Sviluppo economico il quale ha confermato che nel caso specifico il risparmio energetico può essere inteso quale risparmio elettrico derivante dal minor assorbimento di energia dalla rete esterna per effetto dell’utilizzo dell’impianto fotovoltaico. Il Ministero ha anche spiegato che, secondo la normativa comunitaria, maggiore è la quota di energia rinnovabile, più basso è l’indice di prestazione energetica, dunque migliore è la classe energetica dell’edificio. Sulla base di tale principio, la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili è equiparata a tutti gli effetti alla realizzazione di interventi finalizzati al risparmio energetico.

La documentazione per la detrazione – Con riferimento alla documentazione che attesta il conseguimento di risparmi energetici da fonte fotovoltaica, richiesta dal secondo periodo della lettera h) dell’articolo 16-bis, comma 1, del Tuir, il MEF ha evidenziato, che la realizzazione dell’impianto fotovoltaico, automaticamente comporta la riduzione della prestazione energetica degli edifici e qualsiasi certificazione non potrebbe che attestare il conseguimento di un risparmio energetico. È sufficiente quindi, conservare la documentazione comprovante l’avvenuto acquisto e installazione dell’impianto, mentre non è necessaria una specifica attestazione dell’entità del risparmio energetico derivante dall’installazione dell’impianto fotovoltaico. Quanto già precisato sull’attestazione del risparmio energetico ai sensi della lettera h) non esime, comunque, i soggetti che intendono avvalersi della detrazione in questione, dal conservare le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia.

Compatibilità con gli altri regimi - Per quanto riguarda la compatibilità della detrazione con il meccanismo dello scambio sul posto e del ritiro dedicato, il Ministero ha evidenziato che l’articolo 12 del decreto ministeriale 5 luglio 2012, pur prevedendo l’incompatibilità fra le tariffe incentivanti e le detrazioni fiscali, nulla dispone sull’incompatibilità fra lo scambio sul posto e gli altri benefici. Il Ministero ritiene che lo stesso sia sommabile alla detrazione fiscale in questione e che conclusioni analoghe possano essere raggiunte anche con riferimento al ritiro dedicato.

Impianto a servizio dell’abitazione 
– Nel documento di prassi viene precisato infine che per beneficiare della detrazione in esame, diretta al recupero del patrimonio edilizio abitativo in relazione a unità immobiliari residenziali, l’installazione di un impianto fotovoltaico diretto alla produzione di energia elettrica deve soddisfare i bisogni energetici dell’abitazione, quindi l’impianto deve essere posto direttamente al servizio dell’abitazione dell’utente.

Se si configura attività commerciale - La possibilità di fruire della detrazione in esame è comunque esclusa quando la cessione dell’energia prodotta in eccesso configuri esercizio di attività commerciale, come nel caso, ad esempio, in cui l’impianto abbia potenza superiore a 20 kw ovvero, pur avendo potenza non superiore a 20 kw, non viene posto a servizio dell’abitazione.

Percentuale elevata fino al 30 giugno 2013 - Il documento di prassi ricorda infine che per le spese documentate, sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, relative agli interventi indicati dall’articolo 16-bis, comma 1, del Tuir, la percentuale di detrazione del 36% è elevata al 50% e il limite di spesa è passato da 48mila a 96mila euro.
Autore: Redazione Fiscal Focus