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venerdì 28 giugno 2013

Unico e attività finanziarie estere

Le attività finanziarie soggette a Ivafe dovranno essere indicate nel quadro RM

Premessa – Le attività finanziarie assoggettate ad IVAFE devono essere indicate nel modello UNICO, nel quadro RM, sezione XIV-B. L’imposta è dovuta soltanto se la giacenza media annua dei conti correnti è superiore a 5.000 euro. Nel caso in cui la giacenza sia pari o inferiore a tale soglia, l’imposta non è dovuta ma, in dichiarazione, devono essere comunque segnalati gli estremi identificativi del conto.

Ivafe – L’Ivafe colpisce tutte le attività finanziarie detenute all’estero dal contribuente, senza l’intervento di intermediari residenti. Tra le novità che hanno interessato l’IVAFE si segnala che, per questa imposta, è stato introdotto l’obbligo di versamento a saldo e in acconto negli stessi termini e con le modalità previste per l’IRPEF. Con risoluzione 19 aprile 2013, n. 27/E, l’Agenzia ha individuato i codici tributo per il versamento delle imposte sia a saldo che in acconto.

Acconto dovuto - Pertanto, per stabilire se è dovuto o meno acconto relativo all’IVAFE, occorre controllare l’importo indicato nel rigo RM35, colonna 1 (attività finanziarie), del Mod. UNICO. Se l’importo non supera 51,65 euro non è dovuto acconto. Se l’importo supera 51,65 euro è dovuto acconto nella misura del 99% del suo ammontare.

Misura del 2013 - A tale riguardo si ricorda che, per il 2013, la misura dell’acconto ritorna alla percentuale ordinaria del 99%. L’acconto deve essere versato in una soluzione entro il 2 dicembre 2013 se l’importo dovuto è inferiore a 257,52 euro, mentre è dovuto in due rate (la prima entro il 17 giugno 2013 pari al 40% dell’importo e la seconda entro il 2 dicembre 2013 per il 60%) se l’importo è superiore a 257,52 euro. Si ricorda che, in ogni caso, l’acconto non è dovuto se l’importo da versare è inferiore a 12 euro, che è l’importo minimo al di sotto del quale non è accettata la delega di versamento modello F24.

Unico 2013 - Per quanto riguarda gli obblighi di dichiarazione, le attività finanziarie assoggettate a IVAFE devono essere indicate nel modello UNICO, nel quadro RM, sezione XIV-B. Le istruzioni precisano che, ai fini dell’applicazione del tributo, deve essere compilato un rigo per ogni attività finanziaria detenuta. Questa previsione, confermata anche dalla circolare n. 12/E del 2013, cap. V, par. 1.3, inevitabilmente complica la compilazione del modello di dichiarazione, specie qualora il contribuente detenga all’estero una gestione patrimoniale movimentata frequentemente.

Conti correnti - Per quanto riguarda i conti correnti, le istruzioni ricordano che l’imposta è dovuta soltanto se la giacenza media annua (calcolata tenendo conto di tutti i conti correnti detenuti dal contribuente presso il medesimo intermediario) è superiore a 5.000 euro. Nel caso in cui la giacenza sia pari o inferiore a tale soglia, l’imposta non è dovuta ma, in dichiarazione, devono essere comunque segnalati gli estremi identificativi del conto.

Pluralità di conti - La circolare n. 12/E del 2013, nel cap. V, par. 1.3. ha altresì precisato le modalità di calcolo dell’imposta in presenza di una pluralità di conti quando uno (o più di essi) è cointestato con altri soggetti. È stato chiarito che il calcolo del limite di 5.000 euro (oltre il quale è dovuta l’imposta) deve essere fatto sommando il valore medio di giacenza di tutti i conti e considerando (nel caso di conti cointestati) solo la quota di possesso. Non deve essere considerato, quindi, il numero di giorni nei quali si è verificata una diversa percentuale di contestazione.
Autore: Redazione Fiscal Focus

giovedì 27 giugno 2013

PEC: pochi giorni per la comunicazione al R.I.

Le imprese individuali hanno ancora pochi giorni (entro il 30 giugno) per dotarsi di una Posta Elettronica Certificata (Pec) e comunicarla al Registro Imprese.

La comunicazione della PEC - Entro il prossimo 30 giugno le ditte individuali devono attivare una propria casella di posta elettronica certificata, in base a quanto stabilito dalla normativa, e comunicare tale indirizzo, tramite un’apposita pratica, alla Camera di Commercio di riferimento. L’obiettivo è arrivare all’eliminazione delle comunicazioni scritte tra imprese e PA, utilizzando la posta elettronica certificata al posto della classica raccomandata. Ricordiamo che tale obbligo è già in vigore dal 29 novembre 2011 per le società.

Comunicazione telematica - La comunicazione alla Camera di Commercio deve essere fatta per via telematica e la pratica deve essere firmata digitalmente. L’iscrizione dell’indirizzo PEC e le successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria. Questo vuol dire che il privato, se in possesso di firma digitale, può presentare l’iscrizione autonomamente tramite il sito info-camere e deve pagare quindi solo il servizio della PEC.

Non sono previste sanzioni – Per la mancanza della PEC a oggi non sono previste sanzioni, tuttavia per le domande presentate in ritardo (oltre il 30 giugno), qualora sia presentata una pratica di variazione o cancellazione, senza indirizzo di posta elettronica certificata, queste rimarranno sospese per 45 giorni trascorsi i quali verranno considerate come non presentate.

Pec associata a più soggetti - Per quanto riguarda la possibilità di associare una Pec a più soggetti, al riguardo il Ministero dello Sviluppo economico si è recentemente espresso con la nota n. 53687 del 2.4.2013 affermando che è "necessario che l’indirizzo PEC dell’impresa sia ricondotto esclusivamente ed unicamente all’imprenditore stesso, senza possibilità di domiciliazione presso soggetti terzi". In sede di verifica della pratica, è stato quindi inserito un controllo automatico per verificare se l'indirizzo dichiarato è già presente perché riferito ad altra impresa.

Attivo il registro Ini PEC 
– Sempre in ambito PEC, è importante ricordare anche che è già attivo il portale telematico www.inipec.gov.it per accedere (senza necessità di autenticazione) all’elenco pubblico di indirizzi di posta elettronica certificata di imprese e professionisti, realizzato a partire da quelli iscritti ai registri delle imprese delle camere di commercio e quelli in possesso degli ordini e collegi professionali. INI-PEC è l'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico, e raccoglie tutti gli indirizzi di PEC delle Imprese e dei Professionisti presenti sul territorio italiano. Il registro è pensato per chiunque abbia la necessità di ottenere l'indirizzo di PEC di un professionista o di un'impresa che desidera contattare. Senza bisogno di autenticazione o di programmi aggiuntivi, si può accedere alla sezione di ricerca del portale e cercare l'indirizzo di posta elettronica certificata di proprio interesse. Se l'azienda o il professionista cercato è presente nell'indice, INI-PEC fornisce all'utente l'indirizzo richiesto.

Continuo aggiornamento - L'indice viene puntualmente aggiornato con i dati provenienti dal Registro Imprese e dagli Ordini e dai Collegi di appartenenza, nelle modalità stabilite dalla legge. Il reperimento delle informazioni di tutti gli operatori economici che per legge devono possedere un proprio indirizzo PEC è ora più agevole ed efficace.
Autore: Redazione Fiscal Focus

mercoledì 26 giugno 2013

IMU e Irpef: la notifica di accertamento

Quando si parla di notifiche di accertamento del tributo dovuto dal contribuente, bisogna da subito distinguere di quale tributo si tratta. Il legislatore ha infatti previsto due procedure:
- una per i tributi locali (es. IMU);
- e una per i tributi erariali (es. Irpef).
Ulteriore distinzione attiene poi alla modalità di notifica, cioè se essa avviene “tramite messo” oppure “per posta”.

Disciplina normativa – Molteplici sono le fonti normative in materia: dalle disposizioni del Codice di procedura civile (articoli 137 e segg.) al DPR n.600 del 1973, alla Legge n.890 del 1982. Tale ultima fonte, regola la notifica per posta degli atti giudiziari nell’ambito di procedimenti civile, penale ed amministrativo. Essa consta di due fasi:
- la prima, riguardante la spedizione, dove il soggetto addetto è l’ufficiale giudiziario;
- mentre nella seconda, addetto alla consegna è l’agente postale.
Entrambi i soggetti rivestono la qualifica di pubblico ufficiale.

Tributi erariali – Per essi, il legislatore rinvia alla normativa contenuta nella Legge n.890/1982, precisando però che la spedizione non è affidata a un ufficiale giudiziario e che può essere compiuta dall’ufficio che ha adottato l’atto (art. 12 comma 1 L.890/82). La raccomandata deve consistere in una busta verde, con avviso di ricevimento (anch’esso verde), la quale va consegnata alla posta dall’Ufficio che ha emesso l’atto di accertamento. La consegna al destinatario è curata dall’agente postale. Se al momento dell’accesso, il destinatario non viene trovato e il plico non può essere consegnato a un familiare convivente o al portiere, il postino lo deposita alla posta. Il destinatario va informato con raccomandata c.d. “informativa” con avviso di ricevimento, la cui omissione rende nulla la notifica. La notifica valida si considera fatta dalla data di spedizione e i termini decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto. La normativa di riferimento per i singoli tributi è l’art. 60 del D.P.R. n.600/73 per le imposte sui redditi, l’art.53 del D.P.R. 633/72 per l’Iva, l’art.25 del D.Lgs. n.446/97 per l’Irap e l’art. 46 del D.Lgs. n.346/90 per le imposte di registro e di successione.
Il caso - L’Agenzia delle Entrate ha notificato a Caio, una cartella contenente il conguaglio degli arretrati di lavoro incassati dal suo ex datore di lavoro, con l’aggiunta di interessi e sanzione per omesso versamento. L’invito a pagare era stato inviato con raccomandata ordinaria già l’anno precedente, ma era rimasta inevasa. Tale procedura non prevede l’obbligo di una seconda comunicazione al contribuente destinatario. Va detto però che tale procedura viola uno dei principi fondamentali dello Statuto del contribuente, cioè l’effettiva conoscenza degli atti da parte del contribuente.

Tributi locali – Per i tributi locali, come l’Imu, l’art. 14 della L. 890/82 prevede una modalità semplificatae cioè che la raccomandata, con avviso di ricevimento, venga consegnata alla posta dall’Ufficio che ha adottato l’atto, senza l’uso di buste e di ricevute di ritorno di colore verde. La consegna al destinatario è curata dall’agente postale. Se al momento dell’accesso, il destinatario non viene trovato, ed il plico non può essere consegnato ad un familiare convivente o al portiere o vicino di casa; il postino deve riportarlo alla posta e informare il contribuente, tramite cartolina di avviso, di color giallo, depositato nella cassetta delle lettere. L’eventuale omissione non inficia la validità della notificazione. Ciò causa una discriminazione rispetto al contribuente destinatario di un atto di accertamento avente ad oggetto un tributo erariale, violativa del principio di uguaglianza ex art. 3 della Costituzione e del diritto di difesa ex art. 24 della Costituzione.
Il caso – Ad es. il comune ha accertato che Tizio non ha provveduto al versamento dell’Ici dal 2008 al 2011 per un fabbricato di sua proprietà, compiendo altresì un atto di classamento del medesimo. La normativa in materia di notifica di tale ultimo atto, ha subito notevoli cambiamenti in quanto, fino al 1999 era sufficiente il semplice deposito presso il comune di ubicazione dell’immobile; successivamente, con l’entrata in vigore quello stesso anno della Legge n.488, fu disposto che fosse necessaria la notifica a mezzo del servizio postale; per approdare infine, nel 2010, col D.L. n.225, alla reintroduzione del deposito nel comune di ubicazione.

Notifica “personale” – Altra procedura prevista è quella degli articoli 137 e segg. del c.p.c.. È disposto che l’avviso di accertamento vada consegnato al messo comunale o speciale, da parte dell’Ufficio che ha emesso l’atto, che provvede a notificarlo al destinatario. Qualora, al momento dell’accesso, il contribuente-destinatario non sia presente ed il plico non possa esser consegnato ad un familiare convivente o vicino di casa, il messo deve recarsi nella Casa comunale e depositare il plico. Il destinatario va informato con avviso depositato nella cassetta delle lettere e con raccomandata cd “informativa”, la cui omissione rende nulla la notifica.

Sentenza della Corte di Cassazione n.258 del 2012
 – Va dapprima premesso che vi sono due modalità che possono essere eseguite in caso di irreperibilità del destinatario:
- quella in caso di c.d. irreperibilità relativa o momentanea;
- e quella per irreperibilità c.d. assoluta, e cioè quando il destinatario ha abbandonato il domicilio noto senza denunciare il nuovo all’anagrafe della popolazione.
L’art.26 del D.P.R. n.602/1973, che disciplinava queste situazioni, non ha mai previsto una diversa procedura per le stesse, cosicché, in caso di irreperibilità assoluta, l’eventuale raccomandata informativa non aveva alcuna ragione di essere. La Cassazione con la Sentenza n.258/2012 è, di conseguenza, intervenuta riconoscendo l’incostituzionalità di tale norma, atteso che portava alla conclusione di uniter notificatorio, a totale insaputa del contribuente-destinatario.
Autore: Redazione Fiscal Focus

martedì 25 giugno 2013

Spese di ristrutturazione: interventi plurimi

Determinante il tempo decorso dall’ultimazione di un intervento rispetto all’inizio di quello successivo

Premessa – L’esecuzione di molteplici interventi di ristrutturazione sulla medesima unità immobiliare non determina automaticamente l’ipotesi di prosecuzione di un intervento iniziato in un periodo precedente. La valutazione dovrà essere effettuata caso per caso avendo riguardo alle opere effettivamente eseguite.

Spese di ristrutturazione - Il D.L. n. 83/2012 (cd. Decreto crescita) ha elevato, con decorrenza dal 26 giugno 2012, la detrazione per le spese di ristrutturazione dal 36% al 50%. Sono quindi sorti alcuni dubbi interpretativi nel passaggio al sistema più “favorevole”. Ad esempio il contribuente potrebbe aver sostenuto gli oneri di ristrutturazione, effettuando il pagamento dei medesimi, in parte prima dell’intervento del legislatore (in questo caso si applica la percentuale del 36%), e in parte dopo l’approvazione del citato decreto-legge che ha elevato la percentuale di detrazione ed il “tetto” massimo di spesa.

La posizione del Notariato - Il tema è stato trattato dalla Commissione Studi Tributari del Consiglio nazionale del Notariato (Studio n. 129-2012/T), che ha esaminato alcuni specifici casi. Il contribuente potrebbe ad esempio aver superato il plafond di 48.000 euro entro la data del 25 giugno 2012 e aver sostenuto ancora degli ulteriori oneri di ristrutturazione successivamente, ma entro il 31 dicembre del medesimo anno. In tale ipotesi, ferma restando l’applicazione della detrazione nella minore misura del 36% (per gli oneri sostenuti nella prima parte dell’anno), il contribuente perderà la detrazione per la parte delle spese eccedenti il limite di 48.000 euro. Invece lo stesso contribuente potrà beneficiare di un’ulteriore detrazione nella misura del 50% per le spese sostenute nel periodo 26 giugno - 31 dicembre 2012. È necessario però tenere conto che “la somma massima su cui commisurare la detrazione, per i lavori iniziati prima e terminati dopo il 26 giugno 2012, non può mai superare il limite di 96.000 euro. In pratica non sarebbe corretto sommare il precedente limite di 48.000 euro, con quello nuovo (temporaneo) di 96.000 euro”.

Interventi plurimi - Il problema dell’applicazione del “doppio limite” si pone anche, secondo il notariato, laddove il contribuente abbia realizzato su uno stesso fabbricato “interventi plurimi”. Sulla base di un intervento chiarificatore del Ministero dell’Economia, che ha risposto ad un’interrogazione parlamentare del 3 luglio 2012, è stato precisato che le spese detraibili anche per interventi plurimi sullo stesso fabbricato non possono in ogni caso superare l’importo di 96.000 euro. Ciò in quanto nell’ipotesi di prosecuzione dell’intervento sullo stesso fabbricato il contribuente avrà a disposizione un solo plafond che non potrà considerarsi “azzerato” al momento dell’inizio del secondo intervento (che costituisce la prosecuzione del primo).

Prosecuzione dell’intervento - Secondo le precisazioni fornite dalla Commissione Studi del Consiglio nazionale del Notariato, l’esecuzione di molteplici interventi di ristrutturazione sulla medesima unità immobiliare non determina, automaticamente, l’ipotesi di prosecuzione di un intervento iniziato in un periodo precedente. La valutazione dovrà essere effettuata caso per caso avendo riguardo alle opere effettivamente eseguite. Un ulteriore elemento in tal senso può essere costituito anche dal tempo decorso dall’ultimazione di un intervento rispetto all’inizio di quello successivo. Maggiore è il tempo decorso e minore è la probabilità che l’intervento successivo possa essere considerato come la prosecuzione del primo.
Autore: Redazione Fiscal Focus

lunedì 24 giugno 2013

Studi di settore: le maggiori sanzioni

L’incremento non si applica se il maggior imponibile accertato non è superiore al 10%

Premessa – Ai fini delle imposte dirette, Iva e Irap la maggiorazione del 50% delle sanzioni, prevista in caso di omissione del modello, non si applica se il maggior reddito d’impresa ovvero di arte o professione, accertato a seguito dell’applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10 per cento del reddito d’impresa dichiarato.

Imposte sui redditi
 - Con riferimento alle imposte sui redditi, il comma 2-bis.1 dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 471 del 1997 prevede che la misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 sia elevata del 50 per cento nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto e il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Sanzioni - Si rammenta che la misura ordinaria della sanzione di cui si tratta, ossia la sanzione applicabile dall’ufficio in fase di accertamento non basato sulle risultanze degli studi di settore, è ricompresa tra il cento e il duecento per cento della maggiore imposta o del minor credito accertati. L’incremento non si applica se il maggior reddito d’impresa ovvero di arte o professione, accertato a seguito dell’applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10 per cento del reddito d’impresa dichiarato.

Iva - Analoga disposizione, prevista ai fini delle imposte sui redditi, è stata introdotta anche per l’IVA e per l’IRAP. Per quanto concerne le dichiarazioni relative all’imposta sul valore aggiunto, il comma 4-ter dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 471 del 1997 (disciplinante le sanzioni applicabili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto), prevede, nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto e il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate, una maggiorazione del 50 per cento delle sanzioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 5.

Sanzioni - Tale ultima disposizione stabilisce che se dalla dichiarazione IVA presentata risulta un’imposta inferiore a quella dovuta ovvero un’eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della differenza. Pertanto, al verificarsi dell’ipotesi precedentemente esaminata (omessa presentazione del modello dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore) la misura della predetta sanzione potrà variare tra il 150 e il 300 per cento della maggiore imposta dovuta. L’incremento non si applica se la maggiore IVA accertata o la minore IVA detraibile o rimborsabile non supera il 10 per cento dell’IVA dichiarata.

Irap - In linea con tale previsione, per le dichiarazioni relative all’imposta regionale sulle attività produttive, il nuovo comma 2-ter dell’articolo 32 del decreto legislativo n. 446 del 1997 (disciplinante le sanzioni in materia di IRAP) prevede un’integrazione del 50 per cento delle sanzioni di cui al comma 2 del medesimo articolo. In tali ipotesi l’incremento non si applica se il maggior imponibile IRAP accertato non è superiore al 10 per cento dell’imponibile IRAP dichiarato.
Autore: Redazione Fiscal Focus

Conti correnti: da oggi senza segreti!

Parte la nuova comunicazione tra intermediari e anagrafe tributaria

Premessa – Da oggi movimenti e saldi dei conti correnti in banca senza più segreti per l'Agenzia delle Entrate. La novità già programmata nell'ambito delle iniziative per rafforzare la lotta all'evasione viene ricordata dal direttore dell'Agenzia delle Entrate Attilio Befera nel corso del convegno “Tracce, impronte e archivi finanziari” tenutosi a Rimini venerdì scorso. Il direttore ha spiegato che il “Sid” (sistema interscambio dati) permetterà all'Agenzia delle entrate di acquisire automaticamente le informazioni sui conti correnti degli italiani dagli operatori bancari.

Sid – Oggi parte dunque il Sid (sistema di interscambio dati), il nuovo canale di comunicazione attraverso il quale gli altri intermediari dovranno comunicare all'anagrafe tributaria le informazioni di dettaglio dei rapporti finanziari detenuti dai propri clienti. In questo modo, banche, Poste italiane, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio e tutti gli altri destinatari dell'obbligo stabilito dal Dl 201 del 2011 (articolo 11, commi 2 e 3) potranno cominciare a trasmettere all'archivio dei rapporti finanziari i dati relativi ai propri clienti.

La trasmissione
 - Attraverso la nuova piattaforma di file transfer protocol (Ftp) sarà alimentato il database dei rapporti finanziari che, salvaguardando la sicurezza dei dati dei contribuenti alla luce delle prescrizioni del Garante della Privacy (provvedimenti del 17 aprile 2012, del 15 novembre 2012 e del 31 gennaio 2013), metterà a disposizione del Fisco un poderoso arsenale informativo da utilizzare sul fronte della lotta all'evasione, del controllo della spesa pubblica (per esempio, con le rafforzate verifiche incrociate delle dichiarazioni Isee) e del contrasto ai fenomeni di riciclaggio.

Sistema a prova di privacy - Come conferma il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, il Sid risulta un sistema a prova di privacy che per approvare lo scambio di dati dei conti correnti dei cittadini, aveva imposto “un sistema di interscambio autonomo rispetto a quelli attuali. Un sistema che fosse completamente separato da tutti gli altri modelli di interscambio, che fosse cioè - spiega Befera – un’infrastruttura del tipo “application to application” senza intervento di personale umano. Questo sistema da lunedì è pronto e quindi noi siamo in grado di acquisire le informazioni che ci perverranno dagli operatori finanziari”.

Cosa cambia - Per far capire la grande differenza rispetto al passato basti pensare che già oggi, un ispettore dell'Agenzia delle Entrate poteva avere accesso ai dati di C/C, qualora fosse avviato un accertamento formale, ossia l'indagine serviva a confermare i sospetti degli ispettori fiscali; da ottobre, invece, sarà il contrario, perché sarà proprio dall'analisi dei dati dei conti correnti che potrà scattare l'accertamento fiscale. E se da oggi il Fisco potrà controllare i conti dei contribuenti sospetti, a partire dal 31 ottobre, inizieranno ad affluire i dati relativi al 2011 per verifiche retroattive. Quelli del 2012 saranno invece inviati entro il 31 marzo del prossimo anno. Poi il rito si ripeterà entro il 20 aprile di ogni anno per i movimenti finanziari dell’anno precedente.

L’utilità - Il sistema, secondo Befera, servirà anche a riparare un vuoto normativo che dura da 40 anni. Troppe leggi sul Fisco e nessuna risolutiva. Allora, secondo Befera, è meglio spiare ogni movimento, ogni operazione, ogni entrata, ogni uscita. “Negli ultimi cinque anni sono stati emanati 228 provvedimenti fiscali - ha detto - se questo lo moltiplichiamo per i 40 anni di esistenza della riforma tributaria si ha l'idea della confusione normativa”. “Fare la lotta all'evasione non è così semplice come sembra” aveva già affermato Befera intervenendo al Festival del Lavoro a Fiuggi, chiarendo anche che “non si può individuare una categoria di evasori”.
Autore: Redazione Fiscal Focus

venerdì 21 giugno 2013

Bonus mobili e risparmio energetico tutte le novità in vigore dal 6 giugno

di Antonella Donati

Repubblica.it

E' in vigore dal 6 giugno il decreto che proroga la detrazione del 50% per i lavori di ristrutturazione e aumenta al 65% quella per risparmio energetico. Il testo è stato infatti pubblicato sulla Gazzetta ufficiale e quindi tutte le norme sono operative. Ecco le novità in dettaglio.
Al 65% la detrazione per l'efficienza energetica - Le nuove disposizioni relative alle agevolazioni fiscali sono contenute in due articoli del provvedimento, il 14 e il 15. Il primo articolo rimodula la detrazione per risparmio energetico, portandola dall'attuale 55% al 65% per gli interventi effettuati dai privati sui propri immobili di qui alla fine dell'anno. La detrazione del 65%, infatti, è riconosciuta per le spese effettuate dalla data di entrata in vigore del decreto al 31 dicembre 2013. Restano però esclusi dall'agevolazione tre tipologie di interventi:
- la sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza
- la sostituzione degli impianti tradizionali con impianti geotermici;
- la sostituzione di scaldabagno tradizionali con altri a pompa di calore.
In questi tre casi resta applicabile la detrazione del 55% ma solo per le spese effettuate entro il 30 giugno prossimo. Quindi di fatto l'aumento della quota detraibile riguarderà esclusivamente:
- sostituzione di infissi;
- installazione di pannelli solari per acqua calda;
- interventi di coibentazione su tetto e pareti dell'edificio;
- acquisto di caldaie a condensazione.
Le agevolazioni per il condominio - La detrazione del 65% può essere usufruita per un periodo più ampio di tempo in tutti i casi in cui gli interventi di risparmio energetico riguardano le parti comuni dell'edificio, o tutte le unità immobiliari condominiali. In caso di lavori comuni l'agevolazione è ammessa, infatti, per le spese effettuate dal 6 giugno di quest'anno al 30 giugno 2014. L'obbiettivo della norma è quello di favorire le opere che consentono un più elevato ritorno in termini di risparmio energetico, ossia, appunto, quelle che riguardano gli interi edifici e non semplicemente i singoli appartamenti.
Restano invariate tutte le modalità per accedere alla detrazione fiscale e la rateizzazione in 10 anni.
Ristrutturazioni e bonus mobili - Il successivo articolo 15 riguarda le agevolazioni per ristrutturazione. Innanzitutto c'è la proroga del bonus al 50% per altri sei mesi, ossia per le spese effettuate fino al 31 dicembre prossimo. Torna, poi, la detrazione per l'acquisto dei mobili per la case per le quali sono in corso o sono stati effettuati lo scorso anno, dei lavori di ristrutturazione. Il decreto stabilisce infatti che ai contribuenti che usufruiscono della detrazione per ristrutturazione, è riconosciuta una ulteriore detrazione fiscale pari al 50% delle ulteriori spese documentate, fino ad un massimo di 10.000 euro, per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Il testo non stabilisce nulla più di questo, quindi non ci sono limitazioni in riferimento alla tipologia di mobili che possono essere acquistati. Quanto alle regole, di norma le spese documentate sono quelle per le quali è possibile esibire la relativa fattura e per le quali è obbligatorio il pagamento con bonifico. Questo obbligo era stato previsto anche nella precedente agevolazione per i mobili, in vigore nel 2009.
 

Fuori dal Redditometro le spese Istat

Nelle liste in corso di formazione non si terrà conto delle spese medie rilevate dall’Istat

Premessa – L’Agenzia delle Entrate sta preparando le liste dei soggetti da sottoporre a verifica mediante il nuovo redditometro. Dagli elenchi pervenuti agli uffici periferici nei giorni scorsi risulta la lista dei contribuenti da controllare, questi soggetti sono stati selezionati solo sulla base delle spese conosciute dall'amministrazione finanziaria, al contrario l'ingresso in campo delle contestate medie Istat rimane eventuale e confinato al secondo contraddittorio tra Fisco e contribuente.

La nuova metodologia – Il Decreto Ministeriale 24 dicembre 2012 ha varato i nuovi elementi su cui si fonda la metodologia di ricostruzione del reddito. Tale metodo richiede che il reddito dichiarato si confronti con le medie Istat e non più, come avveniva in passato, con elementi significativi che potessero far presumere un certo tenore di vita.

Le spese Istat –
 In particolare ai sensi dell'art. 1 del decreto, gli elementi di spesa di capacità contributiva si dividono in due gruppi. Quelli per i quali rileva la spesa effettivamente sostenuta dal contribuente per l'acquisizione di servizi e di beni e per il relativo mantenimento. Quelli per i quali il contenuto induttivo è determinato tenendo conto della “spesa media per gruppi e categoria di consumi del nucleo familiare di appartenenza”. In quest'ultimo ambito rilevano, appunto, i dati Istat. Nel merito su 56 spese per consumi mappate, 30 seguono tale modalità di rilevazione, mentre per le restanti 26 spese la valorizzazione avviene in base al valore statistico.

Dubbi – Proprio tale aspetto ha dato avvio a una serie di polemiche in quanto il redditometro è stato accusato di essere diventato un potente strumento accertativo a disposizione dell'Amministrazione Finanziaria per standardizzare anche il reddito complessivo delle persone fisiche, come se il comportamento sociale fosse uguale fra tutte le persone. Proprio questo aspetto, l'inapplicabilità del criterio ad personam delle medie Istat, ha fatto sorgere il dubbio sulla costituzionalità della norma o, almeno, sulla natura della presunzione di tale accertamento.

Agenzia delle Entrate – L’Amministrazione Finanziaria è così corsa ai ripari e sembra che il redditometro sarà fondato essenzialmente sulle spese sostenute dal contribuente. I valori medi Istat assumeranno valenza, infatti, in gran parte come fonte d'innesco ai fini del contraddittorio e comunque potranno essere utilizzate soltanto quando l'amministrazione è a conoscenza che il contribuente ha effettivamente sostenuto quel tipo di spesa.

La rilevanza delle spese - In sostanza nessun valore statistico dovrebbe rilevare le uscite per abbigliamento o quelle per mangiare (dal supermercato al ristorante). Al contrario i costi di gestione di un immobile (spese di condominio) o di un'automobile, solo per fare alcuni esempi di beni regolarmente iscritti in pubblici registri e censiti dall'Anagrafe tributaria, saranno valutate nel redditometro in base alle medie o secondo i parametri di stima indicati dallo stesso decreto attuativo. La soluzione allo studio consentirebbe di tenere conto delle medie Istat come previsto dal decreto attuativo, ma di fatto attenuandone l'impatto come richiesto da più parti in questi mesi.
Autore: Redazione Fiscal Focus

mercoledì 19 giugno 2013

Bonus bebè, dal 1° luglio l’invio delle istanze.

Dal 1° fino al 10 luglio 2013 le mamme lavoratrici potranno chiedere all’INPS il bonus bebè

Premessa – Dieci giorni di tempo per le mamme lavoratrici al fine di richiedere il bonus bebè. Infatti, dalle ore 11.00 del 1° luglio fino al 10 luglio 2013 è possibile chiedere il contributo economico in via telematica, accedendo al portale dell’INPS (www.inps.it) tramite PIN o attraverso il supporto dei pensionati. In particolare, all’atto della richiesta bisogna scegliere tra la retta per pagare i servizi per l’infanzia e i voucher per pagare la baby-sitter; una volta effettuata la preferenza non può più essere modificata. Al riguardo, l’Istituto previdenziale informa che dal 14 giugno scorso è possibile consultare il bando sul portale Internet dell’Istituto, seguendo il percorso “Home” -> “Avvisi e Concorsi” -> “Avvisi”.

Bonus bebè – L’agevolazione, che è alternativa al congedo parentale, è stata introdotta , in via sperimentale per gli anni 2013-2015 - dalla Riforma del mercato del lavoro (art. 4, c. 24, lett. b) L. n. 92/2012). In pratica, è stata data la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità, un contributo economico per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati (voucher per pagare la baby-sitter). L’agevolazione è usufruibile negli undici mesi dopo il congedo di maternità. L’importo del beneficio, che dura per un periodo massimo di sei mesi (divisibile solo per frazioni mensili intere) per le lavoratrici dipendenti e massimo 3 mesi per quelle iscritte alla gestione separata, ammonta a 300 euro mensili. Per frazione mensile deve intendersi un mese continuativo di congedo che potrà essere collocato a piacere, singolarmente o in successione, purché nell’ambito degli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità. Al riguardo, bisogna ricordare che l’agevolazione spetta solo ai bambini già nati o quelli la cui data presunta del parto è fissata entro 4 mesi successivi alla scadenza del bando. Ovviamente, per usufruire del bonus bebè è necessario dimostrare che il bambino frequenti un asilo nido o sia affidato alle cure di una baby-sitter.

La domanda – Come precisato in premessa, la richiesta va fatta online sul portale dell’INPS (www.inps.it). A tal fine, è necessario: richiedere preventivamente il PIN “online” e convertirlo in tempo utile in PIN “dispositivo” e presentare preventivamente e in tempo utile all’INPS la dichiarazione ISEE (qualora non sia già presente nelle banche dati dell’Inps una dichiarazione ISEE valida).
Autore: Redazione Fiscal Focus

martedì 18 giugno 2013

Redditometro: nel mirino gli anni 2007-2008

Dal Fisco migliaia di lettere ai contribuenti

Premessa – In questi giorni i contribuenti stanno ricevendo lettere dove il Fisco chiede informazioni sui periodi d’imposta 2007 – 2008. L’Amministrazione vuole determinare la capacità contributiva del contribuente nel biennio in questione, in quanto con il vecchio redditometro l’accertamento scattava quando lo scostamento tra reddito dichiarato e reddito presunto si scostava oltre le soglie previste dalla legge per due annualità.

Questionario 
– L’articolo 38, settimo comma D.P.R. 600/73, dispone testualmente come “l’ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l’obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218”. Pertanto, il Legislatore ha disposto una “doppia griglia” di contatti tra ufficio procedente e contribuente: il primo dei quali canonizzato nel classico questionario, formulato ai sensi dell’articolo 32 del D.P.R. n. 600/1973 e dell’articolo 51 del D.P.R. n. 633/1972 e, successivamente e nel caso in cui dati, notizie e documentazione addotti non abbiano convinto l’ente impositore all’archiviazione del procedimento, mediante una rituale convocazione secondo il procedimento proprio dell’accertamento con adesione.

Obblighi del contribuente – Il contribuente è tenuto rispondere a tali richieste, in quanto il Legislatore penalizza il soggetto che eventualmente si dimostri renitente alla chiamata del Fisco in termini di depotenziamento difensivo: recita, infatti, l’articolo 32, agli ultimi due commi come “le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l’ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta”.

Comunicazioni del 2013 - In questi giorni i contribuenti stanno ricevendo proprio il questionario in questione avente a oggetto però il periodo d’imposta 2007. La richiesta di dati sull'annualità 2007 assume una particolare valenza: il contribuente, rispondendo alla comunicazione e riempiendo il questionario anche per tale annualità effettua un adempimento al quale non risulterebbe più tenuto in virtù della citata decadenza dei termini per l'accertamento e dalla quale possono derivargli però dei problemi.

Motivazione – La richiesta di informazioni anche per il 2007 è però dovuta al fatto che secondo il vecchio procedimento lo scostamento del reddito oltre la soglia prevista dalla legge si deve verificare per due annualità. Per le annualità sino al 2008 l’ufficio non poteva procedere per “singola” annualità d’imposta, in termini assoluti: in pratica per accertare, poniamo, il 2008, occorre che l’ufficio riscontri lo scostamento del 25% anche per un altro periodo d’imposta, ad esempio proprio il 2007 periodo ormai prescritto.
Autore: Redazione Fiscal Focus

lunedì 17 giugno 2013

Le spese di istruzione detraibili in UNICO.

Per i corsi presso istituti o Università straniere pubbliche o private, le spese non devono essere superiori alle tasse degli istituti statali italiani

Spese di istruzione in Unico - Le spese sostenute per la frequenza dei corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o specializzazione, tenuti presso Istituti o Università italiane o straniere, pubbliche o private, sono ammesse alla detrazione del 19%. Dunque chi sostiene tali tipologie di costi dovrà tenerne conto nell’elaborazione del modello UNICO PF 2013, bisognerà in particolare prestare attenzione ai diversi oneri deducibili e detraibili quando si va a compilare il modello. In tale ambito bisogna fare anche attenzione agli sconti fiscali previsti per le erogazioni liberali a favore di università e fondazioni universitarie e di enti di ricerca, oltre che alla deducibilità dei contributi per il riscatto degli anni di laurea e alla detrazione dei canoni di locazione sostenuti da studenti fuori sede.

Indicazione delle spese di istruzione
 - L'art. 15 del Tuir dà la possibilità di detrarre dall'imposta lorda Irpef il 19% calcolato sulle spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria. Il principio è quello di cassa e la detrazione compete nel periodo d'imposta in cui le spese sono state effettivamente sostenute, anche riferibili ai familiari fiscalmente a carico. Le spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri, vanno indicate nel quadro RP di Unico (Rigo RP13-Spese di istruzione). Le spese possono riferirsi anche a più anni, compresa l’iscrizione fuori corso, e per gli istituti o università privati e stranieri non devono essere superiori a quelle delle tasse e contributi degli istituti statali italiani. Nello stesso rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 13 nelle annotazioni del CUD.

Canoni di locazione – Anche le spese sostenute dagli studenti universitari iscritti a un corso di laurea presso un’università situata in un Comune diverso da quello di residenza per canoni di locazione derivanti da contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della Legge 9 dicembre 1998 n. 431 potranno essere indicate nel quadro RP di Unico (Righi da RP17 a RP 19 indicando il codice 18). La detrazione spetta anche per i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative. Si ricorda che per fruire della detrazione l’università deve essere ubicata in un Comune distante almeno 100 chilometri dal Comune di residenza dello studente e comunque in una Provincia diversa oppure nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo con i quali sia possibile lo scambio di informazioni. L’importo da indicare non può essere superiore a euro 2.633,00. La detrazione spetta anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico, vanno inoltre comprese anche le spese indicate con il codice 18 nelle annotazioni del CUD.

Erogazioni liberali - Tra gli oneri deducibili non si devono dimenticare le erogazioni liberali a favore di università o fondazioni universitarie, di aziende ospedaliere universitarie, di enti di ricerca pubblica oltre che di enti parco regionali e nazionali. Tali spese potranno essere dedotte dal reddito complessivo attraverso l’indicazione nel rigo RP 26 (codice 4) del modello Unico PF/2013. Tali erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.
Sono invece detraibili dall'imposta lorda nella misura del 19% le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa. Si precisa che tali istituti devono appartenere al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni. Anche tali erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari (tali importi andranno indicati in Unico nel quadro RP questa volta nei righi da RP17 a RP 19 indicando il codice 31).

Il riscatto della laurea – Il contribuente ha inoltre la possibilità di poter dedurre dal reddito i contributi previdenziali e assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Rientrano in questa voce anche i contributi versati al cosiddetto “fondo casalinghe”.
Sono, pertanto, deducibili i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici che ai fini della buonuscita), per la prosecuzione volontaria, ecc. L’indicazione di tali spese dovrà avvenire essere nel rigo RP 21 del modello Unico PF 2013.
Autore: Redazione Fiscal Focus

venerdì 14 giugno 2013

Unico 2013: ufficiale la proroga dei versamenti

Comunicato stampa del MEF n° 94 del 13 giugno 2013
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso ufficiale ieri attraverso un Comunicato sul sito web. www.mef.gov.it la proroga all’8 luglio 2013 del termine per il versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni Unico ed Irap 2013.
Sono interessati dal differimento i contribuenti per i quali sono previsti gli studi di settore

In un’interrogazione parlamentare già lo scorso 30 maggio il Ministero dell’Economia e delle Finanze aveva reso noto che era in corso di lavorazione un provvedimento che avrebbe previsto la proroga dei versamenti delle somme dovute a saldo e a titolo di primo acconto.

Prorogato all’8 luglio 2013 il termine entro il quale è possibile effettuare, senza maggiorazione, i versamenti che risultano dai modelli di dichiarazione Unico e Irap.

I contribuenti interessati - La nuova scadenza, prevista da un DPCM in corso di pubblicazione, riguarda tutti i contribuenti (persone fisiche e non) che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settoreindipendentemente dall’esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità, e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito dalla legge.

La proroga si applica anche a:
coloro che partecipano a società, associazioni e imprese, in regime di trasparenza;
- e ai contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (regime dei nuovi minimi).

Contribuenti che non usufruiscono della proroga - Rimangono, invece, ferme le scadenze per i pagamenti di Unico 2013:
- del 17 giugno 2013 o;
- dal 18 giugno al 17 luglio 2013 con la maggiorazione dello 0,40%;
per contribuenti che sono estranei agli studi di settore, cioè:
- soggetti non titolari di partita Iva;
- soggetti che hanno un codice attività per il quale non sono previsti studi di settore (e quindi sono soggetti a parametri);
- soggetti titolari di partita Iva, ma che non conseguono un reddito d’impresa/lavoro autonomo (es. società/imprenditori titolari di reddito agrario).

Versamenti prorogati - Per gli stessi soggetti sono differiti i versamenti di tutte le imposte risultanti dalle dichiarazioni i cui termini sono fissati al 17 giugno 2013 (in quanto il 16, termine ordinario, è domenica). Quindi, non solo l’Irpef e l’Ires, ma anche la cedolare secca sugli affitti, l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) e quella sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe).

Nuove scadenze - I versamenti possono essere effettuati entro l’8 luglio 2013 senza alcuna maggiorazione oppure dal 9 luglio al 20 agosto 2013 (usufruendo della proroga estiva prevista per i versamenti che cadono dall’1 al 20 agosto), maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Autore: Redazione Fiscal Focus

giovedì 13 giugno 2013

Studi di settore: le violazioni segnalate dal Fisco

L’Agenzia delle Entrate manderà automaticamente l’invito alla regolarizzazione

Premessa – Una significativa novità quest'anno si registra con riferimento a una nuova modalità di comunicazione attivata dall'Agenzia delle Entrate, per i soggetti che, pur risultando obbligati alla presentazione del modello dei dati rilevanti per l'applicazione degli studi di settore, non lo hanno trasmesso unitamente al modello UNICO 2013.

Provvedimento del 2 aprile 2013 - In particolare, il provvedimento direttoriale 2 aprile 2013, pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate il 3 aprile 2013, ha modificato (integrandolo) il decreto dirigenziale 31 luglio 1998 aggiungendo all'art. 9, comma 4, la lett. “f-bis” dal seguente tenore: “l'invito a presentare, laddove non abbia provveduto, il modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, predisposto sulla base dei dati indicati dal contribuente nella dichiarazione dei redditi cui si riferisce la ricevuta”.

Comunicato stampa del 3 aprile 
- Il comunicato stampa pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate il 3 aprile 2013 chiarisce che questa “nuova modalità di comunicazione telematica consente al contribuente che non ha provveduto alla presentazione del modello degli studi di settore di porre rimedio con maggior efficienza e tempestività rispetto al passato senza incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 23, comma 28, lett. b), e), f), g), del D.L. n. 98/2011”.

Invito dell’Agenzia - Quindi, in concreto, a partire dal modello UNICO 2013 la ricevuta di presentazione della dichiarazione produrrà il predetto “invito” al contribuente, qualora risulti obbligato alla presentazione del modello, ma non lo abbia trasmesso, per evitargli l'applicazione delle pesanti sanzioni introdotte con il D.L. n. 98/2011.

Le sanzioni - Si ricorda, infatti, sinteticamente che sono previste specifiche sanzioni irrogabili qualora il contribuente (obbligato) non abbia provveduto all'invio del modello studi di settore “anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle entrate”. In particolare la sanzione per omessa presentazione del modello studi di settore, a prescindere da ulteriori aspetti, quali ad esempio l'accertamento induttivo puro, è di 2.065 euro.

Controllo dell’Agenzia 
- Tale novità, quindi, introduce anche un'ulteriore riflessione: che l'Agenzia monitorerà immediatamente l'assolvimento del predetto obbligo al fine di trasmettere l'invito con la ricevuta di trasmissione restituita dai servizi telematici, per cui sarà un test che coinvolgerà tutti i contribuenti obbligati a presentare il modello studi di settore che saranno, pertanto, messi in grado di rimediare con tempestività.

Invio del contribuente - Potrebbe verificarsi il caso del contribuente che ritenga di non dovere allegare il modello studi di settore e che trasmette la dichiarazione modello UNICO senza, appunto, allegare gli studi di settore. In tali situazioni, il contribuente potrebbe inviare la dichiarazione qualche giorno prima rispetto alla scadenza ultima del 30 settembre 2013 al fine di ottenere la ricevuta e verificare il corretto assolvimento. Se dalla ricevuta telematica risulta obbligato alla trasmissione del modello studi di settore (che non ha trasmesso perché si riteneva estraneo all'obbligo) potrebbe eventualmente ripresentare la stessa dichiarazione corredata degli studi di settore entro la data di scadenza originaria (30 settembre 2013) ed evitare così l'irrogazione delle sanzioni.
Autore: Redazione Fiscal Focus

mercoledì 12 giugno 2013

Il Fisco richiama i contribuenti

AUTORE: Redazione Fiscal Focus 

In arrivo lettere che invitano a fare attenzione sul reddito dichiarato nel 2011

Premessa – Anche quest’anno sono in arrivo lettere da parte dell’Agenzia delle Entrate che evidenziano ai contribuenti che le spese sostenute nel corso del 2011 (rilevate mediante le banche dati dell'Amministrazione Finanziaria) non sono in linea con il reddito dichiarato. L’obiettivo dell’Agenzia delle Entrate è quello d’infondere timore nel contribuente il quale, posto di fronte al rischio di accertamento, dovrà provvedere a dichiarare redditi più elevati in sede di Unico 2013 redditi 2012 oppure si allerti a modificare l’Unico 2012 redditi 2011 mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa entro il prossimo 30 settembre.

Le lettere - Le dichiarazioni dei redditi sono ormai imminenti e l’Agenzia delle Entrate sta pensando a una manovra dissuasiva nei confronti dei contribuenti “sensibili” al redditometro, cioè quelli che presentano una differenza sensibile tra le spese effettuate e i redditi dichiarati. La tattica adottata (anche gli scorsi anni) consiste nell’invio di comunicazioni a questi contribuenti con lo scopo di avvisare che il Fisco ha notato l'anomalia.

Le spese – In particolare la natura delle spese sotto osservazione (per esempio “acquisto o leasing di autovetture”, “acquisto o leasing di imbarcazioni da diporto”, “spese per lavoro domestico”) viene indicata in un prospetto allegato alla lettera. Si osservi che la griglia replica fedelmente le sette categorie di spesa che compongono il nuovo redditometro e che già era possibile inserire nel Redditest.

L’invito – L’Agenzia invita dunque il contribuente a valutare la compatibilità del reddito complessivo dichiarato per il periodo d’imposta 2011, con le spese indicate nel prospetto e con eventuali altre spese rilevanti sostenute al fine dell’opportunità di ravvedimento, in relazione alla dichiarazione dei redditi 2012, relativa al periodo d’imposta 2011, possibile entro il 30 settembre 2013 (art. 13 del decreto legislativo n. 472/1997).

Unico 2013 – L’Agenzia ammonisce inoltre il contribuente in vista di Unico 2013 redditi 2012, ricordando che il contenuto della comunicazione può essere utile per il contribuente per la compilazione di tale modello valutando la compatibilità delle spese effettuate con il reddito complessivo da dichiarare.

Errori – Il contribuente nel caso in cui lo ritenesse necessario, può segnalare eventuali errori contenuti nel prospetto, inviando una e-mail all’indirizzo dc.acc.commsint@agenziaentrate.it, indicando nell’oggetto il suo codice fiscale, oppure può rivolgersi ai Centri di Assistenza Multicanale, telefonando al numero 848.800.444.

Esito dell’operazione - L'operazione di invio di tali missive, d'altra parte, ha dato finora risultati positivi. I redditi dichiarati lo scorso anno da circa 256 mila soggetti che avevano ricevuto nel 2012 le suddette comunicazioni sono cresciuti di circa il 10%. Mentre le 50 mila lettere inviate nel 2011 con riferimento alle annualità 2009 e 2010 hanno fruttato alle casse erariali circa 130 milioni di euro di imposte.

martedì 11 giugno 2013

Nuove detrazioni “energetiche” e riforma del condominio

AUTORE: Redazione Fiscal Focus


Percorso più complicato per le delibere condominiali per il risparmio energetico

Bonus in condominio - Dopo l’entrata in vigore del nuovo extra-bonus “ecologico” e la proroga di quello delle ristrutturazioni edilizie, non dovrà dimenticarsi che il prossimo 18 giugno entrerà in vigore la riforma del condominio. Tutto ciò comporterà un anno di tempo per gli interventi di risparmio energetico in condominio, sei mesi per le ristrutturazioni, con la caratteristica che vi saranno nuove maggioranze per deliberare i lavori.

Il bonus energia - Il bonus del risparmio energetico aumentato al 65% è in vigore dal 6 giugno scorso, il decreto 63/2013, da un lato, ha alzato dal 55 al 65% la percentuale di detrazione per le spese sull'efficienza energetica, con la scadenza al 31 dicembre per i lavori nelle singole abitazioni e al 30 giugno 2014 per quelli eseguiti sulle parti comuni condominiali (facciate, caldaie, tetti e così via). Dall'altro, ha prolungato fino alla fine di quest'anno il 50% per le ristrutturazioni, tenendo ferma la data del 31 dicembre sia per gli alloggi sia per i palazzi. La differenza qui, è che in condominio sono agevolate anche le manutenzioni ordinarie sulle parti comuni. L'innalzamento al 65% del bonus "verde" viene accompagnato da un ritocco del catalogo degli interventi agevolati in quanto viene esclusa la sostituzione degli impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia, oltre che il cambio di scaldacqua tradizionali con modelli a pompa di calore.

Attenzione alla tempistica – I proprietari degli immobili dovranno fare attenzione al tipo di interventi, alle spese e alla tempistica dei pagamenti. Molti lavori possono "scegliere" tra un bonus e l'altro, a seconda delle prestazioni energetiche delle componenti installate. Una volta poi, scaduti i bonus maggiorati, resterà solo il vecchio 36%, che è ormai "a regime". Ad esempio per dei lavori condominiali sarà decisiva, per rientrare nei bonus, la data del pagamento, intendendo come tale quello fatto dall'amministratore con bonifico "parlante" e non quelli dei singoli condomini.

Il quorum condominiale - In condominio, la preferenza tra i due bonus è dettata da diversi fattori. Il 65% dura sei mesi in più, ma dovrà fare i conti con le maggioranze necessarie per deliberare, che si riducono solo in presenza di una diagnosi o di una certificazione energetica, la contabilizzazione del calore è condannata invece a superare sempre lo scoglio dei 500 millesimi. In pratica, potrebbe essere più semplice votare lavori "ordinari" agevolati al 50%, per i quali basta un terzo del valore dell'edificio.

Maggioranze per la riqualificazione energetica – Dal prossimo 18 giugno dunque, si aggraveranno le maggioranze per gli interventi sugli edifici e sugli impianti per il contenimento del consumo energetico e per l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili. Fino al 17 giugno, secondo la Legge 10/1991, articolo 26, comma 2, se l'intervento è fondato su diagnosi energetica o attestato di certificazione energetica (ACE), le decisioni dell'assemblea sono valide con la maggioranza semplice delle quote millesimali rappresentate dagli intervenuti in assemblea. Con la riforma, la maggioranza è stata equiparata a quella delle delibere in seconda convocazione (maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio).

Innovazioni - Le modifiche al Codice civile, però, hanno anche introdotto il comma 2 all'articolo 1120 in materia di innovazioni. L'attuale formulazione prevede che l'assemblea (con la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio) può disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto le opere e gli interventi per il contenimento del consumo energetico nonché per la produzione di energia mediante l'utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili.
Prima della modifica il quorum non era ben chiaro, in quanto la norma prevedeva che l'assemblea di condominio decidesse a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del Codice civile. La riforma sul punto ha previsto che l'assemblea deliberi con le maggioranze previste dal secondo comma dell'articolo 1120 del Codice civile. Si potrebbe però, verificare il caso in cui l'assemblea che vuole riqualificare la centrale termica o sostituire il generatore di calore in presenza di diagnosi energetica (obbligatoria oltre i 100 kWh) voglia, contestualmente, adottare i sistemi di termoregolazione e contabilizzazione. Il primo intervento richiede il quorum più basso di 1/3 dei millesimi, mentre il secondo quello più alto di 1/2 (oltre che, naturalmente, la maggioranza degli intervenuti), si rendono così necessarie due delibere con il rischio che per una della due decisioni il quorum non venga raggiunto.
Autore: Redazione Fiscal Focus

lunedì 10 giugno 2013

La tassazione delle pensioni estere.

AUTORE: Redazione di Fiscal Focus

Spesso nella pratica professionale ci si imbatte in redditi di pensione percepiti da Enti stranieri. Cerchiamo di definire l’ambito di applicazione della tassazione, quando dovuta, e la natura di tali redditi.

Definizione di pensione estera
 - Sono pensioni estere quelle corrisposte da un ente pubblico o privato di uno Stato estero, a seguito del lavoro prestato e percepite da un soggetto residente in Italia.
Con alcuni Paesi sono in vigore Convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni estere sono tassate in modo diverso, a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o private.
In particolare, le pensioni sono:
pubbliche, se sono pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale; in linea generale, tali pensioni sono imponibili solo nello Stato da cui provengono; 
private, se sono corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali dei Paesi esteri preposti all’erogazione del trattamento pensionistico; generalmente, tali pensioni sono imponibili solo nel Paese di residenza del beneficiario.

Si propongono di seguito, per alcuni Paesi, le modalità di tassazione che riguardano le pensioni percepite da contribuenti residenti in Italia.

Il caso della pensione svizzera - Secondo il principio anzidetto, vanno distinti i due casi:
- le pensioni pubbliche sono tassate:
* solo in Svizzera se il contribuente possiede la nazionalità svizzera;
* in caso contrario sono tassate solo in Italia.
- le pensioni private sono tassate solo in Italia.
Le rendite corrisposte da parte dell’Assicurazione Svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (rendite AVS)non devono essere dichiarate in Italia in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

Argentina, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti, Venezuela – Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia, mentre le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia, se il contribuente ha la nazionalità italiana.

Belgio, Germania
 - Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia, mentre le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia, se il contribuente ha la nazionalità italiana e non quella estera; se il contribuente ha anche la nazionalità estera la pensione viene tassata solo in tale Paese.

Canada - Le pensioni private e pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se l’ammontare non supera il più elevato dei seguenti importi:
- 10.000 dollari canadesi
- € 6.197,48;
se viene superato tale limite le pensioni sono tassabili sia in Italia sia in Canada ed in Italia spetta il credito per l’imposta pagata in Canada in via definitiva.

Francia – Le pensioni private sono tassate come regola generale solo in Italia;, ma le pensioni pagate in base alla legislazione di “sicurezza sociale” sono imponibili in entrambi gli Stati; le pensione pubbliche sono tassate solo in Italia, se il contribuente ha la nazionalità italiana e non quella francese, altrimenti sono tassate solo in Francia.

Per il trattamento delle pensioni provenienti da altri paesi è necessario consultare le singole convenzioni.

Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
 - Le pensioni percepite da contribuenti residenti in Italia, prodotti in un Paese estero con il quale:
1. non esiste convenzione contro le doppie imposizioni;
2. esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero;
3. esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia
devono essere dichiarati e costituiscono redditi di lavoro dipendente.
Nei primi due casi, il contribuente ha diritto ad un abbattimento sull’imposta IRPEF di pari ammontare per le imposte pagate all’estero a titolo definitivo (art. 165 del TUIR).
Il credito non può comunque superare la quota IRPEF relativa al reddito estero.
Nel terzo caso, se i redditi hanno subito un prelievo fiscale anche nello Stato estero di erogazione, il contribuente, residente in Italia, non ha diritto al credito d’imposta, ma al rimborso delle imposte pagate nello Stato estero.
Il rimborso va chiesto all’autorità estera competente in base alle procedure da questa stabilite.
Autore: Redazione Fiscal Focus

sabato 8 giugno 2013

Bonus 65% sulle parti comuni del condominio

REDAZIONE FISCAL FOCUS
Con D.L. datato 31 maggio, il Consiglio dei Ministri ha approvato, con gli articoli 14 e seguenti:
- la proroga dal 1° luglio 2013 al 31 dicembre 2013 della detrazione Irpef e Ires del 55% sugli interventi per il risparmio energetico degli edifici e per i condomini;
- e la proroga dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014 della detrazione del 55%, aumentata per questo periodo al 65%, per gli interventi di risparmio energetico riguardanti le parti comuni condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117 bis del c.c., ovvero tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.
Nel caso delle parti comuni, il bonus è concesso, purché i pagamenti vengano effettuati dai proprietari nel periodo agevolato, con il rischio che se a fine giugno 2014 ne mancherà anche solo uno, tutti gli altri condomini non potranno beneficiare della detrazione del 65% della spesa, dopo averla già pagata.
La data di scadenza di tali bonus era stata fissata al 30 giungo 2013. La previsione di un tempo maggiore di proroga della scadenza, a favore degli interventi sulle parti comuni del condominio, rispetto a quanto accade per gli immobili con un unico proprietario, è ispirata dalla volontà di lasciare il tempo di discutere e approvare in assemblea di condominio la decisione sui lavori.

Definizione di parti comuni – Sono i beni oggetto di proprietà comune tra i proprietari delle singole unità immobiliari, che compongono il condominio, dunque necessarie all'uso comune, come ad esempio: il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate, le aree destinate a parcheggio, i locali per i servizi in comune (portineria, alloggio del portiere, lavanderia, stenditoi) e le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune (impianto di riscaldamento).

Data di versamento - Dalla lettura della nuova norma si comprende come l'elemento discriminante per il maggior beneficio, sia la data della spesa effettuataa nulla rilevando la data di effettivo inizio delle opere. È dunque conveniente posticipare i pagamenti all'impresa fino alla data del 1° luglio 2013, così da poter portare in detrazione somme maggiori.

Modalità di applicazione - Il bonus opera sotto forma di detrazione dall’IRPEF delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione delle abitazioni e delle parti comuni negli edifici residenziali. Essa viene ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.Per individuare il periodo di sostenimento della spesa, vale il principio di cassa per le persone fisiche o i lavoratori autonomi e quello di competenza per le imprese.
Tale aumento del bonus comporta una riduzione dei limiti di spesa agevolabili per i vari interventi.
Conviene dunque attendere il 1° luglio 2013 per effettuare i versamenti relativi ai lavori, considerando anche che l'eventuale aumento dell'aliquota Iva ordinaria dal 21 al 22%, previsto dal 1° luglio 2013, non incide sulla tipologia di interventi incentivati, dato che si tratta spesso di prestazioni fatturabili alla data del pagamento e soggette all'aliquota Iva agevolata del 10%.

Tipi di interventi – Il decreto fa riferimento ai cd “interventi verdi agevolati”, cioè ai pannelli solari per la produzione di acqua calda, alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione (con esclusione degli impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e degli scaldacqua a pompa di calore), alle strutture opache verticali (pareti isolanti o cappotti), alle strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), alle finestre comprensive di infissi e alla riqualificazione energetica generale degli edifici.

Quorum assembleare - Si ricorda che dal 18 giugno 2013 entrerà in vigore la Riforma del condominio, la quale ha rivisitato i quorum di costituzione e decisione delle delibere assembleari. Essa ha modificato l'art. 26 della Legge n. 10/1991 e l'articolo 1120 del c.c.
L’articolo 26, che opera fino all'entrata in vigore della riforma, contiene le regole per le deliberazioni riguardanti tali opere e richiede la mera maggioranza millesimale dei presenti alla riunione (a prescindere dal numero complessivo dei partecipanti all'edificio, quindi anche al di sotto del quorum minimo di 1/3 + 1/3 previsto dal "vecchio" comma 3 dell'articolo 1136 del Codice civile per qualsiasi decisione assembleare), nonché, per la realizzazione delle innovazioni di termoregolazione/contabilizzazione, i voti favorevoli di almeno 500 millesimi.
La riforma ha imposto maggioranze più elevate, con la conseguenza che:
- per gli interventi volti al contenimento energetico il quorum necessario è quello della “maggioranza degli intervenuti, con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio”;
- per la realizzazione delle innovazioni di termoregolazione/contabilizzazione, l'assemblea dovrà deliberare “con le maggioranze previste dal comma 2 dell'articolo 1120 C. c.” (maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio).
Autore: Redazione Fiscal Focus