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lunedì 10 giugno 2013

La tassazione delle pensioni estere.

AUTORE: Redazione di Fiscal Focus

Spesso nella pratica professionale ci si imbatte in redditi di pensione percepiti da Enti stranieri. Cerchiamo di definire l’ambito di applicazione della tassazione, quando dovuta, e la natura di tali redditi.

Definizione di pensione estera
 - Sono pensioni estere quelle corrisposte da un ente pubblico o privato di uno Stato estero, a seguito del lavoro prestato e percepite da un soggetto residente in Italia.
Con alcuni Paesi sono in vigore Convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni estere sono tassate in modo diverso, a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o private.
In particolare, le pensioni sono:
pubbliche, se sono pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale; in linea generale, tali pensioni sono imponibili solo nello Stato da cui provengono; 
private, se sono corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali dei Paesi esteri preposti all’erogazione del trattamento pensionistico; generalmente, tali pensioni sono imponibili solo nel Paese di residenza del beneficiario.

Si propongono di seguito, per alcuni Paesi, le modalità di tassazione che riguardano le pensioni percepite da contribuenti residenti in Italia.

Il caso della pensione svizzera - Secondo il principio anzidetto, vanno distinti i due casi:
- le pensioni pubbliche sono tassate:
* solo in Svizzera se il contribuente possiede la nazionalità svizzera;
* in caso contrario sono tassate solo in Italia.
- le pensioni private sono tassate solo in Italia.
Le rendite corrisposte da parte dell’Assicurazione Svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (rendite AVS)non devono essere dichiarate in Italia in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

Argentina, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti, Venezuela – Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia, mentre le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia, se il contribuente ha la nazionalità italiana.

Belgio, Germania
 - Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia, mentre le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia, se il contribuente ha la nazionalità italiana e non quella estera; se il contribuente ha anche la nazionalità estera la pensione viene tassata solo in tale Paese.

Canada - Le pensioni private e pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se l’ammontare non supera il più elevato dei seguenti importi:
- 10.000 dollari canadesi
- € 6.197,48;
se viene superato tale limite le pensioni sono tassabili sia in Italia sia in Canada ed in Italia spetta il credito per l’imposta pagata in Canada in via definitiva.

Francia – Le pensioni private sono tassate come regola generale solo in Italia;, ma le pensioni pagate in base alla legislazione di “sicurezza sociale” sono imponibili in entrambi gli Stati; le pensione pubbliche sono tassate solo in Italia, se il contribuente ha la nazionalità italiana e non quella francese, altrimenti sono tassate solo in Francia.

Per il trattamento delle pensioni provenienti da altri paesi è necessario consultare le singole convenzioni.

Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
 - Le pensioni percepite da contribuenti residenti in Italia, prodotti in un Paese estero con il quale:
1. non esiste convenzione contro le doppie imposizioni;
2. esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero;
3. esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia
devono essere dichiarati e costituiscono redditi di lavoro dipendente.
Nei primi due casi, il contribuente ha diritto ad un abbattimento sull’imposta IRPEF di pari ammontare per le imposte pagate all’estero a titolo definitivo (art. 165 del TUIR).
Il credito non può comunque superare la quota IRPEF relativa al reddito estero.
Nel terzo caso, se i redditi hanno subito un prelievo fiscale anche nello Stato estero di erogazione, il contribuente, residente in Italia, non ha diritto al credito d’imposta, ma al rimborso delle imposte pagate nello Stato estero.
Il rimborso va chiesto all’autorità estera competente in base alle procedure da questa stabilite.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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