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martedì 25 giugno 2013

Spese di ristrutturazione: interventi plurimi

Determinante il tempo decorso dall’ultimazione di un intervento rispetto all’inizio di quello successivo

Premessa – L’esecuzione di molteplici interventi di ristrutturazione sulla medesima unità immobiliare non determina automaticamente l’ipotesi di prosecuzione di un intervento iniziato in un periodo precedente. La valutazione dovrà essere effettuata caso per caso avendo riguardo alle opere effettivamente eseguite.

Spese di ristrutturazione - Il D.L. n. 83/2012 (cd. Decreto crescita) ha elevato, con decorrenza dal 26 giugno 2012, la detrazione per le spese di ristrutturazione dal 36% al 50%. Sono quindi sorti alcuni dubbi interpretativi nel passaggio al sistema più “favorevole”. Ad esempio il contribuente potrebbe aver sostenuto gli oneri di ristrutturazione, effettuando il pagamento dei medesimi, in parte prima dell’intervento del legislatore (in questo caso si applica la percentuale del 36%), e in parte dopo l’approvazione del citato decreto-legge che ha elevato la percentuale di detrazione ed il “tetto” massimo di spesa.

La posizione del Notariato - Il tema è stato trattato dalla Commissione Studi Tributari del Consiglio nazionale del Notariato (Studio n. 129-2012/T), che ha esaminato alcuni specifici casi. Il contribuente potrebbe ad esempio aver superato il plafond di 48.000 euro entro la data del 25 giugno 2012 e aver sostenuto ancora degli ulteriori oneri di ristrutturazione successivamente, ma entro il 31 dicembre del medesimo anno. In tale ipotesi, ferma restando l’applicazione della detrazione nella minore misura del 36% (per gli oneri sostenuti nella prima parte dell’anno), il contribuente perderà la detrazione per la parte delle spese eccedenti il limite di 48.000 euro. Invece lo stesso contribuente potrà beneficiare di un’ulteriore detrazione nella misura del 50% per le spese sostenute nel periodo 26 giugno - 31 dicembre 2012. È necessario però tenere conto che “la somma massima su cui commisurare la detrazione, per i lavori iniziati prima e terminati dopo il 26 giugno 2012, non può mai superare il limite di 96.000 euro. In pratica non sarebbe corretto sommare il precedente limite di 48.000 euro, con quello nuovo (temporaneo) di 96.000 euro”.

Interventi plurimi - Il problema dell’applicazione del “doppio limite” si pone anche, secondo il notariato, laddove il contribuente abbia realizzato su uno stesso fabbricato “interventi plurimi”. Sulla base di un intervento chiarificatore del Ministero dell’Economia, che ha risposto ad un’interrogazione parlamentare del 3 luglio 2012, è stato precisato che le spese detraibili anche per interventi plurimi sullo stesso fabbricato non possono in ogni caso superare l’importo di 96.000 euro. Ciò in quanto nell’ipotesi di prosecuzione dell’intervento sullo stesso fabbricato il contribuente avrà a disposizione un solo plafond che non potrà considerarsi “azzerato” al momento dell’inizio del secondo intervento (che costituisce la prosecuzione del primo).

Prosecuzione dell’intervento - Secondo le precisazioni fornite dalla Commissione Studi del Consiglio nazionale del Notariato, l’esecuzione di molteplici interventi di ristrutturazione sulla medesima unità immobiliare non determina, automaticamente, l’ipotesi di prosecuzione di un intervento iniziato in un periodo precedente. La valutazione dovrà essere effettuata caso per caso avendo riguardo alle opere effettivamente eseguite. Un ulteriore elemento in tal senso può essere costituito anche dal tempo decorso dall’ultimazione di un intervento rispetto all’inizio di quello successivo. Maggiore è il tempo decorso e minore è la probabilità che l’intervento successivo possa essere considerato come la prosecuzione del primo.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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