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lunedì 28 luglio 2014

Il lavoro autonomo occasionale all’estero

La tassazione dei redditi di lavoro occasionale all’estero sono regolati dall’art. 3, comma 1 del TUIR che sancisce il principio di tassazione su base mondiale, in base al quale, le persone fisiche sono tassate in Italia sui redditi ovunque prodotti. Ciò significa che colui che svolge attività di lavoro autonomo occasionale all’estero sarà sottoposto a imposizione fiscale italiana e dovrà indicare i redditi nel quadro RL del Modello Unico PF 2014. 


I redditi derivanti dallo svolgimento di attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente sono ricompresi tra i redditi diversi di cui all’art. 67, co. 1, lett. l), D.P.R. 917/1986 e le modalità di determinazione di tali redditi sono individuate dall’art. 71, co. 2, D.P.R. 917/1986. Secondo tali disposizioni, i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale sono dati dalla differenza tra l’ammontare percepito nel periodo d’imposta e le spese direttamente inerenti alla loro produzione. Nel caso in cui il compenso percepito corrisponda alle spese strettamente necessarie per lo svolgimento dell’attività occasionale, l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 49/E/2013 ha previsto la possibilità di non dichiarare tali somme nella dichiarazione dei redditi.

Si deve comunque tener conto che l’esercizio della potestà impositiva italiana va commisurato alle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia. Queste ultime, nel paragrafo 14, in tema di professioni indipendenti, prevedono la tassazione esclusivamente nello Stato di residenza del soggetto, a meno che il lavoratore non disponga una base d’affari nel Paese estero, fattispecie che non è collegabile allo svolgimento di lavoro autonomo occasionale.

Un altro punto importante è l’applicazione della ritenuta alla fonte ex art. 25, c. 1, D.P.R. 600/73, considerato che l’art. 23, c. 1 del medesimo decreto sancisce che anche i soggetti di diritto estero e non residenti in Italia possono agire da sostituti d’imposta, quindi essere obbligati a effettuare la ritenuta a titolo di acconto. Con la Risoluzione n. 649/1980 l’Amministrazione Finanziaria evidenzia che l’ente estero obbligato a ciò è soltanto quello tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi nel nostro Paese, esonerando tutti gli altri.

Le stesse istruzioni al modello 770/2014 non includono, tra i soggetti obbligati alla presentazione del modello, le società non residenti nel territorio dello Stato. Pertanto, se la società di diritto estero è tenuta a presentare la dichiarazione dei redditi in Italia, essa sarà obbligata ad agire come sostituto d’imposta, mentre se la società di diritto estero non è tenuta a presentare la dichiarazione dei redditi in Italia, essa non sarà obbligata ad agire in qualità di sostituto d’imposta.

Particolare attenzione si deve porre anche all’aspetto contributivo, distinguendo tra compensi occasionali inferiori o superiori a euro 5.000 per i quali scatta l’obbligo d’iscrizione alla Gestione Separata ex art. 44, c. 2 del D.L. 269/03. Al superamento della soglia limite sarà il committente a dover operare tutte le ritenute previdenziali e dovrà versarle alla sede Inps di competenza.

Nel caso in cui il committente estero non sia sostituto d’imposta in Italia, dovrà essere il percipiente residente a dover auto-liquidare il dovuto in sede di dichiarazione dei redditi, con evidenziazionenell’apposita sezione RR del modello Unico.
Autore: Redazione Fiscal Focus

mercoledì 23 luglio 2014

Iscrizione al VIES senza autorizzazione

L’inclusione nell’archivio Vies è condizione necessaria, per coloro che esercitano attività di impresa, arte o professione nel territorio dello Stato (o vi istituiscono una stabile organizzazione), al fine di poter effettuare operazioni intracomunitarie (articolo 27, D.L. 78/2010). 

La richiesta può essere effettuata direttamente nella dichiarazione di inizio attività oppure successivamente inviando un’istanza all’ufficio.
Per i soggetti che richiedono l’iscrizione al VIES in un momento successivo all’apertura della partita IVA, abilitati a Fisconline o Entratel, è possibile effettuare la richiesta direttamente in via telematica. L’adozione della modalità telematica d’iscrizione al VIES è finalizzata alla semplificazione degli adempimenti per gli operatori del settore.

La procedura - A seguito della presentazione della richiesta, l’Amministrazione Finanziaria effettua i necessari controlli.
In particolare:
1. vale il silenzio – assenso, ovvero se dall’analisi preliminare non emergono elementi di rischio di finalità evasive o di frode, il soggetto viene automaticamente incluso nell’archivio VIES il trentunesimo giorno successivo a quello dell’attribuzione della partita Iva o della ricezione dell’istanza;

2. in caso contrario, l’ufficio emette un provvedimento motivato di diniego, che preclude l’inserimento nel Vies, entro 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione di volontà a porre in essere operazioni intracomunitarie. Il provvedimento di diniego è impugnabile davanti alla Ctp;

3. successivamente all’eventuale inserimento nel Vies, ed entro sei mesi dalla ricezione della dichiarazione di inizio attività o dell’istanza, l’ufficio effettua specifici approfondimenti, a completare l’analisi svolta nei primi 30 giorni. Ove identifichi specifici profili di rischio, l’ufficio emette un provvedimento di revoca dell’inclusione del contribuente nell’archivio.

Le criticità – L’attuale procedura d’iscrizione al VIES prevede che nei 30 giorni successivi alla manifestazione di volontà a porre in essere operazioni intracomunitarie l’effettuazione di operazioni intracomunitarie comporta la tassazione non nel Paese di destinazione, come avviene generalmente negli scambi intracomunitari, ma nel Paese di origine.
Lo stesso dicasi nei casi di:
• provvedimento di diniego emesso dall’Amministrazione Finanziaria nei 30 giorni successi alla manifestazione di volontà a porre in essere operazioni intracomunitarie;
• in caso di provvedimento di revoca emesso dall’Amministrazione Finanziaria nei 6 mesi successivi alla manifestazione di volontà a porre in essere operazioni intracomunitarie;
• in assenza di autorizzazione all’effettuazione di operazioni intracomunitarie.

Le novità - 
Nell’art. 22 del D.Lgs. semplificazioni fiscali, approvato nel CDM del 20.06.2014, si introducono novità per quanto riguarda l’accesso all’archivio VIES.
La nuova procedura prevede che il soggetto che intraprende l’esercizio di un’attività d’impresa, arte o professione può darne comunicazione esercitando l’opzione al momento di presentazione della dichiarazione di inizio attività.
Con l’esercizio dell’opzione, con modalità da stabilirsi con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, il soggetto viene automaticamente incluso nell’archivio VIES e può iniziare da subito a effettuare operazioni intracomunitarie (senza attendere 30 giorni).
Autore: Redazione Fiscal Focus

lunedì 21 luglio 2014

EQUITALIA - Rateazioni per i decaduti: istanza entro il 31 luglio

Entro il 31 luglio i contribuenti decaduti dalle precedenti rateazioni entro il 22 giugno 2013 dovranno proporre a Equitalia l’istanza per la nuova rateazione. 


Come comunicato dallo stesso Agente della riscossione, i moduli sono già disponibili sul sito internet, e possono essere utilizzati dai contribuenti interessati per richiedere la concessione di 72 rate, così come previsto dal decreto legge 66/2014.

Un passo indietro

Il perché di questa nuova possibilità offerta ai contribuenti è presto compreso ove si ricordi che, fino all’introduzione del decreto “del fare”, la decadenza della rateazione era prevista a seguito del mancato pagamento di due sole rate consecutive.

Con le novità introdotte dal 22 giugno 2013, invece, la decadenza è prevista a seguito del mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive.

Una modifica di sicuro rilievo che aveva fatto sorgere dubbi in merito alla possibilità di considerare non decaduti tutti quei contribuenti che avevano perso il beneficio della dilazione in vigenza delle precedenti disposizioni.

Ecco perché questa nuova possibilità offerta ai contribuenti deve ritenersi del tutto eccezionale e connessa unicamente alla modifica normativa intervenuta.

La nuova rateazione

La nuova forma di rateazione che può essere concessa ai contribuenti non può tuttavia essere perfettamente assimilata alle normali rateazioni che possono attualmente essere richieste dai contribuenti: molto più restrittive sono infatti le regole da tenere a mente.

In primo luogo è bene ricordare che la rateazione può essere concessa soltanto per 72 rate e, indipendentemente dalla situazione reddituale del contribuente, non può essere richiesto un piano di rateazione decennale.

Allo stesso modo, l’eventuale piano di rateazione concesso non potrà essere oggetto di proroghe.
L’aspetto più rilevante riguarda tuttavia le nuove disposizioni in tema di decadenza dalla rateazione. Se è infatti vero che attualmente la decadenza è prevista solo a seguito del mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive, nel caso in cui si benefici di questa seconda rateazione la decadenza è prevista a seguito del mancato pagamento di due rate, anche non consecutive.

Non è invece chiaro se sia possibile richiedere che le rate siano di importo crescente: in mancanza di una diversa disposizione si può tuttavia ritenere ammissibile tale forma di rateazione.

Ben più interessante è invece la possibilità di poter beneficiare di questa nuova rateazione nel caso in cui siano iniziate delle procedure espropriative: è infatti da sottolineare come eventuali espropriazioni non sembrino poter impedire l’accoglimento di un’eventuale istanza proposta dal contribuente.
Questo assume estremo rilievo ove si ricordi che, nel caso in cui sia concessa la rateazione devono essere bloccate eventuali procedure espropriative.

Con riferimento, inoltre, alle procedure cautelari, anche queste ultime sono impedite da un’eventuale rateazione.
Ultimo, ma non irrilevante beneficio connesso a un’eventuale rateazione riguarda la possibilità di ottenere il Durc.

Il nuovo modello 
Al fine di poter beneficiare della possibilità offerta ai contribuenti decaduti, risulta necessario presentare il modulo disponibile sul sito Equitalia.

Analizzando quest’ultimo si nota come non siano richiesti allegati e che non vi sono distinzioni a seconda dell’importo del debito.
Scorrendo infatti i moduli presentati per le altre fattispecie, appare subito evidente come, nel caso in oggetto, non vi è un modulo specifico per i debiti di importo fino a 50 mila euro.

Tuttavia si ritengono applicabili anche in questo caso le disposizioni previste per le altre rateazioni, ragion per cui, mentre per debiti fino a 50 mila euro non è necessario allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica, per debiti oltre 50 mila euro la concessione della rateazione è subordinata alla verifica della situazione di difficoltà economica.
Le persone fisiche dovranno quindi allegare l’Isee, mentre le imprese in contabilità ordinaria dovranno calcolare l’indice di liquidità e determinare l’indice alfa.
Autore: Redazione Fiscal Focus

mercoledì 16 luglio 2014

IVA: regole per gli omaggi

Necessario individuare la destinazione dell’omaggio

L’applicazione dell’IVA sugli omaggi dipende sia dalla tipologia di omaggio, rientrante o meno nell’attività d’impresa e in caso di omaggio non rientrante nell’attività d’impresa una ulteriore variabile è rappresentata dal costo unitario del bene, sia dalla destinazione dell’omaggio, ovvero se questo è destinato a clienti UE o a clienti extra comunitari.

Gli omaggi di beni rientranti nell’attività d’impresa, secondo le indicazioni fornite dall’Amministrazione Finanziaria nella C.M. 188/E/1998 “non costituiscono spese di rappresentanza”.
Pertanto:
- l’IVA assolta all'atto dell'acquisto è detraibile. Non trova, infatti, applicazione la previsione diindetraibilità oggettiva di cui all'art. 19-bis1 co. 1 lett. h) del D.P.R. 633/72;
- la cessione gratuita è imponibile IVA indipendentemente dal costo unitario dei beni (art. 2 comma 2 n. 4 del D.P.R. 633/72).

In merito all’effettiva imponibilità dell’operazione, è necessario distinguere a seconda delladestinazione dell’omaggio. Infatti, l’operazione sarà imponibile sia per gli omaggi destinati al consumo in Italia che per gli omaggi destinati al consumo in altri paesi UE, mentre la stessa sarà non imponibile se destinata al consumo in Paesi extra – comunitari.

Omaggi a clienti UE - Ai beni (rientranti nell’attività d’impresa) che vengono ceduti gratuitamente a clienti o potenziali clienti comunitari non si applica la normativa comunitaria ma, bensì, la normativa interna, come chiarito dall’Amministrazione Finanziaria nella C.M. n. 13/1994, par. 2.1. Trattandosi infatti di operazioni nelle quali manca il requisito dell’onerosità, queste devono essere trattate come cessioni interne.

Omaggi a clienti extra – UE - 
Ai beni (rientranti nell’attività d’impresa) che vengono ceduti gratuitamente a clienti o potenziali clienti extra – comunitari dovrà essere applicato il regime di non imponibilità previsto per le esportazioni. Questo perché l’art. 8, D.P.R. 633/1972, ai fini dell’applicazione del regime di non imponibilità non richiede, a differenza di quanto previsto per le cessioni intracomunitarie, che la cessione avvenga a titolo oneroso. Da rilevare che le suddette operazioni pur usufruendo del regime di non imponibilità, non sono rilevanti ai fini della formazione del plafond degli esportatori abituali (nota ministeriale 10367/1998).

Omaggi di beni non rientranti nell’attività d’impresa – Per quanto riguarda gli omaggi di beni non rientranti nell’attività d’impresa, qualificati come spese di rappresentanza ai sensi di quanto previstodall’art. 1, DM 19.11.2008, l’IVA assolta sull’acquisto
- è detraibile se il costo unitario dell’omaggio è inferiore a € 25,82;
- è indetraibile se il costo unitario dell’omaggio è superiore a € 25,82. 
La successiva cessione gratuita del bene (omaggio), indipendentemente da valore dell’omaggio, in base alle disposizioni dell’art. 2, co. 2, n. 4), D.P.R. 633/1972, è esclusa da campo di applicazione dell’IVA. 

Per quanto riguarda l’acquisto di alimenti e bevande (ovviamente che non formano oggetto dell’attività d’impresa), l’art. 19, co. 1, lett. f), D.P.R. 633/1972 prevede che “non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di alimenti e bevande ad eccezione di quelli che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o di somministrazione in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati nei locali dell'impresa”. In deroga a tale disposizione, l’Amministrazione Finanziaria nella C.M. 54/E/2002 ha riconosciuto la detrazione dell’IVA purché gli stessi siano di costo unitario non superiore a € 25,82 e rientrino fra le spese di rappresentanza per le quali trova applicazione il richiamato art. 19 bis1, co. 1, lett. h), D.P.R. 633/1972.

Nello schema di D.lgs varato nel CDM del 20.06.2014 (in attuazione della Delega fiscale) è stato previsto l’innalzamento da euro 25,82 a euro 50,00 della soglia per la detraibilità degli omaggi.

Tale modifica normativa comporterà che l’IVA assolta sull’acquisto di beni destinati ad essere omaggiati non rientranti nell’attività d’impresaqualificabili come spese di rappresentanza:
- sarà detraibile se il costo unitario dell’omaggio risulterà inferiore a € 50,00;
- sarà indetraibile se il costo unitario dell’omaggio risulterà superiore a € 50,00.

Per rendere la successiva cessione gratuita del bene comunque esclusa dal campo di applicazione dell’IVA, il nuovo limite di 50 euro verrà inserito anche nell’art. 2, comma 2, n. 4), DPR n. 633/72.
Essendo esclusi dal campo applicativo dell'imposta, gli omaggi di tali beni non vanno necessariamente fatturati. Alternativi alla fattura sono il Ddt (documento di trasporto) e la «lista valorizzata» per gli omaggi destinati all'esportazione (C.M. 156/E/1999).
Autore: Redazione Fiscal Focus

martedì 15 luglio 2014

Abitazione principale: regime di detraibilità interessi passivi

Per definire il regime di detraibilità degli interessi passivi bisogna far riferimento alla data di stipula del contratto di mutuo ed al momento nel quale il contribuente ha posto nell’abitazione la propria residenza abituale. 


Vi sono infatti mutui stipulati anteriormente al 1° gennaio 1993, mutui stipulati tra il 1° gennaio 1993 fino al 31 dicembre 2000, mutui stipulati a partire dal primo gennaio 2001.
Con riferimento ai contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1° gennaio 1993, le condizioni per fruire della detrazione (massimo € 4.000,00 per ciascun intestatario) sono che l’unità immobiliare doveva essere già adibita ad abitazione principale alla data dell’8 dicembre 1993 e che nella rimanente parte dell’anno e negli anni successivi il contribuente non deve avere variato l’abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.

Per quanto riguarda i mutui stipulati dal 1° gennaio 1993 fino al 31 dicembre 2000, la detrazione va calcolata su un importo massimo di € 4.000,00 complessivi ed è ammessa a condizione che l’immobile sia stato adibito ad abitazione principale entro sei mesi dall’acquisto (ovvero entro l’8 giugno 1994 per i soli mutui stipulati nel corso del 1993) e che l’acquisto dell’immobile sia avvenuto nei sei mesi antecedenti o successivi alla stipula del mutuo.

Ai sensi della Legge n. 388/2000 per i mutui stipulati a partire dal 1° gennaio 2001, vale la regola secondo la quale la detrazione va calcolata su un importo massimo di € 4.000,00 complessivi ed è ammessa a condizione che l’immobile sia stato adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto. Inoltre, l’acquisto dell’immobile deve avvenire entro l’anno antecedente o successivo alla stipula del mutuo.
Ne deriva che potrebbero passare anche due anni dalla data di stipula del mutuo a quella in cui il contribuente stabilisce la propria dimora nell’abitazione.

Si deve tener comunque presente che per quanto concerne i mutui stipulati nel corso del 2000, può accadere che:
L’unità immobiliare è stata acquistata nel corso del 2000, ed il termine semestrale (previsto dalla precedente disposizione) per adibire la stessa ad abitazione principale non risultava pendente alla data del 1° gennaio 2001. Qui il contribuente, per poter portare in detrazione gli interessi passivi, deve avere adibito l’immobile ad abitazione principale obbligatoriamente entro sei mesi dalla data dell’acquisto.
L’immobile è stato acquistato nel corso del 2000, ed il termine semestrale risultava pendente alla data del 1° gennaio 2001. Qui, invece, il contribuente, per fruire del beneficio, aveva un anno di tempo (e non sei mesi come nella previgente normativa) per adibire l’immobile a propria abitazione principale.
Autore: Redazione Fiscal Focus

mercoledì 9 luglio 2014

Prodotti editoriali: lavoro autonomo e diritto d’autore

Sotto il profilo soggettivo la redazione di un prodotto editoriale rientra generalmente nella fattispecie del contratto d’opera previsto dall’art. 2222 del codice civile, in quanto l’autore si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un'opera con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione, nei confronti del committente; pertanto tale attività va inquadrata normativamente tra quelle di lavoro autonomo (sia essa esercitata in modo professionale o meno) e tale inquadramento viene confermato anche dalla disciplina fiscale. 


Le norme civilistiche sul diritto d’autore. In relazione all’oggetto della prestazione editoriale, il codice civile dedica il capo I del titolo IX al diritto d’autore sulle opere dell’ingegno letterarie e artistiche, composto di nove articoli (dal n. 2575 al n. 2583).

Ai sensi dell’art. 2575 c.c. “formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”.

Quanto all’origine del diritto in argomento, il successivo art. 2576 c.c., ne riconosce all’autore l’acquisizione a titolo originario con la creazione dell’opera.

In merito al contenuto del diritto, invece, l’art. 2577 c.c. riconosce all’autore il diritto esclusivo dipubblicare l’opera e di utilizzarla economicamente, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge. Inoltre, anche dopo la cessione di tali diritti, l’autore può rivendicare la paternità dell’opera ed opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione, che gli possano recare pregiudizio per la sua reputazione o per il suo onore. Lo stesso autore può liberamente trasferire i diritti di utilizzazione economica della sua opera, come sancito dal successivo art. 2581 c.c.

La normativa speciale sul diritto d’autore. Sotto il profilo delle modalità in cui i diritti di cui trattasi possono essere esercitati dall’autore o dai suoi aventi causa, nonché della relativa tutela, il codice civile rimanda alla normativa speciale; sul piano nazionale la materia viene disciplinata nella Legge 22 aprile 1941, n. 633, come aggiornata, da ultimo, dal D.Lgs 21 febbraio 2014, n. 22 . Tra le modifiche più rilevanti apportate dal recente decreto, va individuata l’estensione del periodo di protezione da 50 a 70 anni, anche al fine di tutelare l’autore in un periodo della sua vita in cui potrebbe trovarsi a fronteggiare un calo del proprio reddito.

Dalla lettura combinata delle richiamate disposizioni è possibile affermare che, con la creazione dell’opera, l’autore diventa titolare di due distinte posizioni giuridiche soggettive attive :
- il diritto al riconoscimento della paternità, ossia di essere riconosciuto ideatore dell’opera (diritto morale);
- Il diritto di poterne disporre economicamente (diritto patrimoniale).

Evidentemente, mentre il primo dei cennati diritti è assoluto, incedibile e illimitato nel tempo, il secondo (quello patrimoniale) è trasmissibile a terzi, ha una durata limitata nel tempo (in base alle previsione della legislazione speciale) e può essere a sua volta suddiviso, in funzione delle caratteristiche specifiche dell’opera tutelata e della volontà delle parti, in diverse porzioni.

L’utilizzazione economica del diritto d’autore. In particolare, lo strumento giuridico con il quale l’autore autorizza il terzo a sfruttare economicamente la sua opera è la cessione dei diritti di utilizzazione economica dell’opera stessa, ossia solo quelli a contenuto patrimoniale incorporati nell’opera, che possono riguardare, in via esemplificativa, la pubblicazione dell’opera, la riproduzione, la rappresentazione, l’esecuzione, la distribuzione o la diffusione con qualsiasi mezzo.

In alternativa, la cessione del diritto d’autore può avvenire in forma unitaria e cumulativa; in tal caso il cessionario diviene titolare di tutti i diritti patrimoniali incorporati nell’opera e ne può disporre lo sfruttamento economico in qualsiasi modo, nel rispetto dei vincoli e delle limitazioni sancite dal citato art. 2577 c.c. e dalla legislazione speciale.

Più in dettaglio, il diritto d’autore può essere trasferito mediante atti di disposizione inter vivos, come ad esempio il contratto di edizione, con il quale l’autore concede all’editore, dietro compenso, il diritto di pubblicare l’opera e l’editore si obbliga a riprodurre l’opera e a metterla in vendita ad un determinato prezzo, in precedenza pattuito tra le parti.

In via generale, il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica dell’opera viene disciplinato dagli artt. 107-114 della citata Legge n. 633/1941; ai sensi del combinato disposto dagli artt. 110 della citata legge e 2581 c.c. per il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica dell’opera, per atto inter vivos, è richiesta la forma scritta ad probationem.
Autore: Marco Brugnolo

lunedì 7 luglio 2014

Verifiche sugli immobili per la determinazione del reddito da lavoro autonomo.

La gestione degli immobili rende necessario distinguere a seconda che si tratti di immobili utilizzati esclusivamente per l’attività professionale (strumentali) o immobili ad uso promiscuo (utilizzati solo in parte per l’attività professionale). 


Per gli immobili strumentali la deducibilità dipende dalla data di acquisto dell’immobile.

La deducibilità dell’ammortamento è ammessa:
- per gli immobili acquistati entro il 14 giugno 1990;
- per gli immobili acquistati nel triennio 2007 – 2009.
Per gli immobili acquisiti in Leasing nel triennio 2007 – 2009 la deducibilità è ammessa a condizione che la durata del contratto rispetti quella minima ammessa (minimo otto anni e massimo quindici anni).

Si ricorda che la Legge di Stabilità per il 2014 (L. 147/2013) ha previsto la possibilità di dedurre i canoni di leasing immobiliare anche per i contratti stipulati a partire dal 1° Gennaio 2014.

Per gli immobili ad uso promiscuo si deduce il 50% della rendita catastale.


Per i canoni di leasing sostenuti per i suddetti immobili:
- se stipulati entro il 2006 è deducibile il 50% della rendita catastale;
- se stipulati tra il 2007 e il 2009 si deduce il 50% dei canoni maturati a condizione che la durata del leasing non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento e, comunque, con un minimo di otto anni e un massimo di 15 anni.

Anche per verificare la deducibilità della manutenzioni incrementative, ovvero quelle che apportano migliorie significative e durature all’immobile, bisogna distinguere in relazione alla data di acquisto dell’immobile.
In particolare:
- per gli immobili acquistati fino al 14.06.1990, tali spese sono capitalizzate sul bene e deducibili tramite ammortamento;
- per gli immobili acquistati dal 15.06.1990 al 31.12.2006, è prevista la deduzione in 5 quote costanti;
- per gli immobili acquistati dal 01.01.2007 al 31.12.2009, tali spese sono capitalizzate sul bene e deducibili tramite ammortamento;
- per gli immobili acquistati dal 01.01.2010, le suddette spese sono deducibili per cassa nei limite del plafond del 5%. Eccedenza deducibile in 5 quote costanti.

Si ricorda inoltre che per l’anno d’imposta 2013, i professionisti possono dedurre il 30% dell'Imu relativa agli immobili strumentali. L'importo che concorre alla deduzione è quello relativo ai pagamenti effettuati nel 2013 (principio di cassa).
Nella C.M. 10/E/2014, l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che l'Imu è deducibile nell'anno in cui avviene il relativo pagamento, anche se tardivo, ma comunque a partire dall'Imu relativa al 2013.
Autore: Redazione Fiscal Focus

giovedì 3 luglio 2014

7 luglio: scadenza di pagamento delle imposte per i contribuenti interessati dalla proroga.


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Si sta avvicinando la data di un’altra importante scadenza fiscale: l’ennesima, purtroppo, ma da tenere comunque bene a mente.

Il 7 luglio scadono infatti i termini previsti per i versamenti senza maggiorazione delle imposte derivanti da Unico14 e Irap14.

Il nuovo termine, accordato con la proroga, non riguarda però tutti i contribuenti ma solo coloro che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi in misura inferiore ad euro 5.164.569.

A tal proposito è irrilevante il fatto che gli stessi siano interessati da cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi.

I nuovi termini sono inoltre estesi ai contribuenti a cui sono imputati, per trasparenza, i redditi d’impresa o di lavoro autonomo di società, associazioni e imprese che applicano gli studi di settore.
Si tratta quindi di soci di società di persone, gli associati di associazioni tra artisti o professionisti, i collaboratori di imprese familiari e i coniugi di aziende coniugali, nonché i soci di società a responsabilità limitata che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale.

Infine, per espresso richiamo, entrano a far parte dei contribuenti che dovranno presentarsi alle casse entro il 7 luglio anche coloro che hanno adottato il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità ex art. 27, commi 1 e 2, del D.L 98/2011 (c.d. “regime dei superminimi”).

Non hanno beneficiato invece di alcuna proroga, sebbene interessati dagli studi di settore, i soggetti Ires i cui termini per il versamento delle imposte scadono dopo il 16 giugno.
Questo è il caso, ad esempio, delle società di capitali che hanno approvato il bilancio nel maggior termine dei 180 giorni, oppure delle società il cui periodo d’imposta non coincide con l’anno solare.

I versamenti del 7 luglio - Lo slittamento dei pagamenti accordato con la proroga dei giorni scorsi riguarderà tutti i versamenti legati a Unico14 e alla dichiarazione Irap14.

Per tale motivo, dunque, saranno oggetto di proroga non soltanto l’Irpef, l’Ires e l’Irap, ma anche l’Iva, l’imposta dovuta per l’adeguamento volontario agli studi di settore, le imposte sostitutive, l’Ivie e l’Ivafe, i contributi previdenziali dovuti da artigiani, commercianti e professionisti.
La proroga interessa altresì il versamento del contributo annuale alla Camera di Commercio.

I contributi artigiani e commercianti - Un caso abbastanza complesso è quello che riguarda il versamento dei contributi artigiani e commercianti.
È ovvio come gli imprenditori individuali che svolgono attività interessate dagli studi di settore possano beneficiare della proroga dei termini, così come appare ovvio che lo slittamento della scadenza si estenda ai soci delle società di persone.

I soci delle società di capitali presentano invece alcune peculiarità.
Come abbiamo già detto, nel caso in cui gli stessi abbiano optato per la trasparenza fiscale potranno anch’essi beneficiare della proroga, mentre nel caso in cui non vi sia stata opzione per la trasparenza fiscale nessuna proroga è accordata per i versamenti erariali.

In quest’ultimo caso, però, i contributi previdenziali dei soci iscritti alla gestione Inps artigiani o commercianti sono comunque interessati dalla proroga eventualmente accordata alla società a cui partecipano, così come chiarito dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 59/E del 25 settembre 2013.
Pertanto, nel caso di soci di società di capitali non trasparenti iscritti alla gestione artigiani e commercianti si avrà un doppio termine: uno, fisso al 16 giugno, per i versamenti erariali, l’altro, oggetto di proroga, per i versamenti dei contributi.

I versamenti con maggiorazione - Si ricorda, in ogni caso, che i contribuenti interessati dalla proroga potranno comunque effettuare il versamento degli importi dovuti con la maggiorazione dello 0,40% dall’8 luglio prossimo, fino al 20 agosto.
Autore: Redazione Fiscal Focus