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lunedì 17 giugno 2013

Le spese di istruzione detraibili in UNICO.

Per i corsi presso istituti o Università straniere pubbliche o private, le spese non devono essere superiori alle tasse degli istituti statali italiani

Spese di istruzione in Unico - Le spese sostenute per la frequenza dei corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o specializzazione, tenuti presso Istituti o Università italiane o straniere, pubbliche o private, sono ammesse alla detrazione del 19%. Dunque chi sostiene tali tipologie di costi dovrà tenerne conto nell’elaborazione del modello UNICO PF 2013, bisognerà in particolare prestare attenzione ai diversi oneri deducibili e detraibili quando si va a compilare il modello. In tale ambito bisogna fare anche attenzione agli sconti fiscali previsti per le erogazioni liberali a favore di università e fondazioni universitarie e di enti di ricerca, oltre che alla deducibilità dei contributi per il riscatto degli anni di laurea e alla detrazione dei canoni di locazione sostenuti da studenti fuori sede.

Indicazione delle spese di istruzione
 - L'art. 15 del Tuir dà la possibilità di detrarre dall'imposta lorda Irpef il 19% calcolato sulle spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria. Il principio è quello di cassa e la detrazione compete nel periodo d'imposta in cui le spese sono state effettivamente sostenute, anche riferibili ai familiari fiscalmente a carico. Le spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri, vanno indicate nel quadro RP di Unico (Rigo RP13-Spese di istruzione). Le spese possono riferirsi anche a più anni, compresa l’iscrizione fuori corso, e per gli istituti o università privati e stranieri non devono essere superiori a quelle delle tasse e contributi degli istituti statali italiani. Nello stesso rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 13 nelle annotazioni del CUD.

Canoni di locazione – Anche le spese sostenute dagli studenti universitari iscritti a un corso di laurea presso un’università situata in un Comune diverso da quello di residenza per canoni di locazione derivanti da contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della Legge 9 dicembre 1998 n. 431 potranno essere indicate nel quadro RP di Unico (Righi da RP17 a RP 19 indicando il codice 18). La detrazione spetta anche per i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative. Si ricorda che per fruire della detrazione l’università deve essere ubicata in un Comune distante almeno 100 chilometri dal Comune di residenza dello studente e comunque in una Provincia diversa oppure nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo con i quali sia possibile lo scambio di informazioni. L’importo da indicare non può essere superiore a euro 2.633,00. La detrazione spetta anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico, vanno inoltre comprese anche le spese indicate con il codice 18 nelle annotazioni del CUD.

Erogazioni liberali - Tra gli oneri deducibili non si devono dimenticare le erogazioni liberali a favore di università o fondazioni universitarie, di aziende ospedaliere universitarie, di enti di ricerca pubblica oltre che di enti parco regionali e nazionali. Tali spese potranno essere dedotte dal reddito complessivo attraverso l’indicazione nel rigo RP 26 (codice 4) del modello Unico PF/2013. Tali erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.
Sono invece detraibili dall'imposta lorda nella misura del 19% le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa. Si precisa che tali istituti devono appartenere al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni. Anche tali erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari (tali importi andranno indicati in Unico nel quadro RP questa volta nei righi da RP17 a RP 19 indicando il codice 31).

Il riscatto della laurea – Il contribuente ha inoltre la possibilità di poter dedurre dal reddito i contributi previdenziali e assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Rientrano in questa voce anche i contributi versati al cosiddetto “fondo casalinghe”.
Sono, pertanto, deducibili i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici che ai fini della buonuscita), per la prosecuzione volontaria, ecc. L’indicazione di tali spese dovrà avvenire essere nel rigo RP 21 del modello Unico PF 2013.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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