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martedì 29 gennaio 2013

REDDITOMETRO: non può mancare il contraddittorio.


Sia nel nuovo che nel vecchio redditometro è obbligatoria la preventiva instaurazione del contraddittorio con il contribuente

La mancanza di contraddittorio non può che determinare la nullità dell’avviso di accertamento da “redditometro”.

La sentenza. Lo ha sostenuto la Commissione Tributaria Provinciale di Torino, nella recentissima sentenza n. 3/4/13, in linea con l’insegnamento della Cassazione.
Casa, auto e moto. Il giudizio trae origine dall’impugnazione di un avviso di accertamento, mediante il quale l’Ufficio rideterminava il reddito del contribuente per il 2008, in via sintetica, sulla base di taluni indici di maggiore capacità contributiva quali: il possesso di un autovettura, di un ciclomotore e di un immobile di proprietà (un villino).

Assenza di contraddittorio. Ebbene, con il ricorso il contribuente ha eccepito, in via pregiudiziale, la mancata instaurazione del contraddittorio in violazione del principio del giusto procedimento amministrativo e del principio di cooperazione tra Ufficio e contribuente. Tale eccezione è stata considerata fondata dal Collegio di Torino, che ha così annullato l’accertamento.

Obbligo retroattivo. I giudici di primo grado ricordano che l’art. 22 del D.L. n. 78 del 2010 ha modificato l'art. 38 D.P.R. n. 600 del 1973, stabilendo l’obbligo preventivo del contraddittorio; obbligo che si riferisce non solamente agli accertamenti per l’anno d’imposta 2009, ma anche a quelli pregressi, stante l’efficacia retroattiva della previsione di legge.

Studi & parametri. Nelle sentenze 4 giugno 2010 n. 13594 e 21 maggio 2010 n. 12588 le Sezioni Unite hanno stabilito che l’applicazione dei parametri e degli studi di settore, costituisce un sistema di “presunzioni semplici”, la cui gravità, precisione e concordanza non è “ex lege” determinata in relazione ai soli standard in sé considerati, ma nasce nel corso del procedimento in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’avviso di accertamento.

Anche prima del 2009. 
Successivamente, sempre la Cassazione, in tema di “vecchio redditometro”, è giunta alla conclusione che la mancata instaurazione del contradditorio non può che determinare la nullità dell’avviso di accertamento (sen. n. 13298/11 e ord. n. 21661/10). Ciò perché i dati e le informazioni acquisiti in sede di contradditorio consentono di adeguare l’elaborazione statistica degli standard considerati dei D.M. del 1992 alla concreta realtà economica del contribuente. “Per cui le nuove norme del 2010 sul sintetico – si legge in sentenza – trovano applicazione anche ai vecchi accertamenti anteriori all’anno d’imposta 2009”, in coerenza con gli obblighi di lealtà, trasparenza, buona fede e collaborazione sanciti dalla Legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente). Ne consegue l'illegittimità degli accertamenti da redditometro ogniqualvolta manchi la preventiva instaurazione del contraddittorio, in applicazione retroattiva del settimo comma, dell’articolo 38 del D.P.R. n. 600 del 1973, come novellato dall'art. 22 del citato D.L. n. 78/2010 (v. anche CTR Puglia n. 9/11/2012).
Autore: Redazione Fiscal Focus

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