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lunedì 7 gennaio 2013

Redditometro: pubblicato il decreto


Nella G.U. n. 3 del 4 gennaio 2013 pubblicato il decreto attuativo del nuovo redditometro 


Premessa – Con il Decreto del ministro dell'economia del 24 dicembre 2012, pubblicato in G.U. n. 3 del 4 gennaio 2013 diventa operativo il nuovo redditometro. I controlli partiranno dal marzo 2013 e prenderanno in considerazione i periodi d’imposta a partire dal 2009.

Il nuovo redditometro – Come previsto dal comma 9 dell’art. 38 D.p.r. 633/72 “con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità in base alle quali l'ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con lo stesso decreto, quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi d'imposta”. Secondo quanto previsto dalla legge istitutiva degli accertamenti sintetici era quindi necessaria l’approvazione di un decreto da parte del Ministero dell’Economia affinché partissero gli accertamenti da redditometro nella sua nuova versione post D.L. 78/2010.

Decreto attuattivo – Il Decreto del Ministero dell’Economia è ora arrivato con l’approvazione avvenuta il 24 dicembre 2012 e la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avvenuta il 4 gennaio 2013. Il decreto attuativo conferma quelle che erano già state le anticipazioni fornite dalle Entrate nel corso della presentazione del Redditest dello scorso 20 novembre. Infatti secondo quanto previsto dal testo approvato e dall’allegato al Decreto le voci da considerare saranno più di cento 100 riconducibili a sette diversi gruppi (abitazioni, mezzi di trasporto, assicurazioni e contributi, istruzione, tempo libero e cura della persona, investimenti mobiliari e immobiliari netti e altre spese significative). Assumono, inoltre, importanza, l’ammontare degli acquisti e delle spese significative sostenute da tutta la famiglia, la composizione del nucleo familiare, l’area geografica di residenza, i risparmi e gli incrementi patrimoniali.

Altre spese e calcoli Istat – Quel che risulta nuovo però è il fatto che a tali spese viene dato un “contenuto induttivo” (cioè la loro capacità di trasformarsi in reddito presunto) attraverso i calcoli effettuati sulla spesa media che emerge dall'indagine annuale sui consumi delle famiglie compresa nel programma statistico nazionale (Istat). Inoltre alle spese indicate nella tabella A si sommano le altre spese sostenute dal contribuente non contemplate dalla tabella, qualora sia nota all'Agenzia la spesa sostenuta per l’acquisizione di servizi e di beni e per il relativo mantenimento. Perfino la stessa tabella prevede sempre una voce residuale “altro”, dove si devono considerare le spese diverse da quelle citate, che vengono valorizzate in base a quanto effettivamente sostenuto dal contribuente (se l'importo è conosciuto dall'Agenzia).

Valore più elevato - Quando alcuni beni o servizi rilevanti potranno essere desunti, oltre che dalle citate indagini di settore, anche da informazioni presenti in anagrafe tributaria il decreto prevede che ai fini della ricostruzione sintetica del reddito l'ufficio debba sempre considerare il valore più elevato.

Risparmio – C’è poi la parte dedicata agli investimenti e al risparmio. Ai valori calcolati dalle spese sostenute e dal loro “contenuto induttivo” si somma, infatti, quello degli incrementi patrimoniali, al netto dei disinvestimenti dell'anno e dei disinvestimenti “netti” dei quattro anni precedenti. Nel calcolo poi bisognerà considerare anche la quota di risparmio riscontrata, formatasi nell’anno.

Difesa contribuente 
– Il decreto lascia poi spazio alla possibilità di difendersi del contribuente. Secondo il testo approvato sarà, infatti, il contribuente a dover dimostrare che il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d'imposta; da redditi esenti o comunque esclusi dalla base imponibile o dal contributo di altri soggetti. Inoltre il contribuente potrà contestare e dimostrare il differente ammontare delle spese che il Fisco gli attribuisce.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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