DATI DI CONTATTO:

E-MAIL: martufi.p@gmail.com
TEL. 06 5201169 (per appuntamenti)
FAX 06 233213554
Via Berna n.3 - 00144 Roma



venerdì 1 febbraio 2013

Riccometro: salta l’approvazione


Fumata grigia ieri sera a Palazzo Chigi sul nuovo ISEE. Per l’approvazione definitiva bisognerà attendere il prossimo Cdm

Premessa – Ancora una volta niente approvazione per il Riccometro. Quello che doveva essere il punto cruciale del Cdm tenutosi ieri sera a Palazzo Chigi si è concluso in realtà con un nulla di fatto. Ora, per la definitiva entrata in vigore delle nuove modalità di calcolo, utili per determinare il reddito delle famiglie italiane e soprattutto per contrastare gli abusi di chi gode indebitamente delle prestazioni sociali (mense scolastiche, rette per asilo nido, assegni di maternità, tasse universitarie, ecc.), è necessario attendere la prossima riunione del Cdm. L’ISEE 2013, rispetto alle versioni precedenti, marcherà molto più da vicino il contribuente sia nella prima fase di valutazione delle richieste di accesso agevolato ai servizi sociali sia in sede di successivo accertamento. Inoltre viene dato più potere all’INPS, che gestisce il database centralizzato dell’ISEE, in quanto potrà monitorare con maggiore profondità rispetto al passato la consistenza effettiva del reddito e del patrimonio dei contribuenti e dei loro nuclei familiari, “guardando” da vicino anche i conti correnti e la ricchezza finanziaria censiti nell’anagrafe dei rapporti, grazie a uno scambio di informazioni sempre più mirato con l’Agenzia delle Entrate. Infatti, a finire sotto la lente del fisco saranno anche barche auto di lusso, moto di grossa cilindrata (oltre i 500 cc) e non fanno certo eccezione gli investimenti in azioni, fondi d’investimento, BOT e BTP. In attesa del prossimo Cdm, illustriamo i principali aspetti del nuovo ISEE

Situazione reddituale – Partendo dalla situazione reddituale (ISR) la novità principale consiste nel dover calcolare anche i redditi che non vengono tassati ai fini IRPEF; stiamo parlando di redditi soggetti a ritenuta d’acconto o imposta sostitutiva (esempio affitti soggetti a cedolare secca). Inoltre, concorrono alla formazione dell’ISR: gli introiti da attività agricola; gli assegni di mantenimento dei figli; le entrate figurative da attività finanziaria; i redditi fondiari sottoposti a IMU e non affittati; i trattamenti previdenziali e assistenziali e le ”carte di debito” (vale a dire gli importi caricati sulla social card). Altra novità consiste nella possibilità di poter sottrarre dalla somma di tutte le suddette voci (variabili a seconda della situazione familiare), sconti e franchigie per alleggerire l’aggravio. Inoltre, al patrimonio familiare si applicherà il tasso di interesse legale vigente al 1° gennaio maggiorato di un punto percentuale in sostituzione del tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del tesoro.

Situazione patrimoniale – Ma la macro voce ad essere stata maggiormente rivoluzionata è l’indicatore della situazione patrimoniale (composta dal reddito mobiliare e da quello immobiliare). Infatti, a rendere più pesante il Riccometro sono proprio fabbricati e terreni, i quali, d’ora in poi, verranno rivalutati ai fini IMU e non più ai fini ICI. Ciò significa che se ieri la casa valeva 105, ora con il nuovo ISEE vale 165, stessa cosa vale per il terreno. Per la prima casa scomparirà, inoltre, l’abbattimento di 51.645,69 euro in cambio dello sconto standard di 1/3 del valore. Il rincaro del 60% dell’IMU verrà parzialmente attenuato mediante l’introduzione di una nuova franchigia d’importo variabile da 5.000 euro a 7.000. Nel caso in cui, invece sull’immobile gravasse un mutuo, è possibile sottrarre il debito residuo nei confronti della banca dal valore dell’immobile. Per quanto riguarda il patrimonio mobiliare, nel calcolo dell’ISEE verranno messi al setaccio: c/c postali e bancari; titoli di stato; obbligazioni; buoni fruttiferi; certificati di deposito e credito; azioni in società italiane o estere; fondi di investimento.

Nuclei familiari –
 Per quel che concerne lo stato di famiglia, sono previsti degli indici (da rapportare alla somma ottenuta) che variano in base al numero di componenti del nucleo familiare, nel seguente modo: 1 componente (1,00); 2 componenti (1,57); 3 componenti (2,04) quattro componenti (2,46); cinque componenti (2,85). Al riguardo, va precisato che il nuovo ISEE considera nuclei familiari a parte i coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, a meno che non siano legalmente separati, divorziati o uno dei due abbia perso la potestà sui figli. Inoltre, il figlio maggiorenne non convivente con genitori e a loro carico ai fini IRPEF, se non è coniugato e senza figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori.
Autore: Redazione Fiscal Focus

Nessun commento:

Posta un commento