DATI DI CONTATTO:

E-MAIL: martufi.p@gmail.com
TEL. 06 5201169 (per appuntamenti)
FAX 06 233213554
Via Berna n.3 - 00144 Roma



mercoledì 11 aprile 2012

Il confine tra norme tributarie incerte e contribuente colpevole

Con la sentenza n. 4685 del 23 marzo 2012, la sezione tributaria della Corte di Cassazione, richiamando il principio di non applicabilita' delle sanzioni non penali previste dalla normativa tributaria qualora la violazione di legge che le determina dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito applicativo della norma tributaria (principio gia' riprodotto nell'art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997 e nell'art. 10, legge n. 212/2000), definisce il concetto di incertezza normativa oggettiva tributaria che determina la non punibilita', indicando una serie di fatti di per se' idonei a determinare l'oggettivita' della situazione di incertezza della norma, se accertati dal giudice La difficoltà di individuazione della normativa, della sua formulazione o del suo significato nonché la mancanza di precedenti giurisprudenziali, i contrasti fra orientamenti giurisprudenziali, anche avvalorati dalla richiesta di intervento della Corte Costituzionale, fra orientamenti giurisprudenziali e prassi amministrativa, fra opinioni dottrinali, tra prassi amministrative, tra informazioni amministrative o la loro mancanza, l’adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di norma implicita preesistente, sono gli indici rilevatori della sussistenza della condizione di incertezza normativa citati, a titolo esemplificativo, dalla Suprema Corte.
La Corte precisa che, affinché la condizione di incertezza normativa configuri la non punibilità, occorre che la condizione stessa sia accertata dal giudice: deve pertanto essere l’Autorità Giudiziaria, al termine di un procedimento interpretativo metodologicamente corretto, a stabilire l’impossibilità di ricondurre i fatti su cui è chiamata a giudicare sotto la fattispecie prevista da una certa norma e deve trattarsi di un’impossibilità generale e concreta di pervenire comunque ad uno stato di conoscenza sicura della norma giuridica tributaria, con esclusione di qualsiasi rilevanza di condizioni soggettive, come l’ignoranza colpevole del diritto.
Sulla base di queste considerazioni, avendo accertato una difficoltà di individuazione delle disposizioni normative applicabili nel periodo di riferimento, la Corte di Cassazione respinge il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di una pronuncia della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna che aveva escluso l’applicazione delle sanzioni nei confronti di un contribuente, società agricola e confermato, nel caso di specie, la legittimità di un recupero dell’IVA per l’anno 1997 relativa alla vendita di un terreno ritenuto edificabile, non avendo la società svolto nell’anno in questione attività agricola.
La pronuncia è in linea con l’orientamento prevalente già assunto dalla stessa Corte in altre pronunce, cit. ad esempio, Corte di Cassazione 28 novembre 2007, n. 24670, 21 marzo 2008 n. 7765, 11 settembre 2009, n. 19638.

Nessun commento:

Posta un commento