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mercoledì 27 febbraio 2013

Accesso in locali ad uso promiscuo.

Corte di Cassazione, sez. trib. 20 febbraio 2013, n. 4140
La Corte di Cassazione ha confermato che, in caso di accesso dell’amministrazione finanziaria nel luogo dove viene svolta l'attività commerciale o professionale ad uso promiscuo, è necessaria l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica.

I giudici di legittimità hanno chiarito in particolare che, se i locali adibiti ad abitazione e quelli destinati ad uso professionale sono distinti, ma adiacenti, e tra gli uni e gli altri vi siano porte di comunicazione, tale circostanza è sufficiente per classificare detti locali ad uso promiscuo, ex art. 52, D.P.R. n. 633/72, con la conseguenza che, per eseguire l’accesso, il personale dell’amministrazione finanziaria deve osservare le garanzie previste da tale norma e quindi richiedere l'autorizzazione della Procura. Non è necessario quindi che i locali in questione siano i medesimi, e cioè che in essi venga esercitata l'attività commerciale e siano pure adibiti ad abitazione. L'atto di accertamento in contestazione compiuto in violazione delle garanzie previste dall’art. 52, D.P.R. n. 633/72 è di conseguenza nullo, in virtù del principio di inutilizzabilità della prova illegittimamente acquisita.

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