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lunedì 21 gennaio 2013

Redditometro e indagini finanziarie


Le movimentazioni possono diventare rilevanti quando non sono compatibili con la capacità contributiva del contribuente

Premessa – Il riscontro delle movimentazioni finanziarie, operato presso gli intermediari, in caso di esito “positivo” rappresenta un importante sostegno alle presunzioni derivanti dal redditometro.

Accertamenti bancari -
 L'utilizzo degli accertamenti bancari in ambito tributario, da strumento occasionale di indagine, sta assumendo i connotati di una consueta prassi investigativa. I dati e gli elementi rinvenuti dal Fisco in sede di accertamento bancario possono essere utilizzati ai fini della rettifica della base imponibile dichiarata dal contribuente, se questi non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione della base imponibile stessa o che non hanno rilevanza allo stesso fine.

Il procedimento
 - Nel corso del procedimento di accertamento, l'Amministrazione Finanziaria può invitare i contribuenti a fornire dati e notizie rilevanti, anche con riferimento agli elementi informativi acquisiti attraverso le indagini bancarie e finanziarie. A tal proposito, la documentazione bancaria (ottenuta dai verificatori secondo la procedura di cui all'art. 32, co. 1, n. 7), D.P.R. 600/1973 e art. 51, co. 2, n. 7), D.P.R. 633/1972) viene analizzata dagli stessi per riscontrare direttamente le movimentazioni attive (accreditamenti) e passive (prelevamenti).

Le movimentazioni - Può accadere che i verificatori siano in grado di fornire immediata rilevanza alle stesse movimentazioni in quanto, ad esempio, non coerenti con la contabilità del soggetto sottoposto a ispezione o perché, con riguardo alle persone fisiche, non risultino compatibili con la loro complessiva capacità contributiva. Se, invece, a tali movimentazioni gli organi di controllo non sono in grado di fornire immediata rilevanza ed attinenza ai fini dell'accertamento, gli stessi possono interpellare preventivamente il contribuente.

L’utilizzo dei dati 
- I dati acquisiti nel corso delle indagini bancarie e finanziarie possono essere utilizzati dai verificatori per rettificare il reddito dichiarato dal contribuente, qualora il soggetto verificato non dimostri che ne ha tenuto conto in sede di dichiarazione del reddito ovvero che non hanno rilevanza a tal fine.

Redditometro
 – Alla luce di tale procedimento è probabile la connessione tra l’accertamento sintetico e le indagini finanziarie. Le relazioni tra accertamento sintetico e indagini finanziarie sono infatti del tutto fisiologiche: il riscontro delle movimentazioni finanziarie, operato presso gli intermediari, in caso di esito “positivo” rappresenterebbe un formidabile sostegno per le presunzioni di natura sintetica. Un’eventualità del genere potrebbe essere riscontrata, ad esempio, nel caso in cui il tenore di vita del contribuente risultasse tanto non congruo quanto “nebuloso” in termini di titolarità delle spese necessarie per acquisizione e/o mantenimento dei beni e dei servizi.

Strategia dell’amministrazione 
- La strategia operativa dell'Amministrazione Finanziaria si basa su un elemento che al tempo stesso costituisce un'opportunità e un punto di forza: utilizzare la tecnologia come alleato efficace nella lotta all'evasione fiscale. In tale consapevole e mirata prospettiva vanno interpretati gli ultimi interventi normativi tesi a rafforzare significativamente l'efficacia dello spesometro, del redditometro e anche il potenziamento dei poteri ispettivi in materia di indagini finanziarie. Ciò posto, pare che tale indirizzo sposato dall'Amministrazione Finanziaria contribuisca a dare una risposta tangibile e concreta alla problematica relativa alla circostanza che “da troppo tempo il 95% dei contribuenti dichiara redditi inferiori a 50.000 euro”.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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