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mercoledì 13 marzo 2013

Società in liquidazione: la valutazione del credito


FISCAL FOCUS DEL 13.3.2013
Il caso - Una società che si appresta a redigere il bilancio finale di liquidazione, presenta nel suo attivo dei crediti di elevato importo, presenti nel bilancio già da qualche anno.
Si ritiene che tali crediti siano inesigibili, in quanto il debitore non ha risposto ai numerosi solleciti e si suppone, inoltre, non sia conveniente intraprendere ulteriori azioni legali.
Analizziamo come dovranno essere contabilizzati tali crediti.

In via preliminare è bene sottolineare che nell’ambito del processo di liquidazione i liquidatori, in osservanza delle disposizioni di cui all’art. 2489, co. 2, del codice civile, debbono adempiere i loro doveri con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell’incarico e la loro responsabilità per i danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri è disciplinata secondo le norme in tema di responsabilità degli amministratori (art. 2489 co. 2, codice civile).

Salvo diversa disposizione statutaria, ovvero adottata in sede di nomina, i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società (art. 2489, co. 1, del codice civile).

In base alla citata disposizione, dovrà essere cura del liquidatore verificare l’esistenza dei presupposti per intraprendere ulteriori strade per il recupero dell’ingente credito. Nel caso in cui il liquidatore dovesse constatare l’impossibilità o, meglio, la scarsa convenienza ad intraprendere ulteriori azioni legali volte all’escussione del credito, potrà, in ossequio a quanto previsto dall’art. 2487, co. 1, lettera c) del codice civile, informare l’assemblea dei soci, portando la stessa a diretta conoscenza dell’inesigibilità del credito.
Ciò detto, passiamo all’analisi dei profili contabili.

È bene ricordare che sin dall’apertura della fase liquidatoria, è necessario predisporre il bilancio iniziale della liquidazioneredatto dagli amministratori in concerto con i liquidatori.
Si tratta di un prospetto contabile che non è espressamente previsto dal codice civile per le società di capitali ma che l’OIC 5 ritiene obbligatorio. Deve indicare la variazione del criterio di valutazione adottato.
Il bilancio iniziale di liquidazione ha le seguenti finalità:
a. accertare la “situazione iniziale” del patrimonio dell’impresa che è indispensabile per la successiva gestione di liquidazione;
b. determinare il valore del patrimonio netto iniziale di liquidazione per poter successivamente pervenire alla determinazione del risultato economico dei successivi esercizi, del capitale finale di liquidazione, e, quindi, delle quote di riparto dell’attivo netto residuo fra i soci;
c. stabilire se presumibilmente (e salvo nuovi o più completi accertamenti di attività e passività che costituiscono un vero e proprio obbligo dei liquidatori) i fondi liquidi esistenti alla apertura della liquidazione e gli incassi derivanti dal realizzo delle attività saranno sufficienti ad estinguere le passività e coprire le spese e gli oneri della liquidazione tenuto conto anche delle sequenze temporali di incassi e pagamenti.

I criteri di valutazione da adottare sono quelli della liquidazione:
presunto realizzo per le attività;
valori di estinzione per le passività.

In base a quanto detto, già nella redazione del bilancio iniziale si sarebbe dovuta operare la valutazione del credito al presumibile valore di realizzo, procedendo, ove necessario, come sembrerebbe nel caso di specie,ad una rettifica del credito pari alla differenza tra il valore nominale e il valore di presumibile realizzo, impuntando dunque le relative perdite su crediti.

Tuttavia, qualora al momento della redazione del bilancio iniziale di liquidazione si riteneva il credito ancora esigibile, si potrà tener conto dell’evento del bilancio finale di liquidazione.
Si ricorda, infatti, che a norma dell’art. 2492 c.c., una volta terminata la liquidazione, i liquidatori devono redigere un bilancio finale, da depositarsi al registro delle imprese corredato dalla relazione del Collegio sindacale e del Revisore contabile (se esistenti), composto da bilancio finale di liquidazione in senso stretto e dal piano di riparto.
Il bilancio finale di liquidazione, secondo quanto precisato dall’OIC, deve contenere oltre allo Stato patrimoniale anche il Conto economico relativo al periodo che intercorre dalla chiusura dell’ultimo bilancio annuale di liquidazione fino alla data di chiusura della liquidazione.
Potrà inoltre essere aggiunto, facoltativamente, un Conto economico riepilogativo di tutto il periodo pluriennale di liquidazione, a partire dalla data di apertura della liquidazione e fino alla data di chiusura della stessa.
È, inoltre, ampiamente diffusa la tesi in base alla quale le specifiche esigenze informative e il particolare meccanismo di approvazione di tale bilancio rendono fondamentale la presenza anche della nota integrativa e soprattutto della relazione sulla gestione (liquidatoria) in cui dovrebbero confluire le informazioni esplicative sull’andamento della gestione (passata) dei liquidatori.
Autore: Gioacchino De Pasquale

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