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mercoledì 6 marzo 2013

Bonus fiscale del 55%: sanzione per mancata comunicazione


Autore: Redazione Fiscal Focus

La mancata osservanza del termine previsto per l’invio del modello o l’omessa trasmissione dello stesso, non comportano la decadenza dal beneficio fiscale

La comunicazione all’Agenzia delle Entrate - Tra gli adempimenti necessari per usufruire del bonus fiscale del 55% relativamente al risparmio energetico, coloro che hanno sostenuto tali spese nel 2012, e non hanno terminato i lavori entro il 31 dicembre, devono inviare entro il 31 marzo prossimo una comunicazione all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione dell’ammontare di quanto è stato speso nel 2012. Per i privati e i lavoratori autonomi vale il principio di cassa, cioè che la spesa è "sostenuta" al momento del pagamento con bonifico, mentre per le imprese vale quello di competenza. L’apposita comunicazione deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate in modalità telematica, con riferimento ai soli interventi i cui lavori proseguono oltre il periodo d’imposta, per comunicare le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati.

Mancato invio della comunicazione - Il mancato invio della comunicazione, non ha come conseguenza la decadenza dell'agevolazione, ma comporta l'applicazione della sanzione da 258 euro a 2.065 euro (circolare 23 aprile 2010, n. 21/E) perché per sanare questa omissione, non può essere utilizzata la remissione “in bonis”, introdotta dall'articolo 2, D.L. 16/2012.

Chi deve inviare la comunicazione - Sono obbligati all’invio di tale comunicazione i soggetti che contemporaneamente proseguono i lavori iniziati nell'anno precedente (2012) e hanno "sostenuto" (per cassa o competenza per le imprese) spese agevolate nell'anno precedente a quello dell'invio della comunicazione.

Pagamento effettuato nel 2013 - Se i lavori sono terminati entro il 31 dicembre 2012, ma il pagamento viene effettuato nel 2013, la comunicazione non va inviata. Invece se nel 2012 è stato versato un acconto, la comunicazione va spedita, indicando i dati di quel pagamento.

Lavori iniziati nel 2013
 – Se invece è stato versato un acconto nel 2012, ma i lavori sono iniziati nel 2013, non va effettuata alcuna comunicazione.

Invio Enea 
- Si ricorda che l'invio della comunicazione alle Entrate non sostituisce quella da trasmettere all'Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori. In più per i lavori a cavallo d’anno il contribuente deve continuare ad attestare che i lavori non sono stati ultimati nell'anno precedente, se vuole iniziare a beneficiare della detrazione del 55% già dalla dichiarazione di quel periodo d'imposta, senza attendere la fine dei lavori e il conseguente invio della documentazione all'Enea.

No alla remissione in bonis
 - Non vale la remissione “in bonis” introdotta dall'articolo 2, D.L. 16/2012, per sanare l’omessa comunicazione, in quanto con questo istituto possono essere sanati solo gli adempimenti e le comunicazioni indispensabili per fruire di benefici di natura fiscale o per accedere a regimi fiscali opzionali. Come previsto nella circolare 28 settembre 2012 n. 38/E, la disposizione in esame, non trova applicazione con riferimento alle comunicazioni o agli adempimenti fiscali la cui non tempestiva esecuzione assume natura di mera irregolarità (e dal cui mancato o tardivo adempimento discenda la sola irrogazione di sanzioni).

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