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venerdì 29 marzo 2013

Avvisi esecutivi: la sospensione


Sospesa la riscossione su istanza del contribuente

Premessa – Anche gli accertamenti esecutivi possono essere sospesi, trascorso il termine di pagamento (dopo 60 giorni dalla notifica o 150 in caso di domanda di adesione), nei casi in cui siano intercorsi prescrizione o decadenza, sospensione giudiziale o amministrativa. Lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco 2013 diventato poi ufficiale con la Circolare 1/E/2013.

Sospensione della riscossione - Uno dei quesiti posti lo scorso 30 gennaio in occasione di Telefisco 2013 in materia di contenzioso e, in particolare, in materia di riscossione riguarda l'applicabilità agli avvisi di accertamento della nuova procedura di sospensione delle procedure di riscossione su istanza del contribuente.

Equitalia Direttiva 10/2010 - Tale possibilità era già stata prevista da Equitalia con la Direttiva 10/2010, emanata dalla stessa società pubblica di riscossione con l'obiettivo di migliorare sensibilmente il rapporto con i contribuenti iscritti a ruolo che ritenessero di aver ricevuto una cartella di pagamento per tributi già pagati o interessati da un provvedimento di sgravio o sospensione, evitando a questi l'onere di fare la spola tra i diversi uffici pubblici.

Legge di Stabilità - La recente Legge di Stabilità 2013 (art. 1, co. da 537 a 543, L. 228/2012) ha disciplinato tale procedura prevedendo che entro 90 giorni dalla notifica del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa, il contribuente può presentare all'agente della riscossione, anche con modalità telematiche, una dichiarazione con la quale documenti che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore, da una sospensione amministrativa concessa dall'ente creditore o da una sospensione giudiziale, da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, da un pagamento già effettuato o da una qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.

Avviso di accertamento esecutivo - In particolare, il quesito posto nell'ambito di Telefisco 2013 mira a chiarire se la suddetta istanza del contribuente, finalizzata a ottenere la sospensione immediata delle procedure ed eventualmente il successivo sgravio da parte dell'ente, si possa presentare anche nel caso in cui fosse stato notificato un avviso di accertamento esecutivo.

Risposta delle Entrate - La risposta fornita nel corso del Telefisco chiarisce che in base al tenore letterale della norma, l'agente della riscossione è tenuto a sospendere l'attività di riscossione anche con riguardo alle somme affidate in seguito alla notifica di un accertamento esecutivo per il quale sia trascorso inutilmente il termine ultimo di pagamento.

Presentazione della domanda - Il contribuente che ha ricevuto la notifica dell'accertamento esecutivo può richiedere la sospensione solo dopo l'affidamento del carico all'agente della riscossione. Ne consegue che la domanda potrà essere inoltrata dopo che siano trascorsi trenta giorni dalla scadenza per il pagamento delle somme dovute, quindi dopo sessanta giorni dalla notifica dell'accertamento, nel caso in cui non sia stata proposta istanza di adesione, ovvero 150 giorni dalla notifica in ipotesi di adesione.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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