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martedì 26 luglio 2011

Professionisti senza obbligo contributivo alla Gestione separata INPS

La circ. 99 dell’INPS fa proprie le disposizioni della «manovra»: gli iscritti ad Albi professionali devono versare alla propria Cassa di riferimento
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Tutti i professionisti iscritti a un Albo professionale, appartenenti a una categoria che faccia capo a una determinata Cassa di previdenza, sono obbligati, anche se pensionati, ad iscriversi e a versare la contribuzione alla propria Cassa professionale, non potendo più affermarsi, in tali casi, in via residuale, l’obbligo di iscrizione e contribuzione alla Gestione separata dell’INPS.
È quanto emerge, pur nell’affermazione della non ripetibilità dei versamenti eventualmente già effettuati a favore della suddetta Gestione, dai commi 11 e 12 dell’art. 18 del DL 98/2011, le disposizioni della “manovra correttiva” cui l’INPS ha dedicato la circolare n. 99 del 22 luglio 2011.
In tale circolare viene esaminato, innanzitutto, il citato comma 11, con il quale è stato imposto agli Enti previdenziali privati – tra cui, appunto, le Casse di previdenza per i professionisti – di provvedere, entro 6 mesi, ad adeguare i propri statuti e regolamenti sancendo la sussistenza dell’obbligo contributivo anche a carico dei soggetti già pensionati che risultino percepire redditi derivanti dalla prosecuzione dell’attività professionale.
Il Legislatore interviene, in tal modo, su una materia la cui regolamentazione è stata sinora lasciata alla discrezionalità delle singole Casse professionali. Attualmente, infatti, a fronte di Casse – quali, in particolare, la Cassa di previdenza dei Dottori commercialisti – che già prevedono, a carico dei propri pensionati, ove proseguano nell’esercizio della professione, l’obbligo di continuare a versare il contributo soggettivo (pur senza applicazione del contributo minimo), con conseguente diritto, dopo un certo numero di anni, a un supplemento di pensione, vi sono altre Casse che contemplano la possibilità, su base volontaria, per i soggetti cui sia già stato liquidato il trattamento pensionistico, di proseguire nell’esercizio della professione senza obblighi di versamento della contribuzione ordinaria. Come evidenziato dalla stessa Relazione illustrativa del DL 98/2011, tali previsioni si sono rivelate non coerenti con il principio generale in base al quale tutti i redditi prodotti devono essere assoggettati a contribuzione previdenziale, tanto che l’INPS, nell’ambito di una vasta operazione di verifica delle posizioni contributive (la cosiddetta operazione “Poseidone”), ha ritenuto di contestare in tali ipotesi il mancato versamento della contribuzione presso la propria Gestione separata.
Al fine di porre termine a questa situazione di incertezza e chiarire la posizione previdenziale dei soggetti di cui si tratta, la manovra correttiva prescrive, quindi, che in tutti gli statuti e regolamenti venga stabilito l’obbligo dell’iscrizione e della contribuzione alla Cassa di appartenenza (con versamento di un contributo soggettivo minimo con aliquota non inferiore al 50% di quella ordinaria) anche per i titolari di pensione che percepiscano redditi derivanti dallo svolgimento di attività professionali, rientranti nel campo di applicazione della stessa Cassa.
Ne deriva l’esclusione di tali soggetti dall’obbligo contributivo nei confronti della Gestione separata, come espressamente confermato dal successivo comma 12.
Tale comma contiene, infatti, una norma di interpretazione autentica dell’art. 2, comma 26, della L. 335/95 – istitutivo della Gestione separata presso l’INPS – con la quale si precisa che rientrano nell’ambito di tale Gestione esclusivamente i soggetti che esercitino per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi Albi professionali, ovvero coloro che, pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi Albi, non siano tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza o abbiano esercitato eventuali facoltà di non versamento/iscrizione previste dai rispettivi statuti o regolamenti (al riguardo, la circolare in commento elenca, a titolo esemplificativo, alcune situazioni che, comportando l’assenza di iscrizione/versamento alla Cassa di appartenenza, determinano l’assoggettamento dei redditi percepiti alla contribuzione presso la Gestione separata).
Tale disposizione – si legge nella circolare – conferma l’orientamento costantemente seguito dall’Istituto previdenziale. Nell’ambito della richiamata operazione “Poseidone”, l’INPS, pur ammettendo la presentazione, da parte degli interessati, di un’istanza di annullamento dell’accertamento, ha peraltro provveduto a inviare le lettere di invito al pagamento dei contributi alla Gestione separata anche a soggetti che, pur svolgendo un’attività, dichiarata con il codice ATECO, per la quale sia prevista una Cassa professionale obbligatoria, non risultavano aver versato la contribuzione previdenziale alla Cassa di riferimento. A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 18, comma 12, del DL 98/2011 (e dell’emanazione del DM che ne disciplinerà le modalità attuative), è da ritenere che ciò non sia più possibile, dovendo l’INPS limitarsi a segnalare tali situazioni alle Casse di competenza per l’attivazione degli eventuali provvedimenti di recupero da parte delle medesime.
 

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