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martedì 19 marzo 2013

Cosa fare a fronte di un avviso di addebito Inps


AUTORE: Redazione Fiscal Focus

Riepilogate le regole che caratterizzano il sistema di riscossione.
Premessa – Spesso i contribuenti si vedono recapitare degli avvisi di addebito da parte dell’INPS che li informano circa il mancato pagamento di somme dovute a qualunque titolo, non tutti però sono a conoscenza delle tempistiche e le procedure da seguire per evitare eventuali sanzioni e interessi, nonché l’esecuzione forzata. Ebbene, per contestare e bloccare l’accertamento INPS il contribuente può seguire sostanzialmente tre opzioni: pagare quanto dovuto; ricorrere in via amministrativa entro 90 giorni dalla notifica; proporre un’azione giudiziaria entro 40 giorni dalla notifica. Qualora non si rispetti uno dei suddetti punti, l’INPS procederà a notificare l’avviso di addebito; in mancanza di pagamento, entro 60 giorni dalla notifica, scatta l’esecuzione forzata da parte dell’AdR (Agente della Riscossione).

Il sistema di riscossione – Il sistema di riscossione parte da un semplice avviso di riscossione, che è lo strumento attraverso il quale l’INPS procede autonomamente alla contestazione e richiesta delle somme a qualunque titolo dovute dai contribuenti. In particolare, l'avviso deve contenere: il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento; il periodo di riferimento del debito, la causale del debito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni e interessi se dovuti, l'agente della riscossione competente. Al riguardo, si precisa che le sanzioni e le somme aggiuntive sono calcolate fino alla data del pagamento. Successivamente, si procede alla notifica dell’avviso di pagamento che può avvenire: tramite Pec; tramite messi comunali e agenti di polizia municipale; mediante il canale postale ossia con la raccomandata A/R. A questo punto, l’INPS trasferisce immediatamente all'agente della riscossione la notizia dei crediti che saranno oggetto di recupero coattivo. Per evitare ciò, il contribuente ha 60 giorni di tempo dalla notifica per adempiere al pagamento del proprio debito. In caso di mancato pagamento nei termini previsti, scatta l’esecuzione forzata da parte dell’AdR.

Il ricorso amministrativo – Come precisato in premessa, una delle strade che il contribuente può seguire per congelare l’azione di recupero fino a decisione dell’organo amministrativo è il ricordo amministrativo entro 90 giorni dall’avviso di addebito. Le situazioni che possono crearsi in tale fase sono le seguenti: in caso di rigetto del ricorso, e se non c'è il pagamento delle somme dovute entro 10 giorni dalla notifica dell'esito del ricorso, segue la formazione e la notifica dell'avviso di addebito al contribuente e la contestuale consegna all'agente della riscossione; in presenza di accoglimento parziale del ricorso dal quale derivi una rideterminazione degli importi addebitati, l'INPS richiede al debitore il pagamento della somma rideterminata entro 10 giorni dalla notifica della lettera di diffida; in caso di mancato pagamento, l'INPS forma e notifica l'avviso di addebito. Il collegato lavoro (Legge n. 183/2010) ha introdotto, nella procedura di accertamento, la diffida di regolarizzazione (comma 2 dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 124/2004), in relazione alla quale possono presentarsi le seguenti situazioni.

La regolarizzazione –
 In base alle tempistiche con cui il contribuente regolarizza la propria posizione, possono presentarsi differenti situazioni, che possiamo sintetizzare nel seguente modo: se il trasgressore paga entro 30 giorni dalla notifica del verbale ispettivo, può pagare le sanzioni amministrative nella misura minima prevista dalla legge; in caso di pagamento dal 31° giorno, il trasgressore non può più fruire del pagamento delle sanzioni amministrative in misura minima, ma è ammesso a regolarizzare la sanzione amministrativa nella misura ridotta (articolo 16 della Legge n. 689/1981); infine, trascorsi 90 giorni dalla notifica del verbale ispettivo senza che sia avvenuto il pagamento l'INPS procede alla formazione dell'avviso di addebito. In quest’ultimo caso, le somme maggiorate dell’aggio che è pari al 4,65%.

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