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lunedì 4 marzo 2013

Iva e Auto aziendali: detrazione se c’è inerenza


Per i professionisti non è previsto alcun limite al numero di auto

Premessa – La Direzione delle Entrate della Toscana rispondendo (protocollo 911-4942/2013) a uno specifico quesito formulato dall'Odcec di Pistoia ha sostenuto che non esiste limite al numero di auto per le quali il professionista possa detrarre l’Iva, ma al contrario deve essere rispettato solamente il requisito di inerenza.

L’interpello – Nell’interpello l’Ordine dei Dottori commercialisti di Pistoia aveva chiesto delucidazioni in merito al trattamento fiscale per i professionisti delle spese sostenute per le autovetture prospettando il caso di un professionista che utilizzi due autovetture per l’espletamento della sua attività.

Imposte dirette – Per le imposte dirette la Direzione delle Entrate della Toscana, ha ricordato che i limiti alla deduzione dei costi relativi all’impiego delle auto aziendali sono stati oggetto di ben due interventi di modifica che si sono sostanzialmente accavallati nel corso degli ultimi mesi. Innanzitutto è intervenuta la Legge 92/2012 di riforma del mercato del lavoro, in vigore dal 18 luglio 2012. L’articolo 4, comma 72 aveva ritoccato i limiti di deducibilità previsti dall’articolo 164 del Tuir, introducendo, in estrema sintesi, la riduzione della percentuale di rilevanza dal 40 al 27,5% per le auto aziendali non utilizzate esclusivamente come beni strumentali dell’impresa e dal 90 al 70% per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti. Poi è intervenuta sulla materia anche la Legge di Stabilità per il 2013, Legge 228/2012, che all’articolo 1, comma 501 ha ridotto ulteriormente la percentuale di deducibilità portandola al 20 per cento.

Numero auto –
 La Direzione regionale delle Entrate ha evidenziato che relativamente ai soggetti esercenti arti e professioni l’art. 164 prevede un limite numerico alla rilevanza fiscale dei veicoli. In particolare nel caso di esercizio dell’arte e professione in forma individuale, le spese e gli altri componenti negativi sono deducibili nel limite di un solo veicolo. Nel caso di esercizio dell’arte e professione in forma associata (società semplice o associazioni di cui all’art. 5 del Tuir), la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. Per espressa disposizione normativa, quindi, il professionista può portare in deduzione le spese relative all’utilizzo di un solo autoveicolo.

Iva – Ai fini Iva le lett. c) dell’art. 19-bis 1 del D.p.r 633/72 ammette la detrazione in misura pari al 40% per l’acquisto e importazione dei veicoli stradali a motore non utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, arte o professione. Al contrario la lett. d) dell’art. 19-bis 1 del D.p.r 633/72 ammette la detrazione in misura pari al 100% per l’acquisto e importazione dei veicoli stradali a motore utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, arte o professione. In relazione al caso oggetto dell’interpello la Direzione delle Entrate della Toscana sottolinea che l’art. 19 – bis non disciplina espressamente, così come previsto dall’art. 164 del Tuir, alcun limite numerico, e pertanto ha ritenuto che la detrazione nella misura del 40% sia, in ogni caso, strettamente connessa alla sussistenza del requisito dell’inerenza, cioè alla dimostrazione da parte del contribuente dell’effettivo impiego del bene nell’ambito dell’attività esercitata. In sostanza se ai fini delle imposte dirette, vi è una presunzione assoluta che impedisce il riconoscimento fiscale di più automezzi, ai fini Iva, invece, non sembra vi sia alcun limite.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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