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martedì 14 gennaio 2014

Mini-IMU 2014: i chiarimenti del Ministero

Pubblicato un comunicato che dà le risposte alle domande formulate per la corretta applicazione della cosiddetta “mini-tassa”

Il Ministero a poco più di una decina di giorni dalla scadenza di versamento della mini-IMU 2014, fa luce sui dubbi ancora in essere legati alla mini-imposta, prevista dall’art. 1, del D. L. n. 133 del 2013, in scadenza il prossimo 24 gennaio 2014, grazie alla proroga contenuta al comma 680 dell’art. 1 della legge di stabilità per l’anno 2014


I codici tributo da utilizzare – Il Ministero chiarisce che per il versamento della Mini IMU vanno utilizzati gli stessi codici usati negli anni 2012 e 2013 per il versamento dell’imposta, a seconda della tipologia di immobile.

I versamenti minimi -
 Per i versamenti minimi valgono le regole ordinarie, vale a dire si applica l’art. 25 della Legge n. 289 del 2002 che prevede l’importo minimo di 12 euro o il diverso importo previsto dal regolamento del comune.
L’importo minimo deve intendersi riferito all’imposta complessivamente dovuta con riferimento a tutti gli immobili situati nello stesso comune, come espressamente previsto dalle linee guida al regolamento IMU pubblicate sul sito del Dipartimento.
In tema di limite minimo per la riscossione coattiva, l’importo che va preso a riferimento non è pari a € 16,53 previsto dall’art. 1 del D.P.R. n. 129 del 1999, perché tale disposizione è stata superata dal D. L. n. 16 del 2012 e nemmeno la modifica operata dall’art. 1, comma 736, della legge di stabilità per l’anno 2014 ha l’effetto di far “rivivere” la disposizione superata.
Conseguentemente, essendo venuto a mancare il limite di 30 euro fissato dal D. L. n. 16 del 2012, non esiste per i tributi locali un importo minimo per la riscossione coattiva, fatto salvo, ovviamente, il rispetto del limite minimo di 12 euro per i versamenti spontanei.

Modalità di compilazione dell’F24: Il modello F24 va compilato indicando nelle:
caselle acconto/saldo: il flag relativo al saldo;
casella rateazione – va indicato il valore “0101” per i pagamenti eseguiti con il codice tributo 3912 (abitazione principale). Per gli altri pagamenti, il campo non deve essere compilato;
casella detrazione: va compilata indicando l’importo effettivo della detrazione 2013, che può essere stata aumentata dal comune, compresa la maggiorazione;
casella numero immobili: va compilata regolarmente.

Casi particolari

Immobili appartenenti a personale in servizio alle forze armate, ecc. – Per tali soggetti non è stato richiesto il versamento della sola seconda rata IMU, ma solo della prima. È dunque necessario effettuare un conteggio particolare.
Per il personale appartenente alle forze armate e agli altri soggetti di cui all’art. 2, comma 5, del D. L. n. 102 del 2013, il procedimento di calcolo dell’IMU 2013 è il seguente:
- prima rata dovuta e versata sulla base del 50% dell’importo pagato nel 2012;
- seconda rata non dovuta, poiché a partire dal 1° luglio 2013 tali immobili sono stati equiparati all’abitazione principale;
- l’eventuale Mini IMU deve essere calcolata solo sulla differenza tra l’IMU calcolata con aliquote e detrazione 2013 rapportata al semestre luglio - dicembre 2013 e l’IMU calcolata con aliquote e detrazione di base, corrispondente allo stesso semestre;
- l’eventuale conguaglio sulla prima rata nel caso di variazione delle aliquote 2013.

Terreni agricoli non posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali - Per quanto riguarda i terreni agricoli non posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali il relativo versamento non può essere considerato Mini IMU, poiché si tratta dell’ordinario versamento concernente la seconda rata e il saldo della prima.
Per questa fattispecie il procedimento di calcolo dell’IMU 2013 è il seguente:
- prima rata non dovuta, equivalente al 50% dell’importo pagato nel 2012;
- seconda rata dovuta + saldo sulla prima rata. Tale importo si ottiene calcolando la differenza tra l’imposta annuale 2013 e la prima rata non versata.
Il Ministero ricorda che il comma 728 dell’art. 1 della legge di stabilità per l’anno 2014 prevede che, in caso di insufficiente versamento della seconda rata 2013, la differenza può essere versata entro il 16 giugno 2014, senza sanzioni e interessi.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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