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martedì 5 marzo 2013

Taglio netto al contenzioso tributario


L’Agenzia delle Entrate intende rinunciare a moltissime controversie

Prosegue l’impegno del Fisco a una gestione più oculata del contenzioso tributario, al fine di renderlo scevro di quelle liti che non meritano di essere intraprese o proseguite. Gli Uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate, infatti, rinunceranno a moltissime controversie per le quali la Corte di Cassazione ha da tempo assunto posizioni pro contribuente.

Il taglio. Tra le liti interessate dal “taglio” si segnalano, per esempio, quelle concernenti: - gli atti impositivi emessi nel termine decennale anziché triennale per la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per beneficiare delle agevolazioni fiscali cc.dd. “prima casa”; - il disconoscimento principio del “favor rei” (articolo 3, comma 3, del D.L. n. 12/2002) in tema di sanzioni per utilizzo di lavoratori irregolari; - il diniego sistematico del rimborso dell'IRAP dovuta da agenti di commercio, promotori finanziari e medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale; - la rettifica, ai fini IVA, del corrispettivo di un atto di compravendita di un immobile e relative pertinenze esclusivamente sulla base del valore O.m.i.; - gli avvisi di accertamento emessi sulla base di studi di settore senza lo svolgimento del preventivo contraddittorio; - l’assoggettabilità a IVA dei “bonus” qualitativi erogati ai concessionari di autoveicoli; - il diniego rimborso dell'imposta sostitutiva per la rideterminazione del valore dei terreni o partecipazioni versata in occasione di una precedente rivalutazione; - il recupero delle quote di ammortamento e dell’IVA detratta con riferimento a operazioni di “lease back”.

Studi. Come premesso, l’Agenzia delle Entrate non ritiene più opportuno coltivare quelle controversie sulla quali esiste una precisa presa di posizione dei giudici di legittimità. Se si pensa agli accertamenti da studi di settore, infatti, è consolidato l’orientamento che ritiene indefettibile il preventivo contraddittorio con il contribuente. In mancanza dell’invito dell’Ufficio infatti l’accertamento deve essere considerato nullo, perché quel che dà sostanza all’atto impositivo è proprio il contraddittorio con la parte privata, dal quale possono emergere elementi idonei a commisurare alla concreta realtà economica dell’impresa la presunzione indotta dal rilevato scostamento del reddito dichiarato (da ultimo, Cass. Civ. Sez. V, 20.02.2013, n. 4166).

IRAP. In tema di IRAP invece, le Sezioni Unite della Cassazione (sentenze n. 12108/09, 12109/09, 12110/09 e 12111/09) hanno escluso che gli agenti di commercio siano compresi nel novero dei contribuenti tenuti al pagamento dell’imposta, quando non è ravvisabile il requisito della autonoma organizzazione (requisito che ricorre “quando il contribuente a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile della organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità od interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio della attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso della imposta asseritamente non dovuta, dare la prova della assenza delle predette condizioni” - Cass. Civ. Sez. V, Sent., 11.12.2012, n. 22590).

Nell’incertezza meglio resistere. Nel caso di esito incerto – e non potrebbe essere diversamente - la strategia dell’Amministrazione Finanziaria è invece quella di perseverare nella pretesa fino al giudizio in Cassazione.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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