DATI DI CONTATTO:

E-MAIL: martufi.p@gmail.com
TEL. 06 5201169 (per appuntamenti)
FAX 06 233213554
Via Berna n.3 - 00144 Roma



martedì 12 marzo 2013

Redditi e Imu: i chiarimenti del Fisco


AUTORE: Redazione Fiscal Focus


Circolare 5E dell’11 marzo 2013

Premessa – Con la circolare n. 5 di ieri l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti in merito agli effetti sull’IRPEF e sulle relative addizionali derivanti dall’applicazione dell’IMU sperimentale per gli anni 2012- 2014. In particolare, il documento di prassi definisce quali siano i redditi che non sono più assoggettati a Irpef perché vengono sostituiti dall'Imu. Una circostanza che ha degli effetti anche sugli obblighi dichiarativi: il contribuente che possiede solo redditi sostituiti dall’Imu, infatti, non è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Inoltre, viene precisato qual’é il criterio da adottare in caso di beni locati per una sola parte del periodo d'imposta e quale trattamento si riserva all'abitazione principale.

Imu e imponibile Irpef
 - L’imposta municipale propria “sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati …”; così stabilisce l’articolo 8, comma 1, del Dlgs 23/2011. Al riguardo, la circolare di ieri mette innanzitutto in chiaro che il reddito fondiario derivante da immobili non locati o non affittati sottoposti a Imu va escluso dall’imponibile Irpef: è in questo modo che si concretizza la sua funzione di tassazione “sostitutiva”.

Redditi non sostituiti 
– La circolare ricorda, poi, che per alcuni redditi, espressamente elencati dalle disposizioni che regolano l’Imu, non si produce l’effetto di sostituzione. Rientrano nell’elenco, in particolare: il reddito agrario (art. 32 Tuir), i redditi di fabbricati relativi a beni locati diversi da quelli cui si applica la cedolare secca, i redditi derivanti dagli immobili che non producono reddito fondiario (art. 43 Tuir) e i redditi degli immobili posseduti dai soggetti passivi Ires.

Casi particolari - Nel caso in cui un immobile sia locato per una parte del periodo di imposta, l’Imu sostituisce l’Irpef e le addizionali dovute sul reddito fondiario relativo alla sola parte del periodo d’imposta in cui l’immobile non è locato. Per la parte del periodo di imposta in cui l’immobile è locato, invece, il relativo reddito fondiario è soggetto a Irpef e alle addizionali calcolate con le regole ordinarie.

Immobili inagibili 
- Quanto agli immobili inagibili per i quali siano rispettate tutte le prescrizioni previste dalla Legge (art. 13, comma 3, lett. b del Dl n. 201/2011), la circolare spiega che, in virtù del principio di sostituzione, è dovuta solo l’Imu. Infatti, anche se in caso di inagibilità l’Imu è dovuta, per via dell’abbattimento al 50% della base imponibile, in misura ridotta, l’immobile non può comunque essere considerato esente dall’Imposta municipale e vale, quindi, l’effetto di sostituzione dell’Irpef.

Società semplici 
- L’Imu con effetto sostitutivo soltanto per i soci che non detengono la partecipazione in regime d’impresa. E’ questo il parere dell’Agenzia per quanto riguarda i partecipanti alle società semplici. La quota esclusa dall’imponibile è pari al reddito di partecipazione riferibile ai redditi fondiari sottoposti all’imposta municipale propria, corrispondenti, cioè, al reddito dominicale dei terreni non affittati e al reddito dei fabbricati non locati, come certificato dal prospetto di ripartizione del reddito rilasciato dalla società.

Unico e 730 
– Un chiarimento infine per quanto riguarda la presentazione della dichiarazione dei redditi. I contribuenti che hanno prodotto nel periodo d’imposta di riferimento unicamente redditi sostituiti dall’Imu, sono esonerati dalla presentazione di Unico.

Nessun commento:

Posta un commento