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lunedì 11 marzo 2013

Società semplificate: chiarimenti dal Notariato di Milano


Le massime che dettano alcune interpretazioni sulle nuove tipologie di società srl semplificate e a capitale ridotto previste dall'art. 2643-bis c.c. e dall'art. 44 del D.L. 83/2012.

Legittimità dell’atto costitutivo - Il consiglio notarile di Milano si è espresso con una massima sulla modificabilità dello statuto standard delle Srl semplificate, ed è stato chiarito che la presenza di clausole convenzionali aggiuntive, compatibili con la disciplina generale della srl o della srl semplificata, non incide né sulla legittimità dell'atto costitutivo né sulla validità delle stesse, in quanto può solo rilevare ai fini dell'esatta qualificazione del tipo di società prescelta. Eventuali clausole che concernono ad esempio la durata della società, o la scelta del modello di amministrazione, non vanno al di fuori del perimetro del modello della srl semplificata previsto dal D.M. Giustizia 138/2012. Il Notariato milanese si allinea inoltre, con quanto affermato sulla modificabilità dello statuto standard dal Ministero della Giustizia con la circolare (prot. n. 43644 del 10 dicembre 2012), fatta propria anche dal Ministero dello Sviluppo economico con la circolare 2 gennaio 2013 n. 2357/C.

Vincoli per la variazione del capitale sociale – Sul tema dell’aumento/riduzione del capitale sociale, nonché in merito alla trasformazione dall'uno all'altro tipo di società, il Consiglio notarile non reputa che le limitazioni di legge in relazione alla tipologia di conferimenti (solo denaro) o alle modalità di esecuzione degli stessi (immediata liberazione) in sede di costituzione, valgano anche in occasione di un aumento di capitale. Dunque una volta costituita la società, si potrà deliberare qualsiasi tipologia di aumento con conferimenti anche diversi dal denaro, a prescindere dal fatto che venga o meno raggiunto il limite di 10.000 euro. Naturalmente qualora il capitale superasse tale soglia, l'operazione comporterebbe necessariamente il passaggio alla forma di srl “ordinaria”. Tale interpretazione risulterebbe non in linea con ciò che afferma Assonime dove nella circolare 29 del 30 ottobre 2012, ritiene che nel caso di aumento entro i 10.000 euro, con conservazione del tipo sociale minore, il divieto dei conferimenti in natura è una regola immanente alle nuove figure societarie e conseguentemente tale divieto dovrebbe valere anche in sede di aumento di capitale. In tema di aumento di capitale, il notariato sostiene inoltre che l'obbligo di conferimento di denaro in esecuzione di un aumento di capitale di spa o srl, può essere estinto mediante compensazione di un credito vantato dal sottoscrittore verso la società, anche in mancanza di espressa disposizione della deliberazione di aumento. Se la compensazione interessa debiti liquidi ed esigibili non è richiesto il consenso della società, diversamente se il credito è certo, ma non esigibile, tale consenso è necessario.

Trasformazione di società – Il passaggio da un tipo all’altro di società a responsabilità limitata, anche ordinaria, risulta realizzabile senza problemi, tali modifiche non costituirebbero delle vere e proprie trasformazioni, poiché si resterebbe pur sempre nell'ambito del tipo della Srl. Anche per questo motivo non è richiesta una perizia di stima del patrimonio sociale, diversamente da quanto avviene nelle ipotesi di trasformazione di una società di persone in srl.

Le perdite
 - Una particolare attenzione viene dedicata con una massima alla disciplina delle perdite, in particolare viene confermata l'applicabilità alle srl “minori” la disciplina civilistica della “riduzione del capitale per perdite” prevista dagli articoli 2482-bis c.c. (riduzione obbligatoria in caso di perdite oltre il terzo) e 2482-ter c.c. (perdite al di sotto del minimo legale). Viene puntualizzato che, il parametro del capitale di riferimento è ovviamente più basso, ma le conseguenze sono le stesse.

La cessione delle quote - Con le massime n. 128 e 129 del 5 marzo, il notariato ribadisce ancora che il requisito anagrafico (35 anni) è determinante per l'assunzione della qualità di socio di una srl semplificata, mentre il superamento dell'età del socio fondatore, in una fase successiva non determina conseguenze per la compagine sociale. Il notariato inoltre afferma il divieto di cessione delle quote mediante tutti gli atti tra vivi verso chi non ha il previsto requisito anagrafico, verso soggetti diversi dalle persone fisiche, sia nelle srls che nelle srl a capitale ridotto, che abbiano ad oggetto, oltre che il trasferimento della piena proprietà, anche il trasferimento o la costituzione di diritti parziali di godimento o il trasferimento della nuda proprietà da essi gravata.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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