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giovedì 14 marzo 2013

Bonus ristrutturazioni e condominio


Per le detrazioni fiscali vale l’aliquota vigente al momento della data del bonifico

Detrazioni in condominio - Per i lavori di ristrutturazione edilizia effettuati sulle parti comuni condominiali, relativamente all’agevolazione fiscale del 36/50%, le somme che sono state pagate dall’amministratore nel 2012 andranno in Unico 2013 o nel 730/2013 del condomino nei limiti delle spese relativamente ai lavori che lo stesso condomino ha pagato entro la data della presentazione della dichiarazione dei redditi. Per i versamenti effettuati nel 2012 ricordiamo che la detrazione Irpef è del 36% se gli stessi sono stati effettuati tramite bonifico fino al 25 giugno 2012, e del 50% per quelli effettuati dal 26 giugno al 31 dicembre 2012. Al fine di individuare la misura dello sconto fiscale, rileva la data del bonifico effettuato dall'amministratore del condominio, e non quella di rimborso delle spese condominiali da parte del condomino all'amministratore. Tali spese dovranno tuttavia essere versate all’amministratore prima dell'invio di Unico PF/2013 o del 730/2013, per poter beneficiare dello sconto già da quest'anno sull'Irpef relativa al 2012.

Vale la data di pagamento dei lavori - Relativamente alle parti condominiali, la detrazione Irpef del 36/50%, spetta dall'anno di effettuazione del bonifico bancario da parte dell'amministratore e nel limite delle quote dallo stesso imputate ai singoli condomini e che devono avere effettivamente versato al condominio entro il momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, anche anticipatamente o posticipatamente rispetto alla data di effettuazione del bonifico al fornitore da parte dell'amministratore del condominio come previsto dalla circolare del 1° giugno 1999, n. 122/E, e del 12 maggio 2000, n. 95/E.

Pagamenti dell’amministratore – Se l’amministratore ha effettuato il pagamento delle spese entro il 30 giugno 2012, ogni condomino può calcolare la detrazione del 50% (in 10 anni) su tutte le quote di spese versate e che sono state ripartite in base alla ripartizione millesimale e alla delibera assembleare. Si considerano anche i versamenti che sono stati anticipati nel 2011 o in anni precedenti per consentire all'amministratore di procedere nel 2012 al pagamento dei lavori. Non rilevano invece le quote che non sono state saldate dal condomino entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi (entro il 30 settembre 2013 per Unico PF 2013) o del 730/2013 (entro il 31 maggio 2013), e per il 2012 tali quote non versate restano escluse dal bonus anche se l’amministratore ha comunque pagato i lavori (Circolari n. 121/E dell’ 11 maggio 1998, n. 57/E del 24 febbraio 1998).

Necessario il codice fiscale del condominio
 – Si ricorda che per gli interventi sulle parti comuni condominiali, nel bonifico di pagamento del fornitore è necessaria l’indicazione anche del codice fiscale del condominio, oltre alla causale del versamento (articolo 16-bis, D.P.R. n. 917/1986) e al numero di partita Iva o codice fiscale dell'impressa esecutrice. Da non dimenticare poi anche il codice fiscale dell’amministratore o del condominio che ha effettuato il versamento. Ricordiamo infine che per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali il contribuente, in luogo di tutta la documentazione prevista, può utilizzare una certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio, in cui lo stesso attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e indichi la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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