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venerdì 22 marzo 2013

Da maggio debiti fiscali più cari


Aumentati gli interessi di mora per il pagamento dopo i 60 giorni dalla notifica della cartella

Maggiore costo per i debiti fiscali – Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 4 marzo 2013 ha fissato il nuovo tasso di mora sugli interessi, che deve essere tenuto d’occhio nella fase di iscrizione a ruolo delle pendenze tributarie. Il nuovo tasso del 5,2233% su base annuale (oltre mezzo punto percentuale in più rispetto al tasso attualmente in vigore) sarà operativo dal prossimo mese di maggio, ed è stato fissato sulla base della media dei tassi bancari attivi, individuata dalla Banca d'Italia con riferimento al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012. L'aggiornamento della nuova misura, offre lo spunto per focalizzare l'attenzione sugli effettivi costi cui si va incontro quando non si adempie puntualmente alle scadenze fiscali, soprattutto quelle relative ai versamenti.

Gli interessi - Gli interessi moratori si applicano sugli importi pagati dopo che sono passati 60 giorni dalla data di notifica della cartella, riguardano le sole somme iscritte a ruolo, e non le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi che sono già indicati in cartella. Vanno calcolati ai sensi dell'articolo 30 del D.P.R. 602/1973.

Le ipotesi di inadempienza - Il pagamento delle imposte deve avvenire, oltre che in via anticipata, anche al momento di presentazione della dichiarazione. In tutti i casi in cui non viene effettuato il pagamento nei termini, si devono corrispondere gli interessi e in particolare si possono individuare quattro ipotesi relative all’inadempienza. Abbiamo gli interessi per mancato versamento diretto, per ritardata iscrizione a ruolo, per dilazione di pagamento e gli interessi di mora.

L’applicazione degli interessi – Per tutti i pagamenti, la legge fissa il termine degli adempimenti sia che si tratti di pagamenti diretti, sia di pagamenti in base ad un ruolo, e il ritardo nell’effettuazione di un pagamento determina il sorgere dell’obbligo di versamento degli interessi. In particolare, vi sono gli interessi per il mancato versamento diretto che devono essere versati se non viene effettuato il versamento entro i termini stabiliti, sugli importi non versati, o anche versati dopo la scadenza; gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, che si applicano sulle imposte che non risultano versate a seguito della liquidazione o del controllo formale della dichiarazione; gli interessi per dilazione di pagamento che sono dovuti nei casi in cui il contribuente è ammesso alla rateazione nel versamento di quanto dovuto; e gli interessi di mora, che si applicano invece quando il contribuente ritarda il pagamento di somme iscritte a ruolo, precisamente, qualora il pagamento del dovuto non avvenga, decorsi sessanta giorni dopo la notifica della cartella. Sulla somma iscritta a ruolo sono dovuti, a far data dalla notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora.

La definizione di una inadempienza - Le modalità di definizione di un’ipotetica inadempienza (omesso o carente versamento) sono diverse. A seconda della tempistica in cui si effettua la definizione, vi sono costi diversi che sono legati non solo alla variabilità delle sanzioni, ma anche ai diversi tipi di interessi che si applicano in funzione della fase in cui si procede alla regolarizzazione. In particolare si dovrà anche tenere conto delle possibili forme di rateizzazione, con i relativi interessi dovuti. Vi sarà così una diversa modulazione delle sanzioni e soprattutto dei diversi interessi da applicare, che determinano ovviamente carichi complessivi differenziati e in generale più si va in là con il tempo, più evidentemente, l'importo complessivo sale. Naturalmente è chiaro che una rateizzazione di un avviso bonario comporta un carico complessivo inferiore rispetto alle successive fasi di iscrizione a ruolo.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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