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lunedì 11 luglio 2011

Contribuenti minimi solo per attività avviate dal 2008

Le nuove disposizioni si applicheranno dal 1° gennaio 2012
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L’art. 27 del DL n. 98/2011 (c.d. manovra correttiva) modifica sensibilmente i requisiti per l’accesso al regime dei contribuenti minimi. Rispetto alla prima bozza della manovra (al riguardo, si veda “Regime dei minimi precluso agli over 35 dal 2012” del 4 luglio 2011), dal testo definitivo è venuto meno il limite anagrafico, ma sono stati inseriti ulteriori requisiti. di favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro.si applica, per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi (contro i tre dell’attuale “forfettino”), esclusivamente alle persone fisiche che:
- intraprendono un’attività d’impresa, arte o professione;
- l’hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007.
Al riguardo possono essere fatte talune osservazioni.
Innanzitutto, poiché viene richiamato il regime dei minimi per intero (commi da 96 a 117 dell’art. 1 della L. 244/2007), per la relativa fruizione, si ritiene che il contribuente debba comunque possedere anche i requisiti di accesso “tradizionali”, di cui ai commi 96 e 99 della L. 244.
Dal punto di vista soggettivo, risultano esclusi della nuova versione del regime i contribuenti che già esercitavano un’attività prima dell’istituzione del regime agevolato. Nella Relazione tecnica alla manovra viene osservato che, applicando i nuovi criteri alla platea di contribuenti che fruiscono attualmente del regime dei minimi, risulta che solo il 4% di costoro può continuare ad applicarlo, mentre il 96% ne rimane escluso.
 comma 3 dell’art. 27 della manovra prevede 
talune agevolazioni fiscali (es. esonero dall’obbligo di tenere le scritture contabili ed esenzione da IRAP) fruibili da “coloro che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 1 [ivi inclusa, quindi, la limitazione al 31 dicembre 2007], pur avendo le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non possono beneficiare del regime semplificato per i contribuenti minimi ovvero ne fuoriescono”.
L’art. 27 della manovra (rubricato “Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”) afferma che gli attuali regimi forfetari sono riformati e concentrati allo scopo
Dal tenore dell’incipit sembrerebbe che la nuova disciplina (avente la finalità di limitare l’applicazione del regime dei minimi) “unifichi” i regimi forfetari in vigore, vale a dire quello dei minimi stesso e delle nuove iniziative produttive. Logica conseguenza di ciò dovrebbe essere l’inapplicabilità del “forfettino” dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni; peraltro, vista l’assenza di un’espressa abrogazione della relativa disciplina e di indicazioni in tal senso nella Relazione tecnica alla manovra, potrebbe essere opportuna una conferma ufficiale.
Durata quinquennale con sostitutiva al 5%
Al comma 1 dell’articolo 27 viene disposto che, a partire dal 1° gennaio 2012, il regime dei minimi
Sono stati confermati gli altri requisiti per l’accesso al regime che richiamano quelli contemplati dal regime delle nuove iniziative produttive:
- il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- l’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
- qualora venga proseguita un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non dev’essere superiore a 30.000 euro.
A fronte della limitazione dell’ambito soggettivo, il
A partire dal 2012, è ridotta al 5% (dal 20%) l’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 dell’articolo 1 della L. n. 244 del 24 dicembre 2007.
Si segnala che il DL 98/2011 ha disposto anche l’abrogazione del primo e del secondo periodo del comma 117 dell’art. 1 della L. 244/2007, relativi, rispettivamente, alla decorrenza del regime dal 1° gennaio 2008 e al calcolo degli acconti IRPEF per l’anno in cui avviene il passaggio dal regime ordinario a quello dei contribuenti minimi (a quest’ultimo riguardo, si vedano “Minimi: acconto IRPEF dovuto anche nel primo anno di adesione al regime” del 5 ottobre 2010 e “Contribuenti minimi tra acconto dell’imposta sostitutiva e acconto IRPEF” del 18 novembre 2010).

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