DATI DI CONTATTO:

E-MAIL: martufi.p@gmail.com
TEL. 06 5201169 (per appuntamenti)
FAX 06 233213554
Via Berna n.3 - 00144 Roma



mercoledì 27 marzo 2013

Detrazioni 36-50%: vale sempre la data del bonifico


Anche in caso di mutuo, non rileva la data di addebito in conto

Vale la data del bonifico – Per la corretta individuazione della data del pagamento delle spese relative a una ristrutturazione edilizia, perché esse siano detraibili dall’Irpef, non è rilevante in caso di presenza di un mutuo (richiesto come finanziamento per coprire la spesa) l’addebito dello stesso sul conto corrente, ma rileva il bonifico “parlante” che il contribuente effettua per pagare la ditta. Ricordiamo che dal 26 giugno 2012 e fino al 30 giugno prossimo, per le ristrutturazioni edilizie si potrà beneficiare della detrazione del 50%, dopo di che ritornerà la detrazione del 36%.

In presenza di un mutuo 
- Anche se il contribuente ripartisce l'onere finanziario in più anni, quindi anche dopo il 30 giugno 2013 (termine come detto a partire dal quale la detrazione ritornerà al 36%), il momento dell’investimento e la misura del bonus (36% o 50%) si individua attraverso la data del bonifico effettuato per pagare le spese e non quella del rimborso alla banca. Se si utilizza un finanziamento bancario, il pagamento delle spese (tramite bonifico con le consuete causali) viene effettuato direttamente dal contribuente, dopo aver ricevuto i soldi dalla banca. Il contratto di mutuo con la banca consente l'anticipazione della somma necessaria per pagare l'intervento edilizio, obbligando il cliente alla restituzione della stessa alla banca, in base alle condizioni e alle modalità pattuite.

In presenza di una finanziaria - Nel caso di utilizzo di una finanziaria per pagare gli interventi di ristrutturazione, il pagamento della spesa alla ditta che esegue i lavori viene effettuato direttamente dalla società finanziaria. In una nota delle Entrate della regione Piemonte (nota 17 aprile 2009, prot. 24882), è stato chiarito che l'agevolazione è rilevante nell'anno del pagamento della spesa da parte della finanziaria se questo avviene tramite bonifico bancario, o postale, dal quale risulti nella causale il nome e il codice fiscale del soggetto per conto del quale viene eseguito il pagamento (con gli estremi della legge agevolativa), e sempre che l'importo indicato corrisponda a quello della fattura emessa dalla ditta che effettua i lavori nei confronti del cliente. Se il pagamento avviene con il bonifico, l'anno di sostenimento della spesa è quello di effettuazione del bonifico da parte della finanziaria alla ditta che effettua i lavori.

Stesso principio per il risparmio energetico - Anche per la detrazione del 55% in scadenza il prossimo 30 giugno vale lo stesso principio. Se entro questa data verrà effettuato il bonifico, si potrà ottenere il bonus, anche se l'effettiva uscita finanziaria sostenuta verrà nella sostanza ripartita in più anni.

Requisiti del bonifico
 - Per fruire della detrazione ricordiamo che è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale dal quale devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga, il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento, il riferimento alla normativa. Le spese che non è possibile pagare con bonifico (per esempio, oneri di urbanizzazione, diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, imposte di bollo) possono essere pagate con altre modalità. Quando vi sono più soggetti che sostengono la spesa e tutti intendono fruire della detrazione, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale delle persone interessate al beneficio fiscale. Per l'agevolazione fiscale del 36% l'anno d'inizio della detrazione coincide con quello del bonifico bancario all'impresa anche se i lavori proseguiranno per più anni.

Box pertinenziale
 - Con riferimento al box pertinenziale, la detrazione fiscale del 36-50% dovrebbe valere (anche se non vi è stata una conferma dall’Agenzia) anche nei casi in cui un contribuente acquisti lo stesso, pagando la fattura del costruttore attraverso l'accollo del mutuo residuo di quest'ultimo. Anche per l'acquisto di un box pertinenziale all'abitazione, le spese sostenute, rilevanti ai fini della detrazione del 36%, devono essere pagate con bonifico bancario o postale, contenente il riferimento normativo, la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva, ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Nell'ipotesi di accollo di mutuo contratto dall'impresa costruttrice, non vi è alcun bonifico all'impresa, ma la detrazione può comunque essere applicata, basandosi sul principio contenuto nella sopra citata nota della Direzione regionale delle Entrate del Piemonte.
Autore: Redazione Fiscal Focus

Nessun commento:

Posta un commento