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lunedì 16 gennaio 2012

Cambiano le indicazioni in fattura per i nuovi minimi

Andrebbe specificato direttamente in fattura che i ricavi e i compensi non sono soggetti a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta
 Alessandro BORGOGLIO
Le nuove regole per i contribuenti minimi dal 2012, introdotte a seguito della riforma del regime agevolato ad opera del DL 98/2011 e dei recenti provvedimenti attuativi, comportano l’opportunità di introdurre nuove indicazioni nelle fatture emesse da tali soggetti.
La “vecchia” disciplina del regime agevolato di cui trattasi, recata dall’art. 1, commi da 96 a 117, della Finanziaria 2008 (L. 244/2007), era stata resa attuativa con il DM 2 gennaio 2008 che, all’art. 7, comma 1, lettera b), stabiliva che i contribuenti minimi, agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, se emettono fattura devono indicare, in luogo dell’ammontare dell’imposta, che l’operazione è effettuata da soggetti che applicano il regime di franchigia. Pertanto, i contribuenti minimi hanno sempre recato, nelle fatture emesse, indicazioni del tenore della seguente: “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, comma 100, della Finanziaria 2008 (L. 244 del 24 dicembre 2007, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007)”.
Le nuove disposizioni di riforma del regime, di cui all’art. 27 del DL 98/2011, e il relativo provvedimento attuativo del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre scorso (n. 185825), nulla dicono in proposito, ma la previsione del decreto attuativo del 2008 rimane comunque.

È opportuno aggiornare il riferimento normativo alle nuove disposizioni
Pertanto, è ancora necessario riportare nei predetti documenti tale annotazione, anche se pare opportuno aggiornare, dal 2012, il riferimento normativo alle nuove disposizioni, aggiungendo quindi, all’indicazione sopra riportata, una dicitura del seguente tenore, ripresa, tra l’altro, dal summenzionato provvedimento attuativo che così definisce il nuovo regime riformato: “Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità ex art. 27, commi 1 e 2, del DL 98/2011”.
Come già illustrato in precedenti interventi, poi, con il già citato provvedimento attuativo (punto 5.2), l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che i ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime, non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto di imposta; a tal fine, però, i contribuenti devono rilasciare un’apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.
In tale prospettiva, potrebbe essere utile, anziché inviare specifiche comunicazioni ai sostituti d’imposta dei contribuenti minimi, inserire direttamente nelle fatture emesse un’indicazione del seguente tenore: “Le somme oggetto di fatturazione afferiscono al reddito soggetto all’imposta sostitutiva propria del regime di vantaggio; gli importi dovuti, pertanto, non devono essere assoggettati alla ritenuta d’acconto di cui all’art. 25 del DPR 600/1973, come previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2011, n. 185820/2011 (punto 5.2)”.
Per quanto riguarda le fatture emesse entro il 31 dicembre dell’anno scorso, quindi con ritenuta d’acconto, ma non ancora incassate, i contribuenti minimi possono comunque evitare l’applicazione delle ritenute, annullando tali documenti ed emettendone di nuovi con la dichiarazione di non assoggettamento a ritenuta, a seguito di quanto previsto dal provvedimento direttoriale indicato in precedenza.

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