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martedì 5 agosto 2014

Fisco: le lettere non sono un accertamento

Ancora possibile presentare l’integrativa e fruire del ravvedimento

Premessa – Le missive che in questi giorni l’Agenzia delle Entrate sta spedendo ai contribuenti che nel periodo d’imposta 2012 hanno sostenuto “spese troppo elevate” rispetto al reddito dichiarato non sono l’innesco di un avviso di accertamento ma solamente un invito a regolarizzarsi. Per questo motivo il contribuente per tale periodo d’imposta può ancora fruire del ravvedimento operoso presentando Unico 2013 integrativo entro il prossimo 30 settembre.

Le lettere - A numerosi contribuenti stanno giungendo in questi giorni lettere dell'Agenzia delle Entrate nelle quali viene segnalato che acquisti e spese sostenute per l'anno 2012 appaiono eccessivi rispetto al reddito dichiarato per il medesimo anno. In sostanza, l'Agenzia ha comparato le dichiarazioni 2013 (anno 2012) con le informazioni presenti nelle banche dati e ha riscontrato che, in vari casi, “risultano alcune spese apparentemente non compatibili con i redditi dichiarati”. La lettera sottintende chiaramente un'incongruenza tra i redditi dichiarati dal contribuente e le spese sostenute.

Tipologia di comunicazione – Queste lettere sono una sorta di moral suasion nei confronti del contribuente, perché riveda la dichiarazione dei redditi e ne tenga comunque conto anche per la prossima dichiarazione 2013. È, quindi, una sorta di “preavviso” di accertamento sintetico, sanabile a posteriori dal contribuente attraverso il ravvedimento operoso come suggerito nella stessa missiva.

Accertamento - Non siamo ancora in una fase di accertamento e per questo motivo è possibile fruire del ravvedimento operoso. Tale istituto, infatti, è inibito dall'inizio di “accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento”, ma non dalle lettere “informative” che l'agenzia delle Entrate sta inviando in questi giorni.
Spiegazioni dell’Agenzia delle Entrate – Già in passato l’Agenzia delle Entrate aveva spiegato che “Rispondere alla lettera non è obbligatorio. Il destinatario della comunicazione non deve fornire spiegazioni all'amministrazione finanziaria, a meno che non voglia segnalare la presenza di errori nei dati in possesso dell'Agenzia, e il ricevimento della lettera non farà scattare alcun controllo in via automatica nei suoi confronti. Lo spirito con cui viene promossa questa campagna è quello di creare un clima di compliance che favorisca la collaborazione tra contribuenti ed Entrate. In pratica, con le lettere si è voluto segnalare che ci risultano anomalie tra spese e redditi e invitiamo il contribuente a una sorta di auto-verifica. Se ci sono stati errori o dimenticanze il contribuente può ravvedersi. Altrimenti, se è tutto in regola, può scegliere se chiarire subito la sua posizione attraverso i canali indicati nella stessa lettera o no. Ma la lettera non rappresenta l'avvio di un accertamento”.

Comportamento del contribuente – Al ricevimento della lettera il contribuente ha quindi diverse alternative. La prima è costituita dal non rispondere alla lettera e attendere l’eventuale vero avvio dell’accertamento da “redditometro”. La seconda corrisponde a comunicare, all'indirizzo mail riportato, che i dati indicati nella lettera non sono corretti. La terza consiste nell’effettuare il ravvedimento operoso per l'anno d'imposta 2012 presentando un Unico 2013 integrativo entro il prossimo 30 settembre.

Ravvedimento operoso – Qualora si ricorra a quest’ultima ipotesi si ricorda che per gli errori rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute a norma degli articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600/1973 (ad esempio, errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte; indicazione in misura superiore a quella spettante di detrazioni di imposta, di oneri deducibili o detraibili, di ritenute d'acconto e di crediti di imposta) la sanzione del 30% della maggiore imposta dovuta o del minor credito usato si riduce al 3,75 %. Mentre per gli errori ed omissioni non rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute a norma degli articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600/73 (ad esempio, omessa o errata indicazione di redditi; errata determinazione di redditi, esposizione di indebite detrazioni d'imposta ovvero di indebite deduzioni dall'imponibile) la sanzione del 100% della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito spettante si riduce al 12,5%.

Calcolo - Va detto peraltro, che la lettera espone solamente un confronto con i consumi sostenuti nell'anno e non anche del reddito induttivamente determinato in conseguenza dal possesso di determinati beni e servizi, pertanto in assenza di dati precisi risulta difficile per il contribuente poter valutare con precisione se procedere con il ravvedimento o meno.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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