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mercoledì 26 febbraio 2014

Decadenza agevolazioni prima casa

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli

Gianluigi Fino, Pierangelo Fino

Con l'Ordinanza n. 2527 del 5.02.2014, la Corte di Cassazione ha stabilito un importante principio in tema di decadenza delle agevolazioni fiscali previste per l'acquisto della prima casa.
Ai sensi della nota 2-bis dell'art. 1 del D.P.R. del 26.04.1986, n. 131 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 3% (in luogo dell'ordinaria aliquota del 7%) agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione (non di lusso) e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni:
a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi
dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquisito come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto;
b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;
c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo.
Con particolare riferimento all'ipotesi a), la Corte di Cassazione con l'Ordinanza in commento ha stabilito che il mancato trasferimento della residenza nel Comune ove questo è ubicato entro i 18 mesi dall'acquisto dell'immobile, comporta la decadenza dal beneficio. Una deroga a tale principio non potrà trovare applicazione neppure in considerazione del fatto che l'immobile sia ancora in costruzione all'atto della registrazione della compravendita. Inoltre, argomenta la Suprema Corte, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R., in caso di decadenza dal beneficio, l'imposta deve essere richiesta, entro il termine di 3 anni. Al riguardo, come rilevato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 1196 del 12.11.2000, il predetto termine triennale di decadenza decorre non dalla registrazione dell'atto, bensì dal momento in cui il contribuente perde i benefici fiscali. Chi decade dal beneficio dell'agevolazione, infine, dovrà: (i) versare l'imposta (registro, ipotecaria e catastale, o IVA) nella misura ordinaria, (ii) pagare una sanzione
pecuniaria nella misura del 30% della predetta imposta nonché (iii) corrispondere gli interessi di mora in forza del c. 4 dell'art. 55 del Testo Unico Imposta di Registro.

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