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lunedì 12 dicembre 2011

Emersione di base imponibile, piu' poteri alla Guardia di Finanza

di Roberto Fanelli
Il decreto Monti, che si propone, tra i vari obiettivi, la lotta all'evasione e alla illegalita', contiene alcune disposizioni finalizzate ad implementare i poteri degli Uffici finanziari e della Guardia di Finanza, allo scopo di recuperare la base imponibile sottratta alla tassazione.
L’art. 11 del decreto Monti tratta i seguenti argomenti:
a) tutela penale per l’esercizio dei poteri di controllo e di accertamento;
b) ulteriore affievolimento del segreto bancario;
c) sinergie tra INPS e Comuni da un lato e Agenzia delle Entrate dall’altro;
d) dietrofront sui controlli “unificati” e passaggio ai controlli programmati e coordinati.
Tutela penale per l’esercizio dei poteri di controllo e di accertamento
Il comma 1 della disposizione sancisce l’applicazione “dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445” per chiunque, a seguito delle richieste effettuate dagli Uffici delle Entrate e dalla Guardia di Finanza, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero.
L’art. 76 citato prevede che “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.
La stessa norma, inoltre, stabilisce che:
a) l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso;
b) le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
Il legislatore, quindi, al fine di rendere più penetranti i poteri di controllo e di accertamento previsti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA (cfr. artt. 32 e 33 del D.P.R. n. 600/1973 e gli artt. 51 e 52 del D.P.R. n. 633/1972), quali ad esempio gli inviti ad esibire documentazione o fornire chiarimenti, i questionari per reperire dati, notizie e documenti sul contribuente o su talune operazioni, ecc., ha previsto che, qualora vengano esibiti o trasmessi atti o documenti “falsi” ovvero siano forniti dati e notizie “non rispondenti al vero”, la violazione assume connotati di natura penale, esattamente come quando viene resa una dichiarazione sostitutiva falsa.
Ulteriore affievolimento del segreto bancario
L’art. 2, comma 36-undevicies, del D.L. n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, ha previsto che, in deroga all'art. 7, undicesimo comma, del D.P.R. n. 605/1973 (concernente l’invio di dati e notizie all’Anagrafe tributaria da parte degli operatori finanziari), l'Agenzia delle entrate può procedere alla elaborazione di specifiche liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo basate su informazioni relative ai rapporti e operazioni di cui al citato art. 7, sesto comma, sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari per le tipologie di informazioni da acquisire.
La norma, sebbene non molto chiara, sembrava prevedere la trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle notizie che, in base al predetto comma 6, le banche e gli altri intermediari finanziari sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza (dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria), in modo da consentire alla stessa Agenzia di predisporre liste selettive per il controllo fiscale delle posizioni che, sulla base delle predette notizie ed informazioni, potevano apparire incongruenti.
Il comma 5 dell’articolo in commento abroga il citato comma 36-undevicies introducendo una norma ispirata comunque a quella eliminata ma molto più chiara ed incisiva. Infatti, la nuova disposizione obbliga gli operatori finanziari (banche, intermediari finanziari, fiduciarie, ecc.) a comunicare periodicamente all’anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui al predetto art. 7, sesto comma, nonché ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, ivi compreso l’importo delle operazioni finanziarie indicate nella disposizione. In sostanza, l’Agenzia delle Entrate potrà conoscere, di ogni contribuente, i dati risultanti dalla documentazione bancaria e finanziaria, come ad esempio i saldi di apertura e chiusura dei conti, le movimentazioni in dare ed in avere, e così via.
Le modalità di comunicazione saranno previste con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari; tale provvedimento, peraltro, potrà estendere l’obbligo di comunicazione anche ad ulteriori informazioni relative ai rapporti, necessarie ai fini dei controlli fiscali.
Le informazioni così comunicate, oltre che ai fini previsti dall'undicesimo comma dello stesso art. 7 (accertamenti bancari, per le attività connesse alla riscossione mediante ruolo, per l'espletamento degli accertamenti finalizzati alla ricerca e all'acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso di un procedimento penale, per gli accertamenti di carattere patrimoniale previste da specifiche disposizioni di legge e per l'applicazione delle misure di prevenzione), serviranno anche “per la individuazione dei contribuenti a maggior rischio di evasione da sottoporre a controllo”.
Sinergie tra INPS e Comuni da un lato e Agenzia delle Entrate dall’altro
L'art. 83, del D.L. n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008 prevede che l’INPS e l'Agenzia delle entrate predispongano di comune accordo appositi piani di controllo anche sulla base dello scambio reciproco dei dati e delle informazioni in loro possesso.
Il comma 6 della norma in commento precisa, al fine di rendere ancora più efficace lo scambio informativo tra i due Enti, che l’INPS è tenuto a fornire all'Agenzia delle entrate ed alla Guardia di finanza “i dati relativi alle posizioni di soggetti destinatari di prestazioni socio-assistenziali affinché vengano considerati ai fini della effettuazione di controlli sulla fedeltà dei redditi dichiarati, basati su specifiche analisi del rischio di evasione”.
I commi 8, 9 e 10 eliminano l’obbligo di costituzione dei Consigli tributari ai fini della collaborazione tra Comuni ed Agenzie delle Entrate nell’ambito della lotta all’evasione, in modo da semplificare gli interventi degli enti locali nel recupero delle basi imponibili. Si ricorda, a tal proposito, che i commi 12-bis e 12-ter dell’art. 1 del D.L. n. 138/2011, al fine di incentivare detta collaborazione dei Comuni hanno elevato dal 50 al 100 per cento la quota delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo che spettano all’Ente locale che abbia contribuito all'accertamento stesso.
Dietrofront sui controlli “unificati” e passaggio ai controlli programmati e coordinati
L’art. 7, comma 1, lett. a), del D.L. n. 70/2011, convertito dalla legge n. 106/2011, n. 106, ha previsto un forte coordinamento per le attività di accesso e controllo dei diversi organi, stabilendo che, tranne alcune eccezioni, il controllo stesso, da parte di qualsiasi autorità competente nei confronti delle micro, piccole e medie imprese:
1) deve essere unificato;
2) può essere operato, al massimo, con cadenza semestrale;
3) non può durare più di 15 giorni lavorativi contenuti nell’arco di non più di un trimestre, termine prorogabile una sola volta per ulteriori 15 giorni, se l’accesso viene effettuato nei confronti di imprese a contabilità semplificata.
Tale termine è applicabile anche per i controlli con accesso compiuti presso i lavoratori autonomi.
La norma, per essere attuata, richiedeva l’emanazione di un decreto interministeriale, non ancora adottato.
Il comma 7 della disposizione in esame interviene sul citato art 7, eliminando le suddette previsioni (controllo unificato, cadenza semestrale e durata fino a 15 giorni) e stabilendo soltanto che il controllo amministrativo in forma d’accesso da parte di qualsiasi autorità competente deve essere oggetto di “programmazione” da parte degli enti competenti e di “coordinamento” tra i vari soggetti interessati “al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell’attività di controllo”.
In tal modo, il legislatore, coerentemente con l’impianto del decreto, che si propone, tra i vari obiettivi, la lotta all’evasione e alla illegalità, elimina possibili intralci “burocratici” all’attività operativa delle agenzie fiscali e della Guardia di Finanza, che potevano sorgere con la vecchia formulazione della norma.

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