DATI DI CONTATTO:

E-MAIL: martufi.p@gmail.com
TEL. 06 5201169 (per appuntamenti)
FAX 06 233213554
Via Berna n.3 - 00144 Roma



giovedì 11 luglio 2013

Redditi esteri: chiarimenti sul metodo di calcolo

È dell’8 luglio 2013 la risoluzione con cui l'Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi criteri interpretativi sullemodalità di determinazione del credito d'imposta estera per i redditi di lavoro dipendente prodotti all'estero e tassati sulla base delle retribuzioni convenzionali ai sensi dell'art. 51, comma 8-bis, del Tuir (Risoluzione n.48/E/2013).

La disciplina - I redditi prodotti all’estero devono essere dichiarati per il loro intero ammontare nella dichiarazione dell’anno cui si riferiscono. Al fine di evitare la doppia imposizione, sia all’estero che in Italia, le imposte sui redditi esteri possono dare diritto a un credito d’imposta. Tale credito, tuttavia, spetta solo quando le imposte estere sono state pagate a titolo definitivo, cioè quando sono diventate irripetibili. 
Quindi, le imposte estere pagate in via provvisoria, a titolo di acconto o quelle per cui è possibile richiedere il rimborso totale e parziale, non danno origine al credito d’imposta.
Solo quando dette imposte diventano definitive o irripetibili si possono far valere ai fini del credito d’imposta, anche qualora ciò avvenga in anni successivi a quello in cui il reddito estero è stato dichiarato.
In Unico PF 2013, quindi, può accadere che vi siano:
imposte pagate all’estero divenute definitive a partire dal 2012 (se non già indicate nella dichiarazione precedente) e fino al termine di presentazione della presente dichiarazione, su redditi esteri del 2012 dichiarati nel medesimo modello (quadri RC, RE, ecc.);
imposte pagate all’estero su redditi pregressi dichiarati in anni precedenti, che si sono rese definitive o irripetibili nel corso del 2012 (o al più tardi entro il termine di presentazione della presente dichiarazione) e che danno diritto al credito d’imposta solo a partire dal 2012.

Il limite del credito d’imposta - In base all’art. 165, TUIR, il credito sulle imposte pagate definitivamente all’estero spetta fino a concorrenza della quota di imposta italiana corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero e il reddito complessivo dell’anno medesimo. 
La formula per la determinazione del credito d’imposta per le imposte pagate all’estero è quindi la seguente: Limite max credito per imposte estere = (Reddito estero anno n / Reddito complessivo anno n) * imposta lorda anno n.
Il comma 10 dell’art.165 del Tuir introduce una parziale correzione al comma 1, cioè stabilisce che l’imposta estera utilizzabile in detrazione va considerata nella sola misura in cui afferente il reddito estero che concorre effettivamente alla formazione del reddito imponibile in Italia. Cioè il credito d’imposta per le imposte assolte all’estero deve essere riconosciuto solo proporzionalmente alla quota di reddito “convenzionalmente” imponibile, e non in base a quanto effettivamente percepito dal contribuente.

Il chiarimento dell’amministrazione - L'Agenzia chiarisce che, ai fini dell'applicazione dell'art. 165 comma 10 del Tuir, l'imposta estera deve essere riproporzionata per il rapporto tra reddito convenzionale e reddito estero, così come risulta dalla rideterminazione eseguita secondo le regole previste nell'articolo 51 del Tuir.
Le imposte versate fuori confine a titolo definitivo, ha precisato l’Amministrazione, devono essereridotte proporzionalmenteal rapporto tra la retribuzione convenzionale determinata in base all’articolo 51, comma 8-bis, del Tuir, e il reddito di lavoro dipendente che sarebbe stato tassabile in via ordinaria in Italia.
Il documento di prassi, pertanto, ritiene più aderente al dettato normativo dell'articolo 165, comma 10, del Tuir, ai fini del calcolo dell'imposta estera detraibile, rapportare il reddito estero, determinato in misura convenzionale, al reddito che risulterebbe tassabile, in via ordinaria, se la medesima attività lavorativa fosse prestata in Italia.

Dubbi irrisolti – Il chiarimento così disposto, porta con sé più di qualche complicazione ed incertezza applicativa, risolvibili solo dai competenti uffici in fase di controllo delle dichiarazioni e di riconoscimento del credito spettante. Ciò in quanto, la rideterminazione dell'imponibile estero secondo le regole italiane comporterebbe una valutazione soggettiva della determinazione dei valori imponibili ex art. 51 co. 1 e segg. del Tuir.

Soluzione – Per ovviare a questi ultimi problemi, esposti a titolo esemplificativo, e ad altre problematiche, l’unica soluzione possibile è ritenere che tale intervento di prassi abbia effetto solo per il futuro, in ossequio ai principi contenuti nello statuto del contribuente, e non anche effetto retroattivo.
Archivia
Autore: Redazione Fiscal Focus

Nessun commento:

Posta un commento