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mercoledì 31 luglio 2013

Ristrutturazioni: detrazioni per l’ex coniuge

Il titolo per detrarre le spese è dato dalla sentenza

Premessa – È possibile detrarre le spese di ristrutturazione nel caso in cui una sentenza conceda il diritto di abitazione nell’ex casa coniugale al contribuente che intende realizzare i lavori di ristrutturazione sull’immobile oggetto di assegnazione, ma tale immobile sia di proprietà dell’altro coniuge. La sentenza rappresenta un titolo idoneo al fine di considerare in detrazione gli oneri di ristrutturazione.

Soggetti beneficiari – I beneficiari della detrazione per le spese per ristrutturazione corrispondono al proprietario o il nudo proprietario dell’immobile, il titolare di un altro diritto reale sul medesimo (uso, usufrutto, abitazione), ma anche l’inquilino o il comodatario.

Separazione - Ipotesi particolare si ha nel caso in cui sia sopraggiunto un provvedimento di separazione legale di due coniugi. In particolare il problema si pone se la sentenza ha concesso il diritto di abitazione nell’ex casa coniugale al contribuente che intende realizzare i lavori di ristrutturazione sull’immobile oggetto di assegnazione. Tuttavia tale immobile è di proprietà dell’altro coniuge, dunque si pone il problema se possano essere considerate in detrazione le spese sostenute su un immobile di proprietà di un soggetto terzo (il coniuge separato).

Duplice condizione - Il problema è stato affrontato dall’Agenzia delle Entrate (circolare 13/E/2013) sulla base dell’art. 16- bis del T.U.I.R., il quale prevede una duplice condizione ai fini della detraibilità delle predette spese. Infatti, gli oneri devono essere sostenuti e rimasti effettivamente a carico del contribuente che ne chiede la detrazione. Inoltre lo stesso soggetto deve possedere o detenere l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi in base ad un titolo idoneo.

Detrazione per il coniuge separato - Nell’ipotesi di separazione legale il coniuge che deve effettuare la ristrutturazione “occupa” l’immobile non “abusivamente”, ma in forza di una decisione del giudice come risulta da apposita sentenza. La sentenza rappresenta, quindi, un titolo idoneo nel senso stabilito dall’art. 16-bis al fine di considerare in detrazione gli oneri di ristrutturazione per i lavori effettuati su un immobile di proprietà appartenente ad un altro soggetto, cioè al coniuge separato.

Decesso e locazione - Un’altra ipotesi può riguardare il trasferimento della detrazione laddove il conduttore sia deceduto. In particolare il conduttore può aver effettuato ingenti lavori di ristrutturazione, ma beneficiava della detrazione in virtù di un contratto di locazione. Il problema si è posto circa la trasferibilità della detrazione agli eredi allorquando il conduttore è deceduto.

Subentro - L’art. 16-bis, comma 8, secondo periodo, del T.U.I.R. stabilisce che “la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene”. Nel caso di specie è subentrato nell’intestazione del contratto di locazione, anche a seguito del consenso manifestato dal proprietario, un erede. In tale ipotesi l’erede ha conservato la detenzione materiale e diretta del bene come previsto dall’art. 16- bis. L’erede può quindi continuare a utilizzare il beneficio fiscale considerando in detrazione, negli anni successivi, le rate residue anche se gli oneri dei lavori sono stati effettivamente sostenuti dal de cuius.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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