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venerdì 26 luglio 2013

Lavoratori autonomi occasionali: profili impositivi e dichiarativi

Autore: Gioacchino De Pasquale


I chiarimenti della R.M. 49/E/2013

I redditi derivanti dallo svolgimento di attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente sono ricompresi tra i redditi diversi di cui all’art. 67, co. 1, lett. l), D.P.R. 917/1986. Le modalità di determinazione di tali redditi sono individuate dall’art. 71, co. 2, D.P.R. 917/1986.

Le modalità di determinazione del reddito - L’art. 71, co. 2, D.P.R. 917/1986 stabilisce che i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale «sono costituiti dalla differenza tra l’ammontare percepito nel periodo d’imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione». La locuzione utilizzata dal Legislatore «ammontare percepito» fa rientrare, tra i proventi percepiti, dunque nel concorso del reddito imponibile, anche i rimborsi spesa inerenti alla produzione del reddito. Tale tesi è stata confermata dall’Amministrazione Finanziaria in numerosi documenti di prassi, e ribadito, da ultimo, dall’Amministrazione Finanziaria nella R.M. 49/E/2013.

Il collegamento funzionale tra compensi e spese - I redditi dei lavoratori autonomi occasionali sono determinati proprio in ragione della loro occasionalità, tenendo conto del collegamento specifico tra compenso e spesa sostenuta per conseguirlo. Da tale collegamento ne deriva, così come chiarito dall’Amministrazione Finanziaria nella R.M. 49/E/2013, che le spese sono deducibili nel medesimo periodo d’imposta d’incasso dei compensi, anche se sostenute in un diverso periodo d’imposta.

L’applicazione della ritenuta alla fonte - L’art. 25, co. 1, D.P.R. 600/1973 prevede l’applicazione, sui compensi corrisposti per lavoro autonomo occasionale, di una ritenuta alla fonte del 20% a titolo di acconto sull'imposta sul reddito delle persone fisiche. L’utilizzo della locuzione “compensi comunque denominati” congiuntamente all’equiparazione operata dall’Amministrazione Finanziaria tra compensi percepiti e rimborsi spesa inerenti alla produzione del reddito, rende necessario l’applicazione della ritenuta a titolo d’acconto anche sui rimborsi spese.

I profili dichiarativi - Da un punto di vista dichiarativo, in riferimento a UNICO PF 2013, si dovrà indicare: i)nel quadro RL, rigo RL 15, col. 1, i compensi derivanti da attività di lavoro autonomo, anche se svolte all’estero, non esercitate abitualmente; ii) nel quadro RL, rigo RL 15, col. 2 le spese specificatamente inerenti alla produzione del reddito; iii) nel quadro RL, rigo RL 20 le ritenute subite a titolo di acconto.

I profili contributivi - L’art. 44, c. 2 del D.L. 269/03, convertito in L. 326/03, ha disposto l’iscrizione alla Gestione Separata, a decorrere dal 1° gennaio2004, dei lavoratori autonomi occasionali, ma solo per redditi fiscalmente imponibili superiori a 5.000 euro nell’anno solare, considerando la somma dei compensi corrisposti da tutti i committenti occasionali. L’imponibile previdenziale è costituito dal compenso lordo erogato al lavoratore, dedotte eventuali spese poste a carico del committente e risultanti dalla fattura. Tali contributi, ove dovuti, potranno essere dedotti nel Modello UNICO PF 2013, rigo RP21, col.2.

Le prestazioni gratuite e le semplificazioni previste - L’Amministrazione Finanziaria, nel recente intervento di prassi chiarisce, in un’ottica di semplificazione fiscale, la possibilità per il soggetto erogante non assoggettare alla ritenuta alla fonte, di cui all’art. 25 del DPR n. 600 del 1973in ipotesi di attività occasionali di carattere sostanzialmente gratuito.
Tale chiarimento è giustificato dal fatto che nella fattispecie oggetto di analisi il compenso è pari alle spese sostenute, e, dato il collegamento funzionale tra compensi e spese, si avrà un reddito nullo. 
Nel documento di prassi in esame, si precisa che tale semplificazione è applicabile solo nei casi in cui le spese sono solo quelle strettamente necessarie per lo svolgimento dei seminari, o, più in generale, per lo svolgimento dell’attività occasionale, previa acquisizione dei titoli certificativi delle spese.
Diversamente, nei casi in cui, invece, il compenso, anche nella forma di spese rimborsate o anticipate dal committente, eccede le spese strettamente necessarie per lo svolgimento dell’attività occasionale, la semplificazione non risulta applicabile. In tal caso, l’intero importo erogato dal committente costituirà reddito di lavoro autonomo occasionale assoggettabile a ritenuta. 

Oltre a tale semplificazione, in base alle indicazioni fornite dall’Amministrazione Finanziaria nella R.M. 49/E/2013, in in ipotesi di attività occasionali di carattere sostanzialmente gratuito, è prevista una ulteriore semplificazione, sempreché si verifichino le medesime condizioni previste per l’esonero dell’applicazione della ritenuta, che riguarda la possibilità per il percipiente di omettere di riportare dette somme e le corrispondenti spese nella dichiarazione dei redditi.

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