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venerdì 12 luglio 2013

QUADRO RW: sempre più vicina la riduzione delle sanzioni

Il Senato, lo scorso 8 luglio 2013, ha approvato la prima stesura della legge di delega europea e della legge europea 2013, dando così attuazione ad oltre venti direttive europee.

Normativa europea – Questo insieme di leggi interviene in diversi settori, quali ad esempio, le TLC, gli strumenti derivati OTC, nei settori del lavoro, ambiente, turismo e altresì nel settore del servizio di riscossione delle imposte sulle pubbliche affissioni e monitoraggio fiscale.

Obiettivo – Lo scopo di queste normative è di parametrare la disciplina italiana agli obiettivi posti dalla Commissione europea, dopo l’insorgenza del caso EU-Pilot 1711/11/Taxu, dunque di contrastare il comportamento abusivo dei soggetti che detengono rilevanti patrimoni, attraverso holding non interposte costituite o acquistate con un investimento sotto la soglia. Questa modifica porta con sé la parificazione del monitoraggio fiscale tra soggetti non residenti e soggetti italiani.

Sanzioni L'omessa registrazione ed anche l’omessa comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte degli intermediari finanziari, quali banche, sim, Sgr, fiduciarie, money transfer, circa i trasferimenti, da o verso l'estero, di fondi di persone fisiche, enti non commerciali e società semplici ed equiparate, è soggetta ad una sanzioni pari al 20- 25% dell'importo non segnalato; con il limite minimo di importo del flusso transfrontaliero, pari ad euro 15.000, anche qualora il flusso riguardi le c.d. “operazioni frazionate”. L’eventuale violazione dell’obbligo di dichiarazione è invece stata attenuata, cosi come suggerito dalla Commissione europea, e va da un minimo del 3% a un massimo del 15% (anziché dal 10 al 50%) sull’importo inizialmente dovuto.

Conseguenze – Gli obblighi di registrazione e comunicazione hanno come effetto quello di eliminare, dalla dichiarazione dei redditi, le sezioni I e III del quadro RW, a beneficio dei contribuenti. Rimangono, invece, obbligati alla compilazione di dette sezioni, i possessori formali delle attività estere e coloro i quali possono essere considerati titolari effettivi, su quali dunque ricade l’onere di dichiararli anche nei casi in cui dette attività, pur essendo formalmente intestati a persone giuridiche risultino riconducibili a persone fisiche o altri soggetti residenti tenuti agli obblighi dichiarativi previsti dall'articolo 4 del D.L. n.167/1990. Su tali redditi, gli intermediari soggetti alla normativa antiriciclaggio, devono applicare le ritenute a titolo d'acconto, ma solo nell'ambito della determinazione del reddito complessivo risultante dalla dichiarazione dei redditi.

Critiche – Alcuni dei nuovi obblighi risultano però di difficile attuazione, uno su tutti è l'obbligo di indicare nel modulo RW:
- sia le attività detenute all'estero per il tramite di soggetti fittiziamente interposti;
- sia quelle detenute indirettamente;
- sia quelle di cui il contribuente è titolare effettivo ai fini della normativa antiriciclaggio;
dunque il test della detenzione del 25% +1 di partecipazione andrebbe applicato a tutti i livelli di proprietà diretta e indiretta.

Ad esempio, se un contribuente, persona fisica, detiene il 25%+1 della società Alfa, la quale a sua volta detiene il 25% + 1 della società Beta, che ancora a sua volta detiene il 25% + 1 della società Gamma, e così via, risulterà titolare effettivo il detentore dell'ultima società della catena, la quale dovrà essere indicata nel modulo RW insieme alle altre.
Sorge poi il dubbio se questa norma possa essere applicata anche qualora la partecipazione in testa alla catena sia amministrata da una fiduciaria italiana.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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