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lunedì 22 luglio 2013

Spesometro e acquisti con San Marino

La Repubblica di San Marino è un Paese extra-UE, i cui rapporti, da un punto di vista Iva, sono disciplinati dalla L. n.217 del 2011 (cd Legge comunitaria), stante la mancanza di frontiere doganali di confine.

Rispetto agli altri Paesi extra-UE, infatti, la Repubblica di San Marino ha la particolarità di non possedere frontiere doganali di confine con l’Italia e con l’Unione europea, in base all’accordo interinale di buon vicinato siglato con la Repubblica Italiana il 31 marzo 1939, e dell’accordo di cooperazione e di unione doganale, siglato con l’UE il 16 dicembre 1991.
L’assenza di frontiere fiscali ha da sempre, dunque, caratterizzato l’applicazione dell’Iva nelle operazioni di scambio con questo Paese.

Cessioni di beni dall’Italia verso la Repubblica di San Marino - Le cessioni di beni nei confronti di operatori residenti nella RSM sono assimilate, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, alle esportazioni.
A carico degli operatori italiani sono previsti specifici adempimenti contenuti in un apposito Decreto (D.M. 24 dicembre 1993). Come specificato nella C.M. 16.9.96, n. 225/E, durante il trasporto, i beni devono essere “scortati” da un documento di trasporto o di consegna, nel quale vanno indicate le generalità e l’indirizzo delle parti, la natura, qualità e quantità dei beni esportati, la data di effettuazione dell’operazione, la causale del trasporto, nonché le generalità dell’eventuale incaricato del trasporto. Il predetto documento va emesso in almeno n. 3 copie, in quanto una copia deve rimanere in possesso dell’emittente, mentre almeno altre due copie devono essere esibite all’Ufficio tributario di San Marino, per i necessari riscontri, all’atto dell’introduzione dei beni nel territorio. In aggiunta a quanto sopra l’operatore italiano (cedente) deve:
- emettere la fattura in 4 esemplari, in regime di non imponibilità, indicando anche il codice identificativo del proprio cliente sammarinese (ad esempio, SM 00343);
- consegnare o spedire 3 dei predetti esemplari al destinatario dei beni (ditta sammarinese).
L’acquirente dovrà restituire un esemplare munito del timbro a secco circolare dell’Ufficio tributario di San Marino, nonché dell’apposita marca debitamente perforata con l’indicazione della data apposta sempre dall’Ufficio tributario di San Marino. Tale ultimo esemplare della fattura andrà, poi, allegato al documento di trasporto o di consegna in possesso della ditta italiana.

Cessioni di beni dalla Repubblica di San Marino verso l’Italia
 - Il regime degli acquisti effettuati in Italia di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino è disciplinato dal disposto dell’art. 3 del D.P.R. 633/1972 che parifica il regime di queste cessioni a quello delle importazioni. Le procedure a disposizione degli operatori italiani sono due: procedura mediante addebito dell’IVA e procedura senza addebito di IVA.

Procedura mediante addebito dell’IVA: in questo caso il cedente sammarinese emette la fattura in n. 4 copie, con le indicazioni necessarie (numero di identificazione fiscale e di partita IVA proprio e del cessionario italiano, natura, qualità e quantità dei beni oggetto della compravendita, l’ammontare dell’IVA da egli stesso dovuta). Il cedente sammarinese trasmetterà poi al cessionario italiano la fattura originale vidimata dall’Ufficio Tributario di San Marino. L’importo dell’IVA risultante dalla fattura andrà versata dal cedente sammarinese all’Ufficio Tributario della RSM (che la riverserà all’Ufficio IVA di Pesaro). Il cessionario italiano registrerà le fatture originali a norma dell’art. 25 del D.P.R. n. 633/72 e detrarrà l’IVA secondo le sue possibilità (nei limiti oggettivi e soggettivi di cui all’art. 19 del D.P.R. 633/1972). I cessionari italiani non sono tenuti alla compilazione dell’elenco INTRA 2-bis degli acquisti relativi alle fatture con IVA e non devono inviare alcuna comunicazione aggiuntiva.

Procedura senza addebito di IVA - In questa seconda ipotesi il cedente sammarinese emette la fattura in 3 esemplari (uno in meno), sempre indicando il proprio numero di identificazione fiscale e di partita IVA, con l’indicazione di quello del cessionario italiano e indicando al solito natura, qualità e quantità dei beni oggetto della compravendita e sempre trasmettendo poi al cessionario italiano la fattura originale vidimata dall’Ufficio Tributario di San Marino.
Il cessionario italiano deve però in questo caso liquidare l’imposta in base al disposto del comma 3 dell’articolo 17 D.P.R. 633/1972, ovvero indicando (aggiungendo) l’IVA sull’originale della fattura vidimata dall’Ufficio Tributario sammarinese così come ricevuta dal cedente sammarinese.
La fattura andrà annotata sui registri sia delle vendite sia degli acquisti secondo il disposto degli articoli 23 e 25 D.P.R. 633/1972. I cessionari italiani non sono obbligati alla compilazione dell’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari, ma sono tenuti a comunicare all’Ufficio delle Entrate l’avvenuta annotazione della fattura nei registri IVA vendite e acquisti, entro 5 giorni dalla registrazione stessa indicando il numero progressivo annuale dei registri.

La futura semplificazione: l’inserimento nello spesometro - Con comunicato stampa del 3 luglio 2013, l’Amministrazione Finanziaria ha reso note alcune misure che verranno adottate per ridurre e semplificare gli adempimenti a vantaggio di cittadini e imprese. Tra le semplificazioni amministrative, previste dall’Agenzia Entrate, si ricorda quella relativa allo spesometro, una delle comunicazioni obbligatorie al Fisco.
La comunicazione obbligatoria all’Agenzia, oggi fatta in modalità cartacea, troverà spazio nel nuovo Spesometro.
Gli operatori economici italiani che effettuano acquisti da operatori economici con sede a San Marino potranno comunicare le avvenute registrazioni degli acquisti direttamente online utilizzando il modello previsto per le operazioni rilevanti Iva (Spesometro). Il modello dovrà essere presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione nei registri. (Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate di prossima emanazione, attuativo dell’art. 21 del D.L. n. 78/2010, come modificato dal D.L. n. 16/2012).
Autore: Redazione Fiscal Focus

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