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martedì 2 luglio 2013

Quadro RW: quando scatta la sanzione

L'omessa compilazione del quadro RW di Unico non comporta l'applicazione di sanzioni se l'Amministrazione Finanziaria è già in possesso delle informazioni da fornire. Questo è il dictat che emerge dalla Sentenza n.40/2013 della CTP di Bolzano.

Il caso - La vicenda da cui ha avuto origine tale principio, riguardava l'omessa compilazione del quadro RW, a fronte di movimentazioni di capitali all'estero che aveva portato l'Agenzia delle Entrate a irrogare una sanzioni di importo superiore a euro 42.000. Il contribuente aveva così impugnato la sanzione presso la competente commissione tributaria, contestando la nullità per sproporzione della sanzione rispetto alla violazione commessa, oltre alla violazione e alla falsa applicazione dello Statuto del contribuente, che vieta di richiedere informazioni e documenti di cui l'amministrazione è già in possesso; ciò in quanto le movimentazioni finanziarie verso l'estero non dichiarate, sarebbero state effettuate da intermediari finanziari abilitati, i quali sono obbligati ex lege a trasmettere tali informazioni all'Anagrafe tributaria.

Quadro RW – Il quadro RW accoglie gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria detenute dal contribuente alla data del 31 dicembre dell’anno di riferimento della dichiarazione, nonché l’ammontare dei trasferimenti effettuati nel corso dell’anno aventi importo complessivamente superiore a euro 10.000.

Ambito soggettivo - Sono obbligati alla compilazione del quadro RW: le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici ed equiparate, i contribuenti che per il tramite di interposta persona possiedano attività all’estero. Sono invece esclusi dall’adempimento: le società commerciali, sia di capitali che di persone, gli enti pubblici e i soggetti non residenti in Italia. Gli obblighi di dichiarazione non sussistono, inoltre, per le attività affidate in gestione o in amministrazione alle banche, alle Sim, alle società fiduciarie, alle società Poste Italiane o agli intermediari professionali.

Ambito oggettivo
 - Per “investimenti” si intendono le partecipazioni al capitale o patrimonio di soggetti non residenti, le obbligazioni estere e i titoli similari, le valute estere, i depositi e i conti correnti bancari costituiti all’estero, i metalli preziosi detenuti all’estero, le attività finanziarie italiane detenute all’estero anche se in cassette di sicurezza; mentre con il termine “trasferimenti” si intendono le movimentazioni effettuate dall’Italia verso l’estero, dall’estero verso l’Italia, fra due Stati esteri o nell’ambito del medesimo Stato estero. Si ricorda che tali investimenti esteri sono assoggettati altresì alle nuove imposte patrimoniali, quali l’imposta sugli immobili esteri (Ivie) e l’imposta sulle attività finanziarie estere (Ivafe), di ammontare rispettivamente pari allo 0,76% del costo storico dell’immobile (o valore di mercato) e dello 0,1% del valore delle attività finanziarie, ferma restando l’applicazione di agevolazioni sull’aliquota, nonché il diritto allo scomputo delle imposte di uguale natura già pagate all’estero.

La decisione – La commissione tributaria ha così ritenuto che il comportamento omissivo del contribuente non fosse sanzionabile, essendo stati contestati trasferimenti da e verso l'estero effettuati tramite intermediari finanziari abilitati residenti in Italia e obbligati a inviare tali informazioni alla stessa Amministrazione Finanziaria, e di cui la stessa era già in possesso. Inoltre non è sanzionabile l’omessa indicazione nel quadro RW del versamento di un anticipo a titolo di caparra a una ditta estera per l'acquisto di un prefabbricato mai perfezionato, in quanto nel quadro RW non devono essere indicati gli acconti versati per acquisti o investimenti non ancora concretizzati nel periodo di imposta, come chiarito nelle istruzioni al Modello Unico.

Sanzioni – La mancata presentazione del quadro RW è punita con una multa di importo pari al 10% fino al 50% del valore posseduto, anche se queste sono state accumulate regolarmente e non producono alcun provento tassabile, oltre alla confisca dei beni per un valore corrispondente, per ciascuna informazione omessa (art. 5 c.4 D.l. n.167/1990). L'articolo 12 D.L. n.78 del 2009 prevede per i capitali non indicati e detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata, il cui elenco è contenuto nel D.M. 21 novembre 2001, si presumono frutto di evasione salvo che sian già stati tassati o che non dovevano esserlo. Secondo la Corte di Giustizia Europea, questa discriminazione non può essere ammessa (sentenze Corte di Giustizia, C-155/08 e C-157/08).

Sanatoria - Secondo la norma di comportamento dell’Aidcec n. 185 del 2012, per sanare la mancata compilazione del modulo RW è sufficiente presentare una dichiarazione integrativa con il quadro compilato entro il termine di accertamento del relativo periodo di imposta e prima dell'avvio di controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria, pagando però la sanzione prevista per le integrative di importo pari a 258 euro (art. 8 c.1 D.Lgs. n.471/1997). Tale importo può essere ridotto ad un ottavo (32 euro), con ilravvedimento operoso, se l'integrazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, evitando cosi la confisca. L’Agenzia delle entrate ha però chiarito che, nonostante l'invio dell'integrativa, è dovuta anche la sanzione proporzionale dal 10% al 50% degli importi non indicati (Circolare n.49/2009), seppur ridotta all'1,25% (1/8 del 10%) qualora il pagamento spontaneo avvenga entro la scadenza della dichiarazione dell'anno successivo (circolare n.11/ 2010). Qualora il fisco accerti la violazione, “entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore può definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione indicata e tale definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie” (art. 16 c. 3 D.Lgs. n.472/1997).
Autore: Redazione Fiscal Focus

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