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mercoledì 17 luglio 2013

UNICO 2013: rateizzazione delle imposte

Le persone fisiche sono tenute al versamento delle imposte dovute a saldo (e come prima rata d’acconto)entro il 16 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione dei redditi e IRAP. Qualora tali soggetti decidano di differire il pagamento, il versamento si considera effettuato nei termini se avvieneentro il trentesimo giorno successivo al 16 giugno, applicando una maggiorazione dello 0,40%. In sostanza, per le persone fisiche i termini utili per effettuare il pagamento sono il 16 giugno (termine ordinario) e dal 17 giugno al 17 luglio (maggiorazione 0,40%).

I termini di versamento del 2013 - Secondo quanto disposto dalle istruzioni alla compilazione del modello UNICO, il versamento delle imposte (IRPEF e addizionali, acconto 20% redditi a tassazione separata, ecc.) deve essere effettuato entro il 17 giugno 2013 (termine ordinario), ovvero dal 18 giugno 2013 al 17 luglio 2013 (con maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo).

La proroga per i contribuenti soggetti agli studi - Grazie al Dpcm 13/06/2013, che ha concesso la proroga, all'8 luglio 2013 ovvero al 20 agosto 2013 (con applicazione della maggiorazione dello 0,40%) del versamento delle imposte, determinate in sede dichiarativa (Unico/Irap 2013), per i contribuenti soggetti agli studi di settore, si rende necessario fare il punto, vista l’imminente scadenza e i termini differenziati.

Rateizzazione delle imposte e contributi
 - L’art. 20 del D.Lgs. n. 241/1997, prevede la possibilità di rateizzare i versamenti di saldo e l’eventuale prima rata di acconto, suddividendo il debito d’imposta in un definito numero di rate a scelta del contribuente. In generale sono esclusi dai pagamenti rateali le imposte e i contributi che:
- non emergono da dichiarazione annuale;
- hanno un termine di pagamento diverso da quello delle imposte sui redditi;
- sono dovuti a titolo di acconto nel mese di novembre e dicembre.

Dunque l'importo dovuto in Unico 2013 per imposte e contributi a titolo di saldo 2012 e acconto 2013 può essere versato in un'unica soluzione o a rate, fermo restando che il pagamento si deve concludere entro novembre 2013.

Per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, la rateizzazione deve concludersi entro il mese di novembre e si rende necessario calcolare gli interessi, nella misura dello 0,33% mensile (4% annuo), a decorrere dal termine per il versamento del saldo e della prima rata di acconto.
Vi sono termini diversi per i versamenti a seconda che il soggetto sia sottoposto o meno agli studi di settore: 
- se sottoposti agli studi, il versamento delle imposte e dei contributi doveva avvenire entro l'8 luglio 2013, ovvero entro il 20 agosto 2013, con applicazione dello 0,40%;
- se non sottoposti agli studi, il versamento doveva avvenire entro il 17 giugno 2013 e, con la medesima maggiorazione, entro il 17 luglio 2013.
Per determinare il numero di rate con cui ripartire il debito tributario e contributivo va individuato il termine di pagamento della 1° rata, corrispondente a quello disposto per il versamento dell'unica soluzione.
Anche i contributi previdenziali (commercianti, artigiani e gestione separata), determinati in sede di dichiarazione dei redditi, possono essere rateizzati come i debiti tributari derivanti dalla dichiarazione, rispettando le medesime scadenze e con applicazione della maggiorazione (0,40%).

Il versamento Iva - Il contribuente può sempre differire il versamento del saldo 2012, e se presenta la dichiarazione in forma unificata lo può fare aggiungendo gli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 18 marzo 2013; pertanto, il saldo Iva deve essere maggiorato dell'1,20% e può essere rateizzato per il numero individuato dal contribuente, aggiungendo uno 0,33% a titolo di interessi mensili sugli importi riferiti alle rate successive alla prima. I contribuenti che liquidano trimestralmente l'Iva devono anche applicare gli interessi trimestrali (1%), con la conseguenza che prima applicano questi interessi e solo successivamente, su detto montante, applicano l'ulteriore maggiorazione dello 0,40%.
Anche la maggiore Iva richiesta per l'adeguamento agli studi di settore può essere oggetto di rateizzazione, mentre resta esclusa la maggiorazione del 3% (obbligatoria se la differenza tra i ricavi presunti da Gerico e quelli realizzati supera il 10%).

Altre imposte – È rateizzabile anche l'imposta sostitutiva per i nuovi minimi (co. 1 e 2, art. 2, D.L. 98/2011), quella per i contribuenti che applicano il regime delle nuove iniziative produttive (art. 13 L. 388/2000) e la cedolare secca, l’IVIE e l’IVAFE, il contributo di solidarietà (3% per i redditi superiori a 300.000 euro).
Va precisato che in presenza di compensazioni tra crediti e debiti, il contribuente non deve applicare la maggiorazione (0,40%) per il differimento soltanto in presenza compensazione totale, mentre deve applicarla sulla differenza, in presenza di debiti di ammontare superiore ai crediti (nota MEF 17/04/1998 n. 61366).
Infine, in caso di rateazione nel modello F24 deve essere indicato il numero della rata cui fa riferimento, il versamento stesso e il numero complessivo delle rate, arrotondando al centesimo di euro l'importo di ogni singola rata.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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