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martedì 2 luglio 2013

IVIE: nessuna sospensione, ma OK alla proroga

Con il D.L. n.54 del 2013, il Governo ha disposto la sospensione del pagamento dell’acconto Imu solo per gli immobili e relative pertinenze, situati nel territorio dello Stato, purché siano adibiti ad abitazione principale e non siano classificate come signorili. Nulla invece è stato previsto circa le abitazioni principali situate all'estero, per le quali è dovuta l'Ivie alle scadenze prestabilite, che coincidono con quelle del versamento Irpef. 


Ivie – L’imposta sul valore degli Immobili situati all’estero, introdotta dal Decreto Salva Italia e rimodulata dal D.L. 16/2012, trova la sua prima applicazione nel 2012 e non più dal 2011, come originariamente previsto. Essa colpisce i titolari di diritti reali su immobili, cioè fabbricati e terreni a qualsiasi uso destinati, che si trovano all’estero. Essa è dovuta in proporzione alla quota di proprietà o di altro diritto reale (fatta eccezione per il diritto di usufrutto) e va rapportata al periodo dell’anno in cui sussiste la titolarità. Tale imposta è dovuta solo se il contribuente risulta fiscalmente residente in Italia. Tale presupposto si ha, ai sensi dell’articolo2 Tuir, quando il contribuente, per la maggior parte del periodo d’imposta, risulta iscritto all’anagrafe della popolazione residente, ovvero domiciliato o residente, ai sensi del codice civile, nel territorio dello Stato.

Aliquota agevolata 
– L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 28 del 2012, ha chiarito che l'aliquota di favore per l'abitazione principale all'estero è fruibile se il contribuente non è in possesso in Italia di altra abitazione principale ed è riservata ai soggetti che prestano lavoro all'estero “per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e per le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia” e che la residenza sia determinata in base ad accordi internazionali ratificati. Qualora, durante l'anno, il lavoratore faccia rientro in Italia, tale imposta sarà dovuta nella misura piena dello 0,76%, dal giorno di rientro del lavoratore in Italia.

Base imponibile – La base imponibile dell’imposta è calcolata sul valore catastale così come determinato e rivalutato nel Paese in cui è situato l'immobile, tenendo a mente che per gli immobili che si trovano all'interno del territorio europeo o nei Paesi aderenti allo spazio economico europeo, ovvero, sia per questi immobili (ove non fosse disponibile il valore catastale) sia per quelli situati in altri Paesi, il valore è dato dal costo risultante dall'atto di acquisto o, in mancanza, dal valore di mercato al 31.12. Si consiglia comunque di verificare le tabelle allegate al documento di prassi citato (Circolare n.28/E/2012) per la verifica di eventuali eccezioni.
L’imposta va determinata applicando alla base imponibile così individuata, un’aliquota dello 0,76% e dello 0,40% per gli immobili adibiti ad abitazione principale. Dall’importo risultante è detraibile, fino a concorrenza del relativo ammontare, l’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato estero in cui è ubicato l’immobile. Se l’immobile è situato in uno Stato UE o aderente allo SEE (Norvegia, Islanda), dall’imposta si detrae l’imposta patrimoniale versata nello Stato estero. In presenza di un’eccedenza d’imposta reddituale estera gravante sullo stesso immobile e non utilizzata ex art. 165 TUIR, è possibile detrarre, fino a concorrenza, un ulteriore credito d’imposta derivante da tale eccedenza.
Qualora la legislazione estera fornisca un valore che esprime il c.d. reddito medio ordinario dell'immobile, ma senza prevedere meccanismi di moltiplicazione e rivalutazione simili a quelli previsti dalla legislazione nazionale, può prendersi come base imponibile detto valore, in sostituzione di quello indicato come costo di acquisto o di mercato, applicando però i coefficienti moltiplicativi previsti per l'Imu.

Soglia e modalità di versamento
 - L'imposta non è dovuta se non supera l'importo di euro 200 (art. 19 c. 15 D.L. n.201/2011, cosi come modificato dal D.L. 16/2012) e il versamento va effettuato con le stesse modalità, di saldo e di acconto Irpef e alle stesse scadenze previste per tale imposta. Grazie al DPCM del 13 giugno 2013 anche l’Ivie viene prorogata come gli altri versamenti all’8 luglio 2013 per i soggetti che ne possono beneficiare.

Novità 2013 
– La grande novità è che per l'anno 2011 tale imposta non è dovuta e che tutti i versamenti effettuati con riferimento all'anno 2011 devono essere imputati in acconto rispetto all'imposta dovuta per il 2012. L’Agenzia delle entrate ha poi chiarito che non si applicano le sanzioni previste per l'omesso o insufficiente versamento relativo alle imposte originariamente dovute per il periodo 2011 e che per gli immobili, per i quali sia stato stipulato un contratto di amministrazione con una società fiduciaria, sarà quest'ultima a provvedere ad applicare e a versare l'imposta dovuta dal contribuente, previa fornitura della provvista, anche per gli immobili oggetto di emersione con lo scudo fiscale. Se il contribuente non fornisce la provvista la fiduciaria sarà tenuta invece a comunicare i dati del contribuente e gli altri dati per il calcolo dell'imposta nel 770 ordinario (Circolare n.13/2013).
Autore: Redazione Fiscal Focus

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